Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12837/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 27/11/2024
da con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. IACOB MARIA FEDERICA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 24/07/2004 in GEMONA DEL
FRIULI (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.
17, Parte 2, Serie A, dell'anno 2004;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi del figlio minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri
[...]
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 24/07/2004 in Parte_1 Parte_2
GEMONA DEL FRIULI (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), al n. 17, Parte 2, Serie A, dell'anno 2004, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) dispone che il figlio rimanga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Per_2 si autorizzano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ognuno quando ha il figlio presso di sé. sarà collocato Per_2 prevalentemente e avrà residenza anagrafica presso la madre, presso cui continuerà a vivere e ad avere residenza anche il figlio maggiorenne . Per_1
3) Considerata l'età di , dispone che il padre lo incontri e lo tenga presso di sé prendendo Per_2 accordi direttamente con il ragazzo, e dandone avviso alla madre, anche nei periodi delle festività natalizie e pasquali e durante il periodo estivo. Dispone che durante le vacanze estive il minore trascorra con ciascun genitore almeno due settimane, anche non continuative, in periodi da concordare di anno in anno tra i genitori.
4) Dispone che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2 Per_1 versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno mensile pari a € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di dicembre 2025. Le spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di
Udine, compresi anche i costi di mensa scolastica e per il conseguimento della patente di guida di entrambi i figli, sono posti a carico dei genitori per il 50% ciascuno e laddove la spesa sia nota verrà anticipata da entrambi i genitori in predetta percentuale;
dà atto che i genitori convengono che le spese mediche necessarie per i figli verranno divise al 50% ciascuno e qualora la spesa venga successivamente rimborsata, anche parzialmente, dal Fondo di
Assistenza Sanitaria FASCHIM, di cui beneficia il sig. il rimborso verrà diviso a
Parte_1 metà tra di loro (il Sig. si impegna a comunicare alla moglie la data dell'invio della
Parte_1 domanda di rimborso e l'esito della stessa entro 30 giorni dal ricevimento) e convengono che nel caso di rimborso da parte dell'welfare aziendale di cui beneficia il sig. delle
Parte_1 rette scolastiche per i figli, usualmente pagate dal nonno materno, quanto ottenuto per rimborso sarà diviso al 50% (il Sig. si impegna a comunicare alla moglie la data
Parte_1 dell'invio della domanda di rimborso e l'esito della stessa entro 30 giorni dal ricevimento).
Dà atto che i genitori concordano, inoltre, che l'assegno unico e universale per il figlio sia richiesto e percepito direttamente dallo stesso, quello relativo al figlio Per_1 Per_2 sia percepito per intero dalla sig.ra Pt_2
5) Dà atto che, al fine di regolamentare i rapporti economici patrimoniali discendenti dal matrimonio e di sciogliere la comunione legale sull'immobile in proprietà comune, la sig.ra si impegna a cedere entro due mesi dall'omologa della separazione al sig. Pt_2 Parte_1 che si impegna ad accettare, il 50% di sua proprietà dell'immobile casa familiare, sito in
Gemona del Friuli (UD) via delle Betulle 25, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Gemona del Friuli, a F°22, n. 1368 sub 2, cat. A/7. Classe 2, consistenza vani 12,5, superficie catastale 323 mq. Rendita €1.323,42 e F°22, n. 1368 sub 3, cat. C/6. Classe 2, consistenza 34 mq, superficie catastale 42 mq. Rendita €75,51 a fronte del versamento da parte del sig. dell'importo di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00). L'importo della cessione, Parte_1 che è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, verrà versato dal sig. alla sig.ra al rogito notarile, mentre l'immobile verrà consegnato Parte_1 Pt_2 dalla sig.ra al sig. entro e non oltre il 31 gennaio 2029. Il rogito, imposte, Pt_2 Parte_1 oneri e spese per il trasferimento saranno a carico del sig. il quale indicherà il notaio Parte_1 presso il quale concludere l'atto con un preavviso di 15 giorni. Ai fini fiscali, poiché il suddetto accordo e la predetta cessione costituiscono trasferimento immobiliare funzionale e conseguente alla separazione consensuale tra i coniugi, si chiede l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale così come previsto dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987,
n. 74.
6) Dà atto che la casa familiare, da cui il sig. si è già allontanato, rimane nella Parte_1 disponibilità della sig.ra che continuerà a vivervi con i figli. I coniugi concordano che Pt_2 la sig.ra avrà diritto di rimanere nella casa familiare sino al 31 gennaio 2029, data entro Pt_2 cui dovrà consegnare l'immobile al sig. che ne avrà quindi la piena disponibilità e Parte_1 presso cui potranno rimanere a vivere i figli.
7) Dà atto che i coniugi concordano che sino a che la sig.ra vivrà presso la casa familiare Pt_2 le utenze, relative ai consumi nel periodo dal 01.12.2024 al 31.01.2029, e la TARI, relativa agli anni dal 2025 al 2028, rimangono a carico della stessa, le spese relative all'immobile di ordinaria manutenzione saranno divise a metà tra le parti, previo preventivo di spesa accettato dal proprietario ove possibile, e quelle di straordinaria amministrazione saranno interamente a carico del proprietario Il sig. si impegna a continuare a pagare Parte_1 Parte_1 le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della batteria di accumulo energetico a servizio dell'immobile.
8) Dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento non sussistendone i presupposti.
9) Dà atto che i genitori si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini