Art. 10. (Termini per gli adempimenti della programmazione)
Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:
entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro per la pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;
entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;
entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;
entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali.
entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutive del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.
I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalita'.
Salvo quanto stabilito per il primo programma quinquennale dal successivo articolo 12, i termini per gli adempimenti della programmazione prevista dall'articolo 9 sono i seguenti:
entro tre mesi dalla data fissata dal Ministro per la pubblica istruzione: presentazione delle segnalazioni da parte degli Enti obbligati per tramite del Provveditore agli studi;
entro i successivi tre mesi: formulazione del parere sul merito e sul coordinamento da parte della Commissione provinciale;
entro i successivi due mesi: elaborazione della proposta di programma regionale;
entro i successivi tre mesi: elaborazione del programma nazionale e trasmissione ai Comitati regionali.
entro i successivi tre mesi: predisposizione dei piani esecutivi annuali ed approvazione del piano esecutive del primo anno, con decreto, dal Sovrintendente, che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli Enti interessati.
I successivi programmi regionali annuali devono essere approvati entro il termine del 30 giugno dell'anno che precede quello cui si riferiscono, con l'adempimento delle medesime formalita'.