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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOTI PASQUALE ANTONIO, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RANDAZZO EMANUELE, pec: Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 2103/2024 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 8.04.2024 e pubblicata in data 11.04.2024.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2103/2024 emessa dal Tribunale Collegiale di Palermo, Sez. I Civile, nei 08-11/04/2024, non notificata ad istanza di parte;
rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta in primo grado da
e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla deve a tale titolo Controparte_1 [...]
Pt_1 rideterminare in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto da
; Controparte_1
Con vittoria di spese di lite in favore dell'Erario, essendo l'appellante ammesso al Gratuito
Patrocinio a spese dello Stato.
Per l'appellata
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis
Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2103/2024 resa in Parte_1 prime cure dal Tribunale ordinario di Palermo il 08/04/2024, pubblicata il 11/04/2024, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e carente di prova, per l'effetto confermandone integralmente tutte le statuizioni.
Liquidare le spese e i compensi in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'odierna concludente al beneficio del gratuito patrocinio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 29.06.23 premesso di aver contratto Controparte_1 matrimonio con in data 02.03.1995, che dalla loro unione erano nate Parte_1
le figlie , e , che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis Per_1 Per_2 Per_3
addivenivano alla decisione di separarsi e che in data 22.03.2013 il Tribunale di
2 Palermo omologava la separazione consensuale, che da quel momento la convivenza non era stata più ripresa essendo definitivamente venute meno le condizioni per la ricostruzione morale e materiale della famiglia, chiedeva al
Tribunale di Palermo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio domandando l'affidamento condiviso della minore e di porre a Per_2
carico dell'ex coniuge un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 e un assegno divorzile in suo favore di € 200,00.
2. Si costituiva il quale aderiva alla richiesta di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e di affidamento congiunto della figlia , Per_2
opponendosi alle richieste di contenuto economico e, rilevando che la figlia minore viveva ormai da diversi mesi con il padre, formulava richiesta di contributo per il mantenimento della stessa da porre a carico della ricorrente.
3. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa mediante ascolto della minore e mediante l'assunzione di prova testimoniale con la stessa minore e con la Per_2
sorella , poneva la causa in decisione. Per_3
4. Con sentenza n. 2103/2024 pubblicata in data 11.04.2024 il Tribunale di
Palermo pronunciava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, disponeva l'affidamento condiviso della minore con domicilio presso il padre e con Per_2
facoltà per la madre di incontrarla e tenerla con sé compatibilmente con la volontà della minore e con gli impegni scolastici, poneva a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia di € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese, poneva a carico di un assegno divorzile di € 100,00 Parte_1 mensili da corrispondere alla ex moglie, compensava le spese processuali.
5. Con atto depositato il 4.10.2024 impugnava la predetta Parte_1
sentenza censurando, in particolare: l'imposizione a suo carico dell'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile di € 100,00, chiedendone la Controparte_1
revoca; l'importo del mantenimento che la deve corrispondere per il CP_1 mantenimento della figlia, chiedendone la modifica in € 200,00.
6. Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
3 7. Sostituita l'udienza del 14.02.2025 ai senti dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno divorzile di € 100,00. CP_1
9. Il Tribunale di Palermo, avendo ritenuto provato l'instaurazione di una convivenza della idonea a far venir meno la componente assistenziale CP_1
dell'assegno divorzile, riconosceva, tuttavia, la componente compensativa- perequativa, giustificandola alla luce della mancanza di mezzi economici adeguati da parte della ricorrente da ricondursi, almeno in parte, ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo durante il matrimonio non avendo la mai prestato attività CP_1 lavorativa per dedicarsi alla famiglia sulla base di un progetto condiviso con il marito. Inoltre, avuto, riguardo al modesto profilo economico e lavorativo del resistente, ha ritenuto congruo determinare la misura dell'assegno divorzile in favore della in € 100,00 al mese. CP_1
10. A fronte di ciò la difesa dell'appellante osserva come il Tribunale abbia errato nel considerare esclusivamente il contributo che la ha fornito alla pregressa CP_1
vita matrimoniale in termini di sacrificio delle proprie aspettative lavorative, peraltro senza che la ricorrente abbia provato alcunché neppure in ordine alla impossibilità di trovare una occupazione lavorativa, omettendo del tutto di considerare che la CP_1
è in età lavorativa (47 anni) e gode di ottima salute.
11. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente valutare che oltre a non venire in rilievo la funzione assistenziale, in ragione dell'avvio di una nuova convivenza, non viene in rilievo alcuna sperequazione sostanziale fra le situazioni economiche dei coniugi, dal momento che l'appellato non gode di redditi fissi ma svolge dei lavori saltuari.
12. Il motivo non è fondato e non può trovare, di conseguenza, accoglimento.
13. Con riferimento all'assegno divorzile è utile ricordare che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
4 matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
14. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
15. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
16. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. cit. più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione
5 dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5, comma 6, prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
17. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. div.). D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
18. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
19. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non
è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
20. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
21. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, comma 6, l'entità dell'assegno non va
6 rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
22. Dunque, per fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5, comma 6, l. div., occorre anche fare riferimento al nuovo ruolo del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, che porta con sè il risultato delle scelte condivise effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio.
23. Da ciò discende che non possono mai trascurarsi le ricadute delle scelte di vita matrimoniale sulla capacità lavorativa e sul reddito del beneficiario, e quindi non è opportuno limitare l'attenzione al solo confronto tra i redditi, ma è necessario sollecitare una ricerca delle ragioni poste alla base dell'eventuale diversità delle condizioni economico- patrimoniali, per verificare che non sia conseguenza delle scelte matrimoniali.
24. La funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio, che trova fondamento nel principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ex art. 29, comma 2, cost., consente di considerare “rilevanti” i sacrifici fatti dal coniuge più debole assicurando, in prospettiva sistematica e assiologica, una corretta e piena attuazione del principio di solidarietà (ex artt. 2, 3 e 29 cost.) anche nel momento della crisi coniugale.
25. Nel caso di specie, sebbene la non abbia prodotto idonea CP_1
documentazione tesa a dimostrare le sue condizioni economiche e non abbia dato prova di essersi attivata per cercare lavoro, nonostante la sua età (48 anni) in astratto potrebbe consentirglielo, v'è da considerare che i coniugi sono stati sposati per diciotto anni prima della pronuncia della separazione personale, che dall'unione sono nate tre figlie, oggi maggiorenni, e che la stessa, durante il
7 rapporto di coniugio, non ha mai lavorato per dedicarsi esclusivamente alla cura della casa e della famiglia, in attuazione di un piano condiviso con l'ex coniuge. La mancanza di mezzi economici adeguati da parte della ricorrente è, dunque, da ricondursi, almeno in parte, ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo durante il matrimonio.
26. Stando così le cose, è pertanto perfettamente condivisibile, e non scalfito dalle considerazioni critiche dell'appellante, il giudizio espresso dal giudice di prime cure, là dove, valutate con prudenza tutte le predette circostanze, ha attribuito alla CP_1 un assegno di divorzio nella misura di € 100,00.
27. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante chiede che venga aumentato il contributo al mantenimento per la figlia minore posto a carico Per_2 della madre.
28. Il Tribunale di Palermo, in ragione della collocazione prevalente della minore presso il padre, ha previsto un obbligo di contributo al mantenimento della minore a carico della madre nella misura di € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla minore e delle condizioni economiche della parte onerata.
29. A fronte di ciò la difesa dell'appellante rileva che tale somma appare irrisoria e non tiene debitamente conto delle attuali esigenze della figlia in relazione alla sua età
(17 ani all'epoca della proposizione del gravame); la stessa, tra l'altro, non trascorre tempi paritari con entrambi i genitori, passando la maggior parte del tempo con il padre.
30. Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.
31. Ai sensi dell'art. 316-bis c.c. entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c., inoltre, stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
8 32. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
33. Nel caso di specie risulta che è disoccupata, non essendosi Controparte_1
mai dedicata ad alcuna attività lavorativa in quanto occupata nella gestione e cura della famiglia, e, pertanto, in relazione alle sue risorse economiche, la misura del contributo dovuto per il mantenimento della figlia appare congrua.
34. Conclusivamente, l'appello non può trovare accoglimento.
35. In ragione della fragilità economica di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 2103/2024 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Palermo, in composizione collegiale, in data 8.04.2024 e pubblicata in data
11.04.2024;
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 14.03.2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOTI PASQUALE ANTONIO, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RANDAZZO EMANUELE, pec: Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 2103/2024 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 8.04.2024 e pubblicata in data 11.04.2024.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2103/2024 emessa dal Tribunale Collegiale di Palermo, Sez. I Civile, nei 08-11/04/2024, non notificata ad istanza di parte;
rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta in primo grado da
e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla deve a tale titolo Controparte_1 [...]
Pt_1 rideterminare in € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto da
; Controparte_1
Con vittoria di spese di lite in favore dell'Erario, essendo l'appellante ammesso al Gratuito
Patrocinio a spese dello Stato.
Per l'appellata
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reiectis adversis
Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 2103/2024 resa in Parte_1 prime cure dal Tribunale ordinario di Palermo il 08/04/2024, pubblicata il 11/04/2024, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e carente di prova, per l'effetto confermandone integralmente tutte le statuizioni.
Liquidare le spese e i compensi in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'odierna concludente al beneficio del gratuito patrocinio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 29.06.23 premesso di aver contratto Controparte_1 matrimonio con in data 02.03.1995, che dalla loro unione erano nate Parte_1
le figlie , e , che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis Per_1 Per_2 Per_3
addivenivano alla decisione di separarsi e che in data 22.03.2013 il Tribunale di
2 Palermo omologava la separazione consensuale, che da quel momento la convivenza non era stata più ripresa essendo definitivamente venute meno le condizioni per la ricostruzione morale e materiale della famiglia, chiedeva al
Tribunale di Palermo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio domandando l'affidamento condiviso della minore e di porre a Per_2
carico dell'ex coniuge un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 e un assegno divorzile in suo favore di € 200,00.
2. Si costituiva il quale aderiva alla richiesta di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e di affidamento congiunto della figlia , Per_2
opponendosi alle richieste di contenuto economico e, rilevando che la figlia minore viveva ormai da diversi mesi con il padre, formulava richiesta di contributo per il mantenimento della stessa da porre a carico della ricorrente.
3. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa mediante ascolto della minore e mediante l'assunzione di prova testimoniale con la stessa minore e con la Per_2
sorella , poneva la causa in decisione. Per_3
4. Con sentenza n. 2103/2024 pubblicata in data 11.04.2024 il Tribunale di
Palermo pronunciava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, disponeva l'affidamento condiviso della minore con domicilio presso il padre e con Per_2
facoltà per la madre di incontrarla e tenerla con sé compatibilmente con la volontà della minore e con gli impegni scolastici, poneva a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia di € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese, poneva a carico di un assegno divorzile di € 100,00 Parte_1 mensili da corrispondere alla ex moglie, compensava le spese processuali.
5. Con atto depositato il 4.10.2024 impugnava la predetta Parte_1
sentenza censurando, in particolare: l'imposizione a suo carico dell'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile di € 100,00, chiedendone la Controparte_1
revoca; l'importo del mantenimento che la deve corrispondere per il CP_1 mantenimento della figlia, chiedendone la modifica in € 200,00.
6. Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
3 7. Sostituita l'udienza del 14.02.2025 ai senti dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno divorzile di € 100,00. CP_1
9. Il Tribunale di Palermo, avendo ritenuto provato l'instaurazione di una convivenza della idonea a far venir meno la componente assistenziale CP_1
dell'assegno divorzile, riconosceva, tuttavia, la componente compensativa- perequativa, giustificandola alla luce della mancanza di mezzi economici adeguati da parte della ricorrente da ricondursi, almeno in parte, ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo durante il matrimonio non avendo la mai prestato attività CP_1 lavorativa per dedicarsi alla famiglia sulla base di un progetto condiviso con il marito. Inoltre, avuto, riguardo al modesto profilo economico e lavorativo del resistente, ha ritenuto congruo determinare la misura dell'assegno divorzile in favore della in € 100,00 al mese. CP_1
10. A fronte di ciò la difesa dell'appellante osserva come il Tribunale abbia errato nel considerare esclusivamente il contributo che la ha fornito alla pregressa CP_1
vita matrimoniale in termini di sacrificio delle proprie aspettative lavorative, peraltro senza che la ricorrente abbia provato alcunché neppure in ordine alla impossibilità di trovare una occupazione lavorativa, omettendo del tutto di considerare che la CP_1
è in età lavorativa (47 anni) e gode di ottima salute.
11. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto correttamente valutare che oltre a non venire in rilievo la funzione assistenziale, in ragione dell'avvio di una nuova convivenza, non viene in rilievo alcuna sperequazione sostanziale fra le situazioni economiche dei coniugi, dal momento che l'appellato non gode di redditi fissi ma svolge dei lavori saltuari.
12. Il motivo non è fondato e non può trovare, di conseguenza, accoglimento.
13. Con riferimento all'assegno divorzile è utile ricordare che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
4 matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
14. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
15. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
16. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. cit. più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione
5 dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5, comma 6, prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due), “anche in relazione alle potenzialità future”.
17. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5, comma
6, prima parte, l. div.). D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
18. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
19. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non
è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole.
20. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
21. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, comma 6, l'entità dell'assegno non va
6 rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
22. Dunque, per fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5, comma 6, l. div., occorre anche fare riferimento al nuovo ruolo del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, che porta con sè il risultato delle scelte condivise effettuate dai coniugi in costanza di matrimonio.
23. Da ciò discende che non possono mai trascurarsi le ricadute delle scelte di vita matrimoniale sulla capacità lavorativa e sul reddito del beneficiario, e quindi non è opportuno limitare l'attenzione al solo confronto tra i redditi, ma è necessario sollecitare una ricerca delle ragioni poste alla base dell'eventuale diversità delle condizioni economico- patrimoniali, per verificare che non sia conseguenza delle scelte matrimoniali.
24. La funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio, che trova fondamento nel principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ex art. 29, comma 2, cost., consente di considerare “rilevanti” i sacrifici fatti dal coniuge più debole assicurando, in prospettiva sistematica e assiologica, una corretta e piena attuazione del principio di solidarietà (ex artt. 2, 3 e 29 cost.) anche nel momento della crisi coniugale.
25. Nel caso di specie, sebbene la non abbia prodotto idonea CP_1
documentazione tesa a dimostrare le sue condizioni economiche e non abbia dato prova di essersi attivata per cercare lavoro, nonostante la sua età (48 anni) in astratto potrebbe consentirglielo, v'è da considerare che i coniugi sono stati sposati per diciotto anni prima della pronuncia della separazione personale, che dall'unione sono nate tre figlie, oggi maggiorenni, e che la stessa, durante il
7 rapporto di coniugio, non ha mai lavorato per dedicarsi esclusivamente alla cura della casa e della famiglia, in attuazione di un piano condiviso con l'ex coniuge. La mancanza di mezzi economici adeguati da parte della ricorrente è, dunque, da ricondursi, almeno in parte, ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo durante il matrimonio.
26. Stando così le cose, è pertanto perfettamente condivisibile, e non scalfito dalle considerazioni critiche dell'appellante, il giudizio espresso dal giudice di prime cure, là dove, valutate con prudenza tutte le predette circostanze, ha attribuito alla CP_1 un assegno di divorzio nella misura di € 100,00.
27. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante chiede che venga aumentato il contributo al mantenimento per la figlia minore posto a carico Per_2 della madre.
28. Il Tribunale di Palermo, in ragione della collocazione prevalente della minore presso il padre, ha previsto un obbligo di contributo al mantenimento della minore a carico della madre nella misura di € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla minore e delle condizioni economiche della parte onerata.
29. A fronte di ciò la difesa dell'appellante rileva che tale somma appare irrisoria e non tiene debitamente conto delle attuali esigenze della figlia in relazione alla sua età
(17 ani all'epoca della proposizione del gravame); la stessa, tra l'altro, non trascorre tempi paritari con entrambi i genitori, passando la maggior parte del tempo con il padre.
30. Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.
31. Ai sensi dell'art. 316-bis c.c. entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337-ter c.c., inoltre, stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
8 32. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
33. Nel caso di specie risulta che è disoccupata, non essendosi Controparte_1
mai dedicata ad alcuna attività lavorativa in quanto occupata nella gestione e cura della famiglia, e, pertanto, in relazione alle sue risorse economiche, la misura del contributo dovuto per il mantenimento della figlia appare congrua.
34. Conclusivamente, l'appello non può trovare accoglimento.
35. In ragione della fragilità economica di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 2103/2024 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Palermo, in composizione collegiale, in data 8.04.2024 e pubblicata in data
11.04.2024;
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 14.03.2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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