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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1008/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'Avv.to Ignazio Parte_1 C.F._1
Sposito e con questi elett.te domiciliato in Brusciano, alla via C. Cucca n.295, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp,. rapp.to e difeso dall'Avv.to. Luca Lepre e con questi CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Garibaldi, n. 387, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premettendo la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente come Operatore qualificato della mobilità sino al settembre 2022, lamenta lo svolgimento di ore di lavoro straordinario eccedenti il limite massimo di #250# ore annuali;
chiede, quindi, il risarcimento del danno da usura psico-fisica. Parte resistente si è costituita.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) Il ricorrente deduce di aver svolto, negli anni dal 2014 al 2022, un totale di
#10.089,95# ore di straordinario sia diurno che notturno così ripartite: #680,59# ore di straordinario diurno e #46# ore di straordinario notturno, anno 2014;
1 #1.104,89# ore di straordinario diurno e #48,87# ore di straordinario notturno, anno 2015; #1.373,94# ore di straordinario diurno e #56# ore di straordinario notturno, anno 2016; #1.497,85# ore di straordinario diurno e #79,67# ore di straordinario notturno, anno 2017; #1.357,31# ore di straordinario diurno e
#89,44# ore di straordinario notturno, anno 2018; #977,54# ore di straordinario diurno e #48,51# ore di straordinario notturno, anno 2019; #925,84# ore di straordinario diurno e #5,16# ore di straordinario notturno, anno 2020; #934,06# ore di straordinario diurno e #16,57# ore di straordinario notturno, anno 2021;
#816,18# ore di straordinario diurno e #31,53# ore di straordinario notturno, anno
2022.
La parte agisce per il riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante da un protratto svolgimento di ore di lavoro straordinario eccedenti il limite previsto dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3) L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è fondata.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, attinente alla violazione dell'obbligo di protezione che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione si colloca alla data di notifica del ricorso introduttivo del procedimento del 12.07.2024, come
Contr indicato nella memoria di costituzione di . Il dato è pacifico e non contestato.
Risultano, quindi, prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al decennio, e sino all'11.07.2014.
4) Quanto al periodo successivo, da agosto 2014 a dicembre 2022, l'art.5 del
D.lgs 66/2003 prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che “in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”
(comma 5). Il comma 6 del citato art.5 prevede, inoltre, che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
2 straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione) eventi particolari…”.
L'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015, applicabile alla fattispecie in esame, fissa, in deroga al limite di 250 ore annue, “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.
L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”.
La Suprema Corte ha chiarito che: “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”
(così Cass. n. 26450/2021).
Sul punto, già Cass n.18884/2019: “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno” (nello stesso senso Cass n.18390/2024).
In tema di onere probatorio, spetta al lavoratore allegare il numero delle ore di straordinario svolto, il periodo di riferimento, il superamento continuativo dei limiti di orario, elementi dai quali si può desumere la “abnormità” della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l'integrità psico- fisica e la vita di relazione del lavoratore (sul punto Cass. n. 12540/2019; Cass. n.
12539/2019).
Di contro, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, in caso di svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte del lavoratore, l'esistenza di legittime
3 deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psico-fisica.
Non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto, perchè
“Quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (così Cass.12540/2019; Cass.
n. 1295/2017).
Il richiamo operato dalla resistente al R.D.L n. 2328 del 1923 che definisce le modalità di computo del “lavoro effettivo” appare inconferente, giacché nella fattispecie in esame il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore che il datore di lavoro ha ritenuto effettivamente lavorate e che ha qualificato e retribuito come lavoro straordinario.
Nel caso in esame, è documentalmente provato e non contestato che il ricorrente ha svolto un notevole numero di ore di straordinario, come indicato analiticamente in ricorso, con continuità e per un considerevole arco temporale, in misura superiore ai limiti fissati contrattualmente (cfr. buste paga in atti).
A fronte dello svolgimento, costante e continuo, di lavoro straordinario oltre l'orario contrattuale, la società non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore gravosità del lavoro straordinario effettuato.
5) Pacifico l'inadempimento datoriale, va accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
In ordine al quantum, la Cassazione ha affermato che “il danno da usura psicofisica risulta accertato sulla base di una valutazione che, secondo l'orientamento espresso da questa Corte in controversie di analogo contenuto (cfr.
Cass. n. 14710/2015), ha tenuto conto della gravosità della prestazione, apprezzata con riguardo alla frequenza dei mancati tempestivi riposi ed alla durata del complessivo periodo di riferimento ed altresì determinato in via equitativa con
4 riferimento alla disciplina contrattuale più congrua rispetto alla situazione di fatto… che come ritenuto da questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 14710/2015) non può essere confusa con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale”.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la quantificazione operata da parte ricorrente basata sul riconoscimento di un importo pari all'integrale retribuzione erogata per le ore di straordinario svolto (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario notturno ovvero diurno).
Tanto comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto il riconoscimento risarcitorio non deve compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024 allegato in atti che ha stabilito “a titolo di ristoro onnicomprensivo anche del danno da usura psico-fisica” un contributo economico pari al 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua stabilita contrattualmente. La soluzione tiene conto delle “indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”, come indicato in precedenza.
I conteggi elaborati da parte resistente effettuati considerando tale parametro e moltiplicandolo per le ore di straordinario effettuate in eccesso, appaiono congrui, condivisibili, scevri da vizi e contraddizioni e possono essere posti a fondamento della decisione.
Per l'anno 2014, dal totale di #477,66# ore di straordinario in eccesso vanno detratte #109,52# ore di straordinario eccedenti effettuate da gennaio 2014 a luglio 2014, perché il credito relativo a tali mensilità, come detto, si è prescritto. va, quindi, condannata al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1 somma di €#12.639,44# (dodicimilaseicentotrentanove,44) per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite, ne appare adeguata la compensazione integrale, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
5 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1008/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
confronti di ogni contraria istanza, Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni a favore di nella misura di €#12.639,44# Parte_1
(dodicimilaseicentotrentanove,44) per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 27 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1008/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'Avv.to Ignazio Parte_1 C.F._1
Sposito e con questi elett.te domiciliato in Brusciano, alla via C. Cucca n.295, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp,. rapp.to e difeso dall'Avv.to. Luca Lepre e con questi CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli al C.so Garibaldi, n. 387, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premettendo la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente come Operatore qualificato della mobilità sino al settembre 2022, lamenta lo svolgimento di ore di lavoro straordinario eccedenti il limite massimo di #250# ore annuali;
chiede, quindi, il risarcimento del danno da usura psico-fisica. Parte resistente si è costituita.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) Il ricorrente deduce di aver svolto, negli anni dal 2014 al 2022, un totale di
#10.089,95# ore di straordinario sia diurno che notturno così ripartite: #680,59# ore di straordinario diurno e #46# ore di straordinario notturno, anno 2014;
1 #1.104,89# ore di straordinario diurno e #48,87# ore di straordinario notturno, anno 2015; #1.373,94# ore di straordinario diurno e #56# ore di straordinario notturno, anno 2016; #1.497,85# ore di straordinario diurno e #79,67# ore di straordinario notturno, anno 2017; #1.357,31# ore di straordinario diurno e
#89,44# ore di straordinario notturno, anno 2018; #977,54# ore di straordinario diurno e #48,51# ore di straordinario notturno, anno 2019; #925,84# ore di straordinario diurno e #5,16# ore di straordinario notturno, anno 2020; #934,06# ore di straordinario diurno e #16,57# ore di straordinario notturno, anno 2021;
#816,18# ore di straordinario diurno e #31,53# ore di straordinario notturno, anno
2022.
La parte agisce per il riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante da un protratto svolgimento di ore di lavoro straordinario eccedenti il limite previsto dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3) L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è fondata.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, attinente alla violazione dell'obbligo di protezione che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione si colloca alla data di notifica del ricorso introduttivo del procedimento del 12.07.2024, come
Contr indicato nella memoria di costituzione di . Il dato è pacifico e non contestato.
Risultano, quindi, prescritti tutti i crediti maturati anteriormente al decennio, e sino all'11.07.2014.
4) Quanto al periodo successivo, da agosto 2014 a dicembre 2022, l'art.5 del
D.lgs 66/2003 prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che “in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”
(comma 5). Il comma 6 del citato art.5 prevede, inoltre, che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
2 straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione) eventi particolari…”.
L'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015, applicabile alla fattispecie in esame, fissa, in deroga al limite di 250 ore annue, “il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”.
L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”.
La Suprema Corte ha chiarito che: “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”
(così Cass. n. 26450/2021).
Sul punto, già Cass n.18884/2019: “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno” (nello stesso senso Cass n.18390/2024).
In tema di onere probatorio, spetta al lavoratore allegare il numero delle ore di straordinario svolto, il periodo di riferimento, il superamento continuativo dei limiti di orario, elementi dai quali si può desumere la “abnormità” della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l'integrità psico- fisica e la vita di relazione del lavoratore (sul punto Cass. n. 12540/2019; Cass. n.
12539/2019).
Di contro, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, in caso di svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte del lavoratore, l'esistenza di legittime
3 deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di misure concrete per prevenire l'usura psico-fisica.
Non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto, perchè
“Quanto alla questione del “concorso colposo” del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (così Cass.12540/2019; Cass.
n. 1295/2017).
Il richiamo operato dalla resistente al R.D.L n. 2328 del 1923 che definisce le modalità di computo del “lavoro effettivo” appare inconferente, giacché nella fattispecie in esame il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore che il datore di lavoro ha ritenuto effettivamente lavorate e che ha qualificato e retribuito come lavoro straordinario.
Nel caso in esame, è documentalmente provato e non contestato che il ricorrente ha svolto un notevole numero di ore di straordinario, come indicato analiticamente in ricorso, con continuità e per un considerevole arco temporale, in misura superiore ai limiti fissati contrattualmente (cfr. buste paga in atti).
A fronte dello svolgimento, costante e continuo, di lavoro straordinario oltre l'orario contrattuale, la società non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore gravosità del lavoro straordinario effettuato.
5) Pacifico l'inadempimento datoriale, va accertato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.
In ordine al quantum, la Cassazione ha affermato che “il danno da usura psicofisica risulta accertato sulla base di una valutazione che, secondo l'orientamento espresso da questa Corte in controversie di analogo contenuto (cfr.
Cass. n. 14710/2015), ha tenuto conto della gravosità della prestazione, apprezzata con riguardo alla frequenza dei mancati tempestivi riposi ed alla durata del complessivo periodo di riferimento ed altresì determinato in via equitativa con
4 riferimento alla disciplina contrattuale più congrua rispetto alla situazione di fatto… che come ritenuto da questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 14710/2015) non può essere confusa con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale”.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la quantificazione operata da parte ricorrente basata sul riconoscimento di un importo pari all'integrale retribuzione erogata per le ore di straordinario svolto (retribuzione oraria + maggiorazione per straordinario notturno ovvero diurno).
Tanto comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto il riconoscimento risarcitorio non deve compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Un valido parametro equitativo può essere individuato nel Verbale di accordo sindacale dell'11.03.2024 allegato in atti che ha stabilito “a titolo di ristoro onnicomprensivo anche del danno da usura psico-fisica” un contributo economico pari al 15% dell'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua stabilita contrattualmente. La soluzione tiene conto delle “indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”, come indicato in precedenza.
I conteggi elaborati da parte resistente effettuati considerando tale parametro e moltiplicandolo per le ore di straordinario effettuate in eccesso, appaiono congrui, condivisibili, scevri da vizi e contraddizioni e possono essere posti a fondamento della decisione.
Per l'anno 2014, dal totale di #477,66# ore di straordinario in eccesso vanno detratte #109,52# ore di straordinario eccedenti effettuate da gennaio 2014 a luglio 2014, perché il credito relativo a tali mensilità, come detto, si è prescritto. va, quindi, condannata al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1 somma di €#12.639,44# (dodicimilaseicentotrentanove,44) per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alle spese di lite, ne appare adeguata la compensazione integrale, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
5 Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1008/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1
confronti di ogni contraria istanza, Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni a favore di nella misura di €#12.639,44# Parte_1
(dodicimilaseicentotrentanove,44) per il periodo da agosto 2014 a dicembre 2022, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 27 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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