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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/12/2024, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3723 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Ferro ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore alla via L. Fava n. 5; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Zanin ed elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio D'Alessio & Partners sito in Nocera Inferiore alla via Nicotera n.
51; parte ricorrente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 18.10.1984 e che, dall'unione coniugale, erano nati due figli, oggi indipendenti ed economicamente autosufficienti. Con sentenza n. 368/2024, il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi e, da quella data, non era stata ripristinata l'unione coniugale. Pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 03.12.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 21.07.2023, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91
c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Corbara in data 18.10.1984 (atto n. 14, parte II Serie A del CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1984);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Corbara per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 21.07.2023 da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 05.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo