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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 932/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Fratantonio, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in P.IVA_1
giudizio anche quale mandatario della Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Controparte_3
Galeano e Maria Rosaria Battiato, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso del 12.3.2015, adiva il Tribunale di Ragusa Parte_1
proponendo opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
- n. 59720140002587469000 con cui l' aveva ingiunto il pagamento CP_1
di €.12.782,58 relativamente al periodo 01/2008-12/2008, emesso sulla base dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TYZ010300167/2013;
- n.597 2014 00025862 57000 con cui l' aveva ingiunto il pagamento CP_1
di €.14.306,74 relativamente al periodo 1/2009-12/2009, , emesso sulla base dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TYZ01C301066/2013;
- n.59720140002586358000 con cui l' aveva ingiunto il pagamento CP_1
di €. 13.023,25, relativamente al periodo 1/2010-12/2010, emesso sulla base dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TYZ01C301069/2013.
Con sentenza n. 393/2022 del 19.04.2022, il tribunale adito dichiarava la nullità degli avvisi di addebito opposti, per essere stati gli stessi emessi in violazione dell'art. 24, co.3, d.lgs. 46/1999, in quanto le relative somme erano state iscritte a ruolo in assenza di provvedimento esecutivo del giudice;
nel resto rigettava il ricorso e dichiarava fondate le pretese contributive oggetto dei medesimi avvisi di addebito.
Premesso che le pretese previdenziali avevano ad oggetto maggiori contributi previdenziali IVS commercianti a percentuale, accertati in conseguenza degli accertamenti sopra indicati effettuati dall'Agenzia delle
Entrate, il tribunale dava atto che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dinanzi al giudice tributario;
la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa aveva annullato l'avviso n. TYZ01C301066/2013 relativo al 2009, aveva parzialmente annullato l'avviso n. TYZ010300167/2013 relativo al
2008, aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso n. TYZ01C301069/2013, relativo al 2010; il decidente osservava che le decisioni sopra indicate non erano ancora passate in giudicato e dunque non rilevavano nel presente giudizio, ove peraltro il giudice era tenuto a verificare comunque la fondatezza delle pretese previdenziali. Riteneva che l' non avesse svolto alcuna Pt_1
specifica doglianza in ordine al maggior reddito accertato dall'amministrazione finanziaria e su cui erano stati richiesti i contributi oggetto di causa, essendosi limitato a richiamare genericamente le deduzioni svolte in sede tributaria;
evidenziava che i giudizi tributari erano stati oggetto di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, co. 2, lett. b e co. 3, d.l. 119/2018, ciò che tuttavia non incideva sull'accertamento del maggior reddito.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 18 ottobre 2022.
Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante censura la sentenza per avere statuito che nel ricorso introduttivo non era stata svolta alcuna specifica doglianza nei confronti degli avvisi di accertamento;
deduce che, al contrario, nel ricorso introduttivo aveva riproposto tutte le eccezioni di forma e di merito già avanzate innanzi al giudice tributario;
richiama le suddette censure e afferma che il tribunale ha errato nel ritenere che non fosse stata provata la infondatezza dell'accertamento.
Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate aveva errato nel determinare il reddito di tre annualità (2008, 2009 e 2010) procedendo al solo inventario e al rilevamento dei prezzi presenti al momento dell'ispezione della Guardia di
Finanza (luglio 2010), non potendosi determinare un valore di ricarica medio per le annualità 2008 e 2009 sulla base dei prezzi rilevati nel 2010. Rileva inoltre che l' non ha depositato in giudizio il PVC della Guardia CP_1
di Finanza, ovvero il documento che dovrebbe contenere gli elementi di fatto e i calcoli che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di porre alla base del proprio accertamento, su cui si fonda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Rimarca che non sussiste un procedimento logico supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti, idoneo a sorreggere la pretesa dell' . CP_1
1.2. L'appello è solo in parte fondato.
Innanzi tutto, non si condivide quanto sostenuto nella sentenza appellata in ordine all'assenza di specifiche doglianze da parte dell sui fatti di Pt_1
causa, posto che dalla lettura del ricorso di primo grado emerge invece che il ricorrente aveva contestato nel merito il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, sulla cui base sono stati richiesti dall i CP_1
contributi oggetto del presente giudizio.
1.3. Ciò posto, l'appellante ha documentato che con sentenza n. 1028 del 9 maggio
2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando illegittimi i maggiori ricavi accertati per l'anno
2008. Proposto appello avverso la suddetta sentenza, il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere (cfr. decreto n. 1296/2021).
Con sentenza n. 1059 del 12 maggio 2014 la Commissione Tributaria
Provinciale di Ragusa ha annullato l'accertamento per l'anno 2009 mentre ha rigettato il ricorso avverso l'accertamento relativo all'anno 2010.
La suddetta sentenza è stata confermata in sede di appello dalla
[...]
che, con sentenza 4154/18/15 depositata il 5 ottobre Controparte_4
2015, ha rigettato gli appelli proposti tanto dall' quanto dall'Agenzia Pt_1
delle Entrate.
Con ordinanza della Corte di Cassazione n.33365/2023 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione avverso la sentenza 4154/18/15, che dunque è ormai definitiva.
1.4. Quanto agli effetti nel presente giudizio dell'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata in sede tributaria, il collegio ritiene di confermare quanto già statuito dal primo giudice, circa il fatto che l' può CP_1
porre alla base della propria pretesa i dati contenuti nell'accertamento dell'amministrazione finanziaria anche in ipotesi di definizione della lite fiscale - (nel caso in specie ha aderito alla definizione agevolata della Pt_1
controversia, ai sensi dell'ar.6 del DL23 ottobre 2018, n. 119) -, avendo detto strumento solo l'effetto di elidere la res litigiosa davanti alle commissioni tributarie. L'adesione agevolata non determina la caducazione automatica dell'avviso di accertamento, dovendosi al contrario ritenere che l'accertamento è divenuto definitivo per ciò che riguarda l'aspetto contributivo, non avendo il legislatore inteso estendere gli effetti della procedura deflattiva alla posizione contributiva.
1.5. Circa la sussistenza del credito previdenziale oggetto di causa, si ritiene, sulla scorta degli atti prodotti e delle sentenze del giudice tributario, che non vi sia prova del credito dell per €.12.782,58, relativamente ai contributi dovuti CP_1
sul maggior reddito per l'anno 2008.
Ed infatti, nella citata sentenza n. 1028 del 9 maggio 2014 della Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa, si legge, per ciò che rileva nel presente giudizio, che erroneamente “… la GG. di FF. e l'Ufficio hanno determinato la stessa percentuale di ricarica per l'anno 2008 facendo riferimento esclusivamente all'inventario dell'anno 2010 senza tenere conto della possibile diversa incidenza dei beni commercializzati nell'anno 2008 essendo in presenza di due attività (bar e rivendita generi di monopolio di stato) per cui la maggiore incidenza dell'una attività sull'altra determina percentuali di ricarica diverse. Pertanto la ricarica media ponderata ricavata nell'esercizio
2010 automaticamente applicata all'anno 2008 va dichiarata illegittima…”.
Non essendo provati maggiori ricavi per l'anno 2008, non si giustifica la pretesa contributiva dell'istituto appellato in relazione a tale annualità. Va poi escluso che vi sia prova del credito vantato dall'ente previdenziale relativamente all'anno 2009, mentre, alla luce dell'esito del giudizio tributario, sono dovuti dall'appellante i contributi richiesti per l'anno 2010.
Ed invero, la citata sentenza della commissione tributaria n. 1059 del 12 maggio 2014 ha annullato l'accertamento per l'anno 2009 ed ha confermato quello per l'anno 2010, affermando al riguardo: “… ogni annualità è diversa dalle altre, ben potendosi verificare l'utilizzo di prodotti diversi, specie se si considera che l'esercizio commerciale in parola è nello stesso tempo sia un bar che è una rivendita di monopoli di stato … E quindi quanto verificato nel
2010, pure in presenza di un'attività similare anche nell'anno precedente, non può costituire un presupposto certo per determinare presuntivamente anche i maggiori ricavi realizzati nel 2009 proprio in considerazione della diversa tipologia dell'attività svolta (bar e vendita di monopoli) … Peraltro l'ufficio non offre in merito alcun elemento probatorio tale da far ritenere del tutto simile alle vendite effettuate nei due esercizi (2009 e 2010). E pertanto non sussiste una presunzione grave, precisa e concordante (si verte in materia di accertamento induttivo) per fare ritenere che nel 2009 vi sia stato il medesimo ricarico medio ponderale del 2010, specie in mancanza di uno specifico inventario dei beni esistenti in magazzino nel 2009 al fine di poter ricostruire
l'entità delle vendite di tale anno. … Va quindi annullato il recupero a tassazione dei ricavi accertati per l'anno 2009, mentre vanno confermati i ricavi accertati per l'anno 2010 atteso che il relativo calcolo è stato sviluppato sulla base della merce giacente e inventariata dalla Guardia di
Finanza. Tale l'inventario non viene peraltro contestato dalla parte, ed è così analitico da renderlo efficace strumento di verifica al fine di desumere dallo stesso il ricarico medio ponderale e poterlo confrontare con i corrispettivi registrati e quindi nel caso di specie (anno 2010) il criterio è del tutto corretto in quanto porta a base le rimanenze al 31/12/2009, le merci inventariate al
Luglio 2010, i prezzi di acquisto, i prezzi di vendita, ed i corrispettivi registrati, che sono stati adeguati alle risultanze del calcolo mediante determinazione della ricarica media ponderale. (Cass.3197/2013). E pertanto
l'accertamento per l'anno 2010 va sostanzialmente confermato. I modesti errori di calcolo evidenziati dalla difesa con riguardo ad alcuni prodotti, in mancanza di specifica contestazione e riferimenti agli altri prodotti, comportano invero, secondo un calcolo di massimo elaborato dal Collegio decidente, a scostamenti complessivi di lievissima incidenza non superiori complessivamente ad una percentuale del 0,10%, sicché, si ritiene di confermare la percentuale di ricarica media accertata dai verbalizzanti per il
2010…”.
La suddetta decisione è stata confermata in sede di appello dalla
[...]
, on sentenza 4154/18/15, che ha rigettato tanto l'appello Controparte_4
proposto dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai maggiori ricavi per l'anno
2009 quanto quello proposto da in relazione Parte_1
all'accertamento per il 2010, confermando per tale anno i calcoli effettuati dall'ufficio e la presunzione di maggiori ricavi.
Le doglianze svolte nel presente giudizio da avverso il maggior Pt_1
reddito calcolato in sede di accertamento per il 2010 si appalesano generiche a fronte degli elementi sopra indicati;
l'appellante non contrappone un calcolo alternativo a quello svolto dall'Agenzia delle Entrate né produce dati idonei a neutralizzare la circostanza accertata dal giudice tributario secondo cui vi sono solo “scostamenti complessivi di lievissima incidenza non superiori complessivamente ad una percentuale del 0,10%”, né, inoltre, svolge puntuali contestazioni in ordine all'inventario della merce redatto in sede di accertamento.
1.6. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarate non dovute le somme chieste dall di €.12.782,58 sul maggior reddito per CP_1
l'anno 2008 e di €.14.306,74 sul maggior reddito per l'anno 2009, restando invece dovuta da la somma di €. 13.023,25 sul maggior Parte_1
reddito per l'anno 2010.
va pertanto condannato a pagare la suddetta somma Parte_1
all'ente appellato, oltre accessori come per legge.
1.7. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti, vi sono i presupposti per compensare anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: dichiara non dovute da le somme chieste dall' di Parte_1 CP_1
€.12.782,58 sul maggior reddito per l'anno 2008 e di €.14.306,74 sul maggior reddito per l'anno 2009; condanna a pagare in favore dell' la somma di Parte_1 CP_1
€.13.023,25 sul maggior reddito per l'anno 2010, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese del grado.
Così deciso all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 932/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Fratantonio, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in P.IVA_1
giudizio anche quale mandatario della Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Controparte_3
Galeano e Maria Rosaria Battiato, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso del 12.3.2015, adiva il Tribunale di Ragusa Parte_1
proponendo opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
- n. 59720140002587469000 con cui l' aveva ingiunto il pagamento CP_1
di €.12.782,58 relativamente al periodo 01/2008-12/2008, emesso sulla base dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TYZ010300167/2013;
- n.597 2014 00025862 57000 con cui l' aveva ingiunto il pagamento CP_1
di €.14.306,74 relativamente al periodo 1/2009-12/2009, , emesso sulla base dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TYZ01C301066/2013;
- n.59720140002586358000 con cui l' aveva ingiunto il pagamento CP_1
di €. 13.023,25, relativamente al periodo 1/2010-12/2010, emesso sulla base dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TYZ01C301069/2013.
Con sentenza n. 393/2022 del 19.04.2022, il tribunale adito dichiarava la nullità degli avvisi di addebito opposti, per essere stati gli stessi emessi in violazione dell'art. 24, co.3, d.lgs. 46/1999, in quanto le relative somme erano state iscritte a ruolo in assenza di provvedimento esecutivo del giudice;
nel resto rigettava il ricorso e dichiarava fondate le pretese contributive oggetto dei medesimi avvisi di addebito.
Premesso che le pretese previdenziali avevano ad oggetto maggiori contributi previdenziali IVS commercianti a percentuale, accertati in conseguenza degli accertamenti sopra indicati effettuati dall'Agenzia delle
Entrate, il tribunale dava atto che gli avvisi di accertamento erano stati impugnati dinanzi al giudice tributario;
la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa aveva annullato l'avviso n. TYZ01C301066/2013 relativo al 2009, aveva parzialmente annullato l'avviso n. TYZ010300167/2013 relativo al
2008, aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso n. TYZ01C301069/2013, relativo al 2010; il decidente osservava che le decisioni sopra indicate non erano ancora passate in giudicato e dunque non rilevavano nel presente giudizio, ove peraltro il giudice era tenuto a verificare comunque la fondatezza delle pretese previdenziali. Riteneva che l' non avesse svolto alcuna Pt_1
specifica doglianza in ordine al maggior reddito accertato dall'amministrazione finanziaria e su cui erano stati richiesti i contributi oggetto di causa, essendosi limitato a richiamare genericamente le deduzioni svolte in sede tributaria;
evidenziava che i giudizi tributari erano stati oggetto di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, co. 2, lett. b e co. 3, d.l. 119/2018, ciò che tuttavia non incideva sull'accertamento del maggior reddito.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 18 ottobre 2022.
Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'appellante censura la sentenza per avere statuito che nel ricorso introduttivo non era stata svolta alcuna specifica doglianza nei confronti degli avvisi di accertamento;
deduce che, al contrario, nel ricorso introduttivo aveva riproposto tutte le eccezioni di forma e di merito già avanzate innanzi al giudice tributario;
richiama le suddette censure e afferma che il tribunale ha errato nel ritenere che non fosse stata provata la infondatezza dell'accertamento.
Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate aveva errato nel determinare il reddito di tre annualità (2008, 2009 e 2010) procedendo al solo inventario e al rilevamento dei prezzi presenti al momento dell'ispezione della Guardia di
Finanza (luglio 2010), non potendosi determinare un valore di ricarica medio per le annualità 2008 e 2009 sulla base dei prezzi rilevati nel 2010. Rileva inoltre che l' non ha depositato in giudizio il PVC della Guardia CP_1
di Finanza, ovvero il documento che dovrebbe contenere gli elementi di fatto e i calcoli che l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di porre alla base del proprio accertamento, su cui si fonda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Rimarca che non sussiste un procedimento logico supportato da presunzioni gravi, precise e concordanti, idoneo a sorreggere la pretesa dell' . CP_1
1.2. L'appello è solo in parte fondato.
Innanzi tutto, non si condivide quanto sostenuto nella sentenza appellata in ordine all'assenza di specifiche doglianze da parte dell sui fatti di Pt_1
causa, posto che dalla lettura del ricorso di primo grado emerge invece che il ricorrente aveva contestato nel merito il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, sulla cui base sono stati richiesti dall i CP_1
contributi oggetto del presente giudizio.
1.3. Ciò posto, l'appellante ha documentato che con sentenza n. 1028 del 9 maggio
2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando illegittimi i maggiori ricavi accertati per l'anno
2008. Proposto appello avverso la suddetta sentenza, il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere (cfr. decreto n. 1296/2021).
Con sentenza n. 1059 del 12 maggio 2014 la Commissione Tributaria
Provinciale di Ragusa ha annullato l'accertamento per l'anno 2009 mentre ha rigettato il ricorso avverso l'accertamento relativo all'anno 2010.
La suddetta sentenza è stata confermata in sede di appello dalla
[...]
che, con sentenza 4154/18/15 depositata il 5 ottobre Controparte_4
2015, ha rigettato gli appelli proposti tanto dall' quanto dall'Agenzia Pt_1
delle Entrate.
Con ordinanza della Corte di Cassazione n.33365/2023 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'impugnazione avverso la sentenza 4154/18/15, che dunque è ormai definitiva.
1.4. Quanto agli effetti nel presente giudizio dell'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata in sede tributaria, il collegio ritiene di confermare quanto già statuito dal primo giudice, circa il fatto che l' può CP_1
porre alla base della propria pretesa i dati contenuti nell'accertamento dell'amministrazione finanziaria anche in ipotesi di definizione della lite fiscale - (nel caso in specie ha aderito alla definizione agevolata della Pt_1
controversia, ai sensi dell'ar.6 del DL23 ottobre 2018, n. 119) -, avendo detto strumento solo l'effetto di elidere la res litigiosa davanti alle commissioni tributarie. L'adesione agevolata non determina la caducazione automatica dell'avviso di accertamento, dovendosi al contrario ritenere che l'accertamento è divenuto definitivo per ciò che riguarda l'aspetto contributivo, non avendo il legislatore inteso estendere gli effetti della procedura deflattiva alla posizione contributiva.
1.5. Circa la sussistenza del credito previdenziale oggetto di causa, si ritiene, sulla scorta degli atti prodotti e delle sentenze del giudice tributario, che non vi sia prova del credito dell per €.12.782,58, relativamente ai contributi dovuti CP_1
sul maggior reddito per l'anno 2008.
Ed infatti, nella citata sentenza n. 1028 del 9 maggio 2014 della Commissione
Tributaria Provinciale di Ragusa, si legge, per ciò che rileva nel presente giudizio, che erroneamente “… la GG. di FF. e l'Ufficio hanno determinato la stessa percentuale di ricarica per l'anno 2008 facendo riferimento esclusivamente all'inventario dell'anno 2010 senza tenere conto della possibile diversa incidenza dei beni commercializzati nell'anno 2008 essendo in presenza di due attività (bar e rivendita generi di monopolio di stato) per cui la maggiore incidenza dell'una attività sull'altra determina percentuali di ricarica diverse. Pertanto la ricarica media ponderata ricavata nell'esercizio
2010 automaticamente applicata all'anno 2008 va dichiarata illegittima…”.
Non essendo provati maggiori ricavi per l'anno 2008, non si giustifica la pretesa contributiva dell'istituto appellato in relazione a tale annualità. Va poi escluso che vi sia prova del credito vantato dall'ente previdenziale relativamente all'anno 2009, mentre, alla luce dell'esito del giudizio tributario, sono dovuti dall'appellante i contributi richiesti per l'anno 2010.
Ed invero, la citata sentenza della commissione tributaria n. 1059 del 12 maggio 2014 ha annullato l'accertamento per l'anno 2009 ed ha confermato quello per l'anno 2010, affermando al riguardo: “… ogni annualità è diversa dalle altre, ben potendosi verificare l'utilizzo di prodotti diversi, specie se si considera che l'esercizio commerciale in parola è nello stesso tempo sia un bar che è una rivendita di monopoli di stato … E quindi quanto verificato nel
2010, pure in presenza di un'attività similare anche nell'anno precedente, non può costituire un presupposto certo per determinare presuntivamente anche i maggiori ricavi realizzati nel 2009 proprio in considerazione della diversa tipologia dell'attività svolta (bar e vendita di monopoli) … Peraltro l'ufficio non offre in merito alcun elemento probatorio tale da far ritenere del tutto simile alle vendite effettuate nei due esercizi (2009 e 2010). E pertanto non sussiste una presunzione grave, precisa e concordante (si verte in materia di accertamento induttivo) per fare ritenere che nel 2009 vi sia stato il medesimo ricarico medio ponderale del 2010, specie in mancanza di uno specifico inventario dei beni esistenti in magazzino nel 2009 al fine di poter ricostruire
l'entità delle vendite di tale anno. … Va quindi annullato il recupero a tassazione dei ricavi accertati per l'anno 2009, mentre vanno confermati i ricavi accertati per l'anno 2010 atteso che il relativo calcolo è stato sviluppato sulla base della merce giacente e inventariata dalla Guardia di
Finanza. Tale l'inventario non viene peraltro contestato dalla parte, ed è così analitico da renderlo efficace strumento di verifica al fine di desumere dallo stesso il ricarico medio ponderale e poterlo confrontare con i corrispettivi registrati e quindi nel caso di specie (anno 2010) il criterio è del tutto corretto in quanto porta a base le rimanenze al 31/12/2009, le merci inventariate al
Luglio 2010, i prezzi di acquisto, i prezzi di vendita, ed i corrispettivi registrati, che sono stati adeguati alle risultanze del calcolo mediante determinazione della ricarica media ponderale. (Cass.3197/2013). E pertanto
l'accertamento per l'anno 2010 va sostanzialmente confermato. I modesti errori di calcolo evidenziati dalla difesa con riguardo ad alcuni prodotti, in mancanza di specifica contestazione e riferimenti agli altri prodotti, comportano invero, secondo un calcolo di massimo elaborato dal Collegio decidente, a scostamenti complessivi di lievissima incidenza non superiori complessivamente ad una percentuale del 0,10%, sicché, si ritiene di confermare la percentuale di ricarica media accertata dai verbalizzanti per il
2010…”.
La suddetta decisione è stata confermata in sede di appello dalla
[...]
, on sentenza 4154/18/15, che ha rigettato tanto l'appello Controparte_4
proposto dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai maggiori ricavi per l'anno
2009 quanto quello proposto da in relazione Parte_1
all'accertamento per il 2010, confermando per tale anno i calcoli effettuati dall'ufficio e la presunzione di maggiori ricavi.
Le doglianze svolte nel presente giudizio da avverso il maggior Pt_1
reddito calcolato in sede di accertamento per il 2010 si appalesano generiche a fronte degli elementi sopra indicati;
l'appellante non contrappone un calcolo alternativo a quello svolto dall'Agenzia delle Entrate né produce dati idonei a neutralizzare la circostanza accertata dal giudice tributario secondo cui vi sono solo “scostamenti complessivi di lievissima incidenza non superiori complessivamente ad una percentuale del 0,10%”, né, inoltre, svolge puntuali contestazioni in ordine all'inventario della merce redatto in sede di accertamento.
1.6. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarate non dovute le somme chieste dall di €.12.782,58 sul maggior reddito per CP_1
l'anno 2008 e di €.14.306,74 sul maggior reddito per l'anno 2009, restando invece dovuta da la somma di €. 13.023,25 sul maggior Parte_1
reddito per l'anno 2010.
va pertanto condannato a pagare la suddetta somma Parte_1
all'ente appellato, oltre accessori come per legge.
1.7. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti, vi sono i presupposti per compensare anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata: dichiara non dovute da le somme chieste dall' di Parte_1 CP_1
€.12.782,58 sul maggior reddito per l'anno 2008 e di €.14.306,74 sul maggior reddito per l'anno 2009; condanna a pagare in favore dell' la somma di Parte_1 CP_1
€.13.023,25 sul maggior reddito per l'anno 2010, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese del grado.
Così deciso all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti