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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6873 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. RI IA CA, all'esito dello svolgimento della udienza del 2 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 26874/2024
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F. Parte_1 elett.te dom.to in Napoli alla via Morgantini n°3, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'avv. Brunella Bruno,(C.F. P.IVA C.F._2
), che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso per atp (il P.IVA_1 sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere i relativi avvisi di cancelleria al numero di fax 08119028104 nonché al seguente indirizzo PEC: - Email_1 ricorrente -
E
C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. RI Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_3
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/5/2022 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap con connotazione di gravità ex L 104 /92 dalla data della domanda del23/5/2022 Il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 13/5/2021 al fine di ottenere all'indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co.3 L. 104/92 , la quale, però, non aveva trovato accoglimento, nella fase amministrativa, all'esito della visita da parte della incaricata Commissione del 11-12/1/2022 , che riconosceva una percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 100% ed una condizione di handicap senza connotazione di gravità ex art.3 co. 1 L. 104/92
1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento ma una condizione di handicap senza connotazione di gravità Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo l' erroneità della valutazione del ctu nominato nella fase di atp e la nomina di un nuovo consulente e comunque accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione assistenziale richiesta e quindi chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_1 Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata nuova CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario. All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. , all'esito il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Il ricorso è e fondato. In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , CP_1 deve escludersi la inammissibilità della domanda per difetto di specifiche contestazioni dell'operato del c.t.u. La difesa della ricorrente, infatti, ha motivatamente prospettato una erronea stima percentuale delle patologie accertate dal consulente tecnico nominato nella prima fase. Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice, discostandosi dalle cocusioni del precedente ctu , ha ritenuto difatti che la ricorrente affetta da La valutazione di tutte le indagini cliniche effettuate a carico del sig. , nato Parte_1 a Napoli il 13-06-1954 insieme ai riferimenti anamnestici, permettevano di giungere alla conclusione he il periziato soffrisse all'epoca della visita delle seguenti riconosciute infermità:
- Cardiopatia ischemica (cod. 6441=30%)
- Esiti di intervento neurochirugico di laminectomia L4-L5 con decompressione delle radici L4-L5-S1 in spondilolistesi di L5-S1 (cod.7001 valutabile nella misura del 75%) Tali patologie , in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico , devono essere stimate nella misura del 100%. Nel contempo , attualmente il sig. risulta incapace di soddisfare Parte_1 adeguatamente ai suoi bisogni elementari di vita quotidiana e alle attività strumentali relative ( la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione , la spesa , l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze , pagamenti ed acquisti , la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.) . Le patologie di cui soffre il Sig.
riducono l'autonomia personale in maniera correlata all'età, in modo da Parte_1 rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , per cui assumono connotazione di gravità. In conclusione, il c.t.u., ha ritenuto che il è da considerare INVALIDO Parte_1 incapace di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; nonchè portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 art.3 L104/92 con decorrenza dal mese di maggio 2022 Quanto alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento si osserva quanto segue.
2 Secondo un primo orientamento ermeneutico, si sostiene che al detto accertamento non possa seguire la condanna al pagamento dei ratei poiché la procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c. è diretta al solo accertamento del requisito sanitario, laddove gli ulteriori elementi costituitivi del diritto, i c.d. requisito socio economici, devono essere comprovati in via amministrativa e possono formare oggetto di ulteriore accertamento giurisdizionale soltanto ove contestati. Secondo altra opzione ricostruttiva, a mente del primo comma dell'art. 445 bis c.p.c. (“chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta
....istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”) l'oggetto del giudizio di opposizione è invece costituito dall'accertamento del diritto alla prestazione, nel mentre le condizioni sanitarie costituiscono l'oggetto soltanto della verifica preventiva e, dunque, del procedimento disciplinato dai commi IV e V dell'art. 445 bis. In sostanza l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. ad avviso di taluni interpreti, costituisce un sub-procedimento, obbligatorio per legge, nell'ambito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali. La questione della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei della prestazione, tuttavia, alla luce dell'orientamento ermeneutico più recente della Suprema Corte (cfr. sentenza 8 aprile 2019, n. 9755 ) cui questo giudicante intende prestare convinta adesione facendo alla motivazione della stessa formale rinvio, deve ritenersi inammissibile.
In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire i ratei di indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda , oltre interessi legali, restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1
In considerazione della decorrenza del riconoscimento fissato ad epoca successiva a quella della domanda amministrativa, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di ATPO) vengono compensate per la metà e per l' altra metà si liquidano come da dispositivo con attribuzione A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) Dichiara persona invalida con diritto all' indennità di Parte_1 accompagnamento e cn condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co.3 L. 104/92 a decorrere dall'1 maggio 2022 ; b) Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda di condanna la pagamento dei ratei;
CP_ c) compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento dell' altra metà liquidata in complessivi euro 1200,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione CP_ d) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi Napoli 2/10/2025 il giudice del lavoro
3 RI IA CA
4
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. RI IA CA, all'esito dello svolgimento della udienza del 2 ottobre 2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 26874/2024
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F. Parte_1 elett.te dom.to in Napoli alla via Morgantini n°3, CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'avv. Brunella Bruno,(C.F. P.IVA C.F._2
), che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al ricorso per atp (il P.IVA_1 sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere i relativi avvisi di cancelleria al numero di fax 08119028104 nonché al seguente indirizzo PEC: - Email_1 ricorrente -
E
C.F. n. Controparte_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. RI Sofia Persona_1 Lizzi (C.F. - PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_3
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/5/2022 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap con connotazione di gravità ex L 104 /92 dalla data della domanda del23/5/2022 Il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 13/5/2021 al fine di ottenere all'indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co.3 L. 104/92 , la quale, però, non aveva trovato accoglimento, nella fase amministrativa, all'esito della visita da parte della incaricata Commissione del 11-12/1/2022 , che riconosceva una percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 100% ed una condizione di handicap senza connotazione di gravità ex art.3 co. 1 L. 104/92
1 Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento ma una condizione di handicap senza connotazione di gravità Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo l' erroneità della valutazione del ctu nominato nella fase di atp e la nomina di un nuovo consulente e comunque accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione assistenziale richiesta e quindi chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_1 Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata nuova CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario. All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. , all'esito il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Il ricorso è e fondato. In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , CP_1 deve escludersi la inammissibilità della domanda per difetto di specifiche contestazioni dell'operato del c.t.u. La difesa della ricorrente, infatti, ha motivatamente prospettato una erronea stima percentuale delle patologie accertate dal consulente tecnico nominato nella prima fase. Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice, discostandosi dalle cocusioni del precedente ctu , ha ritenuto difatti che la ricorrente affetta da La valutazione di tutte le indagini cliniche effettuate a carico del sig. , nato Parte_1 a Napoli il 13-06-1954 insieme ai riferimenti anamnestici, permettevano di giungere alla conclusione he il periziato soffrisse all'epoca della visita delle seguenti riconosciute infermità:
- Cardiopatia ischemica (cod. 6441=30%)
- Esiti di intervento neurochirugico di laminectomia L4-L5 con decompressione delle radici L4-L5-S1 in spondilolistesi di L5-S1 (cod.7001 valutabile nella misura del 75%) Tali patologie , in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico , devono essere stimate nella misura del 100%. Nel contempo , attualmente il sig. risulta incapace di soddisfare Parte_1 adeguatamente ai suoi bisogni elementari di vita quotidiana e alle attività strumentali relative ( la preparazione dei cibi e un' adeguata alimentazione , la spesa , l'igiene personale e della domus , la gestione delle proprie finanze , pagamenti ed acquisti , la gestione della propria terapia , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.) . Le patologie di cui soffre il Sig.
riducono l'autonomia personale in maniera correlata all'età, in modo da Parte_1 rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , per cui assumono connotazione di gravità. In conclusione, il c.t.u., ha ritenuto che il è da considerare INVALIDO Parte_1 incapace di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; nonchè portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 art.3 L104/92 con decorrenza dal mese di maggio 2022 Quanto alla domanda di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento si osserva quanto segue.
2 Secondo un primo orientamento ermeneutico, si sostiene che al detto accertamento non possa seguire la condanna al pagamento dei ratei poiché la procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c. è diretta al solo accertamento del requisito sanitario, laddove gli ulteriori elementi costituitivi del diritto, i c.d. requisito socio economici, devono essere comprovati in via amministrativa e possono formare oggetto di ulteriore accertamento giurisdizionale soltanto ove contestati. Secondo altra opzione ricostruttiva, a mente del primo comma dell'art. 445 bis c.p.c. (“chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta
....istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”) l'oggetto del giudizio di opposizione è invece costituito dall'accertamento del diritto alla prestazione, nel mentre le condizioni sanitarie costituiscono l'oggetto soltanto della verifica preventiva e, dunque, del procedimento disciplinato dai commi IV e V dell'art. 445 bis. In sostanza l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. ad avviso di taluni interpreti, costituisce un sub-procedimento, obbligatorio per legge, nell'ambito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali. La questione della domanda di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei della prestazione, tuttavia, alla luce dell'orientamento ermeneutico più recente della Suprema Corte (cfr. sentenza 8 aprile 2019, n. 9755 ) cui questo giudicante intende prestare convinta adesione facendo alla motivazione della stessa formale rinvio, deve ritenersi inammissibile.
In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire i ratei di indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda , oltre interessi legali, restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1
In considerazione della decorrenza del riconoscimento fissato ad epoca successiva a quella della domanda amministrativa, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di ATPO) vengono compensate per la metà e per l' altra metà si liquidano come da dispositivo con attribuzione A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) Dichiara persona invalida con diritto all' indennità di Parte_1 accompagnamento e cn condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co.3 L. 104/92 a decorrere dall'1 maggio 2022 ; b) Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda di condanna la pagamento dei ratei;
CP_ c) compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento dell' altra metà liquidata in complessivi euro 1200,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione CP_ d) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi Napoli 2/10/2025 il giudice del lavoro
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