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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi , all'udienza di discussione del
14.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3174/2024 R.G.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Stefania
Parte_1 C.F._1
Capobianco, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, via Cilea n.
215, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Saverio Marrone con il quale elettivamente domicilia in Napoli Corso
Garibaldi n. 387, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 9.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di sentire “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per
[...] ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la ''nozione europea di retribuzione'' e comunque la nullità dell' art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio
2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato ''nuova struttura della retribuzione normale'', dell' art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE”; quindi “ condannare
[...]
… a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il Controparte_3
1 conteggio allegato, l'importo di € 2.536,96 (euro duemilacinquecentotrentasei virgola novantasei) oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati per legge”. Spese vinte, con attribuzione
Si costituiva la società convenuta che, con varie argomentazioni, affermava l'infondatezza delle domande, quindi contestava i conteggi, concludendo per il rigetto del ricorso;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, per la riduzione delle somme dovute tenendo conto dei soli giorni di ferie fruiti.
Rinviata alla odierna udienza per consentire la definizione delle trattative di bonario componimento pendenti tra le parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle more del giudizio è intervenuta tra le parti sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 e 411 co. 3 c.p.c..
Dalla lettura del menzionato verbale intervenuto in data 22.10.2024 tra il ricorrente, assistito dal rappresentante sindacale delegato dalla FIT CISL, sig. e Parte_2 la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del procuratore CP_2 speciale dott. , giusta procura speciale in atti, con l'assistenza della Controparte_4 [...]
in persona della dott.ssa , emerge espressa Controparte_5 Controparte_6 rinuncia del lavoratore, tra gli altri, ai diritti fatte valere e alle domande azionate con il presente giudizio, rinuncia accettata dalla società ( cfr. verbale in atti).
Orbene, l'intervenuto componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie.
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass.
1614/1994).
Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto del contenuto del predetto verbale di conciliazione e della dichiarazione congiunta delle stesse alla odierna udienza.
Concorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
2
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese tra le parti.
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi , all'udienza di discussione del
14.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3174/2024 R.G.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Stefania
Parte_1 C.F._1
Capobianco, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, via Cilea n.
215, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Saverio Marrone con il quale elettivamente domicilia in Napoli Corso
Garibaldi n. 387, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 9.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_2 al fine di sentire “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per
[...] ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la ''nozione europea di retribuzione'' e comunque la nullità dell' art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio
2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato ''nuova struttura della retribuzione normale'', dell' art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE”; quindi “ condannare
[...]
… a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il Controparte_3
1 conteggio allegato, l'importo di € 2.536,96 (euro duemilacinquecentotrentasei virgola novantasei) oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati per legge”. Spese vinte, con attribuzione
Si costituiva la società convenuta che, con varie argomentazioni, affermava l'infondatezza delle domande, quindi contestava i conteggi, concludendo per il rigetto del ricorso;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, per la riduzione delle somme dovute tenendo conto dei soli giorni di ferie fruiti.
Rinviata alla odierna udienza per consentire la definizione delle trattative di bonario componimento pendenti tra le parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nelle more del giudizio è intervenuta tra le parti sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 e 411 co. 3 c.p.c..
Dalla lettura del menzionato verbale intervenuto in data 22.10.2024 tra il ricorrente, assistito dal rappresentante sindacale delegato dalla FIT CISL, sig. e Parte_2 la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a mezzo del procuratore CP_2 speciale dott. , giusta procura speciale in atti, con l'assistenza della Controparte_4 [...]
in persona della dott.ssa , emerge espressa Controparte_5 Controparte_6 rinuncia del lavoratore, tra gli altri, ai diritti fatte valere e alle domande azionate con il presente giudizio, rinuncia accettata dalla società ( cfr. verbale in atti).
Orbene, l'intervenuto componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie.
La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere.
(cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass.
1614/1994).
Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto del contenuto del predetto verbale di conciliazione e della dichiarazione congiunta delle stesse alla odierna udienza.
Concorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
2
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese tra le parti.
Napoli, 14.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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