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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3003/2017 R.G., avente ad oggetto “occupazione sine titulo, usucapione, risarcimento danni”, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio nel presente giudizio degli avv.ti Carlo Marseglia e C.F._2
Giuseppe Perrone, giusta procura in atti,
Attori e convenuti in via riconvenzionale contro
(C.F. ), con il patrocinio nel presente Controparte_1 C.F._3 giudizio degli avv.ti Francesco Paolo Ferragonio e Lucia Rutigliano, giusta procura in atti;
Convenuto e attore in via riconvenzionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, e convenivano in giudizio, dinanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Foggia, per ivi sentire accertare la proprietà esclusiva in Controparte_1 capo agli attori della porzione di terreno sita in agro di Foggia facente parte della particella p.lla
1 714 del foglio 172, posta a destra del tratturo di accesso alla campana poderale e confinante con la strada interpoderale denominata “Melfignana” e con la p.lla 46 e la p.lla 200 e dichiarare l'occupazione abusiva da parte del convenuto, e per l'effetto, sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 948 c.c., al rilascio della predetta porzione di terreno in favore degli attori, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione abusiva. Gli attori chiedevano, inoltre, di accertare la comproprietà in capo a della campana poderale di cui alla Parte_1
p.lla 20 e del forno ivi esistente, dichiarando l'insussistenza del possesso esclusivo in capo al convenuto e per l'effetto, sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 948 c.c., alla demolizione della recinzione e al rilascio della zona occupata nel libero godimento anche da parte dell'attore onde consentirne l'uso comune.
A sostegno della propria domanda, gli attori rappresentavano:
- che con atto del Notaio del 4/11/2014 veniva assegnata a Persona_1 Parte_1
a titolo di stralcio divisionale, la metà dell'intero, del fondo rustico sito in agro di
[...]
Foggia alla contrada "Melfignana” della estensione di ettari 3, are 27 e centiare 02, in catasto al foglio 172 – particella n.714, seminativo di 2^ classe con R.D. di € 202,67 e R.A. di € 109,78, mentre l'altra metà veniva assegnata al germano che, con contestuale atto di vendita, la Per_2 cedeva in parti uguali al fratello ed alla moglie;
Pt_1 Parte_2
- che detto fondo era pervenuto al de cuius , giusto atto di compravendita Persona_3 del 5/4/1962 e atto di divisione in pari data, unitamente ai diritti sul fabbricato, sulla campana poderale e sugli annessi rustici su questa insistenti e consistenti in silos per foraggi, pollaio, porcile, ovile, forno e pozzo;
- che il de cuius decedeva in data 21/5/2003 lasciando eredi la moglie ed i Persona_3
6 figli, tra cui l'attore;
- che dall'acquisto del 1962, e fino alla sua morte, aveva sempre esercitato Persona_3 pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, il possesso esclusivo sull'intero fondo di cui alla p.lla 714, provvedendo, anche con l'ausilio dei propri familiari, alla coltivazione del medesimo oltre che a raccoglierne i frutti ed a pagarne i tributi ed oneri vari, e dunque per ben oltre il ventennio da detto acquisto;
- che, del pari, aveva sempre esercitato pubblicamente, pacificamente ed Persona_3 ininterrottamente il compossesso, tanto sul fabbricato ed annessi rustici che sulla campana poderale distinta in catasto al foglio n.172 p.lla n.20 comprensiva anche del fabbricato;
2 - che, dunque, con riferimento al fondo di cui al foglio 172 – particella n.714, Parte_1 era proprietario per la quota di ¾ e era comproprietaria per la quota
[...] Parte_2 di ¼;
- che era, altresì, comproprietario e compossessore per successione del Parte_1 fabbricato ed annessi rustici e della campana poderale distinta in catasto al foglio n.172 p.lla n.20;
- che prima della stipula dell'atto divisionale del 4/11/2014, i germani operando Parte_1 una ricognizione del fondo ai fini della divisione, si accorgevano che una parte di esso – e precisamente quella ricadente sulla p.lla 714 alla destra della strada di accesso alla campana poderale, confinante con quest'ultima, con la strada interpoderale e con le p.lle n.46 e 200, era occupata senza titolo da sicché con atto del 14/10/2014 lo diffidavano a Controparte_1 rimuovere la recinzione nonché gli alberi piantati, ma senza esito;
- che da circa un anno, aveva, inoltre, occupato una porzione della Controparte_1 campana comune di circa 165 mq (11x15), recintandola e sottraendola al possesso comune, compreso il forno ivi insistente.
Si costituiva in giudizio, in data 26.06.2017, chiedendo di rigettare la Controparte_1 domanda attorea e formulando le seguenti domande riconvenzionali: “in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 e/o 1159 bis c.c. in capo al sig. della porzione di terreno facente parte di un fondo sito alla contrada “Masseria Controparte_1
Ceci”, in agro di Foggia ed identificato al catasto dei terreni di Foggia al Foglio 172, facente parte della particella 714, e posta al lato destro del tratturo di accesso al predetto fondo;
confinante con il tratturo di accesso all'aia poderale provenendo dalla strada interpoderale denominata “Melfignana”, con la strada Melfignana, e con la particelle 200 e 46, di proprietà esclusiva del sig. nonché con la particella 20, Controparte_1 costituente campana poderale, già nel possesso del sig. e per l'effetto disporre la divisione con Controparte_1 attribuzione della proprietà esclusiva in capo al sig. (…) accertare e dichiarare la Controparte_1 occupazione abusiva di parte della campana poderale, in comproprietà con l'odierno convenuto, da parte del sig. il quale provvede a seminare a ridosso del fabbricato rurale ivi esistente, p.lla 20, Parte_1 determinando altresì una fonte di pericolo per il fabbricato in occasione delle consequenziali operazioni di aratura, di raccolta e di rassodamento del terreno a mezzo della bruciatura delle stoppie;
e per l'effetto condannare parte attrice al ripristino dello stato dei luoghi oltre che risarcimento del danno a titolo di arricchimento derivatogli dallo sfruttamento della porzione di terreno”.
In particolare, parte convenuta rappresentava che:
3 - aveva il pieno ed esclusivo possesso del terreno per cui è causa, sin dal 1990, ed infatti: 1) aveva acquistato in virtù di atto di donazione e vendita n. 143534 di Rep. N. 15482 di Raccolta del 16 novembre 1990, Notaio Dott. , la piena proprietà del fondo costituito da: - Persona_4 appezzamento di terreno di natura “seminativo”, della complessa superficie di ettari quattro e centiare novantanove (Ha: 04,04,99), alla contrada “Masseria Ceci “, agro di Foggia, in confine con , con e con tratturo comodale di Controparte_2 CP_3 Parte_3 accesso;
riportato nel catasto di terreni di Foggia alla partita 8235 – Foglio 172 – particelle: 195 di ha: 03,65,12 – RDL 44.528 – RAL 25.047 e 200 di are 12,04 RDL 19.264 – RAL 10.836; 2) per accedere ai suddetti terreni, sin dal 1990, percorreva il tratturo comodale di accesso alla campana poderale, provenendo dalla strada interpoderale denominata Melfignana;
3) la parte di terreno posta a destra adiacente al tratturo comodale di accesso alla campana poderale era destinata a seminativo e successivamente era stata destinata da a Controparte_1 piantagioni di vario genere tra i quali alberi di alto fusto, alberi di olivo ed una parte era stata impiegata per la realizzazione di un orto;
- il possesso in capo a del terreno oggetto di causa era stato accertato in Controparte_1 sede di giudizio cautelare ex art. 703 c.p.c. di reintegrazione del possesso;
- sussistevano i requisiti di fatto e di legge per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno oggetto di causa;
- inoltre, aveva occupato abusivamente parte della campana poderale, in Parte_1 comproprietà con l'odierno convenuto, atteso che aveva provveduto a seminare a ridosso del fabbricato rurale ivi esistente, (riportato nel Catasto dei Fabbricati di Foggia al Foglio 172, p.lla
20, sub 2), determinando, altresì, una fonte di pericolo per il fabbricato in occasione delle consequenziali operazioni di aratura, di raccolta e di rassodamento del terreno a mezzo della bruciatura delle stoppie.
Disposta la mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento della prova orale ammessa e di una CTU tecnica.
All'udienza del 24.02.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. - la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo il 18.11.2020), con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare, va dato atto che la causa è matura per la decisione non necessitando di ulteriore istruttoria.
4 Passando all'esame del merito, va rilevato che gli attori hanno chiesto, in primo luogo, di accertare la proprietà esclusiva della porzione di terreno sita in agro di Foggia facente parte della particella p.lla 714 del foglio 172, posta a destra del tratturo di accesso alla campana poderale e confinante con la strada interpoderale denominata “Melfignana” e con la p.lla 46 e la p.lla 200 e, per l'effetto, di condannare il convenuto, che la occupa abusivamente, a rilasciarla in favore degli attori.
Deve anzitutto procedersi alla esatta qualificazione giuridica della domanda formulata dagli attori.
Ed invero, si osserva che la domanda proposta dagli attori va qualificata come azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., risultando fondata sul fatto costitutivo della proprietà del bene per cui è causa in capo agli attori ed essendo diretta a conseguirne il possesso.
L'azione di rivendicazione, infatti, è quella azione concessa dall'ordinamento a colui che si afferma proprietario di un bene, che è però posseduto o detenuto da altri;
essa mira ad accertare se chi agisce ha effettivamente il diritto di proprietà sul bene oggetto del giudizio e mira a fargli ottenere il possesso della cosa, ove in giudizio venga accertato che egli è davvero il proprietario, con conseguente condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore.
Pertanto, legittimato attivamente è colui che sostiene di essere il proprietario pur non trovandosi nel possesso del bene, mentre legittimato passivamente è colui che possiede o detiene la cosa al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Come noto, tale azione va tenuta distinta dalla mera domanda di restituzione del bene.
Infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi.
Con la prima azione, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Viceversa, con l'azione di restituzione, avente natura personale, colui che agisce in giudizio mira solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, sì da potersi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.
All'uopo va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale, ribadito anche dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con la sent. n. 7305 del 28.3.2014), secondo cui “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di
5 ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Posto che nel caso in esame gli attori hanno chiesto accertarsi di essere gli unici proprietari della porzione di terreno in questione, sostenendo l'occupazione illegittima da parte del convenuto del bene oggetto di lite, la loro azione va correttamente qualificata come reivindicatio ex art. 948
c.c., la quale, come noto, si caratterizza, di regola, per la sussistenza di un onere probatorio particolarmente difficoltoso (c.d. probatio diabolica) gravante in capo all'attore.
Ed, infatti, se l'attore ha acquisito a titolo derivativo (ad es. per compravendita), non sarà, di regola, sufficiente produrre in giudizio il titolo di acquisto del bene rivendicato, perché il dante causa/venditore avrebbe potuto non essere il legittimo proprietario del bene acquistato. In questo caso, l'attore sarà tenuto a fornire la prova della bontà dei titoli di acquisto di tutti i precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Tuttavia, il rigore dell'onere probatorio è attenuato nel caso di mancata contestazione, da parte del convenuto, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore; in tal caso il rivendicante può limitarsi alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto (ex multis, Cass. civ. 13186/2002; Cass. civ. n. 28865/2021).
Ebbene, dal momento che nel caso di specie il convenuto non ha contestato l'appartenenza del bene immobile in questione al de cuius dante causa di parte attrice, la Persona_3 prova richiesta agli attori è limitata alla dimostrazione di come il terreno oggetto di causa, abbia formato oggetto di un proprio, valido titolo di acquisto.
Tale prova deve ritenersi assolta mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico di
“divisione a stralcio e compravendita” del 04.11.2014 rogato per ministero del Notaio Per_1
(all. 1 all'atto di citazione) da cui emerge che il terreno riportato al Catasto dei Terreni
[...] del Comune di Foggia al foglio 172 – particella n.714 (e, dunque, comprensivo anche della porzione di terreno posta a destra del tratturo di accesso alla campana poderale e confinante
6 con la strada interpoderale denominata “Melfignana” e con la p.lla 46 e la p.lla 200), appartiene in comproprietà a e a . Parte_1 Parte_2
Ciò posto, va osservato che una volta che il proprietario riesca a dimostrare l'identità della cosa posseduta da altri con quella rivendicata e il titolo del proprio diritto di proprietà, spetta al possessore l'onere di provare il titolo che legittimi il suo possesso o la sua detenzione.
Ebbene, il convenuto sostiene di possedere legittimamente, sin dal 1990, la predetta porzione di terreno sita in agro di Foggia facente parte della particella p.lla 714 del foglio 172, posta a destra del tratturo di accesso alla campana poderale e confinante con la strada interpoderale denominata “Melfignana” e con la p.lla 46 e la p.lla 200, e, in particolare, di esserne l'effettivo proprietario avendola acquisita per usucapione.
Occorre, dunque, analizzare la fondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto.
Ebbene, come noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è il possesso ventennale (nel caso di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.p.c. il possesso è di quindici anni), possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1159 bis, 1163,
1167 c.c.).
Occorre, cioè, dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa, piena ed esclusiva signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
In tal senso, è costante l'orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di merito e legittimità a cui tenore “Pacifico in giurisprudenza è il principio che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus; solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà” (fra le altre Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2011, n. 9325;
Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 14092).
7 Tanto premesso, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'acquisto, da parte della convenuta, per usucapione del diritto dominicale sulla fascia di terreno di cui alla presente controversia, atteso che i testimoni escussi al riguardo non hanno fornito elementi utili a dimostrare, con un grado di ragionevole certezza, il momento in cui sarebbe iniziato il possesso del convenuto e, dunque, la durata del possesso.
Ed infatti, i testi escussi sul punto, ovvero e da un lato, hanno Testimone_1 Tes_2 dichiarato che per accedere ai terreni di sua proprietà ha sempre percorso Controparte_1 la strada interpoderale “Melfignana” e che lo stesso coltiva sul suo terreno (foglio n. 172, p.lla
239) ulivi ed alberi da frutto, ma, dall'altro, tuttavia, non hanno saputo indicare quando avrebbe iniziato a coltivare e a piantare alberi anche nella porzione di Controparte_1 terreno oggetto di contestazione situata nella particella p.lla 714 del foglio 172 (al riguardo, nello specifico, ha dichiarato: “f) non posso dire con precisione la collocazione degli alberi Testimone_1 rispetto alle particelle, ma ricordo che tali alberi si trovavano lungo la strada e la costeggiavano per circa 20 metri;
ADR la lunghezza interna era invece di circa 50 metri;
g) non so riferire;
h) si è vero Adr: tali alberi si estendevano per circa tre, quattro mila metri. k) non posso riferire il tempo in cui furono piantati gli alberi” e ha dichiarato: “f) si è vero lo confermo;
g) non posso rispondere perché non conosco l'estensione Tes_2 delle particelle;
h) non ne sono a conoscenza;
k) posso dire che gli alberi di fico sono stati piantati ma non posso riferire sulla loro posizione rispetto ai confini, non conoscendo l'estensione delle particelle”).
Peraltro, come più volte chiarito dalla giurisprudenza (da ultimo, Cassazione civile sez. II,
15/02/2022, n.4931), ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione non può ritenersi sufficiente la sola coltivazione del fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi – nel caso di specie mancanti - i quali consentano di presumere che essa sia svolta uti dominus.
Per tale ragione, la domanda riconvenzionale di parte convenuta, volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione, deve essere rigettata.
Ebbene, dal momento che parte attrice ha assolto all'onere probatorio in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato e che parte convenuta non ha dato prova dell'intervenuto acquisto per usucapione, occorre condannare alla Controparte_1 restituzione della porzione di terreno sita in agro di Foggia facente parte della particella p.lla
714 del foglio 172 (Catasto dei Terreni del Comune di Foggia), posta a destra del tratturo di
8 accesso alla campana poderale e confinante con la strada interpoderale denominata
“Melfignana” e con la p.lla 46 e la p.lla 200 (cfr. vedi descrizione e foto di cui alla pag. 4 della
CTU in atti) in favore dei legittimi proprietari e . Parte_1 Parte_2
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n. 21187/2019).
Deve essere, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice per la illegittima occupazione, da parte del convenuto.
Ed infatti, nella ipotesi di occupazione sine titulo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo non può essere considerato sussistente in re ipsa, come normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, avendo l'attore l'onere di “allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene
a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato)” (da ultimo, Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n. 33645).
E', infatti, onere della parte che agisce allegare, nel rispetto delle preclusioni processuali, elementi di prova, anche presuntivi, con riferimento al danno subito da illegittima occupazione, spettando al convenuto, sempre nel rispetto delle preclusioni processuali, l'onere della prova contraria.
Tale onere non è stato assolto dagli attori, avendo omesso allegare quale sia stato il tipo di danno eventualmente patito nelle more di tale occupazione.
Vanno, infine, rigettate le ulteriori e rispettive domande delle parti aventi ad oggetto il rilascio della campana poderale, essendo rimaste totalmente sfornite di prova.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite - nella misura liquidata in dispositivo ex dm
55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento - devono porsi a carico della convenuta nella misura di 2/3 e compensate per il restante 1/3.
Invece, le spese di CTU, svolta anche nell'interesse di entrambe le parti, vanno poste, in via definitiva, in egual misura a carico di entrambe le parti del giudizio.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara e titolari del diritto di proprietà della Parte_1 Parte_2 porzione di terreno sita in agro di Foggia facente parte della particella p.lla 714 del foglio 172
(Catasto dei Terreni del Comune di Foggia), posta a destra del tratturo di accesso alla campana poderale e confinante con la strada interpoderale denominata “Melfignana” e con la p.lla 46 e la p.lla 200 (cfr. vedi descrizione e foto di cui alla pag. 4 della CTU in atti) e, per l'effetto, condanna alla restituzione della predetta porzione di terreno in favore Controparte_1 degli attori;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori, nella Controparte_1 misura di 2/3, che si liquidano in € 3.384,67 per compenso professionale ed € 83,40 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), iva e cpa come per legge, da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di entrambe le parti del giudizio in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 12.06.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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