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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 47/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
TO e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(C.F. ) - contumace CP_1 C.F._2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.1.2024, conveniva in giudizio Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, esponendo di essere stata dal CP_1 medesimo assunta in data 15.1.2022; di aver rassegnato le dimissioni in data 16.8.2023; di aver svolto l'attività lavorativa a tempo pieno da lunedì a venerdì e talora anche il sabato con orari variabili non corrispondenti al part-time indicato in contratto;
di essere stata retribuita in relazione al solo part-time, malgrado l'esercizio effettivo dell'attività a tempo pieno;
di aver ricevuto, anche dopo la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, comunicata dal datore di lavoro in data 9.1.2023, solo le buste paga relative ai mesi di febbraio 2023, luglio e agosto 2023; di non aver ricevuto la retribuzione relativa a tali mensilità e le differenze retributive dovute in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate;
di aver maturato un credito per retribuzioni, differenze e TFR pari a euro 25.976,38 di cui euro 2.532,26 a titolo di TFR.
1 Chiedeva pertanto di accertare il rapporto di lavoro intercorso dal 15.1.2022 al 16.8.2022, nonché l'inquadramento di impiegata di 5° livello CCNL Commercio Terziario Confcommercio e lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno, con condanna di parte convenuta al pagamento della somma sopra indicata. Malgrado la regolare notifica di ricorso e decreto ex art. 415 c.p.c., il convenuto non si costituiva e veniva perciò dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria consistita nell'escussione di testi, e nel deposito di nuovi conteggi da parte della ricorrente, all'udienza del 10.12.2025 la causa era discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto, avuto riguardo alle somme rielaborate dalla ricorrente in ragione di quanto ricevuto nel corso del rapporto di lavoro. Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, può ritenersi innanzitutto provato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il convenuto dal 15.1.2022 sino alle dimissioni dalla stessa rassegnate il 16.8.2023. Ciò è quanto emerge dal modello UNILAV (doc. 1 ricorr.), recante l'assunzione con contratto subordinato a tempo parziale orizzontale e qualifica di “aiuto cuoco di ristorante”; risulta altresì che con comunicazione in data 9.1.2023, la stessa veniva informata della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mantenimento inalterato di mansioni, orario giornaliero e trattamento retributivo. Dalle busta paga prodotte, relative ai mesi di febbraio, luglio e agosto 2023 (doc. 6 ricorr.), si evidenzia inoltre la differente qualifica di impiegata inquadrata nel 5° livello del CCNL Commercio e Terziario. Lo svolgimento del rapporto di lavoro è stato confermato dal teste escusso,
[...]
, il quale, in linea con quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di Testimone_1 interrogatorio libero, riferiva di aver lavorato presso il negozio di;
di occuparsi CP_1 unitamente alla predetta di “operazioni di transfer di denaro presso altri paesi e di cambio valuta”. Precisava che “la signora lavorava dalle ore 12.00 fino alle ore 20.00. Qualche Pt_1 volta l'ho vista lavorare anche di mattina in occasione di due domeniche. In ogni caso faceva sempre 8 ore, senza fare la pausa … Noi tutti lavoravamo dietro istruzioni e indicazioni del signor che ci diceva cosa fare”. CP_1 Analoghe informazioni forniva il teste : “sono stato collega della signora Tes_2 Pt_1 presso il negozio di Desio, che era adibito a ristorante. Quello dove lavorava la signora Pt_1 si trova di fianco e s occupa di operazioni di trasferimento denaro, cambi valuta. Non ha mai lavorato per il ristorante. Non mi ricordo quante ore facesse la signora, in ogni caso lavorava tutto il giorno almeno per 8 ore. La signora più volte mi ha detto che non le venivano Pt_1 pagati in tutto o in parte gli stipendi … il signor dava indicazioni su come svolgere e CP_1 organizzare il lavoro”. Può, pertanto, affermarsi, alla luce di quanto precede, che l'attività prestata dalla ricorrente è stata a tempo pieno, con durata di almeno 8 ore giornaliere, e si è connotata per lo svolgimento di mansioni riconducibili nella qualifica e nel livello risultante dalle busta paga (e non diversamente in quella di “cuoco”, come indicato nel modello UNILAV richiamato). E' quindi fondata la domanda relativa al pagamento della retribuzione corrispondente a tale orario e alla qualifica di impiegata di 5° livello CCNL Commercio e Terziario, le cui prestazioni hanno avuto riscontro nella descrizione fornita in sede testimoniale. Rispetto a tali circostanze, nonché al mancato pagamento delle retribuzioni come rivendicate, parte convenuta – dichiarata e rimasta contumace – non ha allegato alcunchè di segno contrario o incompatibile;
può pertanto farsi applicazione del principio secondo cui secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la
2 propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Il credito complessivo è stato individuato sulla base delle somme ricalcolate e rielaborate da parte ricorrente mediante un nuovo prospetto analitico, depositato in data 11.11.2025 e qui integralmente richiamato, che tiene conto di quanto percepito durante il rapporto di lavoro (doc. 7) e di quanto dovuto a titolo di retribuzione comprensiva di tutte le componenti di pertinenza, parametrata sull'effettivo orario giornaliero, e su qualifica e livello correttamente ritenuti, ,
Ne deriva per l'anno 2022 una differenza pari a euro 9.362,67 e per l'anno 2023 pari a euro 13.547,95 con calcolo del TFR nella misura di euro 2.532,65.
Le domande formulate devono essere, pertanto, accolte con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 22.910,62 di cui euro 2.532,65 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 15.1.2022 al 16.8.2023;
condanna parte convenuta a pagare a favore della ricorrente, a titolo Parte_1 di differenze per retribuzioni e indennità la somma di euro 20.377,97 e per TFR la somma di euro 2.532,65 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 47/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
TO e domicilio eletto presso il suo studio in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
(C.F. ) - contumace CP_1 C.F._2
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.1.2024, conveniva in giudizio Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, esponendo di essere stata dal CP_1 medesimo assunta in data 15.1.2022; di aver rassegnato le dimissioni in data 16.8.2023; di aver svolto l'attività lavorativa a tempo pieno da lunedì a venerdì e talora anche il sabato con orari variabili non corrispondenti al part-time indicato in contratto;
di essere stata retribuita in relazione al solo part-time, malgrado l'esercizio effettivo dell'attività a tempo pieno;
di aver ricevuto, anche dopo la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, comunicata dal datore di lavoro in data 9.1.2023, solo le buste paga relative ai mesi di febbraio 2023, luglio e agosto 2023; di non aver ricevuto la retribuzione relativa a tali mensilità e le differenze retributive dovute in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate;
di aver maturato un credito per retribuzioni, differenze e TFR pari a euro 25.976,38 di cui euro 2.532,26 a titolo di TFR.
1 Chiedeva pertanto di accertare il rapporto di lavoro intercorso dal 15.1.2022 al 16.8.2022, nonché l'inquadramento di impiegata di 5° livello CCNL Commercio Terziario Confcommercio e lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno, con condanna di parte convenuta al pagamento della somma sopra indicata. Malgrado la regolare notifica di ricorso e decreto ex art. 415 c.p.c., il convenuto non si costituiva e veniva perciò dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria consistita nell'escussione di testi, e nel deposito di nuovi conteggi da parte della ricorrente, all'udienza del 10.12.2025 la causa era discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto, avuto riguardo alle somme rielaborate dalla ricorrente in ragione di quanto ricevuto nel corso del rapporto di lavoro. Sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, può ritenersi innanzitutto provato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il convenuto dal 15.1.2022 sino alle dimissioni dalla stessa rassegnate il 16.8.2023. Ciò è quanto emerge dal modello UNILAV (doc. 1 ricorr.), recante l'assunzione con contratto subordinato a tempo parziale orizzontale e qualifica di “aiuto cuoco di ristorante”; risulta altresì che con comunicazione in data 9.1.2023, la stessa veniva informata della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mantenimento inalterato di mansioni, orario giornaliero e trattamento retributivo. Dalle busta paga prodotte, relative ai mesi di febbraio, luglio e agosto 2023 (doc. 6 ricorr.), si evidenzia inoltre la differente qualifica di impiegata inquadrata nel 5° livello del CCNL Commercio e Terziario. Lo svolgimento del rapporto di lavoro è stato confermato dal teste escusso,
[...]
, il quale, in linea con quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di Testimone_1 interrogatorio libero, riferiva di aver lavorato presso il negozio di;
di occuparsi CP_1 unitamente alla predetta di “operazioni di transfer di denaro presso altri paesi e di cambio valuta”. Precisava che “la signora lavorava dalle ore 12.00 fino alle ore 20.00. Qualche Pt_1 volta l'ho vista lavorare anche di mattina in occasione di due domeniche. In ogni caso faceva sempre 8 ore, senza fare la pausa … Noi tutti lavoravamo dietro istruzioni e indicazioni del signor che ci diceva cosa fare”. CP_1 Analoghe informazioni forniva il teste : “sono stato collega della signora Tes_2 Pt_1 presso il negozio di Desio, che era adibito a ristorante. Quello dove lavorava la signora Pt_1 si trova di fianco e s occupa di operazioni di trasferimento denaro, cambi valuta. Non ha mai lavorato per il ristorante. Non mi ricordo quante ore facesse la signora, in ogni caso lavorava tutto il giorno almeno per 8 ore. La signora più volte mi ha detto che non le venivano Pt_1 pagati in tutto o in parte gli stipendi … il signor dava indicazioni su come svolgere e CP_1 organizzare il lavoro”. Può, pertanto, affermarsi, alla luce di quanto precede, che l'attività prestata dalla ricorrente è stata a tempo pieno, con durata di almeno 8 ore giornaliere, e si è connotata per lo svolgimento di mansioni riconducibili nella qualifica e nel livello risultante dalle busta paga (e non diversamente in quella di “cuoco”, come indicato nel modello UNILAV richiamato). E' quindi fondata la domanda relativa al pagamento della retribuzione corrispondente a tale orario e alla qualifica di impiegata di 5° livello CCNL Commercio e Terziario, le cui prestazioni hanno avuto riscontro nella descrizione fornita in sede testimoniale. Rispetto a tali circostanze, nonché al mancato pagamento delle retribuzioni come rivendicate, parte convenuta – dichiarata e rimasta contumace – non ha allegato alcunchè di segno contrario o incompatibile;
può pertanto farsi applicazione del principio secondo cui secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la
2 propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Il credito complessivo è stato individuato sulla base delle somme ricalcolate e rielaborate da parte ricorrente mediante un nuovo prospetto analitico, depositato in data 11.11.2025 e qui integralmente richiamato, che tiene conto di quanto percepito durante il rapporto di lavoro (doc. 7) e di quanto dovuto a titolo di retribuzione comprensiva di tutte le componenti di pertinenza, parametrata sull'effettivo orario giornaliero, e su qualifica e livello correttamente ritenuti, ,
Ne deriva per l'anno 2022 una differenza pari a euro 9.362,67 e per l'anno 2023 pari a euro 13.547,95 con calcolo del TFR nella misura di euro 2.532,65.
Le domande formulate devono essere, pertanto, accolte con riguardo sia all'accertamento del credito con le componenti enunciate, sia alla condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 22.910,62 di cui euro 2.532,65 per TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dal 15.1.2022 al 16.8.2023;
condanna parte convenuta a pagare a favore della ricorrente, a titolo Parte_1 di differenze per retribuzioni e indennità la somma di euro 20.377,97 e per TFR la somma di euro 2.532,65 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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