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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico dott. Patrizia BonSInore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4479/2021 RG promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f. , residente in Genova Parte_2 C.F._2 ed ivi elettivamente domiciliati in Via A.M. Maragliano 5/6 presso lo studio dell'Avv. Enrico Mandarini (c.f.
) che li rappresenta e difende in forza di mandato su foglio separato unito all'atto di C.F._3 citazione.
ATTORI
contro
IMPRESA INDIVIDUALE (p.i. ) in persona del titolare CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 corrente in Genova, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Taggia 3/7 presso e nello studio dell'Avv. Ivana
Camoirano (C.F. del Foro di Genova, che lo rappresenta e difende per mandato C.F._4 conferito su foglio separato unito alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
* * * *
Conclusioni
Per parti attrici e , dichiarando di non accettare il contraddittorio Parte_1 Parte_3 su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, -accertare i fatti come esposti nella narrativa dell'atto di citazione e, conseguentemente, dichiarare che i danni alla proprietà degli attori meglio descritti nelle premesse dell'atto di citazione sono da imputarsi a colpa
e responsabilità esclusivi della , in persona del titolare pro tempore Sig. Controparte_3
, ex art. 2051 cod. civ. e/o, comunque, ex art. 2043 c.c.; CP_1
-conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la , in persona del Controparte_3 titolare pro tempore Sig. , al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori a seguito dei lavori CP_1 per cui è causa per l'ammontare di Euro 8.047,32=, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese C.T.U. e di C.T.A., pari quest'ultime ad Euro 768,60=, come da avviso di parcella n. 01 in data 18/01/2024 del Geom. , prodotto a corredo delle note scritte a verbale in data 29/01/2024, CP_4 nonché con vittoria di spese e competenze di giudizio (oltre I.V.A. e C.P.A.), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta , richiamati i precedenti scritti difensivi e quanto dedotto, prodotto ed CP_1 argomentato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta,
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la nullità della domanda per indeterminatezza dal punto di vista del petitum e della causa petendi, con ogni conseguente provvedimento;
- nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate dai Sigg.ri e in quanto infondate sia Parte_1 Parte_3 in fatto che in diritto perchè nessun addebito e conseguentemente nessuna responsabilità può essere ascritta all' ; Controparte_5
e, in ogni caso: condannare gli attori al pagamento delle spese e compensi di giudizio maggiorati del 15% per
Spese Generali, oltre accessori di legge;
- condannare in modo aggravato gli attori ex art. 96 c.p.c.”
* * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Signori e citavano in giudizio Parte_1 Parte_3 il Sig. , quale titolare dell'impresa individuale omonima, per i danni occorsi all'unità immobiliare CP_1 di loro proprietà, sita in Genova Via Diano Marina interno 2 scala A civico 52, a seguito di lavori straordinari di manutenzione dei poggioli del eseguiti dal mese di aprile 2016 sino al Controparte_6 giugno 2017, rilevando come la posa dei ponteggi avrebbe causato ingenti danneggiamenti che avrebbero interessato il terrazzo e le imposte esterne che sarebbero risultate macchiate da schizzi di cemento o calce.
Tali danni venivano quantificati - come da relazione di parte a cura Arch. - in Euro 8.047,32 ai Persona_1 sensi degli artt. 2051/2043 c.c. Costituendosi in giudizio l' contestava in fatto ed in diritto l'atto Controparte_5 introduttivo di parte attrice, eccependo – in via preliminare - la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda attorea sia riguardo al petitum che alla causa petendi;
contestava, inoltre,
l'impossibilità di conoscere compiutamente i danni lamentati instando, inoltre, per la condanna per temerarietà della lite assumendo come gli addebiti attorei fossero estranei allo svolgimento delle opere richiamate da parte attrice, risultando, invero - a suo dire - precedente allo svolgimento dei lavori dell'impresa convenuta, il sorgere dei danni lamentati siccome già denunciati nella riunione straordinaria del
06.12.2007. Rilevava, ancora, come nessuna contestazione risultasse essere mai giunta al convenuto dagli attori sia durante che a fine lavori, essendo la prima missiva dei Sig.ri e , datata 15/07/2021, Pt_1 Pt_3 pervenuta, pertanto, a cinque anni di distanza dai danni lamentati.
Stante l'emergenza COVID-19 la prima udienza si svolgeva in data 02.10.2021 secondo la modalità della trattazione scritta, udienza nella quale l'attore contestava le eccezioni avversarie ed entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
Il Giudice concedeva, pertanto, i termini per il deposito e le scambio delle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 18/01/2022.
Gli attori, nelle proprie memorie ex art 183 cpc, precisavano come i danni lamentati nel presente giudizio fossero emersi diversi tempo dopo quelli denunciati nel 2007 e avessero ad oggetto un'area (porzione di giardino di copertura del garage) assolutamente differente rispetto a quella dove si sarebbero verificati i danni oggetto di causa, ubicati sul lato sud del giardino pertinenziale all'immobile attoreo, in immediata adiacenza allo stesso. Rilevando, ulteriormente, come le stilate (costituite da tubature metalliche) dei ponteggi della ditta insistessero sulla pavimentazione della terrazza esterna, lato sud, annessa CP_7 all'immobile interno 2 scala A, lontano dalla parte di giardino - che funge da copertura del sottostante locale box - dove in passato aveva operato la ditta CP_8
Precisavano, inoltre, che i danni sarebbero consistiti - nello specifico - in spaccature continue (corrispondenti a diverse piastrelle che seguirebbero linee ben distinte) e passanti (interessanti l'intero spessore delle piastrelle), oltre alle imposte esterne (telai di alluminio e avvolgibili) che sarebbero risultate macchiate da schizzi di cemento o calce, a fronte di colature delle miscele di malta adoperate nel ripristino degli intonaci dei poggioli.
In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi e licenziarsi CTU tecnico estimativa circa i danni.
La convenuta, dal canto suo, deduceva istanze istruttorie, opponendosi all'ammissione di quelle formulate da parte attrice.
Il procedimento proseguiva con l'assunzione delle prove orali come ammesse co ordinanza del 17/6/22 e con il licenziamento di CTU affidata al geom. quindi – in assenza di soluzioni conciliative tra le Persona_2 parti (pur sollecitate dalla scrivente) – la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
* * * * *
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le domande attoree meritano accoglimento seppur nei limiti meglio di seguito precisati.
Si osserva preliminarmente come, sin dall'atto introduttivo, gli attori abbiano dedotto come i lavori manutentivi oggetto di lite avessero riguardato l'attività di posa in opera dei ponteggi insistenti sulla pavimentazione degli spazi esterni annessi all'appartamento di proprietà esclusiva degli stessi dove vennero
– appunto - collocati ponteggi di servizio, le cui stilate vennero appoggiate sulla pavimentazione del terrazzo. Nel corso dell'istruttoria gli attori, anche a fronte dell'eccezione di indeterminatezza avversaria, hanno individuato, con ancora più precisione, la porzione di pavimentazione coinvolta dai lavori eseguiti dalla ditta oggi convenuta. I testi escussi - sentiti all'udienza del 25.01.2023 - hanno confermato gli assunti attorei. In particolare, la SI.ra ha indicato inequivocabilmente come fosse coinvolta: “la Parte_4 pavimentazione in piastrelle del terrazzo giardino lato sud […] sto parlando della parte di terrazzo immediatamente adiacente all'int. 2 ovvero dove sono stati collocati i ponteggi.”
La zona in cui sono stati installati i ponteggi è stata poi riconosciuta anche dal teste di parte convenuta, il SI.
, il quale così precisava: “Sto parlando della porzione di terrazzo raffigurata nella foto 6.1 di Testimone_1 parte attrice che mi viene rammostrata.”
E così anche l'ulteriore teste di parte convenuta, SI. , ha fatto riferimento alla Testimone_2 medesima porzione di terrazzo: “Presa visione della foto prod.
6.1 confermo che la stessa ritrae la terrazza lato sud dove sono stati collocati i ponteggi e dove prima della collocazione avevo riscontrato le lesioni di cui ho detto.”
Tali dichiarazioni sono compatibili anche con quelle rilasciate dall'ulteriore teste di parte attrice, SI.ra
, la quale – in risposta al capitolo 3, cosi riferiva: “Ricordo di aver visto i ponteggi in una Testimone_3 delle occasioni in cui ho frequentato la casa dei genitori di e ho visto che le impalcature insistevano Parte_5 su quel terrazzo.
Confermo che i ponteggi erano collocati come raffigurato nelle foto prod.
6.1 e 6.2 che mi vengono rammostrate nella parte opposta al lato della cucina, dal lato dove si trova il soggiorno”
Ancora la teste attorea, SI.ra , sempre in risposa al capitolo 3 cosi dichiarava: “Sono stata Testimone_4 nell'abitazione degli attori anche durante l'esecuzione dei lavori ed una volta installati i ponteggi. Ricordo che
i pali dei ponteggi insistevano sulla terrazza. Riconosco nella foto 6.1 la terrazza in questione .”
Da ultimo, anche il teste, SI. , così precisava: “Confermo che il terrazzo lato sud in questione Testimone_5 adiacente all'interno due da una parte e dal giardino dall'altra è quello che vedo raffigurato dalla foto prod.
6 e riconosco anche i ponteggi. Le piastrelle interessate dalle lesioni sono proprio quelle dove insistevano i pali dei ponteggi.”
Le sopra indicate deposizioni coincidono poi con le risultanze del CTU Geom. che ha avuto modo Persona_2 di accertare:
In risposta al quesito 1: “Per quanto concerne la vertenza corrente, la porzione dell'area di pertinenza oggetto di interesse è quella posta sul versante sud dell'unità. Quest'ultima risulta pavimentata con delle piastrelle di gres di colore rosso. In linea generale la pavimentazione suddetta oltre a rammostrare i segni della vetustà cui risulta essere soggetta, è interessata da un quadro fessurativo diffuso. Nella fattispecie, sono presenti lesioni e microlesioni.
Tali anomalie risultano maggiormente accentuate nella porzione della pavimentazione posta in prossimità del muro di contenimento di detta pertinenza che – all'epoca dei fatti – non venne interessata dall'installazione dei ponteggi, mentre la porzione della stessa posta immediatamente a ridosso del muro di perimetro delimitante l'unità in capo agli attori, evidenzia problematiche analoghe, seppur in misura minore.” (pag. 6)
In risposta al quesito 3: “Tali opere vennero date in appalto all' e, al fine CP_5 Controparte_3 di consentirne la loro esecuzione, venne concesso alla convenuta di allestire il ponteggio necessario nell'area di pertinenza dell'alloggio di proprietà degli attori e, più segnatamente, in corrispondenza della porzione di quest'ultima posta a ridosso della muratura di perimetro dello stabile. [...] Il ponteggio in questione con buona approssimazione, risultava dotato di una larghezza pari a circa cm. 240.” (pag. 7) Dalla ricostruzione dell'ampia istruttoria espletata nel corso del presente giudizio è stato, dunque, possibile individuare con sufficiente precisione la porzione di pavimentazione oggetto dei danni lamentati, come quella individuata effettivamente dagli odierni attori.
Passando ora alla concreta dimostrazione dei danni, il CTU - pur non avendo potuto ricostruire lo stato della predetta pavimentazione prima dell'inizio dei lavori straordinari di manutenzione dei poggioli affidati dal alla odierna convenuta (pag. 7 CTU: “Atteso quanto sopra, è di tutta Controparte_9 evidenza che lo scrivente non dispone degli elementi necessari per potersi esprimere compiutamente.”) - ha avuto comunque modo di verificare come l'impresa non avesse adottato le idonee precauzioni a proteggere la pavimentazione sottostante con particolare riferimento ai carichi di ripartizione del ponteggio stesso.
E così - sempre il CTU - in risposta al quesito 4 (inerente la determinazione di quali danni si siano o meno manifestatati sulla detta pavimentazione successivamente ai lavori oggetto di causa o, nel caso in cui già presenti, quali di quelli esistenti si siano eventualmente aggravati ed in quale misura) ed al quesito 5 (circa i danni da ritenersi conseguenti ai lavori eseguiti esclusivamente da parte convenuta), così precisava:
“Richiamato quanto anticipato nei paragrafi che precedono in risposta al quesito n. 2) in merito al fatto che agli atti non è stato rinvenuto uno “Stato di Consistenza” della pertinenza di cui trattasi né, tantomeno, riprese fotografiche antecedenti all'inizio degli interventi di manutenzione straordinaria dei balconi, allo scrivente risulta oggettivamente impossibile esprimersi in modo compiuto. Tuttalpiù, questo CTU ritiene di potersi pronunciare esclusivamente circa la compatibilità dei danni lamentati dagli attori, con l'allestimento del ponteggio.” (pagg. 10-11).
Fatta questa premessa, il CTU ha potuto, in ogni caso, accertare - in risposta ai quesiti 7 e 8 )circa la verifica dell'idoneità delle precauzioni adottate nel caso di specie) - che: “Attraverso la disamina delle riprese fotografiche suddette, lo scrivente ritiene che in termini precauzionali, l'impresa non abbia predisposto adeguati elementi di ripartizione dei carichi del ponteggio, quali ad esempio tavole lignee da posizionarsi in corrispondenza degli appoggi dei cavalletti metallici, come peraltro indicato dal tecnico estensore del calcolo dell'opera suddetta. Inoltre, si sarebbe potuto proteggere maggiormente la pavimentazione esistente, tramite l'apposizione di strati di moquette.” (pag. 13).
Sulla base di questi accertamenti, sopra in sintesi riportati, le testimonianze rese dai testi sia di parte attrice che di parte convenuta all'udienza del 25.01.2023, possono ritenersi attendibili avendo per lo più i testi fatto riferimento ad una zona ben precisa del terrazzo. E così, in particolare, la teste SI.ra Parte_4 dichiarava: “E' vero che una volta rimossi i ponteggi ci siamo resi conto che alcune piastrelle erano lesionate
e precisamente quelle proprio in concomitanza delle tubature metalliche del ponteggio che poggiavano sul terrazzo e preciso anche che abbiamo riscontrato delle macchie di calce sempre nella zona in prossimità dei pilastri. Ricordo anche delle vere e proprie screpolature.” Cosi pure la teste attorea, SI,ra Testimone_3 riferiva: “Nel 2016 ci sono stata e abbiamo fatto anche una cena. Ricordo che nell'anno 2016 ho visto il terrazzo lato sud prima dell'installazione dei ponteggi e ricordo che il terrazzo e la pavimentazione era integra prima del posizionamento del ponteggio, non presentava lesioni né crepe.” Ed ancora: “e' vero confermo di aver visto, dopo la rimozione dei ponteggi, delle lesioni e delle crepe sulla pavimentazione del terrazzo che prima non c'erano. Mi sembra che la lesione prendesse per la lunghezza tutto il perimetro e poi diverse crepe che sembravano proprio in concomitanza dei pali. Non ricordo la lunghezza.
Presa visione della foto doc. 7 confermo che ivi sono raffigurate le lesioni di cui ho detto prima e che io stessa ho riscontrato sul terrazzo in questione dopo la rimozione dei ponteggi. Preciso che oltre a queste lesioni avevo anche riscontrato degli schizzi che sembravano di cemento sulle tapparelle che affacciano su quel terrazzo.”
Ancora la teste SI.ra aveva modo di precisare: “Sono stata nell'abitazione degli attori Testimone_4 anche durante l'esecuzione dei lavori ed una volta installati i ponteggi. Ricordo che i pali dei ponteggi insistevano sulla terrazza. Riconosco nella foto 6.1 la terrazza in questione.” “Sono stata a casa degli attori anche una volta rimossi i ponteggi. E ricordo di aver visto, o meglio mi hanno fatto vedere gli attori, la presenza di lesioni e crepe che prima non c'erano. Ricordo che venne fuori il discorso: “guarda che roba, guarda quello che è successo”. Non c'era un'unica crepa non so indicarne il numero, ma la terrazza era abbastanza rovinata.
Non ho l'immagine fotografica delle crepe in mente, ma ricordo che più o meno la situazione poteva essere come quella raffigurata di cui alla prod 7 che mi vengono mostrate.”
E da ultimo il teste SI. così riferiva: “Le condizioni della pavimentazione del terrazzo, Testimone_5 quello al quale si accede dal salotto prima dell'installazione dei ponteggi, erano più o meno normali, in condizioni non come invece li ho ritrovati dopo la rimozione dei ponteggi.”, in risposta al quesito 2) “Le piastrelle interessate dalle lesioni sono proprio quelle dove insistevano i pali dei ponteggi.” E soprattutto in risposta al quesito 5): “Presa visione delle foto di cui alla prod 7 confermo che ivi sono raffigurate le lesioni da me riscontrate dopo la rimozione dei ponteggi e confermo che le crepe che si vedono sono proprio in corrispondenza dei pali e dei ponteggi.”
Quanto ai testi di parte convenuta vi è da dire che gli stessi, pur non incapaci di rendere testimonianza, erano ancora - all'epoca delle deposizioni rese - dipendenti della stessa convenuta e pur avendo ricordato della presenza di crepe (preesistenti) non sono stati in grado di riferire alcunchè circa lo stato dei luoghi successivamente alla rimozione dei ponteggi.
A ciò si aggiunga che dall'istruttoria è, altresì, emerso come i precedenti danni lamentati dagli attori nei confronti del e soggetti terzi al presente giudizio, antecedenti ai fatti de quibus, si sono verificati CP_6 su porzioni diverse di proprietà – , rispetto a quelle sulle quali hanno insistito i ponteggi Pt_1 Pt_3 oggetto di causa.
Da qui, in ragione della completa istruttoria espletata, ritiene questo Giudice provato, anche in forza del principio del più probabile che non, che la posa dei ponteggi ed i lavori di ristrutturazione eseguiti dall'impresa convenuta abbiano creato e/o aumentato le crepe e peggiorato lo stato di conservazione della porzione del terrazzo lato sud in corrispondenza della porzione occupata dai ponteggi pari a circa 240 cm a partire dalla facciata.
Così, infatti, la Giurisprudenza di legittimità: “Se è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra
l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia (escluso, nella specie, il risarcimento in favore del genitore esercente la potestà sul figlio minore, atteso che non era stata fornita la prova che il fatto in questione, ovverosia la caduta del piccolo sul lungomare cittadino, fosse dipeso da un'anomalia della strada o del marciapiede)” (Corte di Cassazione Sezione VI, 03 febbraio 2015, n. 1896).
Si ritiene, invece, di nulla riconoscere quanto ai lamentati danni agli infissi e tapparelle dal momento che - per quanto alcuni testimoni di parte attrice abbiano dichiarato che dopo la rimozione dei ponteggi e finiti i lavori avessero notato delle macchie e la rottura di un vetro - l'istruttoria non ha consentito di ritenere dimostrato il nesso di causa tra i danni lamentati e l'esecuzione dei lavori da parte della convenuta.
In particolare, sul punto, vedasi la dichiarazione del SI. consulente degli attori, il quale, in Persona_1 risposta al capitolo 5 così dichiarava: “Presa visione delle foto di cui alla prod.
8.4 ricordo in effetti che mi era stato rappresentata la lesione di questo vetro e mi era stato richiesto se la stessa poteva avere attinenza all'elevazione dei ponteggi ma a tal riguardo non ho potuto rinvenire una causa – effetto e pertanto non l'ho inserita in perizia.” E così pure il CTU Geom. in risposta al CTP di parte attrice (pag. 19 CTU): “sul serramento esterno Persona_2
a servizio della finestra, costituito da una persiana avvolgibile, è stata riscontrata effettivamente la presenza di alcuni puntini di colore scuro. Non può escludersi che tale anomalia, sia ascrivibile alla mancata protezione del serramento in discorso, tuttavia la presenza della stessa è stata riscontrata anche sull'avvolgibile attigua, in corrispondenza della quale, non vennero montati i ponteggi.”
Da qui la quantificazione dei danni, sulla base di quanto accertato dal CTU Geom. in Euro 3.544,19 Persona_2 oltre IVA di legge.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi calcolati, al tasso legale dalla data del deposito della CTU.
Attesa la notevole riduzione dell'importo richiesto inizialmente dagli attori si ritengono sussistere giustificati motivi per una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del 30%, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del restante 70%. Nella medesima misura i rapporti interni quanto al pagamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
“in parziale accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici e nei Parte_1 Parte_3 confronti della convenuta impresa individuale per l'effetto: CP_1
dichiara tenuti e condanna l'impresa individuale a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali Euro 3.544,19 oltre IVA di legge oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
Condanna altresì l'impresa individuale al pagamento del 70% delle spese di lite in favore dei CP_1
Sig.ri e , che liquida per tale percentuale, ex DM 147/22, in Euro 1.786,40, oltre al 70% delle Pt_1 Pt_3 spese documentate (comprese le spese del CTP attoreo), oltre al rimborso spese forfettarie al 15% oltre CPA ed IVA se dovute, con compensazione della restante parte.
Pone definitivamente, a carico solidale delle parti, le spese del CTU Geom. (con suddivisione – nei Persona_2 rapporti interni – al 70% a carico di parte convenuta e al 30% a carico di parte attrice) come già liquidate, con diritto di rivalsa in capo agli attori (per la percentuale di competenza) per quanto eventualmente anticipato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BonSInore