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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 796/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 796/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Alessio Dalle Carbonare
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Cimego (TN) in data 17 gennaio 2005, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cimego, Parte I, N. 1, Anno 2005,
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 5 novembre 2005 a Tione di Trento Per_1
1 – TN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (il 25 luglio Per_2
2012 ad Arco – TN, minorenne).
Le parti hanno allegato che la sig.ra è assunta con contratto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo indeterminato presso la ditta B.F. s.r.l. avente sede in Condino
(TN) con la qualifica di impiegata ed una retribuzione media netta mensile di circa
€ 1.900,00, mentre il sig. è assunto da giugno 2024 con contratto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo determinato presso la ditta Steldo s.r.l., filiale di Cimego, con la qualifica di impiegato ed una retribuzione media netta mensile di circa € 1.800,00.
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig.
è sita a Borgo Chiese (TN) in Piazza Principale n. 85, tavolarmente Pt_1 identificata nella P.M. 2 della p.ed. 158 in C.C. Cimego.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che nel 2024 la sig.ra insieme alla figlia , Pt_2 Per_2 ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in via Cesare Battisti n. 22
a Borgo Chiese (TN), mentre il figlio ha stabilito la propria residenza in via Per_1
Segantini n. 20 a Rovereto (TN).
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Pronunziare la separazione personale tra i coniugi con ogni conseguenza di legge.
2. I coniugi concordano che la casa familiare sita in in Borgo Chiese (TN), Piazza
Principale n. 85, già di proprietà esclusiva del marito, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti venga assegnata al medesimo in via esclusiva.
3. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione. I ricorrenti stabiliscono il collocamento abitativo della figlia in via alternata presso ciascun genitore, secondo il protocollo infra
2 meglio specificato, concordando la residenza anagrafica formale della figlia presso la madre in Borgo Chiese (TN), via Cesare Battisti n. 22.
4. Considerata la maggiore età del primogenito si stabiliscono le seguenti Per_1 condizioni di visita per la sola figlia minorenne . I ricorrenti concordano che Per_2 la figlia nei giorni dal lunedì al venerdì starà metà del tempo con il padre e Per_2
l'altra metà del tempo con la madre, mentre nei weekend si seguirà il regime dell'alternanza (un weekend con la madre ed un weekend con il padre e così via), salvo diversi accordi che potranno essere presi liberamente di volta in volta dai genitori, anche sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore i figli dovranno rispettare i propri impegni e appuntamenti programmati, siano essi di tipo sportivo, ludico, sociale;
i genitori si terranno reciprocamente aggiornati riguardo agli impegni dei figli ed utilizzeranno gli strumenti di comunicazione messi a disposizione. Durante la permanenza con la figlia ciascun genitore si impegna a seguirla nello studio e nei compiti di scuola, nonché nelle attività extrascolastiche. Entrambi i genitori si impegnano a garantire una costante e corretta comunicazione per ciò che attiene ogni informazione che riguardi i figli ed a concordare le decisioni più importanti.
5. La figlia trascorrerà le vacanze natalizie e quelle pasquali – alternando, Per_2 di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta – e il periodo delle vacanze estive metà del tempo con la madre e metà con il padre, che si accorderanno liberamente in base ai rispettivi impegni lavorativi;
sono comunque fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta dai genitori.
6. I coniugi concordano, in ragione dell'affido e del collocamento paritario della figlia minore nonché dei rispettivi redditi, di non prevedere il versamento di Per_2 un contributo all'altro coniuge per il mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 entrambi ancora non economicamente autosufficienti.
7. Di comune accordo i coniugi per la gestione corretta ed efficiente di entrambi i figli concordano di utilizzare il conto corrente cointestato acceso presso Banca
Mediolanum n. IBAN [...] sia per le spese ordinarie
(tranne il vitto e contributo alle spese dell'abitazione che rimarranno direttamente a carico del singolo genitore per il periodo in cui i figli staranno presso di sé), sia per le spese straordinarie. Alla provvista sul conto corrente provvederà ciascuno
3 dei coniugi in ragione del 60% il padre e del 40% la madre. Nel momento in cui la giacenza sul conto corrente dovesse scendere sotto la soglia di euro 500,00, i coniugi provvederanno a ricostituirla entro 7 (giorni) dal verificarsi di tale evenienza mediante versamento dell'importo complessivo di euro 1.000,00 con le modalità di cui sopra (60% il padre, 40% la madre).
8. Si precisa che per spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF (Protocollo del 2017) che qui si riportano:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di
4 mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Riguardo le spese di natura straordinaria da concordare previamente, le parti precisano che saranno oggetto di previo accordo solamente quelle il cui importo sarà singolarmente pari o superiore ad euro 150,00. I genitori si impegnano in ogni caso ad una comunicazione chiara e rispettosa (anche via sms/whatsapp), con il corretto confronto sull'opportunità e la sostenibilità delle spese stesse, nonché sui relativi preventivi.
9. La signora avrà diritto a percepire al 100% l'assegno unico Parte_2 universale dell'INPS, l'assegno unico provinciale e gli altri assegni/aiuti al nucleo familiare, impegnandosi a comunicare gli importi degli stessi di anno in anno al sig. ; qualora gli attuali importi degli assegni statali/provinciali e Parte_1 degli altri assegni/aiuti al nucleo familiare dovessero mutare con il tempo in modo significativo, i coniugi si impegnano a rinegoziare le percentuali di partecipazione alle spese dei figli come previste al punto n. 7.
10. Le condizioni economiche sin qui stabilite tengono conto della vicinanza dei rispettivi attuali domicili dei coniugi, pertanto un eventuale mutamento del luogo di residenza/domicilio dell'uno o dell'altro coniuge che comporti un significativo aumento della distanza tra gli stessi costituirà valida ragione di revisione degli accordi presi.
11. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni ulteriore e diverso loro rapporto di natura economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere sempre un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un
5 rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13. Entrambi i genitori riconoscono reciprocamente l'importanza per i figli di mantenere i rapporti con i componenti dei rispettivi rami parentali (nonni, zii ecc.)
e si impegnano a rispettare e garantire le più frequenti occasioni di incontro.
14. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto/carta di identità della figlia minore, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto/carta di identità personale per il separato espatrio.
15. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano.
16. Le spese legali di competenze dell'avv. Alessio Dalle Carbonare vengono sostenute da entrambi i ricorrenti e suddivise tra di loro al 50% ”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 796/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Alessio Dalle Carbonare
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Cimego (TN) in data 17 gennaio 2005, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cimego, Parte I, N. 1, Anno 2005,
e che dalla loro unione sono nati i figli (il 5 novembre 2005 a Tione di Trento Per_1
1 – TN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (il 25 luglio Per_2
2012 ad Arco – TN, minorenne).
Le parti hanno allegato che la sig.ra è assunta con contratto di lavoro Pt_2 subordinato a tempo indeterminato presso la ditta B.F. s.r.l. avente sede in Condino
(TN) con la qualifica di impiegata ed una retribuzione media netta mensile di circa
€ 1.900,00, mentre il sig. è assunto da giugno 2024 con contratto di lavoro Pt_1 subordinato a tempo determinato presso la ditta Steldo s.r.l., filiale di Cimego, con la qualifica di impiegato ed una retribuzione media netta mensile di circa € 1.800,00.
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig.
è sita a Borgo Chiese (TN) in Piazza Principale n. 85, tavolarmente Pt_1 identificata nella P.M. 2 della p.ed. 158 in C.C. Cimego.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che nel 2024 la sig.ra insieme alla figlia , Pt_2 Per_2 ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in via Cesare Battisti n. 22
a Borgo Chiese (TN), mentre il figlio ha stabilito la propria residenza in via Per_1
Segantini n. 20 a Rovereto (TN).
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Pronunziare la separazione personale tra i coniugi con ogni conseguenza di legge.
2. I coniugi concordano che la casa familiare sita in in Borgo Chiese (TN), Piazza
Principale n. 85, già di proprietà esclusiva del marito, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti venga assegnata al medesimo in via esclusiva.
3. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà di volta in volta al momento della decisione. I ricorrenti stabiliscono il collocamento abitativo della figlia in via alternata presso ciascun genitore, secondo il protocollo infra
2 meglio specificato, concordando la residenza anagrafica formale della figlia presso la madre in Borgo Chiese (TN), via Cesare Battisti n. 22.
4. Considerata la maggiore età del primogenito si stabiliscono le seguenti Per_1 condizioni di visita per la sola figlia minorenne . I ricorrenti concordano che Per_2 la figlia nei giorni dal lunedì al venerdì starà metà del tempo con il padre e Per_2
l'altra metà del tempo con la madre, mentre nei weekend si seguirà il regime dell'alternanza (un weekend con la madre ed un weekend con il padre e così via), salvo diversi accordi che potranno essere presi liberamente di volta in volta dai genitori, anche sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Durante la permanenza presso l'uno o l'altro genitore i figli dovranno rispettare i propri impegni e appuntamenti programmati, siano essi di tipo sportivo, ludico, sociale;
i genitori si terranno reciprocamente aggiornati riguardo agli impegni dei figli ed utilizzeranno gli strumenti di comunicazione messi a disposizione. Durante la permanenza con la figlia ciascun genitore si impegna a seguirla nello studio e nei compiti di scuola, nonché nelle attività extrascolastiche. Entrambi i genitori si impegnano a garantire una costante e corretta comunicazione per ciò che attiene ogni informazione che riguardi i figli ed a concordare le decisioni più importanti.
5. La figlia trascorrerà le vacanze natalizie e quelle pasquali – alternando, Per_2 di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta – e il periodo delle vacanze estive metà del tempo con la madre e metà con il padre, che si accorderanno liberamente in base ai rispettivi impegni lavorativi;
sono comunque fatti salvi diversi accordi presi di volta in volta dai genitori.
6. I coniugi concordano, in ragione dell'affido e del collocamento paritario della figlia minore nonché dei rispettivi redditi, di non prevedere il versamento di Per_2 un contributo all'altro coniuge per il mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 entrambi ancora non economicamente autosufficienti.
7. Di comune accordo i coniugi per la gestione corretta ed efficiente di entrambi i figli concordano di utilizzare il conto corrente cointestato acceso presso Banca
Mediolanum n. IBAN [...] sia per le spese ordinarie
(tranne il vitto e contributo alle spese dell'abitazione che rimarranno direttamente a carico del singolo genitore per il periodo in cui i figli staranno presso di sé), sia per le spese straordinarie. Alla provvista sul conto corrente provvederà ciascuno
3 dei coniugi in ragione del 60% il padre e del 40% la madre. Nel momento in cui la giacenza sul conto corrente dovesse scendere sotto la soglia di euro 500,00, i coniugi provvederanno a ricostituirla entro 7 (giorni) dal verificarsi di tale evenienza mediante versamento dell'importo complessivo di euro 1.000,00 con le modalità di cui sopra (60% il padre, 40% la madre).
8. Si precisa che per spese straordinarie i coniugi concordano che si dovrà fare riferimento alle linee guida del CNF (Protocollo del 2017) che qui si riportano:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.”
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di
4 mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Riguardo le spese di natura straordinaria da concordare previamente, le parti precisano che saranno oggetto di previo accordo solamente quelle il cui importo sarà singolarmente pari o superiore ad euro 150,00. I genitori si impegnano in ogni caso ad una comunicazione chiara e rispettosa (anche via sms/whatsapp), con il corretto confronto sull'opportunità e la sostenibilità delle spese stesse, nonché sui relativi preventivi.
9. La signora avrà diritto a percepire al 100% l'assegno unico Parte_2 universale dell'INPS, l'assegno unico provinciale e gli altri assegni/aiuti al nucleo familiare, impegnandosi a comunicare gli importi degli stessi di anno in anno al sig. ; qualora gli attuali importi degli assegni statali/provinciali e Parte_1 degli altri assegni/aiuti al nucleo familiare dovessero mutare con il tempo in modo significativo, i coniugi si impegnano a rinegoziare le percentuali di partecipazione alle spese dei figli come previste al punto n. 7.
10. Le condizioni economiche sin qui stabilite tengono conto della vicinanza dei rispettivi attuali domicili dei coniugi, pertanto un eventuale mutamento del luogo di residenza/domicilio dell'uno o dell'altro coniuge che comporti un significativo aumento della distanza tra gli stessi costituirà valida ragione di revisione degli accordi presi.
11. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni ulteriore e diverso loro rapporto di natura economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere sempre un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un
5 rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
13. Entrambi i genitori riconoscono reciprocamente l'importanza per i figli di mantenere i rapporti con i componenti dei rispettivi rami parentali (nonni, zii ecc.)
e si impegnano a rispettare e garantire le più frequenti occasioni di incontro.
14. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto/carta di identità della figlia minore, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto/carta di identità personale per il separato espatrio.
15. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano.
16. Le spese legali di competenze dell'avv. Alessio Dalle Carbonare vengono sostenute da entrambi i ricorrenti e suddivise tra di loro al 50% ”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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