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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], 12 09089 BOSA ITALIA Difeso dall'avv. RUSSO GIUSEPPINA (c.f. ) C.F._2 con studio in CORSO UMBERTO I N. 166 MACOMER
– Parte principale –
c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_1 TERRAGLIO, 63 30173 VENEZIA CP_1 Difeso dall'avv. MORANDI MARINELLA (c.f.
) C.F._3
– Controparte –
Ruolo: n. 216/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 25 giugno 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
: Emai_1 Parte_1 a) accertare e dichiarare improcedibile la domanda di pagamento
— 1 — proposta da per mancato esperimento del proce- Controparte_2 dimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
b) ccertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza del decreto in- giuntivo per inesistenza del titolo di credito posto a suo fondamento;
c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e in ogni caso la carenza di titolarità del diritto di , e Controparte_2 per essa della mandataria , e per l'effetto revocare Controparte_3 il decreto ingiuntivo;
c) nel merito e defnitivamente, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla e dovuto dall'opponente alla , e per essa alla man- Controparte_2 dataria;
Controparte_3 d) condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di causa con distrazione in favore del sottoscritto difen-
che si dichiara antistatario. Pt_3
Parte_2
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che CP_4
è creditrice nei confronti di
[...] Parte_1
della somma di € 13.951,81 (ovvero quella diversa somma
[...] maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi do- manda dell'opponente, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc)
[...]
alla restituzione o pagamento a favore di Parte_4
della somma di € 13.951,81 (ovvero Parte_2 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della do- manda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'ef- fettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rim- borso forfettario spese generali 15%;
— 2 — La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
Il 22 febbraio 2005 ha ottenuto da EuroFiditalia Parte_1 s.p.a. un mutuo di 44.040 €, da restituire in centoventi rate mensili me- diante cessione del quinto, maggiorati di un interesse del 10% all'anno. Successivamente, il credito è stato oggetto di plurime cessioni: Pt_ Intesa SanPaolo, e infine . Controparte_5 Pt_ Il 30 gennaio 2025 ha notificato al sig. decreto in- Pt_1 giuntivo per 13.951,81 €, pari al capitale residuo da pagare alla data di decadenza dal beneficio del termine. Il 10 marzo 2025 il sig. ha notificato opposizione al de- Pt_1 creto per i motivi di seguito illustrati.
1. Il contratto oggetto di causa.
Con un primo motivo, il sig. ha contestato la mancanza Pt_1 di corrispondenza tra il contratto oggetto del ricorso monitorio e quello ad esso allegato. Il motivo è infondato. Il contratto oggetto di ricorso è stato concluso con Fidiline s.p.a., mentre quello allegato è stato concluso con EuroFiditalia s.p.a. Trattasi, all'evidenza, di mero errore materiale nell'indicazione del contratto, che non inficia minimamente la fondatezza della pretesa.
2. La titolarità del credito.
Con un secondo motivo, il sig. ha contestato la titolarità Pt_1 Pt_ del credito in capo a , sostenendo che essa non abbia dato prova della catena di cessioni che l'ha portata ad acquistare il credito. Il motivo è infondato. Pt_
è in possesso del contratto da cui deriva il credito ceduto, e
— 3 — questo costituisce una prova della titolarità del credito, in mancanza di elementi contrari. Non c'è ragione, infatti, che una società veicolo sia in possesso di un contratto in originale se non ha acquistato il credito che ne è derivato.
Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 13.951,81 €, di complessità minima in ogni sua fase, senza attività rilevante in sede di trattazione e decisione. Vista la natura del tutto strumentale dell'opposizione, il sig. CP_6
deve essere inoltre condannato ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4
[...] c.p.c. Questo giudice si orienta nel senso di applicare per analogia l'art. 26 c.p.a., che prevede la liquidazione della somma equitativa fino al doppio dei compensi e la liquidazione della sanzione pecuniaria dalle due alle cinque volte il contributo unificato dovuto (237 €). Vista la natura dolosa dell'opposizione, ritiene il giudice di dover applicare le dette somme nella misura massima.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in 849 € per compensi, oltre accessori di legge Pt_
3. condanna a pagare a l'ulteriore somma di Parte_1
1.698 € 4. condanna a pagare alla Cassa delle ammende Parte_1 1.185 €
Si comunichi.
25 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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