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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2025 P.U.
SI PRENOTI A DEBITO
EX ART. 146 D.P.R. 115/2002
E 59 LETT.C) D.P.R. 131/1986
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente rel dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale - Giudice dott. Rosa Grippo - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 163/2025 promosso da UR AG TT (c.f.: [...]), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO MARIA ANGELONE e FRANCO SCARPELLI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Corso Italia n. 8
RICORRENTE nei confronti di SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE (p.iva: 09888600963);
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da UR AG TT per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE;
considerato che
il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
pagina1 di 4
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali e dall'infruttuosità delle esecuzioni intraprese;
considerato altresì che la società versa in stato di liquidazione per cui la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 1914; Cass. civ. Sez. I, 17/04/2003, n.6170) con onere di allegazione e di prova a carico del debitore “che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e di meccanismi di incremento temporale dello stesso (Cass. Civ. Sez. I, 07/12/2016 n. 25167)”. Tale onere non è stato assolto dalla resistente, non costituita in giudizio;
acquisito inoltre il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, reso ai sensi dell'art 297, comma 4, CCII, con cui, per un verso, si rileva che
“dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545 terdecies del codice civile” e, per l'altro, si rappresenta la mancata sottoposizione della cooperativa resistente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA FELICE POGGI 13 MILANO (MI); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di attività di gestione dei servizi interni alle strutture turistiche, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Giacomo Degrassi, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA
pagina2 di 4 09888600963), con sede legale in VIA FELICE POGGI 13 MILANO – (MI), in persona del legale rappresentante CLAUDIA CAMMAROTA (C.F: [...]); Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dott. Giacomo Degrassi;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 24..9.2025 ore 10:50; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere al pubblico registro automobilistico. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato pagina3 di 4 dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 20/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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SI PRENOTI A DEBITO
EX ART. 146 D.P.R. 115/2002
E 59 LETT.C) D.P.R. 131/1986
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente rel dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale - Giudice dott. Rosa Grippo - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 163/2025 promosso da UR AG TT (c.f.: [...]), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO MARIA ANGELONE e FRANCO SCARPELLI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Corso Italia n. 8
RICORRENTE nei confronti di SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA – IN LIQUIDAZIONE (p.iva: 09888600963);
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto da UR AG TT per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE;
considerato che
il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
pagina1 di 4
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali e dall'infruttuosità delle esecuzioni intraprese;
considerato altresì che la società versa in stato di liquidazione per cui la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 1914; Cass. civ. Sez. I, 17/04/2003, n.6170) con onere di allegazione e di prova a carico del debitore “che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e di meccanismi di incremento temporale dello stesso (Cass. Civ. Sez. I, 07/12/2016 n. 25167)”. Tale onere non è stato assolto dalla resistente, non costituita in giudizio;
acquisito inoltre il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, reso ai sensi dell'art 297, comma 4, CCII, con cui, per un verso, si rileva che
“dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 2545 terdecies del codice civile” e, per l'altro, si rappresenta la mancata sottoposizione della cooperativa resistente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA FELICE POGGI 13 MILANO (MI); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di attività di gestione dei servizi interni alle strutture turistiche, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Giacomo Degrassi, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA
pagina2 di 4 09888600963), con sede legale in VIA FELICE POGGI 13 MILANO – (MI), in persona del legale rappresentante CLAUDIA CAMMAROTA (C.F: [...]); Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dott. Giacomo Degrassi;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 24..9.2025 ore 10:50; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere al pubblico registro automobilistico. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato pagina3 di 4 dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 20/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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