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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4928/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia LI
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Annalisa Cecchetti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla Per_ quale nasceva in data 1.12.2021 il figlio , rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità Parte_1 CP_1 Per_ di affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
Per_ A) il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre nella abitazione posta in Castiglioncello (LI), via Mar Ligure n. 29 C presso la quale la sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza insieme a Parte_1 Per_ quella del figlio entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: prima settimana: lunedì (dall'uscita dalla scuola) fino al martedì mattina e giovedì (dall'uscita da scuola) fino al venerdì mattina. Si specifica che in tale Per_ settimana, nel giorno martedì, il padre verrà a prendere presso l'abitazione della madre alle ore 16.45 per accompagnare lo stesso all'attività ludica che sarà individuata di comune accordo dai genitori;
provvederà poi a Per_ Per_ riaccompagnare a casa della madre alle ore 19.00. Nel caso in cui interrompa la frequentazione così individuata e ne inizi una nuova il padre, sempre durante questa settimana, provvederà ad accompagnare il figlio all'orario di inizio dell'attività ed a riportarlo a casa della madre alle ore 19.00;
Tale modalità di visita del padre rimane condizionata alla frequentazione, da Per_ parte di , di un'attività ludico/ricreativa o sportiva. seconda settimana: lunedì (dall'uscita dalla scuola) fino al martedì mattina e dal sabato mattina (alle ore 10) fino alla Domenica alle ore 18. In questa settimana, dal 31 Gennaio 2025, il padre potrà tenere il bambino anche il venerdì (dall'uscita da scuola) fino alle ore 18 di domenica. Durante la seconda settimana il padre provvederà a prendere il figlio a scuola il lunedì per poi ivi riportarlo il martedì mattina, durante il fine settimana il padre prenderà il
2 figlio a scuola il venerdì mentre la madre provvederà a prendere il figlio a casa del padre la domenica sera.
In merito al periodo estivo (ovvero quello coincidente con la chiusura scolastica) i tempi di permanenza del bambino con il padre saranno i seguenti: prima settimana lunedì (dalle ore 10) fino al martedì (alle ore 10) e giovedì
(dalle ore 10) fino al venerdì (alle ore 10). In tale settimana nelle giornate di lunedì e giovedì il padre andrà a prendere il figlio a casa della madre mentre la madre andrà a riprendere il figlio a casa del padre le mattine del martedì e del venerdì. seconda settimana lunedì (dalle 10) fino al martedì (alle 10), venerdì (dalle 10) fino alle ore 18 di domenica. In tale settimana nella giornata di martedì e domenica sarà la madre a riprendere il figlio a casa del padre.
Il figlio trascorrerà il tempo residuo, non sopra disciplinato, con la madre. I genitori restano comunque liberi di concordare congiuntamente ogni e qualsivoglia variazione rispetto alla regolamentazione di cui sopra.
Riguardo alle festività, salvo diverso accordo intervenuto liberamente tra le parti, i genitori trascorreranno le stesse in modo alternato. Per le festività natalizie 2024/2025 i ricorrenti hanno concordato che il minore starà con il padre nei seguenti giorni: dalle ore 9.30 del 24.12 alle ore 18.00 del 25.12; dalle ore 9.30 del 28.12 alle ore 18 del 29.12; dalle 9.30 del 02.01 alle ore 18 del giorno
03.01; dalle ore 9.30 del giorno 06.01.25 fino alla mattina del giorno 07.01.25 giorno in cui il padre lo accompagnerà a scuola. Per_ A decorrere dalle festività natalizie 2025/2026, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo compreso dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo compreso dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il minore trascorrerà le festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, in modo che possa trascorrere la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, alternando anche le ulteriori festività del calendario (ad esempio 25 aprile, santo Patrono, ). Per_2
Previo accordo tra i genitori, ciascuno degli stessi potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanze di 15 giorni, di cui solo 7 giorni consecutivi, durante l'estate, con obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione della vacanza ed un recapito valido dove l'altro genitore ed il figlio siano sempre raggiungibili durante tali periodi. Tali periodi dovranno essere concordati anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
In caso di impedimento di un genitore ad occuparsi del figlio nel proprio periodo di competenza (ad esempio, contrattempo che impegni il genitore per Per_ il tempo intercorrente tra l'uscita di scuola di e l'ora di cena), si dovrà informare l'altro genitore che sarà preferito rispetto ad altri soggetti nella gestione del bambino.
3 Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, Per_ nonché nel rispetto delle volontà di .
C) Il Sig. si impegna, al momento della sottoscrizione del presente CP_1 accordo, a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00 (euro duecento//00), da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Parte_1 Per_ La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico per il figlio . Parte_1
D) I genitori concorreranno alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore nella misura del 50% a carico del Sig. e nella misura del 50% a CP_1 carico della Sig.ra precisando che il genitore che non anticipa la Parte_1 spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le parti convengono che per le spese per le quali vi è necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail/sms/WhatsApp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio- assenso.
Le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa:
a. per quanto riguarda le spese mediche (comprese le spese terapeutiche, farmaceutiche, chirurgiche con eventuali costi di degenza, le spese per le cure odontoiatriche, oculistiche e fisioterapiche), si fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per le quali
è richiesto, ai fini del rimborso, l'esibizione della ricevuta/fattura intestata al figlio, con apposizione del codice fiscale di quest'ultimo. Trattasi di spese per le quali non è necessario il preventivo consenso da parte del genitore obbligato al rimborso;
b. Per quanto riguarda le spese di istruzione quali ad esempio quelle di iscrizione, per le tasse scolastiche, per la mensa, per le eventuali e future tasse universitarie, per i libri di testo, l'abbonamento dell'autobus o scuolabus, le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Ai fini del rimborso, il genitore obbligato può richiedere, rispettivamente, l'esibizione dei bollettini postali, dei bollettini MAV / F24 e degli scontrini. Per tali spese non è necessario il preventivo consenso da parte dei genitori. Le spese si intendono al netto di eventuali contributi statali o comunali (ad esempio pacchetto scuola), che percepirà in modo esclusivo la sig.ra Parte_1
Le parti precisano che sono spese straordinarie anche quelle relative alle gite di
4 istruzione, didattiche, i viaggi all'estero ed i corsi di lingua. Le parti convengono che in tali casi sia necessario il preventivo consenso in forma scritta (anche tramite e-mail/sms/WhatsApp) di entrambi i genitori solo per le spese relative ai viaggi in Italia ed all'estero ed ai corsi di lingua.
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, per la musica e per le attività ludico ricreative in genere (compreso abbigliamento e attrezzatura necessaria ed eventuali trasferte), per lo svago (quali compleanni, feste, cinema e teatro etc..) nonché per le vacanze che lo stesso vorrà effettuare in modo autonomo, le parti convengono che trattasi di spesa che debba essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta;
i genitori, tuttavia, si impegnano rispettare e a garantire la continuità delle attività sportive e ricreative praticate dal figlio;
d. per quanto riguarda altre spese quali quelle relative al telefono cellulare e ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(motorino, moto, auto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, nonché le spese per il conseguimento delle patenti/abilitazioni alla guida, le parti convengono che trattasi di spesa che debba essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta. Per ogni altra spesa diversa da quelle sopra già disciplinate, le parti concordano comunque di far riferimento a quanto prescritto dal protocollo del CNF;
e. il padre provvederà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per l'abbigliamento del figlio a cambio stagione, due volte l'anno
(autunno/primavera).
f. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, salvo diversa disposizione di legge.
E) I genitori concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore fermo restando l'obbligo di preventivo accordo tra i genitori ai fini dell'espatrio dello stesso.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
G) i genitori concordano che nel caso in cui intraprendano una relazione sentimentale che abbia carattere di stabilità potranno introdurre la nuova figura del compagno o della compagna previa comune consultazione di uno psicologo di fiducia comune per avere le indicazioni utili per procedere con tale iniziativa nel superiore interesse del figlio. Ad ogni modo i genitori concordemente stabiliscono che eviteranno di assumere comportamenti tali da ingenerare confusioni nel minore sia in ordine alla figura maschile paterna, che alla figura femminile materna;
5 H) i ricorrenti si impegnano ad individuare insieme un professionista di fiducia per intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di essere supportati nella relazione con il bambino. Tale percorso dovrà iniziare entro e non oltre gennaio 2025.
I) L'autovettura mod. Renegade Tipo Jeep targata GM 269 SZ, di proprietà del
Sig. ed in uso alla Sig.ra rimarrà nella disponibilità della CP_1 Parte_1 stessa la quale si farà carico di provvedere al pagamento delle spese di bollo, assicurazione, revisione e quant'altro necessario al corretto funzionamento della stessa;
il sig. si impegnerà, entro e non oltre Marzo 2025, a CP_1 trasferire la proprietà della vettura di cui sopra alla sig.ra la quale Parte_1 sosterrà i costi per il passaggio di proprietà;
L) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 3/4/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4928/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia LI
e
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Annalisa Cecchetti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla Per_ quale nasceva in data 1.12.2021 il figlio , rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità Parte_1 CP_1 Per_ di affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche patrimoniale nell'interesse dello stesso.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse del figlio minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
Per_ A) il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza e collocamento prevalente presso la madre nella abitazione posta in Castiglioncello (LI), via Mar Ligure n. 29 C presso la quale la sig.ra provvederà a trasferire la propria residenza insieme a Parte_1 Per_ quella del figlio entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: prima settimana: lunedì (dall'uscita dalla scuola) fino al martedì mattina e giovedì (dall'uscita da scuola) fino al venerdì mattina. Si specifica che in tale Per_ settimana, nel giorno martedì, il padre verrà a prendere presso l'abitazione della madre alle ore 16.45 per accompagnare lo stesso all'attività ludica che sarà individuata di comune accordo dai genitori;
provvederà poi a Per_ Per_ riaccompagnare a casa della madre alle ore 19.00. Nel caso in cui interrompa la frequentazione così individuata e ne inizi una nuova il padre, sempre durante questa settimana, provvederà ad accompagnare il figlio all'orario di inizio dell'attività ed a riportarlo a casa della madre alle ore 19.00;
Tale modalità di visita del padre rimane condizionata alla frequentazione, da Per_ parte di , di un'attività ludico/ricreativa o sportiva. seconda settimana: lunedì (dall'uscita dalla scuola) fino al martedì mattina e dal sabato mattina (alle ore 10) fino alla Domenica alle ore 18. In questa settimana, dal 31 Gennaio 2025, il padre potrà tenere il bambino anche il venerdì (dall'uscita da scuola) fino alle ore 18 di domenica. Durante la seconda settimana il padre provvederà a prendere il figlio a scuola il lunedì per poi ivi riportarlo il martedì mattina, durante il fine settimana il padre prenderà il
2 figlio a scuola il venerdì mentre la madre provvederà a prendere il figlio a casa del padre la domenica sera.
In merito al periodo estivo (ovvero quello coincidente con la chiusura scolastica) i tempi di permanenza del bambino con il padre saranno i seguenti: prima settimana lunedì (dalle ore 10) fino al martedì (alle ore 10) e giovedì
(dalle ore 10) fino al venerdì (alle ore 10). In tale settimana nelle giornate di lunedì e giovedì il padre andrà a prendere il figlio a casa della madre mentre la madre andrà a riprendere il figlio a casa del padre le mattine del martedì e del venerdì. seconda settimana lunedì (dalle 10) fino al martedì (alle 10), venerdì (dalle 10) fino alle ore 18 di domenica. In tale settimana nella giornata di martedì e domenica sarà la madre a riprendere il figlio a casa del padre.
Il figlio trascorrerà il tempo residuo, non sopra disciplinato, con la madre. I genitori restano comunque liberi di concordare congiuntamente ogni e qualsivoglia variazione rispetto alla regolamentazione di cui sopra.
Riguardo alle festività, salvo diverso accordo intervenuto liberamente tra le parti, i genitori trascorreranno le stesse in modo alternato. Per le festività natalizie 2024/2025 i ricorrenti hanno concordato che il minore starà con il padre nei seguenti giorni: dalle ore 9.30 del 24.12 alle ore 18.00 del 25.12; dalle ore 9.30 del 28.12 alle ore 18 del 29.12; dalle 9.30 del 02.01 alle ore 18 del giorno
03.01; dalle ore 9.30 del giorno 06.01.25 fino alla mattina del giorno 07.01.25 giorno in cui il padre lo accompagnerà a scuola. Per_ A decorrere dalle festività natalizie 2025/2026, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo compreso dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo compreso dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il minore trascorrerà le festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni, in modo che possa trascorrere la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, alternando anche le ulteriori festività del calendario (ad esempio 25 aprile, santo Patrono, ). Per_2
Previo accordo tra i genitori, ciascuno degli stessi potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanze di 15 giorni, di cui solo 7 giorni consecutivi, durante l'estate, con obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione della vacanza ed un recapito valido dove l'altro genitore ed il figlio siano sempre raggiungibili durante tali periodi. Tali periodi dovranno essere concordati anticipatamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
In caso di impedimento di un genitore ad occuparsi del figlio nel proprio periodo di competenza (ad esempio, contrattempo che impegni il genitore per Per_ il tempo intercorrente tra l'uscita di scuola di e l'ora di cena), si dovrà informare l'altro genitore che sarà preferito rispetto ad altri soggetti nella gestione del bambino.
3 Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, Per_ nonché nel rispetto delle volontà di .
C) Il Sig. si impegna, al momento della sottoscrizione del presente CP_1 accordo, a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00 (euro duecento//00), da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Parte_1 Per_ La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico per il figlio . Parte_1
D) I genitori concorreranno alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore nella misura del 50% a carico del Sig. e nella misura del 50% a CP_1 carico della Sig.ra precisando che il genitore che non anticipa la Parte_1 spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le parti convengono che per le spese per le quali vi è necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail/sms/WhatsApp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio- assenso.
Le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa:
a. per quanto riguarda le spese mediche (comprese le spese terapeutiche, farmaceutiche, chirurgiche con eventuali costi di degenza, le spese per le cure odontoiatriche, oculistiche e fisioterapiche), si fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per le quali
è richiesto, ai fini del rimborso, l'esibizione della ricevuta/fattura intestata al figlio, con apposizione del codice fiscale di quest'ultimo. Trattasi di spese per le quali non è necessario il preventivo consenso da parte del genitore obbligato al rimborso;
b. Per quanto riguarda le spese di istruzione quali ad esempio quelle di iscrizione, per le tasse scolastiche, per la mensa, per le eventuali e future tasse universitarie, per i libri di testo, l'abbonamento dell'autobus o scuolabus, le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Ai fini del rimborso, il genitore obbligato può richiedere, rispettivamente, l'esibizione dei bollettini postali, dei bollettini MAV / F24 e degli scontrini. Per tali spese non è necessario il preventivo consenso da parte dei genitori. Le spese si intendono al netto di eventuali contributi statali o comunali (ad esempio pacchetto scuola), che percepirà in modo esclusivo la sig.ra Parte_1
Le parti precisano che sono spese straordinarie anche quelle relative alle gite di
4 istruzione, didattiche, i viaggi all'estero ed i corsi di lingua. Le parti convengono che in tali casi sia necessario il preventivo consenso in forma scritta (anche tramite e-mail/sms/WhatsApp) di entrambi i genitori solo per le spese relative ai viaggi in Italia ed all'estero ed ai corsi di lingua.
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, per la musica e per le attività ludico ricreative in genere (compreso abbigliamento e attrezzatura necessaria ed eventuali trasferte), per lo svago (quali compleanni, feste, cinema e teatro etc..) nonché per le vacanze che lo stesso vorrà effettuare in modo autonomo, le parti convengono che trattasi di spesa che debba essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta;
i genitori, tuttavia, si impegnano rispettare e a garantire la continuità delle attività sportive e ricreative praticate dal figlio;
d. per quanto riguarda altre spese quali quelle relative al telefono cellulare e ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(motorino, moto, auto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, nonché le spese per il conseguimento delle patenti/abilitazioni alla guida, le parti convengono che trattasi di spesa che debba essere previamente concordata mediante comunicazione in forma scritta. Per ogni altra spesa diversa da quelle sopra già disciplinate, le parti concordano comunque di far riferimento a quanto prescritto dal protocollo del CNF;
e. il padre provvederà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per l'abbigliamento del figlio a cambio stagione, due volte l'anno
(autunno/primavera).
f. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, salvo diversa disposizione di legge.
E) I genitori concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore fermo restando l'obbligo di preventivo accordo tra i genitori ai fini dell'espatrio dello stesso.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
G) i genitori concordano che nel caso in cui intraprendano una relazione sentimentale che abbia carattere di stabilità potranno introdurre la nuova figura del compagno o della compagna previa comune consultazione di uno psicologo di fiducia comune per avere le indicazioni utili per procedere con tale iniziativa nel superiore interesse del figlio. Ad ogni modo i genitori concordemente stabiliscono che eviteranno di assumere comportamenti tali da ingenerare confusioni nel minore sia in ordine alla figura maschile paterna, che alla figura femminile materna;
5 H) i ricorrenti si impegnano ad individuare insieme un professionista di fiducia per intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di essere supportati nella relazione con il bambino. Tale percorso dovrà iniziare entro e non oltre gennaio 2025.
I) L'autovettura mod. Renegade Tipo Jeep targata GM 269 SZ, di proprietà del
Sig. ed in uso alla Sig.ra rimarrà nella disponibilità della CP_1 Parte_1 stessa la quale si farà carico di provvedere al pagamento delle spese di bollo, assicurazione, revisione e quant'altro necessario al corretto funzionamento della stessa;
il sig. si impegnerà, entro e non oltre Marzo 2025, a CP_1 trasferire la proprietà della vettura di cui sopra alla sig.ra la quale Parte_1 sosterrà i costi per il passaggio di proprietà;
L) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 3/4/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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