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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1045/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 27.12.2021
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Barbara Gasparini Parte_1
e Alessandro Capuzzo giusta procura allegata nel fascicolo del procedimento di primo grado, con domicilio presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Damoli, Alberto Checchetto e Osvaldo Cantone giusta mandato a margine della memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Mestre via Cappuccina 40 (studio avv. Checchetto)
Appellato principale ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 407/2021 del 25.6.2021
IN PUNTO: differenze retributive – solidarietà in appalto
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”1) accertarsi e dichiararsi, per i motivi indicati in ricorso e nel presente appello, o per quelli, eventualmente anche diversi ed emergendi all'esito del procedimento, il diritto del ricorrente per il periodo lavorato dal 10 agosto 2016 fino al 31 marzo 2018 al trattamento retributivo/economico complessivo previsto per il 5° liv. di inquadramento
1 categoriale del Ccnl Autotrasporto merci e logistica e delle relative tabelle retributive (docc. 14 e 15), o, in subordine, per il livello diverso superiore, o inferiore, che risulterà all'esito del procedimento, o, in ulteriore subordine, al trattamento economico complessivo previsto dal Ccnl sottoscritto dalla comparativamente più rappresentative del diverso Pt_2 settore/comparto che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento, in ogni caso in ragione di quanto previsto e prescritto anche dall'art. 36 della Costituzione
2) condannarsi la convenuta ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29 Controparte_2
D.lgs. 276/03 a corrispondere al ricorrente, in via principale, l'importo Euro 6.848,77cent. lordi, per differenze retributive mensili e di ulteriori Euro 511,50cent. Lordi per TFR, per un totale di Euro 7.356,11cent. lordi, così come risultanti dal conteggio allegato (sub doc. 26) e anche per effetto della intervenuta riduzione della domanda per complessivi €60,23 (come dedotta dal ricorrente alla prima udienza del procedimento all'esito di eccezione della convenuta), o, in subordine le diverse differenze retributive, inferiori o superiori, accertande come maturate/dovute nel presente procedimento, eventualmente all'esito di disponenda CTU contabile.
3) Condannarsi la società al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria su ogni importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.
4) Compensi professionali integralmente rifusi per entrambi i gradi del procedimento, con distrazione in favore della sottoscritta difesa.”” Alla udienza di discussione del 27.3.2025: ““Le parti richiamato il verbale di conciliazione nella causa RG 830/2022 e dato atto che la sentenza nel presente giudizio prevedeva già la compensazione delle spese di lite, dichiarano di rinunciare con compensazione delle spese del grado e chiedono la cessazione della materia del contendere con accordo sulla compensazione delle spese del grado”
Per l'appellato: “”In via preliminare: dichiararsi, per i motivi esposti nella presente memoria inammissibile e/o improponibile l'appello di per violazione Parte_1 dei requisiti di forma-contenuto di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In via pregiudiziale e preliminare e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la carenza di legittimazione passiva in capo a e, conseguentemente, Controparte_2 estromettere detta società dal presente giudizio. In via principale: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli atti del I° grado di giudizio, ed in accoglimento degli stessi, rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza 407/2021 pubbl. il 25/06/2021 resa inter partes dal Tribunale di
Verona, Sezione Lavoro, dott. Marco Cucchetto, con ogni conseguente statuizione di cui alle conclusioni della memoria difensiva di primo grado che, queste ultime, si ripropongono integralmente qui di seguito, anche ai fini dell'accoglimento dell'appello incidentale tardivo ivi proposto:
“In via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la carenza di legittimazione passiva in capo a e, conseguentemente, Controparte_2 estromettere detta società dal presente giudizio.
Nel merito, in via principale: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: ridursi comunque le somme eventualmente – in denegata ipotesi - spettanti al ricorrente sulla base di tutte le deduzioni ed argomenta-zioni svolte nella presente memoria difensiva. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimb. forf., IVA e CPA.”” Alla udienza di discussione del 27.3.2025: ““Le parti richiamato il verbale di conciliazione nella causa RG 830/2022 e dato atto che la sentenza nel presente giudizio prevedeva già la
2 compensazione delle spese di lite, dichiarano di rinunciare con compensazione delle spese del grado e chiedono la cessazione della materia del contendere con accordo sulla compensazione delle spese del grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Verona ha rigettato il ricorso proposto da diretto ad ottenere dalla ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 29 d. lgs 276/2003, le differenze retributive spettantegli avendo la cooperativa DB (con cui era intercorso contratto di appalto con la società convenuta in giudizio) applicato trattamenti retributivi complessivi inferiori ai minimi previsti dall'ordinamento, ed ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
2. Il primo giudice ha rilevato come la individuazione del corretto parametro e livello retributivo nell'ambito del CCNL invocato non poteva prescindere dall'accertamento giudiziale della tipologia delle mansioni in concreto espletate e delle modalità di svolgimento.
Inoltre la rivendicazione di un trattamento economico diverso da quello ricevuto in base al
CCNL invocato dal ricorrente richiedeva la prova della insufficienza del trattamento complessivo risultante dal CCNL applicato ed il non aveva fornito sul punto Pt_1 elementi che consentissero di valutare la insufficienza del trattamento complessivo risultante dall'applicazione del contratto collettivo richiamato nel contratto individuale e di ritenere la portata di tale CCNL deteriore rispetto al trattamento complessivo derivante dalla applicazione del diverso contratto collettivo invocato, non essendo sufficiente il mero raffronto della retribuzione prevista dai diversi contrati collettivi ove non accompagnato dal doveroso raffronto complessivo tra le due fonti negoziali collettive.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello per due motivi. Parte_1 L'appellato ha insistito per il rigetto della impugnazione e per la Controparte_1 conferma della decisione impugnata svolgendo appello incidentale condizionato.
3. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 27 marzo 2025 la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, con il primo motivo, ha censurato la decisione evidenziando come nel ricorso introduttivo erano indicate le mansioni effettivamente svolte come anche il livello di inquadramento al quale le stesse andavano rapportate.
Con il secondo motivo ha evidenziato come dal contenuto del ricorso e dei conteggi prodotti il ricorrente aveva correttamente ed analiticamente comparato i trattamenti economici complessivi dei due CCNL in questione (CCNL CNAI e CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica) e non solo la retribuzione mensile ed il rateo delle mensilità indirette, ponendo a confronto anche gli aspetti relativi all'inquadramento, ferie, permessi, maggiorazioni e quindi esattamente quegli aspetti che il Tribunale aveva invece ritenuti che fossero stati omessi nel confronto.
5. La società appellata, eccepita preliminarmente la inammissibilità della impugnazione proposta dal ai sensi dell'art 342 cpc, rispetto al primo motivo ha rimarcato come Pt_1 l'appellante, nel primo giudizio, non aveva offerto prova delle mansioni svolte risultando del tutto insufficiente a tal fine anche la prova testimoniale richiesta e non potendo pretendere di provare il contenuto delle mansioni allegando i verbali dell'istruttoria
3 testimoniale effettuata nell'ambito del parallelo giudizio promosso sempre dal sig. Pt_1 nei confronti della società.
Quanto al secondo motivo ha evidenziato come dalla semplice disamina dei conteggi prodotti nel primo giudizio risultava evidente come controparte non avesse proceduto affatto ad un'analisi di ogni e ulteriore aspetto che incidesse sul trattamento economico del lavoratore;
controparte, infatti, non aveva analizzato gli istituti contrattuali delle ferie, permessi e rol e non aveva effettuato alcuna valutazione del relativo impatto economico sulla retribuzione del lavoratore (che evidentemente varia a seconda di quanto previsto nel ccnl in termini di maturazione ratei ferie/permessi in proporzione al lavorato). L'originario ricorrente non aveva allegato – né chiesto di provare – la lesione del c.d. minimo costituzione ex art. 36 Cost., essendosi limitato a richiamare l'asserito CCNL parametro diverso rispetto a quello effettivamente applicato invocandone la vincolatività.
A ciò aggiungasi che, in assenza di qualsiasi prova circa il contenuto delle mansioni (controverse tra le parti) del lavoratore e l'attività svolta dalla cooperativa datrice di lavoro, non vi erano nemmeno margini per individuare la categoria/il settore/il comparto cui doveva farsi riferimento ai fini della rivendicata applicazione del relativo CCNL stipulato dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative.
In via condizionata, richiamate le difese svolte in primo grado e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ha proposto appello incidentale deducendo l'omesso esame e conseguente omessa motivazione da parte del primo giudice sui rilievi di cui all'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità (oltre che infondatezza) della domanda per carenza di legittimazione passiva di dovendosi Controparte_2 ritenere quale unica– eventuale o ipotetica – destinataria delle pretese del ricorrente la cooperativa DB ovvero, considerata la cancellazione della Cooperativa, l'allora amministratore dei soci nonché del liquidatore stesso in forza dell'art. 2495 c.c..
6. Alla udienza del 27 marzo 2025, le parti dando atto di aver definito le proprie pretese e posizioni con il verbale di conciliazione sottoscritto nel giudizio RG 830/2022 (pendente tra le stesse parti processuali), richiamato il predetto verbale (nel quale si menzionava la volontà di definire anche il presente giudizio) e formulata espressa rinunzia alle rispettive domande, hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del grado, risultando quelle del precedente giudizio (rispetto alle quali non hanno formulato alcun rilievo) già compensate nella sentenza impugnata.
7. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
8. In punto spese di lite le parti hanno chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite del presente grado precisando, quanto al primo giudizio, che le stesse erano state integralmente compensate dal Tribunale (con acquiescenza a tale capo di decisione).
In conseguenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 27.12.2021
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Barbara Gasparini Parte_1
e Alessandro Capuzzo giusta procura allegata nel fascicolo del procedimento di primo grado, con domicilio presso gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Damoli, Alberto Checchetto e Osvaldo Cantone giusta mandato a margine della memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Mestre via Cappuccina 40 (studio avv. Checchetto)
Appellato principale ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 407/2021 del 25.6.2021
IN PUNTO: differenze retributive – solidarietà in appalto
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”1) accertarsi e dichiararsi, per i motivi indicati in ricorso e nel presente appello, o per quelli, eventualmente anche diversi ed emergendi all'esito del procedimento, il diritto del ricorrente per il periodo lavorato dal 10 agosto 2016 fino al 31 marzo 2018 al trattamento retributivo/economico complessivo previsto per il 5° liv. di inquadramento
1 categoriale del Ccnl Autotrasporto merci e logistica e delle relative tabelle retributive (docc. 14 e 15), o, in subordine, per il livello diverso superiore, o inferiore, che risulterà all'esito del procedimento, o, in ulteriore subordine, al trattamento economico complessivo previsto dal Ccnl sottoscritto dalla comparativamente più rappresentative del diverso Pt_2 settore/comparto che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento, in ogni caso in ragione di quanto previsto e prescritto anche dall'art. 36 della Costituzione
2) condannarsi la convenuta ai sensi dell'art. 1676 c.c. e/o dell'art. 29 Controparte_2
D.lgs. 276/03 a corrispondere al ricorrente, in via principale, l'importo Euro 6.848,77cent. lordi, per differenze retributive mensili e di ulteriori Euro 511,50cent. Lordi per TFR, per un totale di Euro 7.356,11cent. lordi, così come risultanti dal conteggio allegato (sub doc. 26) e anche per effetto della intervenuta riduzione della domanda per complessivi €60,23 (come dedotta dal ricorrente alla prima udienza del procedimento all'esito di eccezione della convenuta), o, in subordine le diverse differenze retributive, inferiori o superiori, accertande come maturate/dovute nel presente procedimento, eventualmente all'esito di disponenda CTU contabile.
3) Condannarsi la società al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria su ogni importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.
4) Compensi professionali integralmente rifusi per entrambi i gradi del procedimento, con distrazione in favore della sottoscritta difesa.”” Alla udienza di discussione del 27.3.2025: ““Le parti richiamato il verbale di conciliazione nella causa RG 830/2022 e dato atto che la sentenza nel presente giudizio prevedeva già la compensazione delle spese di lite, dichiarano di rinunciare con compensazione delle spese del grado e chiedono la cessazione della materia del contendere con accordo sulla compensazione delle spese del grado”
Per l'appellato: “”In via preliminare: dichiararsi, per i motivi esposti nella presente memoria inammissibile e/o improponibile l'appello di per violazione Parte_1 dei requisiti di forma-contenuto di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In via pregiudiziale e preliminare e condizionatamente alla denegatissima ipotesi di accoglimento del ricorso avversario: accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la carenza di legittimazione passiva in capo a e, conseguentemente, Controparte_2 estromettere detta società dal presente giudizio. In via principale: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti nel presente atto e negli atti del I° grado di giudizio, ed in accoglimento degli stessi, rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza 407/2021 pubbl. il 25/06/2021 resa inter partes dal Tribunale di
Verona, Sezione Lavoro, dott. Marco Cucchetto, con ogni conseguente statuizione di cui alle conclusioni della memoria difensiva di primo grado che, queste ultime, si ripropongono integralmente qui di seguito, anche ai fini dell'accoglimento dell'appello incidentale tardivo ivi proposto:
“In via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la carenza di legittimazione passiva in capo a e, conseguentemente, Controparte_2 estromettere detta società dal presente giudizio.
Nel merito, in via principale: rigettarsi, per i motivi suesposti, tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata: ridursi comunque le somme eventualmente – in denegata ipotesi - spettanti al ricorrente sulla base di tutte le deduzioni ed argomenta-zioni svolte nella presente memoria difensiva. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimb. forf., IVA e CPA.”” Alla udienza di discussione del 27.3.2025: ““Le parti richiamato il verbale di conciliazione nella causa RG 830/2022 e dato atto che la sentenza nel presente giudizio prevedeva già la
2 compensazione delle spese di lite, dichiarano di rinunciare con compensazione delle spese del grado e chiedono la cessazione della materia del contendere con accordo sulla compensazione delle spese del grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Verona ha rigettato il ricorso proposto da diretto ad ottenere dalla ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 29 d. lgs 276/2003, le differenze retributive spettantegli avendo la cooperativa DB (con cui era intercorso contratto di appalto con la società convenuta in giudizio) applicato trattamenti retributivi complessivi inferiori ai minimi previsti dall'ordinamento, ed ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
2. Il primo giudice ha rilevato come la individuazione del corretto parametro e livello retributivo nell'ambito del CCNL invocato non poteva prescindere dall'accertamento giudiziale della tipologia delle mansioni in concreto espletate e delle modalità di svolgimento.
Inoltre la rivendicazione di un trattamento economico diverso da quello ricevuto in base al
CCNL invocato dal ricorrente richiedeva la prova della insufficienza del trattamento complessivo risultante dal CCNL applicato ed il non aveva fornito sul punto Pt_1 elementi che consentissero di valutare la insufficienza del trattamento complessivo risultante dall'applicazione del contratto collettivo richiamato nel contratto individuale e di ritenere la portata di tale CCNL deteriore rispetto al trattamento complessivo derivante dalla applicazione del diverso contratto collettivo invocato, non essendo sufficiente il mero raffronto della retribuzione prevista dai diversi contrati collettivi ove non accompagnato dal doveroso raffronto complessivo tra le due fonti negoziali collettive.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello per due motivi. Parte_1 L'appellato ha insistito per il rigetto della impugnazione e per la Controparte_1 conferma della decisione impugnata svolgendo appello incidentale condizionato.
3. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 27 marzo 2025 la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, con il primo motivo, ha censurato la decisione evidenziando come nel ricorso introduttivo erano indicate le mansioni effettivamente svolte come anche il livello di inquadramento al quale le stesse andavano rapportate.
Con il secondo motivo ha evidenziato come dal contenuto del ricorso e dei conteggi prodotti il ricorrente aveva correttamente ed analiticamente comparato i trattamenti economici complessivi dei due CCNL in questione (CCNL CNAI e CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica) e non solo la retribuzione mensile ed il rateo delle mensilità indirette, ponendo a confronto anche gli aspetti relativi all'inquadramento, ferie, permessi, maggiorazioni e quindi esattamente quegli aspetti che il Tribunale aveva invece ritenuti che fossero stati omessi nel confronto.
5. La società appellata, eccepita preliminarmente la inammissibilità della impugnazione proposta dal ai sensi dell'art 342 cpc, rispetto al primo motivo ha rimarcato come Pt_1 l'appellante, nel primo giudizio, non aveva offerto prova delle mansioni svolte risultando del tutto insufficiente a tal fine anche la prova testimoniale richiesta e non potendo pretendere di provare il contenuto delle mansioni allegando i verbali dell'istruttoria
3 testimoniale effettuata nell'ambito del parallelo giudizio promosso sempre dal sig. Pt_1 nei confronti della società.
Quanto al secondo motivo ha evidenziato come dalla semplice disamina dei conteggi prodotti nel primo giudizio risultava evidente come controparte non avesse proceduto affatto ad un'analisi di ogni e ulteriore aspetto che incidesse sul trattamento economico del lavoratore;
controparte, infatti, non aveva analizzato gli istituti contrattuali delle ferie, permessi e rol e non aveva effettuato alcuna valutazione del relativo impatto economico sulla retribuzione del lavoratore (che evidentemente varia a seconda di quanto previsto nel ccnl in termini di maturazione ratei ferie/permessi in proporzione al lavorato). L'originario ricorrente non aveva allegato – né chiesto di provare – la lesione del c.d. minimo costituzione ex art. 36 Cost., essendosi limitato a richiamare l'asserito CCNL parametro diverso rispetto a quello effettivamente applicato invocandone la vincolatività.
A ciò aggiungasi che, in assenza di qualsiasi prova circa il contenuto delle mansioni (controverse tra le parti) del lavoratore e l'attività svolta dalla cooperativa datrice di lavoro, non vi erano nemmeno margini per individuare la categoria/il settore/il comparto cui doveva farsi riferimento ai fini della rivendicata applicazione del relativo CCNL stipulato dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative.
In via condizionata, richiamate le difese svolte in primo grado e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ha proposto appello incidentale deducendo l'omesso esame e conseguente omessa motivazione da parte del primo giudice sui rilievi di cui all'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità (oltre che infondatezza) della domanda per carenza di legittimazione passiva di dovendosi Controparte_2 ritenere quale unica– eventuale o ipotetica – destinataria delle pretese del ricorrente la cooperativa DB ovvero, considerata la cancellazione della Cooperativa, l'allora amministratore dei soci nonché del liquidatore stesso in forza dell'art. 2495 c.c..
6. Alla udienza del 27 marzo 2025, le parti dando atto di aver definito le proprie pretese e posizioni con il verbale di conciliazione sottoscritto nel giudizio RG 830/2022 (pendente tra le stesse parti processuali), richiamato il predetto verbale (nel quale si menzionava la volontà di definire anche il presente giudizio) e formulata espressa rinunzia alle rispettive domande, hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del grado, risultando quelle del precedente giudizio (rispetto alle quali non hanno formulato alcun rilievo) già compensate nella sentenza impugnata.
7. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
8. In punto spese di lite le parti hanno chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite del presente grado precisando, quanto al primo giudizio, che le stesse erano state integralmente compensate dal Tribunale (con acquiescenza a tale capo di decisione).
In conseguenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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