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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12029/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 25/6/2025, promossa con ricorso depositato in data 16/03/2023 da:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente a [...], attualmente domiciliata in Milano, via Giuseppe Monti n. 7/A rappresentata e difesa dagli avv.ti Eleonora del Tollis (C.F.
e Annalisa Tiraboschi (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Eleonora de Tollis, viale di Porta Vercellina n. 10.
PARTE ATTRICE
nei confronti di
, nato a [...], il [...], C.F. , cittadino italiano, CP_1 C.F._4 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Grazia Maria Minerva (C.F. ) presso il cui studio elegge domicilio in OV C.F._5
AN, alla via Rodolfo Morandi, 28.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 35 con l'intervento di
, nato a Milano il [...] in [...] curatore speciale avv. CP_2 Persona_1 in proprio ex art. 86 c.p.c., nominato in data 07(09).11.2023
[...]
CURATORE SPECIALE
OGGETTO Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Atti trasmessi al PM in data 8 aprile 2023
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione I. IN VIA PRINCIPALE
1. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, dichiarandosi la stessa CP_2 pienamente disponibile a collaborare con il Servizio Sociale, per ogni intervento ritenuto necessario e opportuno nell'interesse del figlio.
2. Disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre in OV AN, Via Baranzate 47, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo l'attuale calendario e con le CP_2 modalità stabilite dal Servizio Sociale, come da provvedimento del 29.10.2024 in vigore dal 01.11.2024.
4. Porre a carico del resistente un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio l'importo di € 500,00 o quello diverso ritenuto di giustizia, per 12 mensilità annuali, CP_2 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Disporre che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 50%, alle voci di spesa straordinarie per secondo le linee guide spese extra assegno del Tribunale di Milano;
CP_2
6. Disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga mantenuto al 50% tra i genitori.
7. Disporre che sia tenuto a restituire la somma di € 22.500,00 dal medesimo prelevata in CP_1 data 24.01.2023 dal conto corrente cointestato e senza il consenso della ricorrente con dicitura in
“ ”. Per l'effetto disporre che sia tenuto a riaccreditare la predetta somma sul CP_2 CP_1 conto corrente cointestato tuttora attivo e avente iban IT 19 U 06230 09503 000063711409, come indicato nel doc. sub 039 (allegato memoria 06 luglio 2023) 8. Disporre che sia tenuto a restituire i beni ed effetti personali di , come CP_1 Controparte_3 da elenco indicato nel sub. doc. 016 (memoria del 21.06.23).
pagina 2 di 35 II. IN SUBORDINE
1. In caso di mancata revoca dell'affido ai servizi, confermare il con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre in OV AN, Via Baranzate 47, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo l'attuale calendario e con le CP_2 modalità stabilite dal Servizio Sociale, come da provvedimento del 29.10.2024 in vigore dal 01.11.2024. 3. In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria, perché non provata ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali c.p.a. e i.v.a. come per legge. III. IN VIA ISTRUTTORIA 1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria di parte ex art. art. 473 – bis. 17 comma 1 c.p.c., depositata in data 21 giugno Parte_1
2023 e non ammessi con tutti i testi ivi indicati, da intendersi qui integralmente trascritti.
2. ammettere, in ogni caso, la signora a prova contraria sui capitoli di prova Parte_1 avversaria eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c. di parte depositata in data 21 giugno 2023 Parte_1
3. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte resistente nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 del 1luglio 2023, e, in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
4. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al sig. la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni CP_1 dei redditi degli ultimi cinque anni, munite dell'attestazione di invio all'Agenzia delle Entrate;
5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Sig. di produrre in giudizio copia degli estratti conto CP_1 degli ultimi dieci anni delle carte di credito, anche prepagate, a lui intestate e/o cointestate o comunque da lui utilizzate.
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., a , via Repubblica n. 64, OV AN, a CP_1 [...] già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, via Monte di Controparte_4 CP_5
Pietà 8, 20121 Milano, alla Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma, a
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, viale Europa n. 190, Controparte_7
00144 Roma 17 N26 BANK AG, è la filiale in Italia di , in persona Controparte_8 CP_9 del legale rappresentante pro tempore, via Filippo Sassetti n. 32, Milano, Italia di esibire in giudizio gli estratti conto corrente anno 2024, 2023, del conto corrente personale del SI , di CP_1 qualsiasi altro conto corrente anche cointestato e, comunque, di qualunque altro prodotto, investimento riferibile al SI e al minore;
CP_1 CP_2
pagina 3 di 35
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI , via Repubblica n. 64, OV AN e ai CP_1
SIi e , gli estratti conto corrente anno 2024, 2023, 2022, Parte_2 CP_10
2021 dai quali si evince il pagamento del presunto affitto dell'immobile di via Repubblica n. 64, OV AN;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI , via Repubblica n. 64, OV AN e CP_1 alla ASSICURAZIONIGENERALI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, Trieste di esibire in giudizio copia dei prodotti assicurativi intestati o cointestati al SI;
CP_1
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI , via Repubblica n. 64, OV AN di CP_1 esibire in giudizio visura immobiliare attestante l'immobile e/o immobili intestati allo stesso nonché visura storica al PRA in merito ai beni mobili intestati e/o cointestati allo stesso Per CP_1
Affidamento e collocamento del piccolo CP_2
Affidamento condiviso e collocamento alternato: il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che si occuperanno della sua CP_2 crescita ed educazione, collaborando ed esercitando la loro responsabilità genitoriale nel preminente interesse del minore. Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per il figlio. I genitori, inoltre, si impegnano ad occuparsi della crescita psico- fisica del minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo altresì allo stesso di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto al collocamento, sarà collocato in modo alternato secondo il seguente schema già in CP_2 atto tra le parti: Il lunedi e il martedi con la mamma, il mercoledi e il giovedi con il padre;
weekend alternati tra i genitori dal venerdi al lunedi mattino con accompagno a scuola. Durante l'anno scolastico i giorni di competenza partiranno dall'uscita di scuola con accompagno a scuola;
mentre al termine dell'anno scolastico i giorni di competenza cominceranno dalle ore 10.00 del mattino con onere del genitore di prelevare presso l'abitazione dell'altro genitore. CP_2
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per , mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale CP_2 separatamente, limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà presso di sé. CP_2
La residenza di rimarrà nella dimora del padre al fine di poter godere delle agevolazioni e dei CP_2 servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e sportive, con impegno di entrambi i genitori a mantenere la frequenza scolastica per gli anni a venire nel Comune di OV AN presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni Testori” sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado. Vacanze
pagina 4 di 35 Il padre può tenere con sé le vacanze di Natale, ad anni alterni, per sette giorni alternando il
CP_2 periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché alternato il giorno della vigilia (24 dicembre) con un genitore ed il Natale (25 dicembre) con l'altro; Il padre può tenere con sé le vacanze di Pasqua ad anni alterni, per tre giorni comprendenti
CP_2 ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Le vacanze estive, verranno concordate fra le parti ogni anno entro la fine del mese di aprile, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori: ciascuno trascorrerà con almeno
CP_2 quindici giorni di vacanza consecutivi. Mantenimento di
CP_2
I genitori provvederanno a mantenere in modo diretto, ciascuno in base al tempo di CP_2 permanenza di presso di sé. CP_2
La madre provvederà, inoltre, al 50 % delle spese straordinarie, individuando le spese come da Protocollo in essere secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatradi base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 5 di 35 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo di assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta da inviarsi a mezzo raccomandata dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 gg dal ricevimento della raccomandata;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso sarà effettuato dietro esibizione di idonea documentazione e di ricevuta di avvenuto pagamento entro 30 gg dalla richiesta. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in qualità di antistatario e distrattatario.
Per il curatore speciale Avv. Persona_1
Lo scrivente curatore speciale del minore, richiamati tutti gli atti di causa e i documenti confluiti nel fascicolo telematico d'ufficio, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Nel merito e in via principale
1. Attesa l'elevata conflittualità, limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
2. Per l'effetto di quanto procede, disporre l'affido di , nato a [...] il 14 novembre CP_2
2011, al Comune di OV AN regolamentando ex art 5 bis L 184/1983 l'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Per effetto di quanto precede, confermare gli incarichi, i poteri e gli ambiti di intervento dell'Ente affidatario nei tempi e nei modi già previsti dal decreto del 09.11.2023 in ordine alle questioni relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, alle pratiche amministrative e alla residenza abituale.
4. Disporre che l'Ente affidatario mantenga in essere e attivo il servizio di educativa domiciliare (ADM) in entrambi i contesti familiari attribuendo all'Ente affidatario, sin da ora, la possibilità di ogni eventuale modifica (estensiva o riduttiva) che si rendesse necessaria nell'interesse di
. CP_2
5. Autorizzare, sin da ora, l'Ente affidatario ad attivare, anche per il futuro, ogni supporto psicologico che dovesse necessitare nel caso la conflittualità dei genitori dovesse CP_2 continuare nel tempo e causargli sofferenze e/o stress psico-emotivo nel minore.
6. Attesa la prevalenza di tempo di presso la casa della madre, collocare CP_2 CP_2 presso quest'ultima, residente in [...], anche ai fini della residenza anagrafica, fermo quanto disposto nel precedente punto 2) in tema di residenza.
pagina 6 di 35
7. Confermare l'attuale scansione dei giorni, le modalità e le tempistiche con le quali CP_2 trascorre il proprio tempo con i genitori così come elaborate dall'Ente affidatario, attribuendo sin da ora ogni potere in capo all'Ente per la modifica delle stesse (sia estensiva sia riduttiva) qualora ciò rispondesse alle esigenze di . CP_2
8. Ordinare ad entrambi i genitori di proseguire i percorsi di supporto alla genitorialità. Con
9. Porre a carico del signor un assegno mensile per il mantenimento del figlio minorenne e non economicamente indipendente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale assegno, dovrà essere quantificato nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale adito sulla base delle informazioni economiche depositate dalle parti e che lo scrivente curatore speciale ritiene dovrà essere non inferiore ad € 400,00, importo già concordato tra le parti.
10. Disporre la condivisione nella misura del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in uso e approvato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
11. Provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al curatore speciale per l'attività svolta come da nota spese che verrà allegata alla comparsa conclusionale.
12. In via istruttoria
13. Disporre CTU per l'approfondimento psicodiagnostico del nucleo e delle dinamiche relazionali anche finalizzati a definire l'eventuale condizione di manipolazioni cui sarebbe sottoposto
e/o le sue difficoltà psico-emotive e/o criticità per uno sviluppo sereno. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione e convissuto dall'ottobre 2013 Parte_1 CP_1 al dicembre 2022; dalla loro unione è nato, in data 15 novembre 2014, . CP_2
In data 15 marzo 2023, con ricorso ritualmente notificato, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore . CP_2
La sig. nel proprio atto introduttivo, ha descritto il rapporto con l'odierno resistente Parte_1 come caratterizzato “da alti e bassi”: il convenuto, secondo la prospettazione attorea, ha sempre manifestato un atteggiamento controllante nei confronti della compagna che si è acuito con la nascita del figlio e, soprattutto, con il ritorno da parte della sig. alla propria attività lavorativa, Parte_1 nel periodo successivo al puerperio. L'escalation di aggressività del resistente cui ha assistito la ricorrente, nonché l'esasperazione di discussioni animate dalla gelosia del compagno, ha indotto la sig. ad interrompere la Parte_1 relazione e a cessare la convivenza, trasferendosi a casa del fratello a Milano con il piccolo . CP_2
pagina 7 di 35 In una prima fase della “separazione”, i genitori – anche attraverso l'ausilio di un percorso di supporto alla genitorialità, intrapreso nel dicembre 2022, con la dott. - avevano trovato un accordo sulle CP_11 Cont frequentazioni paterne del figlio;
successivamente, però, il sig. – presa coscienza della definitiva fine del rapporto sentimentale con la sig. – ha assunto un atteggiamento oppositivo, Parte_1 imponendo unilateralmente alla ex compagna specifiche modalità di frequentazione del bambino;
a tal Cont riguardo, ad esempio, la ricorrente ha allegato un episodio in cui , all'uscita di scuola di , CP_2 allo scopo di intercettarlo per primo ed impedirgli così di raggiungere la madre, parimenti presente, si era parato di fronte alla maestra tanto da indurre quest'ultima ad intimargli di spostarsi. La madre, ha chiesto l'affidamento condiviso del bambino, il collocamento prevalente presso di sé ed il versamento di un contributo perequativo nella misura di 750 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal ultimo riguardo, ovvero per quel che concerne il contributo economico richiesto per il mantenimento di , la sig. ha rimarcato la disparità reddituale con l'ex CP_2 Parte_1 convivente e, soprattutto, per giustificare la pretesa economica avanzata, ha evidenziato la necessità di prendere in locazione un trilocale a OV milanese - il cui canone ammonterebbe a circa 1000 euro – sì da poter porre rimedio alle esigenze abitative della diade madre/figlio essendo il padre rimasto a vivere nella casa famigliare. Da ultimo, la ricorrente ha dato conto della distrazione, da parte del convenuto, dal conto corrente comune della somma di euro 25.000,00, avvenuta nel gennaio 2023.
Il convenuto si è costituito in giudizio ritualmente, contestando la prospettazione attorea e, in particolare, le allegazioni di gelosia a lui imputate dall'ex convivente: la cessazione del rapporto Cont sentimentale non sarebbe stata determinata, secondo il sig , dalla sua gelosia ma piuttosto dalla volontà della sig. di essere “libera e senza vincoli”, volontà questa anche desumibile Parte_1 dalla priorità da lei sempre attribuita alla propria attività lavorativa, coltivata spesso a discapito delle esigenze familiari. La sig. secondo il convenuto, sin dalla cessazione della convivenza, avrebbe assunto Parte_1 un atteggiamento dispositivo, pretendendo mantenimenti esosi, imponendo unilateralmente al padre frequentazioni contingentate con il figlio e giungendo, per di più, a disattendere gli accordi faticosamente raggiunti in ordine alla regolamentazione delle visite paterne, come avvenuto durante le vacanze di Pasqua del 2023. Sebbene, infatti, fosse stato concordato che avrebbe trascorso il CP_2 giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre, la sig. ha portato Parte_1 Cont con sé il bambino a Luino, presso l'abitazione dei nonni materni, sì da determinare il sig. a contattare i Carabinieri.
pagina 8 di 35 Il convenuto, alla luce di quanto argomentato, ha dunque richiesto al Tribunale l'affidamento condiviso, il collocamento paritetico di e il suo mantenimento diretto da parte dei genitori in CP_2 base al tempo di permanenza presso ciascuno, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie Cont con la madre. A tal ultimo riguardo, e cioè sotto il profilo economico, il sig. ha evidenziato l'infondatezza dell'accusa mossagli dalla ex convivente di aver distratto dal conto corrente comune la somma di euro 22.500,00, atteso che tale importo era stato depositato su un libretto postale vincolato ad ogni esigenza futura di e, pertanto, non era nella disponibilità del resistente. CP_2
Quest'ultimo ha inoltre indicato i propri introiti da lavoratore dipendente, elencato le poste patrimoniali attive e rappresentato il versamento di un importo pari a 400 euro mensili alla propria madre – titolare dell'immobile originariamente adibito a casa familiare in cui il convenuto ancora risiede - a titolo di indennità di occupazione.
Con la I memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., la ricorrente ha contestato integralmente la ricostruzione di controparte, respingendo le prospettazioni dell'ex convivente secondo cui non avrebbe dato priorità alle esigenze familiari. Nel medesimo atto, la ricorrente, con riferimento all'episodio delle vacanze pasquali, ha negato che le parti avessero raggiunto un preventivo accordo sulla permanenza di e, in ogni caso, ha dato CP_2 atto delle pressioni esercitate sul bambino dal convenuto in seguito all'accaduto: secondo la sig.
infatti, le avrebbe riferito della punizione impostagli dal padre – consistente Parte_1 CP_2 nella privazione di tv/tablet per due giorni - “per non aver – - insistito con la mamma a CP_2 trascorrere la Pasquetta con il papà”. In relazione, poi, al profilo economico, la ricorrente ha rilevato quanto segue:
- relativamente alla distrazione dal conto corrente comune, da parte del convenuto, della somma di euro 22.500,00, la sig. ha osservato che, da un lato, la determinazione di Parte_1 controparte di depositare tale importo su un libretto postale vincolato a per ogni sua CP_2 futura esigenza non era stata con lei concordata e, dall'altro, che di tale deposito non era stata comunque offerta alcuna prova;
- per quanto riguarda la questione abitativa, la ricorrente ha dato conto di aver preso in locazione un appartamento a OV milanese per il canone annuo di euro 8400,00, oltre a 1200,00 di spese condominiali e ha contestato l'affermazione di controparte secondo cui il LEO verserebbe un contributo di 400 euro mensili, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di proprietà della propria madre. Fintantoché l'immobile occupato dal LEO era adibito a casa familiare, infatti, controparte non versava alcunché alla propria madre;
pagina 9 di 35 - da ultimo, la sig. ha dato atto dell'aumento stipendiale percepito da Parte_1 controparte a seguito dell'assunzione da parte di Mediobanca, ha ribadito lo svuotamento da parte del convenuto del conto corrente cointestato, ha rilevato la vendita dello scooter - per il Cont prezzo di euro 3000,00 - di cui il era nella disponibilità ma che era stato acquistato anche con le sostanze della ricorrente e da ultimo ha segnalato che, durante la convivenza, ella era a conoscenza della disponibilità – da parte del convenuto- di un importo di 100.000,00 sul conto corrente Intesa San Paolo. La sig. ha dunque insistito nelle conclusioni già rassegnate;
avuto riguardo alle Parte_1 vacanze estive, tuttavia, la ricorrente– fermo il diritto di ciascun genitore di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi - ha richiesto che fosse preservata l'abitudine del bambino di trascorrere tutto il periodo estivo presso i nonni materni, sì da sottrarlo al caldo cittadino. In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del nucleo familiare, CTU in ordine alle capacità genitoriali, ha articolato istanze istruttorie di natura testimoniale e ha chiesto disporsi ordine di esibizione in relazione alla documentazione attestante la condizione patrimoniale di controparte.
Con la memoria ex art. 473bis 17 c.p.c., il convenuto ha insistito nelle proprie pretese e ha prodotto audio del figlio tali da dimostrare – a suo parere - che anche il bambino era consapevole dell'accordo in ordine alla sua permanenza, durante il giorno di Pasquetta, presso il padre;
nel medesimo atto, il convenuto si è opposto alla richiesta della ricorrente di consentire a di trascorrere tutto il CP_2 periodo estivo presso i nonni materni, scelta questa che gli avrebbe impedito di fatto di frequentare il figlio per tutto il periodo della sospensione scolastica, e ha articolato poi istanze istruttorie di natura testimoniale;
si è, da ultimo, opposto alla richiesta di disporre una CTU in quanto esplorativa, nonché al coinvolgimento dei Servizi Sociali e all'accoglimento delle istanze istruttorie di natura testimoniale formulate da controparte. Ha infine chiesto disporsi la nomina di un curatore speciale.
Con memoria di replica, la sig. insistendo nelle proprie domande ed istanze istruttorie Parte_1 ed opponendosi a quelle ex adverso formulate, ha convenuto sull'opportunità di nominare un curatore speciale. Sotto il profilo economico, la ricorrente ha poi rilevato come controparte avesse prodotto unicamente estratti conto fino all'anno 2022, impedendo così una piena discovery rispetto alle proprie sostanze.
In data 11 luglio 2023, si è tenuta la prima udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. In quella sede (e solo in quella sede) la parte attrice ha riferito di aver depositato in data 26 aprile 2023 denuncia nei confronti dell'ex convivente, odierno resistente, , accusandolo di atti CP_1 persecutori ex art. 612 bis c.p.. Della denuncia sporta e del conseguente procedimento penale, tuttavia, la ricorrente non ha informato tempestivamente i propri difensori, che ne sono stati messi a parte solo all'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. durante la quale la sig. è stata sentita separatamente Parte_1 dall'ex convivente (cfr. verbale udienza 11.7.2023). pagina 10 di 35 In tale occasione la parte ricorrente, ha riferito di aver denunciato il convenuto a seguito delle telefonate insistenti che questi, dopo l'episodio occorso durante le vacanze di Pasqua 2023, aveva iniziato a farle con la scusa di parlare con il bambino. La sig. ha confermato poi Parte_1
l'atteggiamento aggressivo ed esasperatamente geloso dell'ex convivente, allegando, ad esempio, Cont l'abitudine di di chiamarla in ufficio, di controllarla nonché di impedirle di conversare telefonicamente con i colleghi di sesso maschile. La ricorrente ha da ultimo riferito di un episodio, avvenuto nel dicembre 2022, in cui il convenuto le ha nascosto il cellulare e, scaraventandola sul letto, l'ha minacciata di morte.
Cont Il sig , alla medesima udienza, ha contestato le dichiarazioni dell'ex compagna;
in ordine all'episodio occorso nel dicembre 2022, ha negato la violenza e le minacce, motivando il proprio gesto di nascondere il cellulare della ricorrente per il fatto di essersi accorto che la stessa lo stava registrando e, nel mentre – alla presenza di – lo istigava a litigare. CP_2
Per quanto riguarda il procedimento penale a suo carico avviato dalla denuncia della sig.
il convenuto ha riferito della sua strumentalità, del fatto che l'ex compagna non era Parte_1 affatto intimorita da lui e dell'abitudine che aveva preso di registrare le telefonate con la ricorrente “per paura di ciò che potrebbe fare”. La difesa paterna ha poi depositato libretto postale vincolato a su cui erano stati accantonati gli CP_2 importi di 22.000,00 euro distratti dal conto corrente comune, polizza sanitaria, ed i movimenti dei conti correnti bancari intestati al convenuto sino al giugno 2023. Quanto alla regolamentazione della genitorialità, le parti hanno chiesto che, in via del tutto provvisoria, fosse recepito in un provvedimento temporaneo l'accordo tra loro raggiunto con riferimento alla frequentazione del bambino da parte del padre e del mantenimento da quest'ultimo garantito, pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice delegato, attese le allegazioni materne di violenza subita, con provvedimento temporaneo ed urgente ex art. 473bis 22 c.p.c., ha recepito provvisoriamente gli accordi raggiunti nell'interesse di dai genitori in quella medesima udienza;
ha inoltre richiesto alla Procura della Repubblica CP_2 presso il Tribunale di Milano la trasmissione degli atti ostensibili concernenti il procedimento penale pendente a carico del convenuto, ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti e ha rinviato l'udienza al 20 ottobre 2023.
All'udienza del 20 ottobre 2023, la ricorrente ha riferito la propria preoccupazione per il figlio;
secondo la sua prospettazione, infatti, il bambino sarebbe costantemente messo sotto CP_2 pressione dal padre, il quale – dopo i periodi trascorsi con la madre - lo interrogherebbe, registrandolo. Questa situazione, sommata alle costanti telefonate che il padre farebbe al figlio nei momenti di permanenza presso la ricorrente, avrebbe generato in una condizione di perdurante ansia e CP_2 agitazione, manifestatasi ad esempio in un episodio in cui, il bambino, dopo aver inavvertitamente rotto una borraccia, si era subito preoccupato della possibile reazione di rabbia del padre.
pagina 11 di 35 Quanto alle violenze subite dal convenuto, la sig. ha riferito di averne preso contezza Parte_1 solo recentemente, credendo fino a quel momento che fosse normale essere costantemente controllata dal convivente. Ha rappresentato poi il difficile rapporto con i genitori dell'ex convivente che, pur essendo affezionati a
, hanno mostrato un atteggiamento totalmente adesivo al comportamento del figlio: sebbene la CP_2 Cont ricorrente avesse raccontato loro delle minacce di morte ricevute nel dicembre 2022 dal nonché dell'invio, da parte di quest'ultimo, a tutti i propri contatti, di messaggi in cui riferiva che l'ex compagna aveva intenzione di sottrargli il bambino, i genitori del convenuto non hanno preso alcuna posizione, interrompendo i contatti con la sig. Parte_1
In ordine alle deleghe funzionali a consentire di andare a prendere a scuola, la ricorrente ha CP_2 poi rappresentato la sua intenzione di rilasciarla ai “suoceri” e riferito del rifiuto opposto dal convenuto a che tali deleghe fossero rilasciate alle madri di due compagni di classe di , perché chiamate CP_2 dalla ricorrente a testimoniare nell'odierno processo. Alla medesima udienza, il convenuto ha negato le prospettazioni attoree – frutto di integrale invenzione da parte dell'ex compagna interessata, a suo dire, solo al mantenimento economico - riferendo della condizione di sostanziale benessere del figlio. A margine delle dichiarazioni rese, la sig. ha richiesto l'affidamento esclusivo – Parte_1 modificando la propria originaria domanda alla luce “dell'ambivalenza propria di chi è maltrattato” - e che il padre frequentasse il figlio solo alla presenza di terze persone, senza pernottamento. Sotto il profilo economico, la ricorrente ha contestato le produzioni di controparte, rilevando, in particolare, l'omessa produzione dei movimenti dei conti correnti bancari. Il convenuto si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo, insistendo per quello condiviso e rimarcando, a tal proposito, il comportamento contraddittorio di controparte. Ha rilevato, quanto alle produzioni documentali, la loro sostanziale completezza e la sua difesa si è riservata di produrre in Cont giudizio gli atti ostensibili del procedimento penale pendente a carico del , fino a quel momento non depositati dal PM a ciò onerato. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Giudice Delegato ha così provveduto: premesso che all'udienza dell'11 luglio 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in via assolutamente provvisoria, nell'interesse di , le parti chiedono che venga dato atto del CP_2 seguente accordo tra i genitori:
starà con la mamma sino al 16 luglio, dal 17 al 30 luglio starà con il papà, dal 31 a luglio al CP_2
13 agosto con la mamma dal 14 agosto al 27 agosto con il papà dal 28 agosto al 3 settembre con la mamma e dal 4 al 10 settembre con il papà con accompagno alle 19. da parte del genitore con cui ha trascorso il periodo
Dall'inizio della scuola starà tutti i lunedì e martedì con la mamma;
il mercoledì e il giovedì CP_2 con il papà e a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina. I genitori preleveranno e riporteranno il bambino a scuola. Il primo settimana dopo la ripresa delle vacanze con il papà
I genitori concordano che frequenti entrambi i nuclei famigliari allargati, CP_2 pagina 12 di 35 il padre si impegna a versare un contributo perequativo pari a 400,00 euro mensili con decorrenza da luglio 2023 entro il 20 di ogni mese alla madre Spese extra assegno al 50% come da Linee guida
i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso con un professionista per un percorso di supporto nella genitorialità con un unico professionista con incontri inizialmente disgiunti pe esser aiutati nella gestione di . il professionista verrà individuato con il supporto degli avvocati, CP_2 costo al 50%
All'esito della discussione il Giudice delegato Ritenuto
- che prima di adottare ogni provvedimento sull'esercizio della responsabilità genitoriale, viste le allegazioni di violenza materne sopra riportate -tradotte nella presentazione di una denuncia (non depositata in atti e non comunicata dalla madre ai difensori) e nell'apertura a carico del padre di un rpocedimeto penale occorre ex art 473 bis . 42 c.p.c. occorre richiedere alla procura della Repubblica preso il tribunale di Milano informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale ( rif dott.ssa RGNR. 16544/23 Persona_2
- che i genitori hanno da febbraio sperimentato tempi di frequntazioni sostanzialmente paritetici e che con riferimento alle prossime vacanze estive hanno raggiunto accordi anche economici nell'interesse del figlio di cui il tribunale prende atto (…)
PQM
da atto dell'accordo dei genitori sopra trascritto e, nell'interesse e di , lo recepisce CP_2 provvisoriamente
osserva In via preliminare Le memorie non autorizzate e le allegate produzioni documentali di entrambe le parti non sono state autorizzate e, pertanto, non possono essere ammesse al giudizio
Nel merito La disamina degli atti depositati, che hanno portato la procura ad emettere decreto ex art 415 bis c.p.p. per il reato di maltrattamenti aggravati perché commesso alla presenza del figlio minore nei confronti di comprova che la situazione familiare in cui è cresciuto il minore - CP_1 diversamente da come descritta in atti e da come implicita nelle sovrapponibili richieste sull'esercizio della responsabilità genitoriale articolate negli atti introduttivi- deve essere valutata ed approfondita per regolamentare al meglio, nell'interesse di un bambino di nove anni, l'esercizio della responsabilità genitoriale e la scansione dei tempi e modi di frequentazioni dei genitori. pagina 13 di 35 Le circostanziate allegazioni di violenza1 impediscono l'affido condiviso richiesto dalla difesa paterna mentre, l'ambiguità materna -che non ha ritenuto di riferire ai difensori le violenze subite e conseguentemente, non ha colto nel processo l'occasione di tutela del bambino-, nella pendenza degli accertamenti sotto delgati, è ostativa all'affido esclusivo richiesto dalla difesa materna. Quanto sopra impone a tutela di 14/11/2014 a parziale modifica ed Parte_3 integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza dell'11 luglio 2023 di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con affidamento del minore al SS del Comune di OV AN (il minore risiede in OV milanese via Repubblica 64) ex art 5 bis l 184/1983 come dettagliato in dispositivo E' inoltre necessario disporre che i SS del Comune di OV AN, Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a :
- avviare colloqui conoscitivi con i genitori con i nonni paterni, la zia paterna ed i nonni materni
- prendere contatti con le insegnati del minore dell'Istituto Montessori di OV AN, e la pediatra di base dott.ssa ; Persona_3
- attivare un'educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno possibilmente con lo stesso operatore
- garantire che il bambino continui a frequentare i genitori con le modalità in essere da febbraio 2023 recepite in provvedimento provvisorio come sopra trascritto. A fronte degli interventi Con attivati, verificata la qualità della relazione di con i genitori, verificato il ruolo di supporto delle rispettive famiglie di origine l'Ente affidatario potrà diversamente modulare modi e tempi di incontro con i genitroi nel modo meglio rispondente all'interesse del bambino
- attivare tutti gli inetrevnti di supporto anche psicologico che si rendessero necessari per il minore;
- attivare nell'inetresse dei genitori un percorso disgiunto di supporto nella genitorialità;
- trasmettere una relazione di aggiornamneto sulle indagini e gli inetrevnti attivati entro il 30 aprile 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio Con Nel contesto dato deve, inoltre, essere nominato a un curatore speciale ex art 473 bis. 8, II c.p.c. vista la temporanea inidoneità di entrambi i genitori a rappresentare gli interessi del minore, qui individuato nell'avv del Foro di Milano. Persona_1
Quanto alla prosecuzione del procedimento. Il procedimento deve continuare per la definizione delle altre domande. all'esito del deposito della relazione richiesta ai SS affidatari del minore, fermi comunque i poteri istruttori ex art 473 bis 2 c.p.c.., e deve essere assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie ex art 473 bis. 27 c.pc.
P.Q.M.
Co 1 Significativo, ai fini che qui interessano, è il comportamento del che in occasione dell'esecuzione del sequestro del proprio telefono cellulare il 18 maggio 2023 ha resettato tutte le informazioni contenute (cfr verbale sequestri preventivo del 18 maggio 2023 e esito perizia del 3 agosto 2023 ( doc 37. 10 e 12) pagina 14 di 35 a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza dell'11 luglio 2023 così provvede ex art 473 bis. 23 c.p.c.
1) Dichiara inammissibile le memorie e le produzioni non autorizzate di ambo le parti;
2) Dispone l'affidamento di nato a [...] il [...] al Comune di OV CP_2
AN così regolamentando ex art 5 bis L 184/1983 l'esercizio della responsabilità genitroiale con riferimento ai seguenti ambiti: SALUTE 1) Ciascun genitore previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica
f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti con attribuzione dei relativi poteri sostanziali anche di firma.
2) In relazione alle scelte in materia di salute relative a: a. vaccinazioni facoltative b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore. In caso di accordo ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE 1) Ciascun genitore previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
pagina 15 di 35 a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); In caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti con attribuzione dei relativi poteri sostanziali anche di firma.
2) In relazione alle scelte relative ai seguenti punti: a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze; e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero; g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore. In caso di accordo, ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. PRATICHE AMMINISTRATIVE 1) Ciascun genitore previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
pagina 16 di 35 In caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti con attribuzione del relativo poteri sostanziali anche di firma.
2. in relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse del minore, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, ciascun genitore potrà provvederà al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. RESIDENZA ABITUALE In relazione alle questioni inerenti la scelta della residenza abituale e gli eventuali trasferimenti in altro comune, l'Ente affidatario, valutato l'interesse del minore, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, il ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore.
3) Dispone che i SS del Comune di OV AN, Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
1. avviare colloqui conoscitivi con i genitori con i nonni paterni, la zia paterna ed i nonni materni
2. prendere contatti con le insegnati del minore dell'Istituto Montessori di OV AN, e la pediatra di base dott.ssa ; Persona_3
3. attivare un'educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno possibilmente con lo stesso operatore
4. garantire che il bambino continui a frequentare i genitori con le modalità in essere da febbraio 2023 recepite in provvedimento provvisorio come sopra trascritto. A fronte degli interventi Con attivati, verificata la qualità della relazione di con i genitori, verificato il ruolo di supporto delle rispettive famiglie di origine l'Ente affidatario potrà diversamente modulare modi e tempi di incontro con i genitori nel modo meglio rispondente all'interesse del bambino
5. attivare tutti gli inetrevnti di supporto anche psicologico che si rendessero necessari per il minore;
6. attivare nell'inetresse dei genitori un percorso disgiunto di supporto nella genitorialità;
7. trasmettere una relazione di aggiornamneto sulle indagini e gli inetrevnti attivati entro il 30 aprile 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio 4) Nomina in favore un curatore speciale ex art 473 bis. 8, II c.p.c. vista la CP_2 temporanea inidoneità di entrambi i genitori a rappresentare gli interessi del minore, qui individuato nell'avv del Foro di Milano. Persona_1
5) Assegna al nominato curatore termine fino al 13 dicembre 2023 per la costituzione in Giudizio
6) Conferma nel resto l'ordinanza 473 bis n. 22 c.p.c. dell'11 luglio 2023 per quanto di ragione;
pagina 17 di 35 7) Assegna alle parti termini fino al 10 maggio 2024 per il deposito di eventuali memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c. 8) Assegna a parte attrice termine fino al 30 marzo 2024 per depositare la relazione del CP_12
9) Rinvia il procedimento all'udienza del 29 maggio 2024 ore 9.30
In data 13 dicembre 2023, il curatore speciale si è ritualmente costituito in giudizio con comparsa di costituzione. Rilevata l'esacerbata conflittualità tra i genitori, il coinvolgimento in tali dinamiche del bambino e l'altalenanza materna in ordine ai presunti maltrattamenti subiti, ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti all'udienza del 11.7.2023, così come modificati dall'ordinanza del 7 novembre 2023, e dunque, in particolare, l'affidamento di ai servizi Sociali di OV AN. CP_2
In data 29 aprile 2024, i Servizi Sociali di OV AN hanno provveduto alla trasmissione della relazione di aggiornamento di cui erano stati onerati dall'AG: dato conto dei colloqui svolti con il nucleo familiare e delle indagini conoscitive espletate, i Servizi Sociali hanno concluso per l'insussistenza delle condizioni di un affidamento condiviso tra i genitori di , valutando, allo CP_2 stato degli atti, l'affidamento all'Ente come più tutelante per il minore.
Con memoria ex art. 473bis 27 c.p.c. la sig. ha rilevato quanto segue: contestando la Parte_1 ricostruzione dei Servizi Sociali in ordine alla conflittualità che ella stessa, sia pur in misura minore Cont rispetto all'ex convivente, avrebbe alimentato e sottolineando, invece, l'attribuibilità al solo dell'attuale condizione di reciproca ostilità e costante disaccordo in ordine a qualunque decisione riguardante la crescita di , ha insistito nella richiesta di affido superesclusivo (nuovamente CP_2 modificando la domanda finora spiegata) o, in subordine, esclusivo, con collocamento prevalente presso di sé; ha inoltre richiesto la regolamentazione – per il tramite dei Servizi Sociali – delle frequentazioni padre/figlio, da coltivare comunque con modalità osservate/protette; ha domandato, infine, un contributo economico di euro 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Cont Con memoria ex art. 473bis 27 c.p.c. del 7 maggio 2024, il sig. ha insistito nelle originarie richieste. Sottolineata infatti l'incapacità genitoriale dell'ex convivente che avrebbe esacerbato la Cont conflittualità con il convenuto coinvolgendo in tali dinamiche anche il piccolo , il si è CP_2 opposto all'affidamento superesclusivo o esclusivo, e ha richiesto quello condiviso, con collocamento paritetico alternato, mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473 bis 27 c.p.c. del 9 maggio 2024, il curatore speciale, rilevate le dinamiche disfunzionali della relazione tra i genitori e gli effetti pregiudizievoli di queste su , ha chiesto la CP_2 conferma dell'affido del minore all'Ente, nonché di tutte le deleghe ed incarichi già conferiti a quest'ultimo.
pagina 18 di 35 All'udienza del 29 maggio 2024, le parti hanno riferito in ordine alla relazione dei Servizi Sociali del 29 aprile 2024 e sostanzialmente ribadito le proprie posizioni esplicitate nelle memorie ex art. 473bis 27 c.p.c.
pagina 19 di 35 Il curatore speciale in particolare ha espresso l'esigenza di proseguire il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali in ordine alla “tenuta della genitorialità” e di garantire idoneo supporto a tal riguardo alle parti. Il Giudice delegato si è riservato.
Con provvedimento del 17 giugno 2024, il Giudice delegato ha disposto la trasmissione, ad opera dei Servizi Sociali, di relazione di aggiornamento entro il 20 dicembre 2024, onerando di precisare i tempi di frequentazione con i genitori del minore più rispondenti alle sue esigenze, “tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati e del ruolo vicariante delle famiglie di origine”. Ha rinviato poi l'udienza al 16 gennaio 2025.
In data 20 dicembre 2024, i Servizi Sociali hanno provveduto al deposito della relazione di aggiornamento.
All'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, evidenziando un'accesa conflittualità in relazione alla gestione del bambino. La difesa materna ha chiesto la conferma dell'attuale regolamentazione della frequentazione del minore con i genitori, il cambio della residenza anagrafica del minore, un aumento del contributo di mantenimento posto a carico del padre nella misura di 500 euro, la ripartizione al 50% dell'assegno unico e lo svolgimento ad opera dei Servizi Sociali di un'indagine psicosociale. La difesa paterna ha chiesto il ritorno alla precedente regolamentazione della frequentazione con i genitori del minore, attesi i disagi da quest'ultimo manifestati in relazione all'attuale calendarizzazione, si è opposta al cambio della residenza anagrafica del minore così come all'aumento del contributo di mantenimento. Ha richiesto poi lo svolgimento di indagine psicodiagnostica. Il curatore speciale, rilevando un significativo conflitto di lealtà del minore, si è associato alla richiesta della difesa paterna di svolgere un approfondimento psicodiagnostico a mezzo di CTU. In ordine al contributo economico richiesto dalla difesa materna, ha rilevato la necessità di un aggiornamento delle parti sulle proprie condizioni reddituali. Il Giudice delegato si è riservato.
Con provvedimento del 3 febbraio 2025, il Giudice delegato ritenendo il materiale probatorio in atti sufficiente ai fini del decidere, ha rigettato l'istanza di CTU formulata dalle parti nonché quella di approfondimento psicodiagnostico avanzata dai Servizi Sociali. Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni di con i genitori, ha disposto il mantenimento dell'attuale calendarizzazione CP_2 sino a diverso provvedimento del Tribunale. Da ultimo, con riferimento al contributo economico richiesto dalla difesa materna, ha disposto l'aggiornamento delle informazioni concernenti le condizioni economiche ex art. 473bis 18 c.p.c., onerando le parti del deposito relativo entro il 4 marzo 2025 e riservandosi in ordine ad ogni altro provvedimento.
pagina 20 di 35 Con provvedimento del 18 aprile 2025, il Giudice delegato, esaurita l'istruzione della causa, ha concesso alle parti i termini ex art. 473bis 28 c.p.c. e rinviato il procedimento per la rimessione in decisione della causa, disponendo la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c e fissando termine per il deposito di note scritte. In data 10 giugno la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed in data 11 giugno 2025 è stata trasmessa dall'Autorità Giudiziaria penale sentenza n 3739/2025 del 28 marzo 2025 con cui il Tribunale di Milano in composizione collegiale ha assolto di dal reato di maltrattamenti a CP_1 lui contestato perché il fatto non sussiste.
*****
Il compendio probatorio Preliminarmente, giova osservare che il materiale probatorio in atti è del tutto idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione in ordine alle domande avanzate dalle parti sulla regolamentazione della capacità genitoriale: gli elementi emersi nel corso del procedimento, le approfondite indagini svolte dai Servizi Sociali - compendiate nelle relazioni del 30 aprile 2024 e del 20 dicembre 2024 - le ampie verbalizzazioni delle parti, in uno con la documentazione in atti, consentono a questa A.G. di assumere determinazioni ponderate in relazione a tutte le questioni sottoposte al Tribunale, rendendo così del tutto ultronea la richiesta di disporsi CTU, allo scopo di analizzare le dinamiche relazionali del nucleo familiare e le modalità di reciproca interazione dei rispettivi membri, già ampiamente desumibili dal compendio probatorio acquisito. Per le medesime ragioni, sono da rigettarsi parimenti le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Cont Sin dagli atti introduttivi, è stato possibile apprezzare, tra la sig. e il sig. , Parte_1 un'accesa conflittualità che si è esacerbata, in maniera significativa, nel corso del giudizio. Nel descrivere, infatti, le dinamiche relazionali tra le parti è possibile individuare due “momenti” distinti, cui corrispondono gradi diversi di ostilità tra gli ex conviventi.
In un primo momento, le parti, seppur in una cornice di comprensibile litigiosità dato il contesto giudiziale in cui operavano, hanno dimostrato di sapersi autodeterminare ragionevolmente in relazione all'esercizio della genitorialità, così come dimostrato dagli accordi raggiunti in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni del figlio minore con i genitori – coereeti con quanto già sperimentato al di fuori dal giudizio- e al mantenimento a lui garantito dal padre, accordi questi ultimi recepiti con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis 22 c.p.c. dal Tribunale, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2023.
pagina 21 di 35 Successivamente, in data successiva al deposito da parte della sig. della denuncia nei Parte_1 confronti dell'ex compagno, coeva dell'episodio occorso durante le vacanze pasquali di cui si è dato precedentemente atto e con intervento delle Forze dell'ordine che ha irrimediabilmente compromesso la relazione genitoriale.
A partire da tale momento, l'originaria litigiosità tra le parti si è tramutata in una perdurante e accesa ostilità, che ha determinato ben presto uno stallo decisionale in relazione a qualunque aspetto - anche il più insignificante - della crescita e sviluppo di . CP_2
La strumentalizzazione del bambino, degradato – in particolare dal padre – a strumento di prevaricazione ed affermazione di sé sul genitore “antagonista” non è cessata nemmeno con il coinvolgimento, nelle dinamiche familiari, di soggetti terzi come i Servizi Sociali o il curatore speciale. Come comprovato dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, l'interazione dei genitori con tali ultimi “attori” non è infatti sempre valsa a sopire i contrasti ma, al contrario, in molti casi ha messo in luce la totale indisponibilità delle parti a trovare soluzioni realmente condivise, evidenziando così la (malcelata) volontà di entrambi i genitori di tramutare le occasioni di dialogo in terreno di scontro e di affermazione di sé come genitore maggiormente “tutelante” e “adeguato” rispetto all'altro.
Tale comportamento, del tutto distonico rispetto alle esigenze di , è stato veicolato in termini CP_2 diversi dalle parti.
Il padre, anche allarmato dalla denuncia sporta a suo carico dalla sig. e dalla Parte_1 conseguente domanda spiegata di affido super-esclusivo o esclusivo di , ha maturato il CP_2 convincimento che l'ex convivente intendesse estrometterlo dalla vita del figlio e dal proprio ruolo genitoriale, finendo così per intravedere una possibile minaccia per la relazione con in ogni CP_2 proposta avanzata dalla signora o comunque un'implicita compromissione della Parte_1 propria autorità genitoriale.
Tale attitudine è tracimata sovente in comportamenti paranoidi e senz'altro deprecabili: si fa qui riferimento, a titolo esemplificativo, all'episodio compendiato nella relazione del 20.12.2024 e riferito da , in cui il bambino, dopo essere stato prelevato da scuola dal padre, perché indisposto, e CP_2 condotto a casa di quest'ultimo - sebbene fosse un giorno di “spettanza materna” - è stato costretto dal Cont
ad inviare un vocale alla sig. in cui le chiedeva di poter rimanere dal padre, Parte_1 nonostante avesse manifestato la volontà di far ritorno dalla mamma. In tale frangente, il bambino, riferendosi alla registrazione del vocale, ha dichiarato ai Servizi Sociali “l'ho dovuto fare più volte perché piangevo e non andava bene”.
pagina 22 di 35 La madre, pur riconoscendo astrattamente l'importanza di garantire al figlio il diritto alla Cont bigenitorialità, si è mostrata restia ad accedere ad un confronto aperto con il , nella certezza della sua pretestuosa ostilità e nella profonda sfiducia nelle competenze genitoriali dell'ex convivente, incapace, secondo la ricorrente, di intercettare e soddisfare i reali bisogni di;
indicative in tal CP_2 senso, le affermazioni rese all'udienza del 20.10.2023 dalla sig. che, riferendosi al CP_3
LEO, ha dichiarato “e' un uomo, quindi un papà fragile”, dando così voce ad un radicato pregiudizio nei confronti dell'ex convivente, incompatibile con una risoluzione pacifica della conflittualità in atto.
Tale atteggiamento materno, sia pur in termini molto diversi dall'attitudine del LEO – tendente a coltivare comportamenti animosi se non verbalmente aggressivi – ha comunque impedito di intessere una relazione franca con il resistente e soprattutto di addivenire a soluzioni, nella gestione del minore, diverse dalla totalizzante ed esclusiva presa in carico, da parte della madre, di . CP_2
Esemplificativo in tal senso è l'episodio in cui, stante l'indisposizione di e il suo mancato CP_2 accompagnamento a scuola da parte del padre, la sig. ha preteso di prelevare il Parte_1 bambino dalla casa del LEO, essendo quello un giorno di “sua spettanza”; a fronte del rifiuto oppostole, la ricorrente, dapprima allertando le forze dell'ordine e poi i servizi sociali, “ha ottenuto” che il figlio potesse rimanere a casa del padre solo fino alle 13,30 per poi recarsi presso l'abitazione materna. Tale episodio, in uno con quello relativo al messaggio vocale “imposto” a dal padre, evidenzia CP_2 lo stato di “contesa” in cui versa il bambino, vero e proprio ostaggio - nei giorni di rispettiva spettanza - di un genitore o dell'altro, in spregio ai suoi reali bisogni.
A sostegno di quanto da ultimo affermato, il disegno della famiglia che ha tracciato alla CP_2 presenza dei Servizi Sociali, di cui l'ente ha dato atto nella propria relazione di aggiornamento del 30.4.2025: il bambino, collocando sè stesso al centro del foglio, ha diviso la sua sagoma esattamente a metà (metà della mamma e metà del papà), utilizzando due diversi colori per simboleggiare le due appartenenze famigliari. Tale strategia comunicativa, in cui, giova sottolinearlo, persino l'elemento naturale del sole è stato duplicato nelle due metà del foglio, “evidenzia una condizione di mancata integrazione tra i due contesti familiari e di scissione rispetto alla propria persona, che, evolutivamente, costituisce un fattore potenzialmente patogeno”.
pagina 23 di 35 Il disagio vissuto da per effetto dell'animosa conflittualità cui è stato esposto dai genitori, CP_2 incapaci di anteporre il benessere del proprio figlio agli screzi e alle acredini di una relazione interrotta, è ben descritto nelle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali: ivi è tratteggiata la personalità di un bambino sofferente ed affaticato, manifestante comportamenti regressivi ed incoerenti con il proprio sviluppo fisico e cognitivo2, come ad esempio una prosodia infantile e cantilenante o le continue ricerche di forme di accudimento e contatto fisico, specie con la madre3. Tali atteggiamenti, invece di essere disincentivati dai genitori, trovano negli stessi piena accettazione, alimentando così “un circolo vizioso che ad oggi appare assai arduo spezzare”4: indicative in tal senso sono le relazioni di intervento dell'Assistenza educativa domiciliare.
Per quanto riguarda la madre, l'operatore ha messo in luce come la sig. si sia sovente Parte_1 mostrata fin troppo accogliente rispetto alle pretese infantili del minore, arrivando – in occasione di un pranzo presso la sua abitazione – persino ad assecondare la richiesta del figlio di essere imboccato.
Cont Approcci educativi parimenti censurabili sono stati evidenziati nella figura paterna;
il sig. , seppure in misura minore rispetto alla ricorrente, tende comunque ad assecondare i comportamenti regressivi del figlio, faticando a far evolvere il proprio approccio educativo con l'età anagrafica del minore: indicativa in tal senso è l'abitudine di far sedere a cavalcioni o, ancora, quella di farlo CP_2 dormire con sé nel letto matrimoniale, pur avendo a disposizione nel proprio appartamento una stanza da dedicargli in via esclusiva.
La rilevata tendenza dei genitori ad accogliere atteggiamenti infantili del figlio, in luogo di porgli freno, ha negativamente condizionato il rapporto di “con l'autorità”: esemplificativo in tal CP_2 senso è l'episodio riportato nell'ambito della relazione dell'ADM del 17.12.2024: a fronte della richiesta dell'operatore di raccogliere un cestino che il bambino aveva fatto cadere durante una partita a calcio, si è rifiutato e, gettandosi a terra, ha iniziato a parlare come un bambino molto più CP_2 piccolo della sua età; tornato a casa, ha riferito l'accaduto ai nonni e, tra le lacrime, parlando dell'operatore, ha riferito “ è cattivo e mi ha fatto male al braccio”. Per_4
Questo episodio, com'è evidente, è sintomatico delle modalità di funzionamento del minore che, consapevole dell'acritica adesione da parte dei genitori alle proprie prospettazioni della realtà, finisce con il distorcerle, offrendo “versioni” della stessa in cui – deresponsabilizzandosi – assume il ruolo di
“vittima”. A tali profili di evidente disagio deve aggiungersi un profondo conflitto di lealtà di cui il bambino è risultato vittima ogni qualvolta si ponga l'esigenza di alterare la rigorosa scansione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore5.
A questo proposito, l'Ente, riportando episodi circostanziati, ha messo in evidenza la tendenza del bambino a sacrificare aspetti di sé – andando incontro ad un insuccesso scolastico certo o rinunciando ad attività ludiche cui avrebbe voluto partecipare – pur di non sottrarre ai genitori il tempo di relativa spettanza e dunque di non scontentarli.
Della condizione di fatica interiore in cui versa il minore non può non tenersi conto ai fini della determinazione in ordine al suo affidamento.
In proposito, tenuto conto del livore che connota la relazione tra le parti, della sua perduranza - nonostante il supporto offerto fino a questo momento dai Servizi sociali - e tenuto conto, soprattutto, dell'incapacità dei genitori di sottrarre il bambino a tali dinamiche disfunzionali, non può che Cont confermarsi la limitazione della responsabilità genitoriale della sig. e del sig. e CP_3 dunque l'affidamento di al Comune di OV milanese, già disposto con provvedimento CP_2 temporaneo del 9.11.2023.
Tale soluzione appare, infatti, l'unica allo stato percorribile per evitare, da un lato, lo stallo decisionale che deriverebbe da un affidamento condiviso del minore ai genitori, incapaci di trovare soluzioni concordi anche sulle questioni ordinarie come la scelta di un medico specialista per , e CP_2 dall'altro la recrudescenza del conflitto che deriverebbe dall'affidamento esclusivo del bambino alla madre. In tal caso, infatti, si finirebbe per rafforzare i profili di animosità caratterizzanti la relazione tra i genitori, ovvero la tendenza della madre a sminuire le competenze genitoriali del padre, considerato sordo ai bisogni di , e la convinzione del padre di essere sistematicamente estromesso dalla vita CP_2 del figlio.
Devono quindi essere confermati gli incarichi, i poteri e gli ambiti di intervento dell'Ente, nei tempi e nei modi già disciplinati dal provvedimento del 9.11.2023 in ordine alle questioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle pratiche amministrative e alla residenza abituale come dettagliato in dispositivo.
Quanto al collocamento del minore, sarà collocato presso la madre, anche ai fini della CP_2 residenza anagrafica, coerentemente all'attuale calendarizzazione delle frequentazioni con i genitori fissata dall'Ente che prevede una permanenza prevalente del bambino presso la sig. Parte_1 5 Id. pagina 25 di 35 Né osta a tale determinazione quanto asserito dal padre, ovvero il fatto che, modificando la residenza anagrafica del minore, si finirebbe per privarlo dell'assicurazione sanitaria di cui il LEO beneficia. La polizza assicurativa versata in atti, infatti, chiarisce, all'art. 2, che «Sono Assicurati i Dipendenti della Contraente, coniuge e figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati), gli affiliati e gli affidati, fiscalmente a carico, anche non conviventi. Si precisa che sono considerati fiscalmente a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) gli affidati e gli affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro”.
Per quel che riguarda poi la scansione dei giorni, delle modalità e delle tempistiche con le quali trascorre il proprio tempo con i genitori, devono essere confermate le previsioni elaborate CP_2 dall'Ente affidatario come attualmente in essere, all'esito di un non comune coinvolgimento del bambino le cui parole sono tate indirizzate pesate e centellinate in una spirale pericolosa e coerente con tutte le ragioni di pregiudizio evidenziate.
I tempi di frequentazione da ultimo stabiliti, per cui trascorre un tempo leggermente più CP_2 ampio con la mamma ( sta con il papà a fine settimana alteranti dal venerdì dall'uscita da CP_2 scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e nelle settimane che si concludono con il WE materno, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola) devono essere mantenute e potranno essere modificate o nell'accordo dei genitori o dai SS tenuto conto dell'interesse del bambino dando però prioritario rilievo al lavoro che i due genitori , ciascuno per suo conto, è stato in grado di fare su di sè e nella relazione con l'altro così ponendosi quale fattore protettivo e non pregiudizievole per il figlio.
Quanto ai periodi di sospensione scolastica starà con il papà CP_2
- Le vacanze estive: tre settimane che dovranno essere individuate con entro il 30 maggio di ogni anno. Ferme le determinazioni già assunte per l'annualità 2025, dall'annualità 2026, in caso di disaccordo le tre settimane paterne vengono individuate nella terza settimana delle mensilità di giugno, luglio ed agosto
- Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica.;
• le vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori (e con i genitori ed i ponti e le altre festività secondo il criterio di prossimità con il fine settimana di spettanza. I SS affidatari, in collaborazione con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- mantenere attivo il servizio di educativa domiciliare (ADM) in entrambi i contesti familiari attribuendo all'Ente affidatario, sin da ora, la possibilità di ogni eventuale modifica (estensiva o riduttiva) che si rendesse necessaria nell'interesse di per il tempo necessario;
CP_2
pagina 26 di 35 - attivare, anche per il futuro, ogni supporto psicologico che dovesse necessitare nel CP_2 caso la conflittualità dei genitori dovesse continuare nel tempo e causargli sofferenze e/o stress psico-emotivo ferma la possibilità per i genitori di rivolgersi in accordo a professionista privato che lavori in rete con i SS;
- garantire la prosecuzione, da parte dei genitori, di massicci percorsi di supporto alla genitorialità, da coltivarsi, preferibilmente, su accordo di entrambi, presso un Ente terzo rispetto a quello cui è affidato . Alla luce delle dinamiche relazionali instauratesi con le parti, CP_2 pare infatti maggiormente proficuo scindere i due spazi di intervento;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio ulteriore per il minore all Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
Il mantenimento di CP_2
In ordine al mantenimento di , le parti hanno formulato al Tribunale domande molto diverse. CP_2
Nel proprio atto introduttivo, la ricorrente ha chiesto, dapprima, porsi a carico del resistente un contributo mensile a titolo di mantenimento di di euro 750, divenuti poi 800 euro nella I CP_2 memoria ex art. 473bis 17 c.p.c.; successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, si è attestata sulla richiesta di 500 euro mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Nel proprio ricorso, la sig. ha riferito: Parte_1
• di lavorare come dipendente presso la Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como dal novembre 2004 con un contratto a tempo indeterminato;
• di essere proprietaria di un immobile a Milano, via Tertulliano 57 attualmente locato in regime di cedolare secca, il cui contratto è stato rinnovato sino al 30 novembre 2023;
• di essere titolare di un conto corrente personale presso Webank – gruppo BPM con un saldo allo Con stato di circa 25.000 euro e un conto cointestato con il SI che è stato dallo stesso svuotato a gennaio 2023;
• di aver aderito, nel 2008, al fondo pensione di categoria, con versamento dell'intero TFR ed un piano pensionistico a versamento volontario;
• di essere di una Fiat Panda, immatricolata nel 2009 dal nonno della ricorrente.
Il resistente, nella comparsa di costituzione ha riferito:
• di lavorare come dipendente presso Mediobanca con un reddito annuo pari ad euro 52.653,00;
• di essere proprietario di un Box in OV AN alla Via Portone con una rendita catastale di euro 100.35;
• di vivere in una casa di proprietà della propria madre e di versare a questa, quale contributo spese, un importo mensile di euro 400,00 al mese;
• di essere titolare dei seguenti c/c:
• BNL con un saldo di euro 4.909,00;
• N26 con un saldo di euro 4.875,42; pagina 27 di 35 • con un saldo di euro 23.000; CP_4
• di essere titolare di un fondo pensione.
• di essere proprietario di una vettura Mercedes immatricolata nell'anno 2018 avente valore corrente di euro 10.000,00; Cont In ordine al mantenimento di , il , sul presupposto del collocamento paritetico alternato di CP_2
, ha chiesto il mantenimento diretto da parte dei genitori in base ai tempi di permanenza del CP_2 bambino presso ciascuno.
Nelle more del processo, le parti, all'udienza dell'11 luglio 2023, hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione, non solo delle frequentazioni con il minore, ma anche del mantenimento a carico del LEO, fissandolo nella misura di 400 euro mensili. Come accennato, alla medesima udienza, tale accordo è stato recepito dal Tribunale con provvedimento temporaneo ed urgente tuttora efficace.
Nel corso dell'istruttoria, il Giudice delegato per poter valutare le domande economiche spiegate dalle parti, con provvedimento del 3 febbraio 2025, ha disposto l'integrazione delle informazioni relative alle condizioni economiche ex art. 473bis 18 c.p.c., onerando le parti del deposito entro il 4 marzo 2025.
In data 27 febbraio 2025, la sig. ha provveduto al deposito, dichiarando di percepire, Parte_1 al 2024, un reddito netto complessivo pari ad euro 41.278,00. Cont In data 4 marzo 2025, il sig. ha provveduto al deposito, dichiarando di percepire, al 2024, un reddito netto complessivo pari ad euro 42.359,62.
A tal ultimo riguardo, si osserva quanto segue. Sia pur nella rilevata lacunosità di talune produzioni documentali ascrivibile al LEO6, le informazioni economiche rese dalle parti ex art. 473 bis 18 c.p.c. hanno tratteggiato un quadro sufficientemente chiaro per il Tribunale, al fine del decidere.
Nella determinazione del quantum dovuto a titolo di mantenimento di , non può che muoversi CP_2 dagli accordi cui le parti sono giunte all'udienza dell'11 luglio 2023 e dunque al contenuto del provvedimento temporaneo adottato ex art. 473bis 22 c.p.c. alla medesima udienza. In tal sede, come accennato, le parti hanno concordato di porre a carico del LEO un contributo pari a 400 euro mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con 6 Si fa qui riferimento, in particolare, alla mancata dimostrazione, da parte del sig. , della circostanza fattuale da lui rappresentata del pagamento mensile dell'importo di 400 euro alla propria madre a titolo di contributo spese per l'occupazione dell'immobile di proprietà di quest'ultima. Tra i documenti prodotti in data 4.3.2025 e in data 3.4.2025 dal convenuto relativamente alle proprie informazioni economiche, infatti, non v'è alcuna evidenza delle spese abitative da lui asseritamente sostenute. pagina 28 di 35 Tale importo pare essere tuttora adeguato, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle necessità di . CP_2
Il padre ha continuato ad abitare nella casa famigliare di sua proprietà mentre la madre ha dovuto reperire nuova abitazione per sé e per il minore Le spese abitative della diade madre/figlio rappresentate dalla sig. – ovvero il canone Parte_1 locatizio di 8400 euro annui versati per l'appartamento in OV AN – risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle che la ricorrente sosteneva al momento del raggiungimento dell'accordo con il Cont sig. all'udienza dell'11 luglio 2023, pertanto non v'è ragione di disporne un aumento, così come richiesto dalla sig. Parte_1
Parimenti da rigettarsi è la domanda avanzata dal resistente di mantenimento diretto in CP_1 ragione dei giorni di permanenza presso ciascun genitore, tenuto conto dell'attuale collocamento prevalente di presso la casa materna, nonché dei costi abitativi sostenuti per la diade in via CP_2 esclusiva dalla sig. Parte_1
Alla luce di quanto affermato, pare equo confermarsi quanto disposto con provvedimento temporaneo in data 7.11.2024 e dunque porsi a carico di un contributo mensile di euro 400 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso e approvato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui si intendono integralmente riportate e trascritti. Deve essere respinta vista l'incompetenza di questa AG ex art 40 c.p.c. in ordine alla pretesa restitutoria avanzata dalla ricorrente in ordine agli importi asseritamente sottratti dal resistente dal conto corrente comune. Tale domanda dovrà, se del caso, essere coltivata in altra sede, essendo questo Giudice unicamente competente a pronunciarsi sul mantenimento di . CP_2
La domanda restitutoria. Detta domanda è inammissibile ex art 40 c.p.c. in quanto il cumulo di domande soggette a riti diversi è ammissibile solo in caso di connessione per subordinazione p forte e non, come nel caso dine sema, nelle ipotesi di connessione soggettiva
La temerarietà della lite Cont Sebbene taluni comportamenti processuali assunti dalle parti, e segnatamente dal , siano parsi al Collegio censurabili in quanto espressivi dell'attivo coinvolgimento di , da parte del padre, CP_2 nella dinamica antagonista propria del processo – si pensi alla produzione di file audio nei quali il bambino riferiva al padre di sapere che avrebbe dovuto trascorrere il giorno di Pasquetta 2023 con lui, sì da confermare la tesi del resistente (cfr. all. memoria ex art. 473 bis 17c.p.c. del 30.06.2023) - non si ritiene che tali condotte possano essere apprezzate ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. e ciò per due ordini di motivi, uno formale e uno sostanziale. pagina 29 di 35 Sotto il primo profilo, l'art. 96 c.p.c. esige – ai fini della condanna per lite temeraria – la soccombenza totale di una parte, condizione questa che, alla luce delle determinazioni assunte dal Collegio sulle domande svolte dalle parti nell'odierno processo, non può essere ascritta al resistente.
Cont Dal punto di vista sostanziale, poi, la condotta processuale di non pare connotata né da mala fede né da colpa grave: nel corso del giudizio, infatti, non sono emersi elementi tali da far ritenere che il convenuto abbia resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto di azione, o per spirito di emulazione o per fini dilatori o, ancora, con la mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria domanda.
Al contrario, il LEO non ha fatto altro che tradurre in pretesa giuridica – rivelatasi non meritevole di accoglimento - una sofferenza familiare che non ha risparmiato nessun membro del nucleo ormai disgregato, in primo luogo il piccolo . CP_2
Le spese di lite Avuto riguardo alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande avanzate ne impone la compensazione. Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.560,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Conferma l'affidamento di nato a [...] il [...] al Comune di CP_2
OV AN per un periodo di anni due, sei mesi prima della scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
3. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre in OV AN, Via Baranzate 47,; pagina 30 di 35
4. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
5. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi ed il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
pagina 31 di 35 b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate; c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
10. Dispone che salvo ogni e migliore accordo tra i genitori o diverse determinazione dell'Ente affidatario come di seguito specificato stia con il padre: CP_2
- Quanto al periodo scolastico a fine settimana alteranti dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e, nelle settimane che si concludono con il WE materno, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola
- Quanto ai periodi di sospensione scolastica starà con il papà CP_2
Le vacanze estive: tre settimane che dovranno essere individuate con entro il 30 maggio di ogni anno. Ferme le determinazioni già assunte per l'annualità 2025, dall'annualità 2026, in caso di disaccordo le tre settimane paterne vengono individuate nella terza settimana delle mensilità di giugno, luglio ed agosto Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica.;
Le vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori (e con i genitori ed i ponti e le altre festività secondo il criterio di prossimità con il fine settimana di spettanza. 11. Dispone che i SS del Comune di OV AN, Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
o verificare che stia con i genitori come disposto. Tenuto conto dell'interesse del CP_2 bambino dando prioritario rilievo al lavoro che i due genitori , ciascuno per suo conto, è stato in grado di fare su di sè e nella relazione con l'altro così ponendosi quale fattore protettivo e non pregiudizievole per il figlio il SS potrà apportare le modifiche ritenute necessarie.
o mantenere attivo il servizio di educativa domiciliare (ADM) in entrambi i contesti familiari attribuendo all'Ente affidatario, sin da ora, la possibilità di ogni eventuale pagina 32 di 35 modifica (estensiva o riduttiva) che si rendesse necessaria nell'interesse di per CP_2 il tempo necessario;
o attivare, anche per il futuro, ogni supporto psicologico che dovesse CP_2 necessitare nel caso la conflittualità dei genitori dovesse continuare nel tempo e causargli sofferenze e/o stress psico-emotivo ferma la possibilità per i genitori di rivolgersi in accordo a professionista privato che lavori in rete con i SS;
o garantire la prosecuzione, da parte dei genitori, di massicci percorsi di supporto alla genitorialità, da coltivarsi, preferibilmente, su accordo di entrambi, presso un Ente terzo rispetto a quello cui è affidato . Alla luce delle dinamiche relazionali CP_2 instauratesi con le parti, pare infatti maggiormente proficuo scindere i due spazi di intervento;
o segnalare eventuali situazioni di pregiudizio ulteriore per il minore all Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milan Cont 12. Conferma a carico del signor un assegno mensile per il mantenimento del figlio minorenne, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione agosto 2024), nella misura di 400 euro;
13. Conferma a carco dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle seguenti spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 33 di 35 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 14. Dichiara inammissibile ex art 40 c.p.c la pretesa restitutoria avanzata da . Controparte_3
15. Respinge la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata da Controparte_3
16. Compensa tra le parti le spese di lite;
17. Condanna e ex art 133 DPR 115/2002 al pagamento in Controparte_3 CP_1 favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.560,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
18. Provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al curatore speciale per l'attività svolta come da nota spese allegata alla comparsa conclusionale. Sentenza immediatamente esecutiva
pagina 34 di 35 Si comunichi ai SS del Comune di OV AN Milano, 25 giugno 2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Mot, Dott.ssa Francesca Ruggiero
Giudice rel. Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 35 di 35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 30.3.2024 e del 20.12.2024, pag. 2 3 Cfr., in particolare, relazione intervento ADM del 30.4.2024 4 Cfr relazione intervento ADM del 17/12/2024 pagina 24 di 35
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 25/6/2025, promossa con ricorso depositato in data 16/03/2023 da:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente a [...], attualmente domiciliata in Milano, via Giuseppe Monti n. 7/A rappresentata e difesa dagli avv.ti Eleonora del Tollis (C.F.
e Annalisa Tiraboschi (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Eleonora de Tollis, viale di Porta Vercellina n. 10.
PARTE ATTRICE
nei confronti di
, nato a [...], il [...], C.F. , cittadino italiano, CP_1 C.F._4 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Grazia Maria Minerva (C.F. ) presso il cui studio elegge domicilio in OV C.F._5
AN, alla via Rodolfo Morandi, 28.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 35 con l'intervento di
, nato a Milano il [...] in [...] curatore speciale avv. CP_2 Persona_1 in proprio ex art. 86 c.p.c., nominato in data 07(09).11.2023
[...]
CURATORE SPECIALE
OGGETTO Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Atti trasmessi al PM in data 8 aprile 2023
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione I. IN VIA PRINCIPALE
1. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, dichiarandosi la stessa CP_2 pienamente disponibile a collaborare con il Servizio Sociale, per ogni intervento ritenuto necessario e opportuno nell'interesse del figlio.
2. Disporre il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre in OV AN, Via Baranzate 47, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo l'attuale calendario e con le CP_2 modalità stabilite dal Servizio Sociale, come da provvedimento del 29.10.2024 in vigore dal 01.11.2024.
4. Porre a carico del resistente un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio l'importo di € 500,00 o quello diverso ritenuto di giustizia, per 12 mensilità annuali, CP_2 importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Disporre che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 50%, alle voci di spesa straordinarie per secondo le linee guide spese extra assegno del Tribunale di Milano;
CP_2
6. Disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga mantenuto al 50% tra i genitori.
7. Disporre che sia tenuto a restituire la somma di € 22.500,00 dal medesimo prelevata in CP_1 data 24.01.2023 dal conto corrente cointestato e senza il consenso della ricorrente con dicitura in
“ ”. Per l'effetto disporre che sia tenuto a riaccreditare la predetta somma sul CP_2 CP_1 conto corrente cointestato tuttora attivo e avente iban IT 19 U 06230 09503 000063711409, come indicato nel doc. sub 039 (allegato memoria 06 luglio 2023) 8. Disporre che sia tenuto a restituire i beni ed effetti personali di , come CP_1 Controparte_3 da elenco indicato nel sub. doc. 016 (memoria del 21.06.23).
pagina 2 di 35 II. IN SUBORDINE
1. In caso di mancata revoca dell'affido ai servizi, confermare il con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre in OV AN, Via Baranzate 47, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo l'attuale calendario e con le CP_2 modalità stabilite dal Servizio Sociale, come da provvedimento del 29.10.2024 in vigore dal 01.11.2024. 3. In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria, perché non provata ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali c.p.a. e i.v.a. come per legge. III. IN VIA ISTRUTTORIA 1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria di parte ex art. art. 473 – bis. 17 comma 1 c.p.c., depositata in data 21 giugno Parte_1
2023 e non ammessi con tutti i testi ivi indicati, da intendersi qui integralmente trascritti.
2. ammettere, in ogni caso, la signora a prova contraria sui capitoli di prova Parte_1 avversaria eventualmente ammessi, con i testi indicati nella memoria ex art. 473 bis. 17 comma 1 c.p.c. di parte depositata in data 21 giugno 2023 Parte_1
3. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte resistente nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 del 1luglio 2023, e, in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
4. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al sig. la produzione in giudizio delle proprie dichiarazioni CP_1 dei redditi degli ultimi cinque anni, munite dell'attestazione di invio all'Agenzia delle Entrate;
5. ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla Sig. di produrre in giudizio copia degli estratti conto CP_1 degli ultimi dieci anni delle carte di credito, anche prepagate, a lui intestate e/o cointestate o comunque da lui utilizzate.
6. ordinare, ex art. 210 c.p.c., a , via Repubblica n. 64, OV AN, a CP_1 [...] già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, via Monte di Controparte_4 CP_5
Pietà 8, 20121 Milano, alla Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma, a
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, viale Europa n. 190, Controparte_7
00144 Roma 17 N26 BANK AG, è la filiale in Italia di , in persona Controparte_8 CP_9 del legale rappresentante pro tempore, via Filippo Sassetti n. 32, Milano, Italia di esibire in giudizio gli estratti conto corrente anno 2024, 2023, del conto corrente personale del SI , di CP_1 qualsiasi altro conto corrente anche cointestato e, comunque, di qualunque altro prodotto, investimento riferibile al SI e al minore;
CP_1 CP_2
pagina 3 di 35
7. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI , via Repubblica n. 64, OV AN e ai CP_1
SIi e , gli estratti conto corrente anno 2024, 2023, 2022, Parte_2 CP_10
2021 dai quali si evince il pagamento del presunto affitto dell'immobile di via Repubblica n. 64, OV AN;
8. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI , via Repubblica n. 64, OV AN e CP_1 alla ASSICURAZIONIGENERALI S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, Trieste di esibire in giudizio copia dei prodotti assicurativi intestati o cointestati al SI;
CP_1
9. ordinare, ex art. 210 c.p.c., al SI , via Repubblica n. 64, OV AN di CP_1 esibire in giudizio visura immobiliare attestante l'immobile e/o immobili intestati allo stesso nonché visura storica al PRA in merito ai beni mobili intestati e/o cointestati allo stesso Per CP_1
Affidamento e collocamento del piccolo CP_2
Affidamento condiviso e collocamento alternato: il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che si occuperanno della sua CP_2 crescita ed educazione, collaborando ed esercitando la loro responsabilità genitoriale nel preminente interesse del minore. Entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per il figlio. I genitori, inoltre, si impegnano ad occuparsi della crescita psico- fisica del minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo altresì allo stesso di poter conservare, oltre che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto al collocamento, sarà collocato in modo alternato secondo il seguente schema già in CP_2 atto tra le parti: Il lunedi e il martedi con la mamma, il mercoledi e il giovedi con il padre;
weekend alternati tra i genitori dal venerdi al lunedi mattino con accompagno a scuola. Durante l'anno scolastico i giorni di competenza partiranno dall'uscita di scuola con accompagno a scuola;
mentre al termine dell'anno scolastico i giorni di competenza cominceranno dalle ore 10.00 del mattino con onere del genitore di prelevare presso l'abitazione dell'altro genitore. CP_2
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per , mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale CP_2 separatamente, limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà presso di sé. CP_2
La residenza di rimarrà nella dimora del padre al fine di poter godere delle agevolazioni e dei CP_2 servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e sportive, con impegno di entrambi i genitori a mantenere la frequenza scolastica per gli anni a venire nel Comune di OV AN presso l'Istituto Comprensivo “Giovanni Testori” sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado. Vacanze
pagina 4 di 35 Il padre può tenere con sé le vacanze di Natale, ad anni alterni, per sette giorni alternando il
CP_2 periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché alternato il giorno della vigilia (24 dicembre) con un genitore ed il Natale (25 dicembre) con l'altro; Il padre può tenere con sé le vacanze di Pasqua ad anni alterni, per tre giorni comprendenti
CP_2 ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Le vacanze estive, verranno concordate fra le parti ogni anno entro la fine del mese di aprile, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori: ciascuno trascorrerà con almeno
CP_2 quindici giorni di vacanza consecutivi. Mantenimento di
CP_2
I genitori provvederanno a mantenere in modo diretto, ciascuno in base al tempo di CP_2 permanenza di presso di sé. CP_2
La madre provvederà, inoltre, al 50 % delle spese straordinarie, individuando le spese come da Protocollo in essere secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatradi base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola, g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) da luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 5 di 35 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo di assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta da inviarsi a mezzo raccomandata dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 gg dal ricevimento della raccomandata;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il rimborso sarà effettuato dietro esibizione di idonea documentazione e di ricevuta di avvenuto pagamento entro 30 gg dalla richiesta. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in qualità di antistatario e distrattatario.
Per il curatore speciale Avv. Persona_1
Lo scrivente curatore speciale del minore, richiamati tutti gli atti di causa e i documenti confluiti nel fascicolo telematico d'ufficio, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Nel merito e in via principale
1. Attesa l'elevata conflittualità, limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
2. Per l'effetto di quanto procede, disporre l'affido di , nato a [...] il 14 novembre CP_2
2011, al Comune di OV AN regolamentando ex art 5 bis L 184/1983 l'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Per effetto di quanto precede, confermare gli incarichi, i poteri e gli ambiti di intervento dell'Ente affidatario nei tempi e nei modi già previsti dal decreto del 09.11.2023 in ordine alle questioni relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione, alle pratiche amministrative e alla residenza abituale.
4. Disporre che l'Ente affidatario mantenga in essere e attivo il servizio di educativa domiciliare (ADM) in entrambi i contesti familiari attribuendo all'Ente affidatario, sin da ora, la possibilità di ogni eventuale modifica (estensiva o riduttiva) che si rendesse necessaria nell'interesse di
. CP_2
5. Autorizzare, sin da ora, l'Ente affidatario ad attivare, anche per il futuro, ogni supporto psicologico che dovesse necessitare nel caso la conflittualità dei genitori dovesse CP_2 continuare nel tempo e causargli sofferenze e/o stress psico-emotivo nel minore.
6. Attesa la prevalenza di tempo di presso la casa della madre, collocare CP_2 CP_2 presso quest'ultima, residente in [...], anche ai fini della residenza anagrafica, fermo quanto disposto nel precedente punto 2) in tema di residenza.
pagina 6 di 35
7. Confermare l'attuale scansione dei giorni, le modalità e le tempistiche con le quali CP_2 trascorre il proprio tempo con i genitori così come elaborate dall'Ente affidatario, attribuendo sin da ora ogni potere in capo all'Ente per la modifica delle stesse (sia estensiva sia riduttiva) qualora ciò rispondesse alle esigenze di . CP_2
8. Ordinare ad entrambi i genitori di proseguire i percorsi di supporto alla genitorialità. Con
9. Porre a carico del signor un assegno mensile per il mantenimento del figlio minorenne e non economicamente indipendente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale assegno, dovrà essere quantificato nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale adito sulla base delle informazioni economiche depositate dalle parti e che lo scrivente curatore speciale ritiene dovrà essere non inferiore ad € 400,00, importo già concordato tra le parti.
10. Disporre la condivisione nella misura del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in uso e approvato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
11. Provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al curatore speciale per l'attività svolta come da nota spese che verrà allegata alla comparsa conclusionale.
12. In via istruttoria
13. Disporre CTU per l'approfondimento psicodiagnostico del nucleo e delle dinamiche relazionali anche finalizzati a definire l'eventuale condizione di manipolazioni cui sarebbe sottoposto
e/o le sue difficoltà psico-emotive e/o criticità per uno sviluppo sereno. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione e convissuto dall'ottobre 2013 Parte_1 CP_1 al dicembre 2022; dalla loro unione è nato, in data 15 novembre 2014, . CP_2
In data 15 marzo 2023, con ricorso ritualmente notificato, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore . CP_2
La sig. nel proprio atto introduttivo, ha descritto il rapporto con l'odierno resistente Parte_1 come caratterizzato “da alti e bassi”: il convenuto, secondo la prospettazione attorea, ha sempre manifestato un atteggiamento controllante nei confronti della compagna che si è acuito con la nascita del figlio e, soprattutto, con il ritorno da parte della sig. alla propria attività lavorativa, Parte_1 nel periodo successivo al puerperio. L'escalation di aggressività del resistente cui ha assistito la ricorrente, nonché l'esasperazione di discussioni animate dalla gelosia del compagno, ha indotto la sig. ad interrompere la Parte_1 relazione e a cessare la convivenza, trasferendosi a casa del fratello a Milano con il piccolo . CP_2
pagina 7 di 35 In una prima fase della “separazione”, i genitori – anche attraverso l'ausilio di un percorso di supporto alla genitorialità, intrapreso nel dicembre 2022, con la dott. - avevano trovato un accordo sulle CP_11 Cont frequentazioni paterne del figlio;
successivamente, però, il sig. – presa coscienza della definitiva fine del rapporto sentimentale con la sig. – ha assunto un atteggiamento oppositivo, Parte_1 imponendo unilateralmente alla ex compagna specifiche modalità di frequentazione del bambino;
a tal Cont riguardo, ad esempio, la ricorrente ha allegato un episodio in cui , all'uscita di scuola di , CP_2 allo scopo di intercettarlo per primo ed impedirgli così di raggiungere la madre, parimenti presente, si era parato di fronte alla maestra tanto da indurre quest'ultima ad intimargli di spostarsi. La madre, ha chiesto l'affidamento condiviso del bambino, il collocamento prevalente presso di sé ed il versamento di un contributo perequativo nella misura di 750 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal ultimo riguardo, ovvero per quel che concerne il contributo economico richiesto per il mantenimento di , la sig. ha rimarcato la disparità reddituale con l'ex CP_2 Parte_1 convivente e, soprattutto, per giustificare la pretesa economica avanzata, ha evidenziato la necessità di prendere in locazione un trilocale a OV milanese - il cui canone ammonterebbe a circa 1000 euro – sì da poter porre rimedio alle esigenze abitative della diade madre/figlio essendo il padre rimasto a vivere nella casa famigliare. Da ultimo, la ricorrente ha dato conto della distrazione, da parte del convenuto, dal conto corrente comune della somma di euro 25.000,00, avvenuta nel gennaio 2023.
Il convenuto si è costituito in giudizio ritualmente, contestando la prospettazione attorea e, in particolare, le allegazioni di gelosia a lui imputate dall'ex convivente: la cessazione del rapporto Cont sentimentale non sarebbe stata determinata, secondo il sig , dalla sua gelosia ma piuttosto dalla volontà della sig. di essere “libera e senza vincoli”, volontà questa anche desumibile Parte_1 dalla priorità da lei sempre attribuita alla propria attività lavorativa, coltivata spesso a discapito delle esigenze familiari. La sig. secondo il convenuto, sin dalla cessazione della convivenza, avrebbe assunto Parte_1 un atteggiamento dispositivo, pretendendo mantenimenti esosi, imponendo unilateralmente al padre frequentazioni contingentate con il figlio e giungendo, per di più, a disattendere gli accordi faticosamente raggiunti in ordine alla regolamentazione delle visite paterne, come avvenuto durante le vacanze di Pasqua del 2023. Sebbene, infatti, fosse stato concordato che avrebbe trascorso il CP_2 giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre, la sig. ha portato Parte_1 Cont con sé il bambino a Luino, presso l'abitazione dei nonni materni, sì da determinare il sig. a contattare i Carabinieri.
pagina 8 di 35 Il convenuto, alla luce di quanto argomentato, ha dunque richiesto al Tribunale l'affidamento condiviso, il collocamento paritetico di e il suo mantenimento diretto da parte dei genitori in CP_2 base al tempo di permanenza presso ciascuno, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie Cont con la madre. A tal ultimo riguardo, e cioè sotto il profilo economico, il sig. ha evidenziato l'infondatezza dell'accusa mossagli dalla ex convivente di aver distratto dal conto corrente comune la somma di euro 22.500,00, atteso che tale importo era stato depositato su un libretto postale vincolato ad ogni esigenza futura di e, pertanto, non era nella disponibilità del resistente. CP_2
Quest'ultimo ha inoltre indicato i propri introiti da lavoratore dipendente, elencato le poste patrimoniali attive e rappresentato il versamento di un importo pari a 400 euro mensili alla propria madre – titolare dell'immobile originariamente adibito a casa familiare in cui il convenuto ancora risiede - a titolo di indennità di occupazione.
Con la I memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., la ricorrente ha contestato integralmente la ricostruzione di controparte, respingendo le prospettazioni dell'ex convivente secondo cui non avrebbe dato priorità alle esigenze familiari. Nel medesimo atto, la ricorrente, con riferimento all'episodio delle vacanze pasquali, ha negato che le parti avessero raggiunto un preventivo accordo sulla permanenza di e, in ogni caso, ha dato CP_2 atto delle pressioni esercitate sul bambino dal convenuto in seguito all'accaduto: secondo la sig.
infatti, le avrebbe riferito della punizione impostagli dal padre – consistente Parte_1 CP_2 nella privazione di tv/tablet per due giorni - “per non aver – - insistito con la mamma a CP_2 trascorrere la Pasquetta con il papà”. In relazione, poi, al profilo economico, la ricorrente ha rilevato quanto segue:
- relativamente alla distrazione dal conto corrente comune, da parte del convenuto, della somma di euro 22.500,00, la sig. ha osservato che, da un lato, la determinazione di Parte_1 controparte di depositare tale importo su un libretto postale vincolato a per ogni sua CP_2 futura esigenza non era stata con lei concordata e, dall'altro, che di tale deposito non era stata comunque offerta alcuna prova;
- per quanto riguarda la questione abitativa, la ricorrente ha dato conto di aver preso in locazione un appartamento a OV milanese per il canone annuo di euro 8400,00, oltre a 1200,00 di spese condominiali e ha contestato l'affermazione di controparte secondo cui il LEO verserebbe un contributo di 400 euro mensili, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di proprietà della propria madre. Fintantoché l'immobile occupato dal LEO era adibito a casa familiare, infatti, controparte non versava alcunché alla propria madre;
pagina 9 di 35 - da ultimo, la sig. ha dato atto dell'aumento stipendiale percepito da Parte_1 controparte a seguito dell'assunzione da parte di Mediobanca, ha ribadito lo svuotamento da parte del convenuto del conto corrente cointestato, ha rilevato la vendita dello scooter - per il Cont prezzo di euro 3000,00 - di cui il era nella disponibilità ma che era stato acquistato anche con le sostanze della ricorrente e da ultimo ha segnalato che, durante la convivenza, ella era a conoscenza della disponibilità – da parte del convenuto- di un importo di 100.000,00 sul conto corrente Intesa San Paolo. La sig. ha dunque insistito nelle conclusioni già rassegnate;
avuto riguardo alle Parte_1 vacanze estive, tuttavia, la ricorrente– fermo il diritto di ciascun genitore di trascorrere con il figlio 15 giorni consecutivi - ha richiesto che fosse preservata l'abitudine del bambino di trascorrere tutto il periodo estivo presso i nonni materni, sì da sottrarlo al caldo cittadino. In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del nucleo familiare, CTU in ordine alle capacità genitoriali, ha articolato istanze istruttorie di natura testimoniale e ha chiesto disporsi ordine di esibizione in relazione alla documentazione attestante la condizione patrimoniale di controparte.
Con la memoria ex art. 473bis 17 c.p.c., il convenuto ha insistito nelle proprie pretese e ha prodotto audio del figlio tali da dimostrare – a suo parere - che anche il bambino era consapevole dell'accordo in ordine alla sua permanenza, durante il giorno di Pasquetta, presso il padre;
nel medesimo atto, il convenuto si è opposto alla richiesta della ricorrente di consentire a di trascorrere tutto il CP_2 periodo estivo presso i nonni materni, scelta questa che gli avrebbe impedito di fatto di frequentare il figlio per tutto il periodo della sospensione scolastica, e ha articolato poi istanze istruttorie di natura testimoniale;
si è, da ultimo, opposto alla richiesta di disporre una CTU in quanto esplorativa, nonché al coinvolgimento dei Servizi Sociali e all'accoglimento delle istanze istruttorie di natura testimoniale formulate da controparte. Ha infine chiesto disporsi la nomina di un curatore speciale.
Con memoria di replica, la sig. insistendo nelle proprie domande ed istanze istruttorie Parte_1 ed opponendosi a quelle ex adverso formulate, ha convenuto sull'opportunità di nominare un curatore speciale. Sotto il profilo economico, la ricorrente ha poi rilevato come controparte avesse prodotto unicamente estratti conto fino all'anno 2022, impedendo così una piena discovery rispetto alle proprie sostanze.
In data 11 luglio 2023, si è tenuta la prima udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. In quella sede (e solo in quella sede) la parte attrice ha riferito di aver depositato in data 26 aprile 2023 denuncia nei confronti dell'ex convivente, odierno resistente, , accusandolo di atti CP_1 persecutori ex art. 612 bis c.p.. Della denuncia sporta e del conseguente procedimento penale, tuttavia, la ricorrente non ha informato tempestivamente i propri difensori, che ne sono stati messi a parte solo all'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. durante la quale la sig. è stata sentita separatamente Parte_1 dall'ex convivente (cfr. verbale udienza 11.7.2023). pagina 10 di 35 In tale occasione la parte ricorrente, ha riferito di aver denunciato il convenuto a seguito delle telefonate insistenti che questi, dopo l'episodio occorso durante le vacanze di Pasqua 2023, aveva iniziato a farle con la scusa di parlare con il bambino. La sig. ha confermato poi Parte_1
l'atteggiamento aggressivo ed esasperatamente geloso dell'ex convivente, allegando, ad esempio, Cont l'abitudine di di chiamarla in ufficio, di controllarla nonché di impedirle di conversare telefonicamente con i colleghi di sesso maschile. La ricorrente ha da ultimo riferito di un episodio, avvenuto nel dicembre 2022, in cui il convenuto le ha nascosto il cellulare e, scaraventandola sul letto, l'ha minacciata di morte.
Cont Il sig , alla medesima udienza, ha contestato le dichiarazioni dell'ex compagna;
in ordine all'episodio occorso nel dicembre 2022, ha negato la violenza e le minacce, motivando il proprio gesto di nascondere il cellulare della ricorrente per il fatto di essersi accorto che la stessa lo stava registrando e, nel mentre – alla presenza di – lo istigava a litigare. CP_2
Per quanto riguarda il procedimento penale a suo carico avviato dalla denuncia della sig.
il convenuto ha riferito della sua strumentalità, del fatto che l'ex compagna non era Parte_1 affatto intimorita da lui e dell'abitudine che aveva preso di registrare le telefonate con la ricorrente “per paura di ciò che potrebbe fare”. La difesa paterna ha poi depositato libretto postale vincolato a su cui erano stati accantonati gli CP_2 importi di 22.000,00 euro distratti dal conto corrente comune, polizza sanitaria, ed i movimenti dei conti correnti bancari intestati al convenuto sino al giugno 2023. Quanto alla regolamentazione della genitorialità, le parti hanno chiesto che, in via del tutto provvisoria, fosse recepito in un provvedimento temporaneo l'accordo tra loro raggiunto con riferimento alla frequentazione del bambino da parte del padre e del mantenimento da quest'ultimo garantito, pari a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice delegato, attese le allegazioni materne di violenza subita, con provvedimento temporaneo ed urgente ex art. 473bis 22 c.p.c., ha recepito provvisoriamente gli accordi raggiunti nell'interesse di dai genitori in quella medesima udienza;
ha inoltre richiesto alla Procura della Repubblica CP_2 presso il Tribunale di Milano la trasmissione degli atti ostensibili concernenti il procedimento penale pendente a carico del convenuto, ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti e ha rinviato l'udienza al 20 ottobre 2023.
All'udienza del 20 ottobre 2023, la ricorrente ha riferito la propria preoccupazione per il figlio;
secondo la sua prospettazione, infatti, il bambino sarebbe costantemente messo sotto CP_2 pressione dal padre, il quale – dopo i periodi trascorsi con la madre - lo interrogherebbe, registrandolo. Questa situazione, sommata alle costanti telefonate che il padre farebbe al figlio nei momenti di permanenza presso la ricorrente, avrebbe generato in una condizione di perdurante ansia e CP_2 agitazione, manifestatasi ad esempio in un episodio in cui, il bambino, dopo aver inavvertitamente rotto una borraccia, si era subito preoccupato della possibile reazione di rabbia del padre.
pagina 11 di 35 Quanto alle violenze subite dal convenuto, la sig. ha riferito di averne preso contezza Parte_1 solo recentemente, credendo fino a quel momento che fosse normale essere costantemente controllata dal convivente. Ha rappresentato poi il difficile rapporto con i genitori dell'ex convivente che, pur essendo affezionati a
, hanno mostrato un atteggiamento totalmente adesivo al comportamento del figlio: sebbene la CP_2 Cont ricorrente avesse raccontato loro delle minacce di morte ricevute nel dicembre 2022 dal nonché dell'invio, da parte di quest'ultimo, a tutti i propri contatti, di messaggi in cui riferiva che l'ex compagna aveva intenzione di sottrargli il bambino, i genitori del convenuto non hanno preso alcuna posizione, interrompendo i contatti con la sig. Parte_1
In ordine alle deleghe funzionali a consentire di andare a prendere a scuola, la ricorrente ha CP_2 poi rappresentato la sua intenzione di rilasciarla ai “suoceri” e riferito del rifiuto opposto dal convenuto a che tali deleghe fossero rilasciate alle madri di due compagni di classe di , perché chiamate CP_2 dalla ricorrente a testimoniare nell'odierno processo. Alla medesima udienza, il convenuto ha negato le prospettazioni attoree – frutto di integrale invenzione da parte dell'ex compagna interessata, a suo dire, solo al mantenimento economico - riferendo della condizione di sostanziale benessere del figlio. A margine delle dichiarazioni rese, la sig. ha richiesto l'affidamento esclusivo – Parte_1 modificando la propria originaria domanda alla luce “dell'ambivalenza propria di chi è maltrattato” - e che il padre frequentasse il figlio solo alla presenza di terze persone, senza pernottamento. Sotto il profilo economico, la ricorrente ha contestato le produzioni di controparte, rilevando, in particolare, l'omessa produzione dei movimenti dei conti correnti bancari. Il convenuto si è opposto alla domanda di affidamento esclusivo, insistendo per quello condiviso e rimarcando, a tal proposito, il comportamento contraddittorio di controparte. Ha rilevato, quanto alle produzioni documentali, la loro sostanziale completezza e la sua difesa si è riservata di produrre in Cont giudizio gli atti ostensibili del procedimento penale pendente a carico del , fino a quel momento non depositati dal PM a ciò onerato. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Giudice Delegato ha così provveduto: premesso che all'udienza dell'11 luglio 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti in via assolutamente provvisoria, nell'interesse di , le parti chiedono che venga dato atto del CP_2 seguente accordo tra i genitori:
starà con la mamma sino al 16 luglio, dal 17 al 30 luglio starà con il papà, dal 31 a luglio al CP_2
13 agosto con la mamma dal 14 agosto al 27 agosto con il papà dal 28 agosto al 3 settembre con la mamma e dal 4 al 10 settembre con il papà con accompagno alle 19. da parte del genitore con cui ha trascorso il periodo
Dall'inizio della scuola starà tutti i lunedì e martedì con la mamma;
il mercoledì e il giovedì CP_2 con il papà e a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina. I genitori preleveranno e riporteranno il bambino a scuola. Il primo settimana dopo la ripresa delle vacanze con il papà
I genitori concordano che frequenti entrambi i nuclei famigliari allargati, CP_2 pagina 12 di 35 il padre si impegna a versare un contributo perequativo pari a 400,00 euro mensili con decorrenza da luglio 2023 entro il 20 di ogni mese alla madre Spese extra assegno al 50% come da Linee guida
i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso con un professionista per un percorso di supporto nella genitorialità con un unico professionista con incontri inizialmente disgiunti pe esser aiutati nella gestione di . il professionista verrà individuato con il supporto degli avvocati, CP_2 costo al 50%
All'esito della discussione il Giudice delegato Ritenuto
- che prima di adottare ogni provvedimento sull'esercizio della responsabilità genitoriale, viste le allegazioni di violenza materne sopra riportate -tradotte nella presentazione di una denuncia (non depositata in atti e non comunicata dalla madre ai difensori) e nell'apertura a carico del padre di un rpocedimeto penale occorre ex art 473 bis . 42 c.p.c. occorre richiedere alla procura della Repubblica preso il tribunale di Milano informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale ( rif dott.ssa RGNR. 16544/23 Persona_2
- che i genitori hanno da febbraio sperimentato tempi di frequntazioni sostanzialmente paritetici e che con riferimento alle prossime vacanze estive hanno raggiunto accordi anche economici nell'interesse del figlio di cui il tribunale prende atto (…)
PQM
da atto dell'accordo dei genitori sopra trascritto e, nell'interesse e di , lo recepisce CP_2 provvisoriamente
osserva In via preliminare Le memorie non autorizzate e le allegate produzioni documentali di entrambe le parti non sono state autorizzate e, pertanto, non possono essere ammesse al giudizio
Nel merito La disamina degli atti depositati, che hanno portato la procura ad emettere decreto ex art 415 bis c.p.p. per il reato di maltrattamenti aggravati perché commesso alla presenza del figlio minore nei confronti di comprova che la situazione familiare in cui è cresciuto il minore - CP_1 diversamente da come descritta in atti e da come implicita nelle sovrapponibili richieste sull'esercizio della responsabilità genitoriale articolate negli atti introduttivi- deve essere valutata ed approfondita per regolamentare al meglio, nell'interesse di un bambino di nove anni, l'esercizio della responsabilità genitoriale e la scansione dei tempi e modi di frequentazioni dei genitori. pagina 13 di 35 Le circostanziate allegazioni di violenza1 impediscono l'affido condiviso richiesto dalla difesa paterna mentre, l'ambiguità materna -che non ha ritenuto di riferire ai difensori le violenze subite e conseguentemente, non ha colto nel processo l'occasione di tutela del bambino-, nella pendenza degli accertamenti sotto delgati, è ostativa all'affido esclusivo richiesto dalla difesa materna. Quanto sopra impone a tutela di 14/11/2014 a parziale modifica ed Parte_3 integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza dell'11 luglio 2023 di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con affidamento del minore al SS del Comune di OV AN (il minore risiede in OV milanese via Repubblica 64) ex art 5 bis l 184/1983 come dettagliato in dispositivo E' inoltre necessario disporre che i SS del Comune di OV AN, Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a :
- avviare colloqui conoscitivi con i genitori con i nonni paterni, la zia paterna ed i nonni materni
- prendere contatti con le insegnati del minore dell'Istituto Montessori di OV AN, e la pediatra di base dott.ssa ; Persona_3
- attivare un'educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno possibilmente con lo stesso operatore
- garantire che il bambino continui a frequentare i genitori con le modalità in essere da febbraio 2023 recepite in provvedimento provvisorio come sopra trascritto. A fronte degli interventi Con attivati, verificata la qualità della relazione di con i genitori, verificato il ruolo di supporto delle rispettive famiglie di origine l'Ente affidatario potrà diversamente modulare modi e tempi di incontro con i genitroi nel modo meglio rispondente all'interesse del bambino
- attivare tutti gli inetrevnti di supporto anche psicologico che si rendessero necessari per il minore;
- attivare nell'inetresse dei genitori un percorso disgiunto di supporto nella genitorialità;
- trasmettere una relazione di aggiornamneto sulle indagini e gli inetrevnti attivati entro il 30 aprile 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio Con Nel contesto dato deve, inoltre, essere nominato a un curatore speciale ex art 473 bis. 8, II c.p.c. vista la temporanea inidoneità di entrambi i genitori a rappresentare gli interessi del minore, qui individuato nell'avv del Foro di Milano. Persona_1
Quanto alla prosecuzione del procedimento. Il procedimento deve continuare per la definizione delle altre domande. all'esito del deposito della relazione richiesta ai SS affidatari del minore, fermi comunque i poteri istruttori ex art 473 bis 2 c.p.c.., e deve essere assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie ex art 473 bis. 27 c.pc.
P.Q.M.
Co 1 Significativo, ai fini che qui interessano, è il comportamento del che in occasione dell'esecuzione del sequestro del proprio telefono cellulare il 18 maggio 2023 ha resettato tutte le informazioni contenute (cfr verbale sequestri preventivo del 18 maggio 2023 e esito perizia del 3 agosto 2023 ( doc 37. 10 e 12) pagina 14 di 35 a parziale modifica ed integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza dell'11 luglio 2023 così provvede ex art 473 bis. 23 c.p.c.
1) Dichiara inammissibile le memorie e le produzioni non autorizzate di ambo le parti;
2) Dispone l'affidamento di nato a [...] il [...] al Comune di OV CP_2
AN così regolamentando ex art 5 bis L 184/1983 l'esercizio della responsabilità genitroiale con riferimento ai seguenti ambiti: SALUTE 1) Ciascun genitore previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica
f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti con attribuzione dei relativi poteri sostanziali anche di firma.
2) In relazione alle scelte in materia di salute relative a: a. vaccinazioni facoltative b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore. In caso di accordo ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE 1) Ciascun genitore previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
pagina 15 di 35 a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); In caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti con attribuzione dei relativi poteri sostanziali anche di firma.
2) In relazione alle scelte relative ai seguenti punti: a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze; e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero; g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
L'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore. In caso di accordo, ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. PRATICHE AMMINISTRATIVE 1) Ciascun genitore previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
pagina 16 di 35 In caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti con attribuzione del relativo poteri sostanziali anche di firma.
2. in relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse del minore, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, ciascun genitore potrà provvederà al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. RESIDENZA ABITUALE In relazione alle questioni inerenti la scelta della residenza abituale e gli eventuali trasferimenti in altro comune, l'Ente affidatario, valutato l'interesse del minore, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, il ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore.
3) Dispone che i SS del Comune di OV AN, Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
1. avviare colloqui conoscitivi con i genitori con i nonni paterni, la zia paterna ed i nonni materni
2. prendere contatti con le insegnati del minore dell'Istituto Montessori di OV AN, e la pediatra di base dott.ssa ; Persona_3
3. attivare un'educativa domiciliare in entrambi i contesti materno e paterno possibilmente con lo stesso operatore
4. garantire che il bambino continui a frequentare i genitori con le modalità in essere da febbraio 2023 recepite in provvedimento provvisorio come sopra trascritto. A fronte degli interventi Con attivati, verificata la qualità della relazione di con i genitori, verificato il ruolo di supporto delle rispettive famiglie di origine l'Ente affidatario potrà diversamente modulare modi e tempi di incontro con i genitori nel modo meglio rispondente all'interesse del bambino
5. attivare tutti gli inetrevnti di supporto anche psicologico che si rendessero necessari per il minore;
6. attivare nell'inetresse dei genitori un percorso disgiunto di supporto nella genitorialità;
7. trasmettere una relazione di aggiornamneto sulle indagini e gli inetrevnti attivati entro il 30 aprile 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio 4) Nomina in favore un curatore speciale ex art 473 bis. 8, II c.p.c. vista la CP_2 temporanea inidoneità di entrambi i genitori a rappresentare gli interessi del minore, qui individuato nell'avv del Foro di Milano. Persona_1
5) Assegna al nominato curatore termine fino al 13 dicembre 2023 per la costituzione in Giudizio
6) Conferma nel resto l'ordinanza 473 bis n. 22 c.p.c. dell'11 luglio 2023 per quanto di ragione;
pagina 17 di 35 7) Assegna alle parti termini fino al 10 maggio 2024 per il deposito di eventuali memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c. 8) Assegna a parte attrice termine fino al 30 marzo 2024 per depositare la relazione del CP_12
9) Rinvia il procedimento all'udienza del 29 maggio 2024 ore 9.30
In data 13 dicembre 2023, il curatore speciale si è ritualmente costituito in giudizio con comparsa di costituzione. Rilevata l'esacerbata conflittualità tra i genitori, il coinvolgimento in tali dinamiche del bambino e l'altalenanza materna in ordine ai presunti maltrattamenti subiti, ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti all'udienza del 11.7.2023, così come modificati dall'ordinanza del 7 novembre 2023, e dunque, in particolare, l'affidamento di ai servizi Sociali di OV AN. CP_2
In data 29 aprile 2024, i Servizi Sociali di OV AN hanno provveduto alla trasmissione della relazione di aggiornamento di cui erano stati onerati dall'AG: dato conto dei colloqui svolti con il nucleo familiare e delle indagini conoscitive espletate, i Servizi Sociali hanno concluso per l'insussistenza delle condizioni di un affidamento condiviso tra i genitori di , valutando, allo CP_2 stato degli atti, l'affidamento all'Ente come più tutelante per il minore.
Con memoria ex art. 473bis 27 c.p.c. la sig. ha rilevato quanto segue: contestando la Parte_1 ricostruzione dei Servizi Sociali in ordine alla conflittualità che ella stessa, sia pur in misura minore Cont rispetto all'ex convivente, avrebbe alimentato e sottolineando, invece, l'attribuibilità al solo dell'attuale condizione di reciproca ostilità e costante disaccordo in ordine a qualunque decisione riguardante la crescita di , ha insistito nella richiesta di affido superesclusivo (nuovamente CP_2 modificando la domanda finora spiegata) o, in subordine, esclusivo, con collocamento prevalente presso di sé; ha inoltre richiesto la regolamentazione – per il tramite dei Servizi Sociali – delle frequentazioni padre/figlio, da coltivare comunque con modalità osservate/protette; ha domandato, infine, un contributo economico di euro 800 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Cont Con memoria ex art. 473bis 27 c.p.c. del 7 maggio 2024, il sig. ha insistito nelle originarie richieste. Sottolineata infatti l'incapacità genitoriale dell'ex convivente che avrebbe esacerbato la Cont conflittualità con il convenuto coinvolgendo in tali dinamiche anche il piccolo , il si è CP_2 opposto all'affidamento superesclusivo o esclusivo, e ha richiesto quello condiviso, con collocamento paritetico alternato, mantenimento diretto e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria ex art. 473 bis 27 c.p.c. del 9 maggio 2024, il curatore speciale, rilevate le dinamiche disfunzionali della relazione tra i genitori e gli effetti pregiudizievoli di queste su , ha chiesto la CP_2 conferma dell'affido del minore all'Ente, nonché di tutte le deleghe ed incarichi già conferiti a quest'ultimo.
pagina 18 di 35 All'udienza del 29 maggio 2024, le parti hanno riferito in ordine alla relazione dei Servizi Sociali del 29 aprile 2024 e sostanzialmente ribadito le proprie posizioni esplicitate nelle memorie ex art. 473bis 27 c.p.c.
pagina 19 di 35 Il curatore speciale in particolare ha espresso l'esigenza di proseguire il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali in ordine alla “tenuta della genitorialità” e di garantire idoneo supporto a tal riguardo alle parti. Il Giudice delegato si è riservato.
Con provvedimento del 17 giugno 2024, il Giudice delegato ha disposto la trasmissione, ad opera dei Servizi Sociali, di relazione di aggiornamento entro il 20 dicembre 2024, onerando di precisare i tempi di frequentazione con i genitori del minore più rispondenti alle sue esigenze, “tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati e del ruolo vicariante delle famiglie di origine”. Ha rinviato poi l'udienza al 16 gennaio 2025.
In data 20 dicembre 2024, i Servizi Sociali hanno provveduto al deposito della relazione di aggiornamento.
All'udienza del 16 gennaio 2025, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, evidenziando un'accesa conflittualità in relazione alla gestione del bambino. La difesa materna ha chiesto la conferma dell'attuale regolamentazione della frequentazione del minore con i genitori, il cambio della residenza anagrafica del minore, un aumento del contributo di mantenimento posto a carico del padre nella misura di 500 euro, la ripartizione al 50% dell'assegno unico e lo svolgimento ad opera dei Servizi Sociali di un'indagine psicosociale. La difesa paterna ha chiesto il ritorno alla precedente regolamentazione della frequentazione con i genitori del minore, attesi i disagi da quest'ultimo manifestati in relazione all'attuale calendarizzazione, si è opposta al cambio della residenza anagrafica del minore così come all'aumento del contributo di mantenimento. Ha richiesto poi lo svolgimento di indagine psicodiagnostica. Il curatore speciale, rilevando un significativo conflitto di lealtà del minore, si è associato alla richiesta della difesa paterna di svolgere un approfondimento psicodiagnostico a mezzo di CTU. In ordine al contributo economico richiesto dalla difesa materna, ha rilevato la necessità di un aggiornamento delle parti sulle proprie condizioni reddituali. Il Giudice delegato si è riservato.
Con provvedimento del 3 febbraio 2025, il Giudice delegato ritenendo il materiale probatorio in atti sufficiente ai fini del decidere, ha rigettato l'istanza di CTU formulata dalle parti nonché quella di approfondimento psicodiagnostico avanzata dai Servizi Sociali. Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni di con i genitori, ha disposto il mantenimento dell'attuale calendarizzazione CP_2 sino a diverso provvedimento del Tribunale. Da ultimo, con riferimento al contributo economico richiesto dalla difesa materna, ha disposto l'aggiornamento delle informazioni concernenti le condizioni economiche ex art. 473bis 18 c.p.c., onerando le parti del deposito relativo entro il 4 marzo 2025 e riservandosi in ordine ad ogni altro provvedimento.
pagina 20 di 35 Con provvedimento del 18 aprile 2025, il Giudice delegato, esaurita l'istruzione della causa, ha concesso alle parti i termini ex art. 473bis 28 c.p.c. e rinviato il procedimento per la rimessione in decisione della causa, disponendo la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c e fissando termine per il deposito di note scritte. In data 10 giugno la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed in data 11 giugno 2025 è stata trasmessa dall'Autorità Giudiziaria penale sentenza n 3739/2025 del 28 marzo 2025 con cui il Tribunale di Milano in composizione collegiale ha assolto di dal reato di maltrattamenti a CP_1 lui contestato perché il fatto non sussiste.
*****
Il compendio probatorio Preliminarmente, giova osservare che il materiale probatorio in atti è del tutto idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione in ordine alle domande avanzate dalle parti sulla regolamentazione della capacità genitoriale: gli elementi emersi nel corso del procedimento, le approfondite indagini svolte dai Servizi Sociali - compendiate nelle relazioni del 30 aprile 2024 e del 20 dicembre 2024 - le ampie verbalizzazioni delle parti, in uno con la documentazione in atti, consentono a questa A.G. di assumere determinazioni ponderate in relazione a tutte le questioni sottoposte al Tribunale, rendendo così del tutto ultronea la richiesta di disporsi CTU, allo scopo di analizzare le dinamiche relazionali del nucleo familiare e le modalità di reciproca interazione dei rispettivi membri, già ampiamente desumibili dal compendio probatorio acquisito. Per le medesime ragioni, sono da rigettarsi parimenti le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Cont Sin dagli atti introduttivi, è stato possibile apprezzare, tra la sig. e il sig. , Parte_1 un'accesa conflittualità che si è esacerbata, in maniera significativa, nel corso del giudizio. Nel descrivere, infatti, le dinamiche relazionali tra le parti è possibile individuare due “momenti” distinti, cui corrispondono gradi diversi di ostilità tra gli ex conviventi.
In un primo momento, le parti, seppur in una cornice di comprensibile litigiosità dato il contesto giudiziale in cui operavano, hanno dimostrato di sapersi autodeterminare ragionevolmente in relazione all'esercizio della genitorialità, così come dimostrato dagli accordi raggiunti in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni del figlio minore con i genitori – coereeti con quanto già sperimentato al di fuori dal giudizio- e al mantenimento a lui garantito dal padre, accordi questi ultimi recepiti con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis 22 c.p.c. dal Tribunale, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2023.
pagina 21 di 35 Successivamente, in data successiva al deposito da parte della sig. della denuncia nei Parte_1 confronti dell'ex compagno, coeva dell'episodio occorso durante le vacanze pasquali di cui si è dato precedentemente atto e con intervento delle Forze dell'ordine che ha irrimediabilmente compromesso la relazione genitoriale.
A partire da tale momento, l'originaria litigiosità tra le parti si è tramutata in una perdurante e accesa ostilità, che ha determinato ben presto uno stallo decisionale in relazione a qualunque aspetto - anche il più insignificante - della crescita e sviluppo di . CP_2
La strumentalizzazione del bambino, degradato – in particolare dal padre – a strumento di prevaricazione ed affermazione di sé sul genitore “antagonista” non è cessata nemmeno con il coinvolgimento, nelle dinamiche familiari, di soggetti terzi come i Servizi Sociali o il curatore speciale. Come comprovato dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, l'interazione dei genitori con tali ultimi “attori” non è infatti sempre valsa a sopire i contrasti ma, al contrario, in molti casi ha messo in luce la totale indisponibilità delle parti a trovare soluzioni realmente condivise, evidenziando così la (malcelata) volontà di entrambi i genitori di tramutare le occasioni di dialogo in terreno di scontro e di affermazione di sé come genitore maggiormente “tutelante” e “adeguato” rispetto all'altro.
Tale comportamento, del tutto distonico rispetto alle esigenze di , è stato veicolato in termini CP_2 diversi dalle parti.
Il padre, anche allarmato dalla denuncia sporta a suo carico dalla sig. e dalla Parte_1 conseguente domanda spiegata di affido super-esclusivo o esclusivo di , ha maturato il CP_2 convincimento che l'ex convivente intendesse estrometterlo dalla vita del figlio e dal proprio ruolo genitoriale, finendo così per intravedere una possibile minaccia per la relazione con in ogni CP_2 proposta avanzata dalla signora o comunque un'implicita compromissione della Parte_1 propria autorità genitoriale.
Tale attitudine è tracimata sovente in comportamenti paranoidi e senz'altro deprecabili: si fa qui riferimento, a titolo esemplificativo, all'episodio compendiato nella relazione del 20.12.2024 e riferito da , in cui il bambino, dopo essere stato prelevato da scuola dal padre, perché indisposto, e CP_2 condotto a casa di quest'ultimo - sebbene fosse un giorno di “spettanza materna” - è stato costretto dal Cont
ad inviare un vocale alla sig. in cui le chiedeva di poter rimanere dal padre, Parte_1 nonostante avesse manifestato la volontà di far ritorno dalla mamma. In tale frangente, il bambino, riferendosi alla registrazione del vocale, ha dichiarato ai Servizi Sociali “l'ho dovuto fare più volte perché piangevo e non andava bene”.
pagina 22 di 35 La madre, pur riconoscendo astrattamente l'importanza di garantire al figlio il diritto alla Cont bigenitorialità, si è mostrata restia ad accedere ad un confronto aperto con il , nella certezza della sua pretestuosa ostilità e nella profonda sfiducia nelle competenze genitoriali dell'ex convivente, incapace, secondo la ricorrente, di intercettare e soddisfare i reali bisogni di;
indicative in tal CP_2 senso, le affermazioni rese all'udienza del 20.10.2023 dalla sig. che, riferendosi al CP_3
LEO, ha dichiarato “e' un uomo, quindi un papà fragile”, dando così voce ad un radicato pregiudizio nei confronti dell'ex convivente, incompatibile con una risoluzione pacifica della conflittualità in atto.
Tale atteggiamento materno, sia pur in termini molto diversi dall'attitudine del LEO – tendente a coltivare comportamenti animosi se non verbalmente aggressivi – ha comunque impedito di intessere una relazione franca con il resistente e soprattutto di addivenire a soluzioni, nella gestione del minore, diverse dalla totalizzante ed esclusiva presa in carico, da parte della madre, di . CP_2
Esemplificativo in tal senso è l'episodio in cui, stante l'indisposizione di e il suo mancato CP_2 accompagnamento a scuola da parte del padre, la sig. ha preteso di prelevare il Parte_1 bambino dalla casa del LEO, essendo quello un giorno di “sua spettanza”; a fronte del rifiuto oppostole, la ricorrente, dapprima allertando le forze dell'ordine e poi i servizi sociali, “ha ottenuto” che il figlio potesse rimanere a casa del padre solo fino alle 13,30 per poi recarsi presso l'abitazione materna. Tale episodio, in uno con quello relativo al messaggio vocale “imposto” a dal padre, evidenzia CP_2 lo stato di “contesa” in cui versa il bambino, vero e proprio ostaggio - nei giorni di rispettiva spettanza - di un genitore o dell'altro, in spregio ai suoi reali bisogni.
A sostegno di quanto da ultimo affermato, il disegno della famiglia che ha tracciato alla CP_2 presenza dei Servizi Sociali, di cui l'ente ha dato atto nella propria relazione di aggiornamento del 30.4.2025: il bambino, collocando sè stesso al centro del foglio, ha diviso la sua sagoma esattamente a metà (metà della mamma e metà del papà), utilizzando due diversi colori per simboleggiare le due appartenenze famigliari. Tale strategia comunicativa, in cui, giova sottolinearlo, persino l'elemento naturale del sole è stato duplicato nelle due metà del foglio, “evidenzia una condizione di mancata integrazione tra i due contesti familiari e di scissione rispetto alla propria persona, che, evolutivamente, costituisce un fattore potenzialmente patogeno”.
pagina 23 di 35 Il disagio vissuto da per effetto dell'animosa conflittualità cui è stato esposto dai genitori, CP_2 incapaci di anteporre il benessere del proprio figlio agli screzi e alle acredini di una relazione interrotta, è ben descritto nelle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali: ivi è tratteggiata la personalità di un bambino sofferente ed affaticato, manifestante comportamenti regressivi ed incoerenti con il proprio sviluppo fisico e cognitivo2, come ad esempio una prosodia infantile e cantilenante o le continue ricerche di forme di accudimento e contatto fisico, specie con la madre3. Tali atteggiamenti, invece di essere disincentivati dai genitori, trovano negli stessi piena accettazione, alimentando così “un circolo vizioso che ad oggi appare assai arduo spezzare”4: indicative in tal senso sono le relazioni di intervento dell'Assistenza educativa domiciliare.
Per quanto riguarda la madre, l'operatore ha messo in luce come la sig. si sia sovente Parte_1 mostrata fin troppo accogliente rispetto alle pretese infantili del minore, arrivando – in occasione di un pranzo presso la sua abitazione – persino ad assecondare la richiesta del figlio di essere imboccato.
Cont Approcci educativi parimenti censurabili sono stati evidenziati nella figura paterna;
il sig. , seppure in misura minore rispetto alla ricorrente, tende comunque ad assecondare i comportamenti regressivi del figlio, faticando a far evolvere il proprio approccio educativo con l'età anagrafica del minore: indicativa in tal senso è l'abitudine di far sedere a cavalcioni o, ancora, quella di farlo CP_2 dormire con sé nel letto matrimoniale, pur avendo a disposizione nel proprio appartamento una stanza da dedicargli in via esclusiva.
La rilevata tendenza dei genitori ad accogliere atteggiamenti infantili del figlio, in luogo di porgli freno, ha negativamente condizionato il rapporto di “con l'autorità”: esemplificativo in tal CP_2 senso è l'episodio riportato nell'ambito della relazione dell'ADM del 17.12.2024: a fronte della richiesta dell'operatore di raccogliere un cestino che il bambino aveva fatto cadere durante una partita a calcio, si è rifiutato e, gettandosi a terra, ha iniziato a parlare come un bambino molto più CP_2 piccolo della sua età; tornato a casa, ha riferito l'accaduto ai nonni e, tra le lacrime, parlando dell'operatore, ha riferito “ è cattivo e mi ha fatto male al braccio”. Per_4
Questo episodio, com'è evidente, è sintomatico delle modalità di funzionamento del minore che, consapevole dell'acritica adesione da parte dei genitori alle proprie prospettazioni della realtà, finisce con il distorcerle, offrendo “versioni” della stessa in cui – deresponsabilizzandosi – assume il ruolo di
“vittima”. A tali profili di evidente disagio deve aggiungersi un profondo conflitto di lealtà di cui il bambino è risultato vittima ogni qualvolta si ponga l'esigenza di alterare la rigorosa scansione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore5.
A questo proposito, l'Ente, riportando episodi circostanziati, ha messo in evidenza la tendenza del bambino a sacrificare aspetti di sé – andando incontro ad un insuccesso scolastico certo o rinunciando ad attività ludiche cui avrebbe voluto partecipare – pur di non sottrarre ai genitori il tempo di relativa spettanza e dunque di non scontentarli.
Della condizione di fatica interiore in cui versa il minore non può non tenersi conto ai fini della determinazione in ordine al suo affidamento.
In proposito, tenuto conto del livore che connota la relazione tra le parti, della sua perduranza - nonostante il supporto offerto fino a questo momento dai Servizi sociali - e tenuto conto, soprattutto, dell'incapacità dei genitori di sottrarre il bambino a tali dinamiche disfunzionali, non può che Cont confermarsi la limitazione della responsabilità genitoriale della sig. e del sig. e CP_3 dunque l'affidamento di al Comune di OV milanese, già disposto con provvedimento CP_2 temporaneo del 9.11.2023.
Tale soluzione appare, infatti, l'unica allo stato percorribile per evitare, da un lato, lo stallo decisionale che deriverebbe da un affidamento condiviso del minore ai genitori, incapaci di trovare soluzioni concordi anche sulle questioni ordinarie come la scelta di un medico specialista per , e CP_2 dall'altro la recrudescenza del conflitto che deriverebbe dall'affidamento esclusivo del bambino alla madre. In tal caso, infatti, si finirebbe per rafforzare i profili di animosità caratterizzanti la relazione tra i genitori, ovvero la tendenza della madre a sminuire le competenze genitoriali del padre, considerato sordo ai bisogni di , e la convinzione del padre di essere sistematicamente estromesso dalla vita CP_2 del figlio.
Devono quindi essere confermati gli incarichi, i poteri e gli ambiti di intervento dell'Ente, nei tempi e nei modi già disciplinati dal provvedimento del 9.11.2023 in ordine alle questioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle pratiche amministrative e alla residenza abituale come dettagliato in dispositivo.
Quanto al collocamento del minore, sarà collocato presso la madre, anche ai fini della CP_2 residenza anagrafica, coerentemente all'attuale calendarizzazione delle frequentazioni con i genitori fissata dall'Ente che prevede una permanenza prevalente del bambino presso la sig. Parte_1 5 Id. pagina 25 di 35 Né osta a tale determinazione quanto asserito dal padre, ovvero il fatto che, modificando la residenza anagrafica del minore, si finirebbe per privarlo dell'assicurazione sanitaria di cui il LEO beneficia. La polizza assicurativa versata in atti, infatti, chiarisce, all'art. 2, che «Sono Assicurati i Dipendenti della Contraente, coniuge e figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati), gli affiliati e gli affidati, fiscalmente a carico, anche non conviventi. Si precisa che sono considerati fiscalmente a carico: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) gli affidati e gli affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro”.
Per quel che riguarda poi la scansione dei giorni, delle modalità e delle tempistiche con le quali trascorre il proprio tempo con i genitori, devono essere confermate le previsioni elaborate CP_2 dall'Ente affidatario come attualmente in essere, all'esito di un non comune coinvolgimento del bambino le cui parole sono tate indirizzate pesate e centellinate in una spirale pericolosa e coerente con tutte le ragioni di pregiudizio evidenziate.
I tempi di frequentazione da ultimo stabiliti, per cui trascorre un tempo leggermente più CP_2 ampio con la mamma ( sta con il papà a fine settimana alteranti dal venerdì dall'uscita da CP_2 scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e nelle settimane che si concludono con il WE materno, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola) devono essere mantenute e potranno essere modificate o nell'accordo dei genitori o dai SS tenuto conto dell'interesse del bambino dando però prioritario rilievo al lavoro che i due genitori , ciascuno per suo conto, è stato in grado di fare su di sè e nella relazione con l'altro così ponendosi quale fattore protettivo e non pregiudizievole per il figlio.
Quanto ai periodi di sospensione scolastica starà con il papà CP_2
- Le vacanze estive: tre settimane che dovranno essere individuate con entro il 30 maggio di ogni anno. Ferme le determinazioni già assunte per l'annualità 2025, dall'annualità 2026, in caso di disaccordo le tre settimane paterne vengono individuate nella terza settimana delle mensilità di giugno, luglio ed agosto
- Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica.;
• le vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori (e con i genitori ed i ponti e le altre festività secondo il criterio di prossimità con il fine settimana di spettanza. I SS affidatari, in collaborazione con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- mantenere attivo il servizio di educativa domiciliare (ADM) in entrambi i contesti familiari attribuendo all'Ente affidatario, sin da ora, la possibilità di ogni eventuale modifica (estensiva o riduttiva) che si rendesse necessaria nell'interesse di per il tempo necessario;
CP_2
pagina 26 di 35 - attivare, anche per il futuro, ogni supporto psicologico che dovesse necessitare nel CP_2 caso la conflittualità dei genitori dovesse continuare nel tempo e causargli sofferenze e/o stress psico-emotivo ferma la possibilità per i genitori di rivolgersi in accordo a professionista privato che lavori in rete con i SS;
- garantire la prosecuzione, da parte dei genitori, di massicci percorsi di supporto alla genitorialità, da coltivarsi, preferibilmente, su accordo di entrambi, presso un Ente terzo rispetto a quello cui è affidato . Alla luce delle dinamiche relazionali instauratesi con le parti, CP_2 pare infatti maggiormente proficuo scindere i due spazi di intervento;
- segnalare eventuali situazioni di pregiudizio ulteriore per il minore all Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
Il mantenimento di CP_2
In ordine al mantenimento di , le parti hanno formulato al Tribunale domande molto diverse. CP_2
Nel proprio atto introduttivo, la ricorrente ha chiesto, dapprima, porsi a carico del resistente un contributo mensile a titolo di mantenimento di di euro 750, divenuti poi 800 euro nella I CP_2 memoria ex art. 473bis 17 c.p.c.; successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, si è attestata sulla richiesta di 500 euro mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Nel proprio ricorso, la sig. ha riferito: Parte_1
• di lavorare come dipendente presso la Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como dal novembre 2004 con un contratto a tempo indeterminato;
• di essere proprietaria di un immobile a Milano, via Tertulliano 57 attualmente locato in regime di cedolare secca, il cui contratto è stato rinnovato sino al 30 novembre 2023;
• di essere titolare di un conto corrente personale presso Webank – gruppo BPM con un saldo allo Con stato di circa 25.000 euro e un conto cointestato con il SI che è stato dallo stesso svuotato a gennaio 2023;
• di aver aderito, nel 2008, al fondo pensione di categoria, con versamento dell'intero TFR ed un piano pensionistico a versamento volontario;
• di essere di una Fiat Panda, immatricolata nel 2009 dal nonno della ricorrente.
Il resistente, nella comparsa di costituzione ha riferito:
• di lavorare come dipendente presso Mediobanca con un reddito annuo pari ad euro 52.653,00;
• di essere proprietario di un Box in OV AN alla Via Portone con una rendita catastale di euro 100.35;
• di vivere in una casa di proprietà della propria madre e di versare a questa, quale contributo spese, un importo mensile di euro 400,00 al mese;
• di essere titolare dei seguenti c/c:
• BNL con un saldo di euro 4.909,00;
• N26 con un saldo di euro 4.875,42; pagina 27 di 35 • con un saldo di euro 23.000; CP_4
• di essere titolare di un fondo pensione.
• di essere proprietario di una vettura Mercedes immatricolata nell'anno 2018 avente valore corrente di euro 10.000,00; Cont In ordine al mantenimento di , il , sul presupposto del collocamento paritetico alternato di CP_2
, ha chiesto il mantenimento diretto da parte dei genitori in base ai tempi di permanenza del CP_2 bambino presso ciascuno.
Nelle more del processo, le parti, all'udienza dell'11 luglio 2023, hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione, non solo delle frequentazioni con il minore, ma anche del mantenimento a carico del LEO, fissandolo nella misura di 400 euro mensili. Come accennato, alla medesima udienza, tale accordo è stato recepito dal Tribunale con provvedimento temporaneo ed urgente tuttora efficace.
Nel corso dell'istruttoria, il Giudice delegato per poter valutare le domande economiche spiegate dalle parti, con provvedimento del 3 febbraio 2025, ha disposto l'integrazione delle informazioni relative alle condizioni economiche ex art. 473bis 18 c.p.c., onerando le parti del deposito entro il 4 marzo 2025.
In data 27 febbraio 2025, la sig. ha provveduto al deposito, dichiarando di percepire, Parte_1 al 2024, un reddito netto complessivo pari ad euro 41.278,00. Cont In data 4 marzo 2025, il sig. ha provveduto al deposito, dichiarando di percepire, al 2024, un reddito netto complessivo pari ad euro 42.359,62.
A tal ultimo riguardo, si osserva quanto segue. Sia pur nella rilevata lacunosità di talune produzioni documentali ascrivibile al LEO6, le informazioni economiche rese dalle parti ex art. 473 bis 18 c.p.c. hanno tratteggiato un quadro sufficientemente chiaro per il Tribunale, al fine del decidere.
Nella determinazione del quantum dovuto a titolo di mantenimento di , non può che muoversi CP_2 dagli accordi cui le parti sono giunte all'udienza dell'11 luglio 2023 e dunque al contenuto del provvedimento temporaneo adottato ex art. 473bis 22 c.p.c. alla medesima udienza. In tal sede, come accennato, le parti hanno concordato di porre a carico del LEO un contributo pari a 400 euro mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con 6 Si fa qui riferimento, in particolare, alla mancata dimostrazione, da parte del sig. , della circostanza fattuale da lui rappresentata del pagamento mensile dell'importo di 400 euro alla propria madre a titolo di contributo spese per l'occupazione dell'immobile di proprietà di quest'ultima. Tra i documenti prodotti in data 4.3.2025 e in data 3.4.2025 dal convenuto relativamente alle proprie informazioni economiche, infatti, non v'è alcuna evidenza delle spese abitative da lui asseritamente sostenute. pagina 28 di 35 Tale importo pare essere tuttora adeguato, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle necessità di . CP_2
Il padre ha continuato ad abitare nella casa famigliare di sua proprietà mentre la madre ha dovuto reperire nuova abitazione per sé e per il minore Le spese abitative della diade madre/figlio rappresentate dalla sig. – ovvero il canone Parte_1 locatizio di 8400 euro annui versati per l'appartamento in OV AN – risultano sostanzialmente corrispondenti a quelle che la ricorrente sosteneva al momento del raggiungimento dell'accordo con il Cont sig. all'udienza dell'11 luglio 2023, pertanto non v'è ragione di disporne un aumento, così come richiesto dalla sig. Parte_1
Parimenti da rigettarsi è la domanda avanzata dal resistente di mantenimento diretto in CP_1 ragione dei giorni di permanenza presso ciascun genitore, tenuto conto dell'attuale collocamento prevalente di presso la casa materna, nonché dei costi abitativi sostenuti per la diade in via CP_2 esclusiva dalla sig. Parte_1
Alla luce di quanto affermato, pare equo confermarsi quanto disposto con provvedimento temporaneo in data 7.11.2024 e dunque porsi a carico di un contributo mensile di euro 400 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso e approvato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che qui si intendono integralmente riportate e trascritti. Deve essere respinta vista l'incompetenza di questa AG ex art 40 c.p.c. in ordine alla pretesa restitutoria avanzata dalla ricorrente in ordine agli importi asseritamente sottratti dal resistente dal conto corrente comune. Tale domanda dovrà, se del caso, essere coltivata in altra sede, essendo questo Giudice unicamente competente a pronunciarsi sul mantenimento di . CP_2
La domanda restitutoria. Detta domanda è inammissibile ex art 40 c.p.c. in quanto il cumulo di domande soggette a riti diversi è ammissibile solo in caso di connessione per subordinazione p forte e non, come nel caso dine sema, nelle ipotesi di connessione soggettiva
La temerarietà della lite Cont Sebbene taluni comportamenti processuali assunti dalle parti, e segnatamente dal , siano parsi al Collegio censurabili in quanto espressivi dell'attivo coinvolgimento di , da parte del padre, CP_2 nella dinamica antagonista propria del processo – si pensi alla produzione di file audio nei quali il bambino riferiva al padre di sapere che avrebbe dovuto trascorrere il giorno di Pasquetta 2023 con lui, sì da confermare la tesi del resistente (cfr. all. memoria ex art. 473 bis 17c.p.c. del 30.06.2023) - non si ritiene che tali condotte possano essere apprezzate ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. e ciò per due ordini di motivi, uno formale e uno sostanziale. pagina 29 di 35 Sotto il primo profilo, l'art. 96 c.p.c. esige – ai fini della condanna per lite temeraria – la soccombenza totale di una parte, condizione questa che, alla luce delle determinazioni assunte dal Collegio sulle domande svolte dalle parti nell'odierno processo, non può essere ascritta al resistente.
Cont Dal punto di vista sostanziale, poi, la condotta processuale di non pare connotata né da mala fede né da colpa grave: nel corso del giudizio, infatti, non sono emersi elementi tali da far ritenere che il convenuto abbia resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto, cioè abusando del diritto di azione, o per spirito di emulazione o per fini dilatori o, ancora, con la mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria domanda.
Al contrario, il LEO non ha fatto altro che tradurre in pretesa giuridica – rivelatasi non meritevole di accoglimento - una sofferenza familiare che non ha risparmiato nessun membro del nucleo ormai disgregato, in primo luogo il piccolo . CP_2
Le spese di lite Avuto riguardo alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande avanzate ne impone la compensazione. Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 3.560,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. Conferma l'affidamento di nato a [...] il [...] al Comune di CP_2
OV AN per un periodo di anni due, sei mesi prima della scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
3. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre in OV AN, Via Baranzate 47,; pagina 30 di 35
4. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
5. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi ed il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
pagina 31 di 35 b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate; c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
10. Dispone che salvo ogni e migliore accordo tra i genitori o diverse determinazione dell'Ente affidatario come di seguito specificato stia con il padre: CP_2
- Quanto al periodo scolastico a fine settimana alteranti dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e, nelle settimane che si concludono con il WE materno, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con accompagnamento a scuola
- Quanto ai periodi di sospensione scolastica starà con il papà CP_2
Le vacanze estive: tre settimane che dovranno essere individuate con entro il 30 maggio di ogni anno. Ferme le determinazioni già assunte per l'annualità 2025, dall'annualità 2026, in caso di disaccordo le tre settimane paterne vengono individuate nella terza settimana delle mensilità di giugno, luglio ed agosto Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica.;
Le vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori (e con i genitori ed i ponti e le altre festività secondo il criterio di prossimità con il fine settimana di spettanza. 11. Dispone che i SS del Comune di OV AN, Ente affidatario, in collaborazione con le competenti ASST provvedano a:
o verificare che stia con i genitori come disposto. Tenuto conto dell'interesse del CP_2 bambino dando prioritario rilievo al lavoro che i due genitori , ciascuno per suo conto, è stato in grado di fare su di sè e nella relazione con l'altro così ponendosi quale fattore protettivo e non pregiudizievole per il figlio il SS potrà apportare le modifiche ritenute necessarie.
o mantenere attivo il servizio di educativa domiciliare (ADM) in entrambi i contesti familiari attribuendo all'Ente affidatario, sin da ora, la possibilità di ogni eventuale pagina 32 di 35 modifica (estensiva o riduttiva) che si rendesse necessaria nell'interesse di per CP_2 il tempo necessario;
o attivare, anche per il futuro, ogni supporto psicologico che dovesse CP_2 necessitare nel caso la conflittualità dei genitori dovesse continuare nel tempo e causargli sofferenze e/o stress psico-emotivo ferma la possibilità per i genitori di rivolgersi in accordo a professionista privato che lavori in rete con i SS;
o garantire la prosecuzione, da parte dei genitori, di massicci percorsi di supporto alla genitorialità, da coltivarsi, preferibilmente, su accordo di entrambi, presso un Ente terzo rispetto a quello cui è affidato . Alla luce delle dinamiche relazionali CP_2 instauratesi con le parti, pare infatti maggiormente proficuo scindere i due spazi di intervento;
o segnalare eventuali situazioni di pregiudizio ulteriore per il minore all Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milan Cont 12. Conferma a carico del signor un assegno mensile per il mantenimento del figlio minorenne, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione agosto 2024), nella misura di 400 euro;
13. Conferma a carco dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle seguenti spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 33 di 35 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 14. Dichiara inammissibile ex art 40 c.p.c la pretesa restitutoria avanzata da . Controparte_3
15. Respinge la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata da Controparte_3
16. Compensa tra le parti le spese di lite;
17. Condanna e ex art 133 DPR 115/2002 al pagamento in Controparte_3 CP_1 favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.560,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
18. Provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al curatore speciale per l'attività svolta come da nota spese allegata alla comparsa conclusionale. Sentenza immediatamente esecutiva
pagina 34 di 35 Si comunichi ai SS del Comune di OV AN Milano, 25 giugno 2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Mot, Dott.ssa Francesca Ruggiero
Giudice rel. Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 35 di 35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 30.3.2024 e del 20.12.2024, pag. 2 3 Cfr., in particolare, relazione intervento ADM del 30.4.2024 4 Cfr relazione intervento ADM del 17/12/2024 pagina 24 di 35