Ordinanza presidenziale 17 settembre 2019
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2019
Decreto presidenziale 16 marzo 2022
Sentenza 6 marzo 2023
Improcedibile
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2023, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03716/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09976/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9976 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA FA, AL TI, EL LA, RI CH LI, LA EO LO, NN EC, RI IA AR, NNmaria RO, NNmaria LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA NA, Domenica Portoghese, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
MANCATO SUPERAMENTO PROVA ORALE CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RD NA il 6\9\2019 : ANNULLAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FA SA il 22/11/2021:
CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2017, ESCLUSIONE PROVA SCRITTA - IMPUGNATIVA DECRETO MODIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FA SA il 22/11/2022:
DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE MODIFICA/RETTIFICA GRADUATORIA CONCORSO DS 2017
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente impugnava gli atti relativi alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con DDG n. 1259 del 2017 nella parte in cui non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori per non aver superato la prova orale. Nelle more seguivano la pubblicazione delle graduatorie finali della procedura in oggetto che venivano impugnate da parte ricorrente con motivi aggiunti.
1.All’udienza di smaltimento del 20 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato in tutti i motivi in cui è articolato.
2.1. Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente contesta la legittimità dei criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione per attribuire il punteggio alla prova orale. Espone, che tali criteri sono stati elaborati sulla base dei quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 25 gennaio 2019, alla quale avrebbero partecipato anche alcuni componenti delle commissioni versanti in condizioni di incompatibilità, richiama al riguardo la pronuncia del TAR Lazio n. 8655 del 2019.
La censura non può trovare accoglimento.
Con riferimento alla incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico e della commissione di concorso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo Tar è ormai consolidata:
- in relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegate circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri;
- in relazione alla dedotta incompatibilità di un Commissario che riveste la carica di Sindaco di un comune, l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita; (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, sez. III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
Quanto invece alla specifica posizione del componente aggregato esperto di informatica, prof.ssa Manganiello, la quale secondo la prospettazione di parte ricorrente sarebbe stata priva, all’atto della nomina, del requisito richiesto dal D.M. n. 138 del 2017 dell’esperienza quinquennale, a latere l’assenza di prova di resistenza in ordine all’effettiva incidenza della valutazione della prova di informatica sull’esito complessivo della prova orale, rimessa alla sotto-commissione, l’Amministrazione ha comunque provato il possesso in capo all’interessata del requisito specifico necessario ai fini della nomina di esperto, non trattandosi di una ipotesi di incompatibilità, come invece sostenuto da parte ricorrente.
Il motivo va dunque respinto.
2.2 Con un secondo motivo parte ricorrente prospetta l’illegittimità della stessa griglia di valutazione adottata dalla Commissione perché generica e comunque costruita in maniera del tutto inadeguata e insufficiente a chiarire la differenza tra i diversi livelli di giudizio.
La censura è infondata.
Nella valutazione e descrizione della griglia di valutazione la Commissione è dotata di ampia discrezionalità tecnica che può essere sindacata dal giudice amministrativo solo nelle ipotesi in cui divenga illogica o irragionevole, circostanza non risultante nel caso di specie.
Così anche il peso massimo da attribuire a un dato criterio ovvero il livello di sufficienza minimo richiesto per ognuno di questi non può ritenersi illogico o irragionevole, ma rientra pienamente nelle attività, nei compiti e nei limiti della Commissione, con la conseguenza che, in considerazione della specificità del tipo di attività e del tipo di quesito può indicare pesi differenti per ogni risposta e livelli differenti di sufficienza.
Giova richiamare la costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164; Cons. Stato sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745).
I criteri predisposti hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, mentre non sono minimamente ravvisabili peculiarità, 'stranezze' o anomalie nella formulazione dei criteri da cui si possano inferire elementi indiziari che depongano nel senso di un trattamento privilegiato di uno o più candidati in danno di altri. Risultano essere d’altro canto presenti dei descrittori e indicatori idonei a esprimere una valutazione sulla qualità della prova espressa dai candidati.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, i criteri posti possono ritenersi sufficientemente indicativi delle modalità di graduazione del voto numerico anche tenuto conto che, trattandosi di prova orale, il discrimine tra i criteri di valutazione è senz’altro meno netto di quello predicabile per la valutazione di uno scritto, dovendosi ritenere sufficienti dei criteri di massima, quali quelli prefissati nel caso di specie.
2.3 Con un terzo motivo parte ricorrente si duole dell’inadeguatezza dei tempi di svolgimento dei colloqui, per i quali nella richiamata riunione del 25 gennaio 2019 la Commissione Centrale indicava una “durata di 50 minuti, con un’oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova”.
La censura è palesemente infondata, oltre che generica e inammissibilmente proposta con ricorso collettivo per quanto ontologicamente da riferirsi alle diverse e specifiche prove orali sostenute dai singoli ricorrenti.
Ad ogni modo la determinazione della durata del colloquio orale fissata dalla Commissione centrale non può che avere una portata indicativa del tempo massimo messo a disposizione dei candidati per consentire loro di esporre le risposte alle domande loro sottoposte, mentre la durata effettiva di ciascun colloquio non può che essere determinata dalle capacità e dalle competenze del candidato nel fornire le risposte corrette.
2.4 Inoltre parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento che avrebbe caratterizzato lo svolgimento della prova orale e l’attribuzione dei punteggi ai candidati.
Parte ricorrente asserisce che “le singole Sottocommissioni violavano le disposizioni contenute nel “Quadro di riferimento della prova orale”, laddove vi è un espresso riferimento al fatto che “La risposta al quesito e la soluzione di un caso dovranno entrambi fare riferimento alle materie, di cui all’art. 10, comma 2 del D.M. n. 138/2017”.
Non sarebbe stato consentito ai candidati la trattazione sulle varie aree tematiche a causa della limitazione del tempo a loro disposizione ed inoltre le singole sotto-Commissioni avrebbero applicato modalità differenti di valutazione dei candidati.
La censura è oltremodo generica e priva di qualunque supporto probatorio.
Ad ogni modo il Collegio rileva che il bando (art. 11 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017) si limitava a prevedere che la prova orale avrebbe avuto ad oggetto le materie di cui al precedente art. 10,e che tale prova era volta ad accertare la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.
L’art. 10 a sua volta al comma 2 contiene una elencazione piuttosto ampia di materie, demandando poi alla Commissione (art. 13 comma 3 del bando) la formulazione dei quesiti in cui si articola la prova orale, “che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre”.
Era dunque rimesso alla discrezionalità tecnica delle Commissioni predisporre i quesiti da sottoporre in sede di prova orale, nei limiti indicati dalle richiamate disposizioni, per cui in assenza di qualunque indizio sulla eventuale macroscopica illogicità o irragionevolezza o discordanza rispetto alle materie d’esame dei quesiti sottoposti alla ricorrente, la censura è altresì palesemente infondata.
2. 5 Con un quinto motivo parte ricorrente si duole dell’assenza di motivazione e del difetto istruttorio e dell’illogicità dell’operare della Commissione nella valutazione della propria prova orale.
Si duole poi in particolare dell’illegittima predisposizione dei quesiti, non supportata da idonea attività istruttoria e da motivazione.
Per giurisprudenza costante, in tema di concorsi pubblici, la valutazione delle prove scritte, analogamente alla prova orale, è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Tar Lazio, sez. III, 23 agosto 2021, n.9380).
In sostanza, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà.
Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione. (Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
Nel caso di specie, non emergono elementi per ritenere illogica o irragionevole la prova.
La scelta dei quesiti e del caso è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, nei limiti posti dal programma di concorso ed eventualmente dalla ripartizione tra le diverse materie, come già ritenuto al punto precedente.
Parte ricorrente non allega alcun elemento da cui possa desumersi che i quesiti ad essa sottoposti non fossero rispondenti alle aree tematiche del programma di concorso o che i criteri di valutazione usati siano stati discordanti o diversi rispetto ai quadri di riferimento e alle griglie di valutazione, usate per tutti i candidati.
Con ulteriore motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art.13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante <<Prova Orale>> stabilisce al comma 6: “La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”
Tale previsione, sostiene parte ricorrente, attribuisce alla Commissione in seduta Plenaria la formulazione dei quesiti mentre nel caso di specie il Miur ha attribuito alle singole Sottocommissioni il potere di formularli.
A riguardo, occorre precisare che i quadri di riferimento e i criteri di valutazione della
prova orale sono stati definiti dal Comitato tecnico scientifico nominato ai sensi dell’articolo 13
del D.M. n. 138/2017 e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero in data 10 maggio 2019.
In particolare, il suddetto Comitato ha stabilito che “La prova orale si svolgerà in
seduta pubblica della durata di 50 minuti, con un’oscillazione per difetto o per eccesso del
10% del tempo destinato alla prova.
Nel medesimo documento, il Comitato tecnico scientifico ha altresì puntualmente definito i criteri di valutazione, con la relativa pesatura, a cui Commissione e sottocommissioni avrebbero dovuto attenersi nello svolgimento delle prove
Si tratta di di istruzioni e criteri sufficientemente dettagliati ed immediatamente utilizzabili senza necessità di ulteriori specificazioni, che sono stati direttamente recepiti ed applicati dalle commissioni nello svolgimento degli esami
3 Ne discende il rigetto del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila,00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO