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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39635/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
AT, elettivamente domiciliato in Via Larga n. 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI AT
ATTORE contro
(ATU – P.IVA italiana ) CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORDIN MARTINA e Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. BORDON RANIERO;
elettivamente domiciliata in CONTRADA PEDEMURO S. BIAGIO 45 VICENZA, presso i difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a ed a la difesa della Controparte_2 CP_1
parte attrice allegava:
1 che aveva stipulato un DO Quadro con (di seguito anche il Pt_1 CP_1
“Fornitore”) in virtù del quale il Fornitore aveva facoltà di proporre alla clientela avente interesse all'acquisizione dei beni commercializzati dalla stessa di riceverli in locazione operativa da parte di Pt_1
che proprio in virtù di tale DO in parte attrice concludeva con la ET
[...]
(di seguito, anche “ o “Conduttore”), un contratto di locazione Controparte_3 CP_3
operativa avente ad oggetto un pallettizzatore ed i relativi componenti (di seguito, il
“Materiale”) venduti da (doc. 2); CP_1 che, dunque, per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, Pt_1
acquistava il Materiale presso la ET , corrispondendo l'importo CP_1
complessivo di € 100.450,00, così come indicato nella fattura di acquisto (doc. 5);
che tali beni venivano consegnati in data 21 febbraio 2020 al conduttore, come emerge dal verbale di consegna in atti debitamente sottoscritto (doc. 6); che, tuttavia, la consegna risultava solo parziale, mancando alcuni componenti del Materiale
che ne impedivano l'assemblaggio e, una volta completamente installato, l'impianto evidenziava numerosi difetti, denunciati dal Conduttore al Fornitore;
che quest'ultimo provvedeva a inviare un tecnico specializzato con l'incarico di intervenire esclusivamente sul PLC del pallettizzatore;
che il Conduttore incaricava, a sua volta, un proprio tecnico di fiducia per visionare l'impianto, il quale riscontrava come lo stesso non rispondesse alle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e ne sconsigliava l'utilizzo; che, dunque, il conduttore istaurava un giudizio presso il Tribunale di Milano (R.G. n.
9968/2021) promosso sia nei confronti del Locatore che del Fornitore, al termine del quale il
Materiale venduto da risultava non in regola con le disposizioni legislative e CP_1 regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (docc.
8-9 e 10); che all'esito della CTU che veniva disposta nell'ambito del giudizio caratterizzato dall'R.G. n.
9968/2021 – che attestava inequivocabilmente come il Fornitore avesse venduto un bene totalmente inidoneo all'uso - il Giudice rimetteva la causa in decisione e definiva il giudizio come segue (doc. 10): “in accoglimento della domanda proposta da Parte_2
nei confronti di dichiara la nullità del contratto di locazione operativa
[...] Parte_1
2 inter partes e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma complessiva di euro
38.138,76; condanna a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidata in Parte_1 complessivi euro 8.595,00, oltre c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate in Parte_1 complessivi euro 5.851,56, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 629,63 per rimborso spese;
compensa le spese di lite quanto al rapporto processuali intercorso fra l'attrice ed ; CP_1 che, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano con cui veniva dichiarata la nullità del contratto di locazione operativa, provvedeva a contattare sia il Conduttore Pt_1
che il Fornitore nel tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria, ma detti tentativi avevano esiti negativi.
Ciò posto, chiedeva accertarsi il grave inadempimento della ET Parte_1
alle disposizioni di cui all'DO ed al contratto di compravendita, CP_1 Pt_3 dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto in forza dell'art. 12 dell' e Parte_4
dell'art. 1456 c.c. e, condannarsi l'odierna convenuta al risarcimento dei danni, ex artt. 1218 e
1453 c.c., per la somma complessiva di € 134.580,49.
Si costituiva deducendo: Controparte_2
che pur non essendo destinataria di alcuna domanda, si costituiva avendo Controparte_2 ricevuto sul proprio indirizzo PEC la notifica di un atto con cui si citava in giudizio la diversa ET con sede in Austria (doc. 2); che nella relata era indicato che l'atto veniva notificato a “ già Controparte_2 CP_1
”;
[...]
che, in realtà, si trattava di due ET ben distinte;
che , in data 26/2/2021 aveva conferito a il ramo d'azienda (doc. 3); CP_1 CP_2
che, in ogni caso, il contratto de quo risultava estraneo, poiché riguardava non un bene prodotto nello stabilimento italiano, ma un bene venduto dalla sede centrale (austriaca) di nell'ambito di attività non rientranti nel ramo d'azienda italiano e che la stessa CP_1
non aveva quindi alcuna legittimazione passiva con riguardo alle domande azionate nel presente giudizio. concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi che la ET italiana Controparte_2
risultava essere soggetto giuridico distinto dalla ET austriaca Controparte_2 CP_4
[...] [
, non rivestendo la natura di suo successore legale universale o particolare e dichiararsi
[...]
la sua carenza di legittimazione passiva;
infine, chiedeva condannarsi al pagamento Pt_1
delle spese processuali.
, ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_1
Il Giudice, letti gli atti introduttivi, visti i documenti e svolte le verifiche preliminari, assegnava i termini per le memorie ex art. 171-ter primo comma, n. 1), n. 2) e n. 3) c.p.c. depositava memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c. con cui precisava che Parte_1
l'atto di citazione era stato notificato in data 25.10.2024, seguendo la procedura prevista per le notifiche all'estero, confermando, in tal modo, che l'azione era stata proposta esclusivamente nei confronti della ET;
che nelle more del perfezionamento della notifica CP_1
estera postale ed a fronte del mancato perfezionamento della notifica via PEC - rilevato che dalla medesima visura risultava un conferimento della ET convenuta , CP_1
quale cedente, a favore della ET quale cessionaria - l'atto di citazione Controparte_2
veniva notificato, ad abudantiam, anche all'indirizzo pec di quest'ultima; che, dunque, tale notifica era avvenuta unicamente per ragioni di completezza e trasparenza processuale, senza che da ciò potesse desumersi alcuna pretesa sostanziale nei suoi confronti.
In data 25 marzo 2025 depositava memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c. con la Controparte_2
quale precisava di essere stata destinataria di una impropria notifica che l'aveva costretta a costituirsi nel suddetto processo;
che pur avendo rivolto le proprie domande e la Pt_1 vocatio in jus alla , aveva iscritto a ruolo la causa indicando come convenuto CP_1
che, invece, l'effettiva convenuta non risultava costituita, per cui se ne Controparte_2
doveva dichiarare la contumacia;
infine insisteva nelle conclusioni Controparte_2 proposte in comparsa di costituzione.
In data 14 aprile 2025 depositava memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con la quale Pt_1 contestava quanto dedotto dalla ET nella propria memoria n. 1 e CP_1 CP_2
precisava: che quest'ultima, già in epoca antecedente alla formalizzazione della propria costituzione in giudizio, era pienamente consapevole di non essere destinataria di alcuna pretesa giudiziale;
che l'ipotesi formulata dalla ET italiana era pretestuosa in quanto in assenza di una domanda non si poteva formare alcun titolo nei suoi confronti;
che CP_2
avrebbe potuto chiedere, fin da subito, l'estromissione dal giudizio e che la stessa stava
[...]
4 strumentalizzando la suddetta circostanza in quanto i legali che assistevano CP_2
erano i medesimi legali di;
che all'atto dell'iscrizione a ruolo telematica CP_1
aveva commesso un errore meramente materiale, digitando il nominativo di " Pt_1 [...]
in luogo di “ e che suddetto errore non aveva in alcun modo CP_2 CP_1
pregiudicato il diritto di difesa della convenuta costituita.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ribadiva che non poteva non Controparte_2
costituirsi in giudizio per rappresentare la propria estraneità alla pretesa attorea e che da ciò ne derivava il suo pieno diritto a ottenere la rifusione delle relative spese processuali.
In data 24 aprile 2025 depositava memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c. deducendo: che Pt_1
risultava significativo il fatto che non avesse formulato alcuna istanza istruttoria CP_2
nella propria seconda memoria;
che, dunque, tale comportamento processuale confermava la volontà di quest'ultima di permanere in giudizio con il solo fine pretestuoso di ottenere la rifusione delle spese;
che, in merito alla formulazione della relata di notifica, la dicitura "già
" rispecchiava un dato di fatto emergente dalla visura camerale, dalla quale CP_1 risultava che in data 26.02.2021 era cessionaria di un ramo d'azienda di Controparte_2
e che, in ogni caso, la formulazione della relata di notifica non poteva in alcun CP_1 modo sostituire o modificare la vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione e che la stessa individuava chiaramente in quale unico soggetto convenuto;
infine, chiedeva CP_1
l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 3, precisava: che anche se uno degli attuali Controparte_2
difensori di a suo tempo era stato difensore anche di , ciò Controparte_2 CP_1 non significava che tra le due ET ci fosse un collegamento, in quanto la ragione di questi due incarichi risiedeva nel fatto che l'attuale legale rapp.te di , il sig. CP_2 [...]
, era stato anche l'amministratore di (ora non più) e che quest'ultimo Per_1 CP_1
aveva fiducia nelle capacità professionali dell' avv. Bordon;
che attualmente tra le due ET non sussisteva alcun collegamento, così come non sussisteva nessuna “ET madre e filiale nazionale”; che, infine, la notifica di un atto giudiziario non poteva essere utilizzata in modo improprio e che per le sole finalità conoscitive sarebbe bastata una semplice pec.
5 All'udienza del 7 maggio 2025 insisteva nella eccezione di carenza di Controparte_2
legittimazione passiva;
aderiva all'eccezione, precisando che alcuna Parte_1
domanda era stata svolta nei suoi confronti, né era stata menzionata nella vocatio in ius ed esibiva l'originale della notifica effettuata a , mentre per CP_1 CP_1
nessuno compariva.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e CP_1
rinviava per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18 settembre 2025.
In data 9 settembre depositava foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni, riportandosi a quelle degli scritti difensivi e chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_2
All'udienza del 18 settembre 2025 - eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2
domanda con cui l'attrice chiedeva di “rigettare qualsivoglia domanda di in Controparte_2
quanto priva di legittimazione passiva ed ingiustificatamente costituitasi in giudizio per assenza di vocatio in ius nei propri confronti” in quanto nuova;
rilevava che non si Parte_1
trattava di una domanda nuova e si riportava al foglio di pc - il Giudice, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies co. 3 c.p.c.
In via preliminare deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da rilevato: Controparte_2
che sebbene l'odierna convenuta si sia costituita, a seguito della notificazione dell'atto di citazione mediante pec, la stessa non era destinataria di alcuna domanda, essendo soggetto estraneo al rapporto sostanziale dedotto dall'attrice nella presente controversia (cfr. certificazione notifica a allegato all'atto introduttivo); CP_2 che difetta dei requisiti minimi per essere inquadrata come “parte” sia in senso CP_2
sostanziale che in senso processuale, in quanto l'unica destinataria della vocatio in ius risulta essere la ET ., così come confermato dalla stessa attrice nei propri scritti CP_1 difensivi e, da ultimo, all'udienza del 7 maggio 2025 (cfr. verbale di udienza del 7.05.25).
Deve, dunque, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
Venendo al merito, si rileva che parte attrice ha chiesto accertarsi il grave inadempimento della ET , alle disposizioni di cui all'DO Quadro e al contratto di CP_1
6 compravendita, dichiararsi la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 dell'DO Quadro e la condanna della ET al pagamento dell'importo pari ad € 134.580,49.
Le domande proposte da meritano accoglimento. Parte_1
A tal fine è circostanza pacifica e documentale: che e abbiano stipulato Pt_1 CP_1
un DO Quadro in virtù del quale , in qualità di fornitore, aveva facoltà di CP_1
proporre alla clientela interessata all'acquisizione dei beni commercializzati dalla stessa di riceverli in locazione operativa da parte di che pertanto acquistava suddetti Pt_1 Pt_1 beni presso la convenuta contumace, corrispondendo l'importo di € 100.450,00 (cfr. docc. 2 e
5); che il Materiale fornito da presentava delle imperfezioni tanto gravi da CP_1
renderlo inidoneo all'uso cui doveva essere destinato, risultando “non in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, così come
è emerso dagli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio istaurato presso il Tribunale di
Milano (R.G. n. 9968/2021) e dalla relativa sentenza pubblicata al termine dello stesso, con la quale veniva dichiarato nullo il contratto di locazione operativa che aveva stipulato Pt_1
con il Conduttore, determinando la condanna di parte attrice alla restituzione dei canoni versati dal conduttore e la condanna alle spese processuali (cfr. docc. 9 e 10).
La domanda tende, quindi, ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi CP_1 impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Sussistendo, quindi, i presupposti di cui all'art. 1456 c.c., in accoglimento della domanda svolta da deve accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto alla data del 6 novembre Pt_1
2024 - data in cui parte attrice ha comunicato alla ET convenuta, con la notifica all'estero dell'atto di citazione, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa – dell'DO Quadro, in applicazione della clausola contenuta nell'art. 12 dell'accordo stesso, determinando la risoluzione anche del contratto di compravendita avente ad oggetto i
7 seguenti beni: n. 1 Nastro tramoggia scarico mod. HB-1.5, matr. 001.20; n. 1 Nastro trasportatore mod. BC-1.1, matr. 002.20; n. 1 a doppia rete mod. VV-0.68, matr. 003.20; n. 1 Nastro CP_5 trasportatore a tasche mod. PB-1.1, matr. 004.20; n. 1 Insaccatrice 600 Controparte_6 matr. 5394; n. 1 serie P310, matr. 520. Controparte_7
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno dedotto, a seguito di inadempimento contrattuale, in quanto aveva CP_1
espressamente garantito a "la funzionalità al 100% dell'impianto” garanzia rivelatasi Pt_1
priva di fondamento alla luce degli accertamenti tecnici esperiti (cfr. docc. 4 e 9).
In conclusione, è tenuta al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 134.580,49, così determinata:
- € 100.450,00 a titolo di restituzione del prezzo versato per l'acquisto del Materiale, conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita (cfr. doc. 5);
- € 18.922,09 a titolo di spese sostenute a causa della soccombenza nella causa R.G.
9968/2021 (cfr. docc. 10 e 11);
- € 15.208,40 a titolo di mancato guadagno - derivante dalla nullità del contratto di locazione operativa stipulato con il conduttore - che è dato dalla differenza tra CP_3 il corrispettivo che avrebbe avuto diritto ad incassare se il contratto fosse Pt_1
giunto a naturale scadenza (€ 115.658,40) ed il costo sostenuto per l'acquisto dei beni (€
100.450,00).
Quanto alle spese di lite: quelle sostenute da devono essere poste a carico di , in Parte_1 CP_1
quanto parte soccombente rispetto alle domande formulate nei suoi confronti;
quella sostenute da devono essere poste a carico di Controparte_2 Parte_1
la quale, con la propria condotta – consistita sia nel notificare la citazione “ad abundantiam” anche al suo indirizzo pec, sia nell' “errore, meramente materiale”, commesso dalla difesa, la quale, “nel riempire il format all'atto dell'iscrizione a ruolo telematica, ha digitato il nominativo di
" in luogo di “ ”- ha indotto la ET a Controparte_2 CP_1 Controparte_2 costituirsi anche solo per dimostrare la propria estraneità alla ingente pretesa economica fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. alla data del 6 novembre 2024 dell'DO Quadro sottoscritto tra e e del Parte_1 CP_1
relativo contratto di compravendita avente ad oggetto i seguenti beni: n. 1 Nastro tramoggia scarico mod. HB-1.5, matr. 001.20; n. 1 Nastro trasportatore mod. BC-1.1, matr.
002.20; n. 1 a doppia rete mod. VV-0.68, matr. 003.20; n. 1 Nastro trasportatore CP_5
a tasche mod. PB-1.1, matr. 004.20; n. 1 Insaccatrice 600 matr. Controparte_6
5394; n. 1 serie P310, matr. 520.; Controparte_7
2) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma € 134.580,49 oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, per le causali di cui in motivazione;
3) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidate in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2
spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati;
4) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...]
liquidate in € 759,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Milano 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39635/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
AT, elettivamente domiciliato in Via Larga n. 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI AT
ATTORE contro
(ATU – P.IVA italiana ) CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORDIN MARTINA e Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. BORDON RANIERO;
elettivamente domiciliata in CONTRADA PEDEMURO S. BIAGIO 45 VICENZA, presso i difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a ed a la difesa della Controparte_2 CP_1
parte attrice allegava:
1 che aveva stipulato un DO Quadro con (di seguito anche il Pt_1 CP_1
“Fornitore”) in virtù del quale il Fornitore aveva facoltà di proporre alla clientela avente interesse all'acquisizione dei beni commercializzati dalla stessa di riceverli in locazione operativa da parte di Pt_1
che proprio in virtù di tale DO in parte attrice concludeva con la ET
[...]
(di seguito, anche “ o “Conduttore”), un contratto di locazione Controparte_3 CP_3
operativa avente ad oggetto un pallettizzatore ed i relativi componenti (di seguito, il
“Materiale”) venduti da (doc. 2); CP_1 che, dunque, per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, Pt_1
acquistava il Materiale presso la ET , corrispondendo l'importo CP_1
complessivo di € 100.450,00, così come indicato nella fattura di acquisto (doc. 5);
che tali beni venivano consegnati in data 21 febbraio 2020 al conduttore, come emerge dal verbale di consegna in atti debitamente sottoscritto (doc. 6); che, tuttavia, la consegna risultava solo parziale, mancando alcuni componenti del Materiale
che ne impedivano l'assemblaggio e, una volta completamente installato, l'impianto evidenziava numerosi difetti, denunciati dal Conduttore al Fornitore;
che quest'ultimo provvedeva a inviare un tecnico specializzato con l'incarico di intervenire esclusivamente sul PLC del pallettizzatore;
che il Conduttore incaricava, a sua volta, un proprio tecnico di fiducia per visionare l'impianto, il quale riscontrava come lo stesso non rispondesse alle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e ne sconsigliava l'utilizzo; che, dunque, il conduttore istaurava un giudizio presso il Tribunale di Milano (R.G. n.
9968/2021) promosso sia nei confronti del Locatore che del Fornitore, al termine del quale il
Materiale venduto da risultava non in regola con le disposizioni legislative e CP_1 regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (docc.
8-9 e 10); che all'esito della CTU che veniva disposta nell'ambito del giudizio caratterizzato dall'R.G. n.
9968/2021 – che attestava inequivocabilmente come il Fornitore avesse venduto un bene totalmente inidoneo all'uso - il Giudice rimetteva la causa in decisione e definiva il giudizio come segue (doc. 10): “in accoglimento della domanda proposta da Parte_2
nei confronti di dichiara la nullità del contratto di locazione operativa
[...] Parte_1
2 inter partes e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma complessiva di euro
38.138,76; condanna a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidata in Parte_1 complessivi euro 8.595,00, oltre c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate in Parte_1 complessivi euro 5.851,56, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 629,63 per rimborso spese;
compensa le spese di lite quanto al rapporto processuali intercorso fra l'attrice ed ; CP_1 che, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano con cui veniva dichiarata la nullità del contratto di locazione operativa, provvedeva a contattare sia il Conduttore Pt_1
che il Fornitore nel tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria, ma detti tentativi avevano esiti negativi.
Ciò posto, chiedeva accertarsi il grave inadempimento della ET Parte_1
alle disposizioni di cui all'DO ed al contratto di compravendita, CP_1 Pt_3 dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto in forza dell'art. 12 dell' e Parte_4
dell'art. 1456 c.c. e, condannarsi l'odierna convenuta al risarcimento dei danni, ex artt. 1218 e
1453 c.c., per la somma complessiva di € 134.580,49.
Si costituiva deducendo: Controparte_2
che pur non essendo destinataria di alcuna domanda, si costituiva avendo Controparte_2 ricevuto sul proprio indirizzo PEC la notifica di un atto con cui si citava in giudizio la diversa ET con sede in Austria (doc. 2); che nella relata era indicato che l'atto veniva notificato a “ già Controparte_2 CP_1
”;
[...]
che, in realtà, si trattava di due ET ben distinte;
che , in data 26/2/2021 aveva conferito a il ramo d'azienda (doc. 3); CP_1 CP_2
che, in ogni caso, il contratto de quo risultava estraneo, poiché riguardava non un bene prodotto nello stabilimento italiano, ma un bene venduto dalla sede centrale (austriaca) di nell'ambito di attività non rientranti nel ramo d'azienda italiano e che la stessa CP_1
non aveva quindi alcuna legittimazione passiva con riguardo alle domande azionate nel presente giudizio. concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi che la ET italiana Controparte_2
risultava essere soggetto giuridico distinto dalla ET austriaca Controparte_2 CP_4
[...] [
, non rivestendo la natura di suo successore legale universale o particolare e dichiararsi
[...]
la sua carenza di legittimazione passiva;
infine, chiedeva condannarsi al pagamento Pt_1
delle spese processuali.
, ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_1
Il Giudice, letti gli atti introduttivi, visti i documenti e svolte le verifiche preliminari, assegnava i termini per le memorie ex art. 171-ter primo comma, n. 1), n. 2) e n. 3) c.p.c. depositava memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c. con cui precisava che Parte_1
l'atto di citazione era stato notificato in data 25.10.2024, seguendo la procedura prevista per le notifiche all'estero, confermando, in tal modo, che l'azione era stata proposta esclusivamente nei confronti della ET;
che nelle more del perfezionamento della notifica CP_1
estera postale ed a fronte del mancato perfezionamento della notifica via PEC - rilevato che dalla medesima visura risultava un conferimento della ET convenuta , CP_1
quale cedente, a favore della ET quale cessionaria - l'atto di citazione Controparte_2
veniva notificato, ad abudantiam, anche all'indirizzo pec di quest'ultima; che, dunque, tale notifica era avvenuta unicamente per ragioni di completezza e trasparenza processuale, senza che da ciò potesse desumersi alcuna pretesa sostanziale nei suoi confronti.
In data 25 marzo 2025 depositava memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c. con la Controparte_2
quale precisava di essere stata destinataria di una impropria notifica che l'aveva costretta a costituirsi nel suddetto processo;
che pur avendo rivolto le proprie domande e la Pt_1 vocatio in jus alla , aveva iscritto a ruolo la causa indicando come convenuto CP_1
che, invece, l'effettiva convenuta non risultava costituita, per cui se ne Controparte_2
doveva dichiarare la contumacia;
infine insisteva nelle conclusioni Controparte_2 proposte in comparsa di costituzione.
In data 14 aprile 2025 depositava memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con la quale Pt_1 contestava quanto dedotto dalla ET nella propria memoria n. 1 e CP_1 CP_2
precisava: che quest'ultima, già in epoca antecedente alla formalizzazione della propria costituzione in giudizio, era pienamente consapevole di non essere destinataria di alcuna pretesa giudiziale;
che l'ipotesi formulata dalla ET italiana era pretestuosa in quanto in assenza di una domanda non si poteva formare alcun titolo nei suoi confronti;
che CP_2
avrebbe potuto chiedere, fin da subito, l'estromissione dal giudizio e che la stessa stava
[...]
4 strumentalizzando la suddetta circostanza in quanto i legali che assistevano CP_2
erano i medesimi legali di;
che all'atto dell'iscrizione a ruolo telematica CP_1
aveva commesso un errore meramente materiale, digitando il nominativo di " Pt_1 [...]
in luogo di “ e che suddetto errore non aveva in alcun modo CP_2 CP_1
pregiudicato il diritto di difesa della convenuta costituita.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ribadiva che non poteva non Controparte_2
costituirsi in giudizio per rappresentare la propria estraneità alla pretesa attorea e che da ciò ne derivava il suo pieno diritto a ottenere la rifusione delle relative spese processuali.
In data 24 aprile 2025 depositava memoria ex art. 171-ter, n. 3 c.p.c. deducendo: che Pt_1
risultava significativo il fatto che non avesse formulato alcuna istanza istruttoria CP_2
nella propria seconda memoria;
che, dunque, tale comportamento processuale confermava la volontà di quest'ultima di permanere in giudizio con il solo fine pretestuoso di ottenere la rifusione delle spese;
che, in merito alla formulazione della relata di notifica, la dicitura "già
" rispecchiava un dato di fatto emergente dalla visura camerale, dalla quale CP_1 risultava che in data 26.02.2021 era cessionaria di un ramo d'azienda di Controparte_2
e che, in ogni caso, la formulazione della relata di notifica non poteva in alcun CP_1 modo sostituire o modificare la vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione e che la stessa individuava chiaramente in quale unico soggetto convenuto;
infine, chiedeva CP_1
l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nella prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
Con memoria ex art. 171-ter, n. 3, precisava: che anche se uno degli attuali Controparte_2
difensori di a suo tempo era stato difensore anche di , ciò Controparte_2 CP_1 non significava che tra le due ET ci fosse un collegamento, in quanto la ragione di questi due incarichi risiedeva nel fatto che l'attuale legale rapp.te di , il sig. CP_2 [...]
, era stato anche l'amministratore di (ora non più) e che quest'ultimo Per_1 CP_1
aveva fiducia nelle capacità professionali dell' avv. Bordon;
che attualmente tra le due ET non sussisteva alcun collegamento, così come non sussisteva nessuna “ET madre e filiale nazionale”; che, infine, la notifica di un atto giudiziario non poteva essere utilizzata in modo improprio e che per le sole finalità conoscitive sarebbe bastata una semplice pec.
5 All'udienza del 7 maggio 2025 insisteva nella eccezione di carenza di Controparte_2
legittimazione passiva;
aderiva all'eccezione, precisando che alcuna Parte_1
domanda era stata svolta nei suoi confronti, né era stata menzionata nella vocatio in ius ed esibiva l'originale della notifica effettuata a , mentre per CP_1 CP_1
nessuno compariva.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e CP_1
rinviava per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18 settembre 2025.
In data 9 settembre depositava foglio di precisazione delle Parte_1
conclusioni, riportandosi a quelle degli scritti difensivi e chiedendo il rigetto delle domande formulate da Controparte_2
All'udienza del 18 settembre 2025 - eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2
domanda con cui l'attrice chiedeva di “rigettare qualsivoglia domanda di in Controparte_2
quanto priva di legittimazione passiva ed ingiustificatamente costituitasi in giudizio per assenza di vocatio in ius nei propri confronti” in quanto nuova;
rilevava che non si Parte_1
trattava di una domanda nuova e si riportava al foglio di pc - il Giudice, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies co. 3 c.p.c.
In via preliminare deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da rilevato: Controparte_2
che sebbene l'odierna convenuta si sia costituita, a seguito della notificazione dell'atto di citazione mediante pec, la stessa non era destinataria di alcuna domanda, essendo soggetto estraneo al rapporto sostanziale dedotto dall'attrice nella presente controversia (cfr. certificazione notifica a allegato all'atto introduttivo); CP_2 che difetta dei requisiti minimi per essere inquadrata come “parte” sia in senso CP_2
sostanziale che in senso processuale, in quanto l'unica destinataria della vocatio in ius risulta essere la ET ., così come confermato dalla stessa attrice nei propri scritti CP_1 difensivi e, da ultimo, all'udienza del 7 maggio 2025 (cfr. verbale di udienza del 7.05.25).
Deve, dunque, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
Venendo al merito, si rileva che parte attrice ha chiesto accertarsi il grave inadempimento della ET , alle disposizioni di cui all'DO Quadro e al contratto di CP_1
6 compravendita, dichiararsi la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 dell'DO Quadro e la condanna della ET al pagamento dell'importo pari ad € 134.580,49.
Le domande proposte da meritano accoglimento. Parte_1
A tal fine è circostanza pacifica e documentale: che e abbiano stipulato Pt_1 CP_1
un DO Quadro in virtù del quale , in qualità di fornitore, aveva facoltà di CP_1
proporre alla clientela interessata all'acquisizione dei beni commercializzati dalla stessa di riceverli in locazione operativa da parte di che pertanto acquistava suddetti Pt_1 Pt_1 beni presso la convenuta contumace, corrispondendo l'importo di € 100.450,00 (cfr. docc. 2 e
5); che il Materiale fornito da presentava delle imperfezioni tanto gravi da CP_1
renderlo inidoneo all'uso cui doveva essere destinato, risultando “non in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, così come
è emerso dagli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio istaurato presso il Tribunale di
Milano (R.G. n. 9968/2021) e dalla relativa sentenza pubblicata al termine dello stesso, con la quale veniva dichiarato nullo il contratto di locazione operativa che aveva stipulato Pt_1
con il Conduttore, determinando la condanna di parte attrice alla restituzione dei canoni versati dal conduttore e la condanna alle spese processuali (cfr. docc. 9 e 10).
La domanda tende, quindi, ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi CP_1 impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Sussistendo, quindi, i presupposti di cui all'art. 1456 c.c., in accoglimento della domanda svolta da deve accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto alla data del 6 novembre Pt_1
2024 - data in cui parte attrice ha comunicato alla ET convenuta, con la notifica all'estero dell'atto di citazione, la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa – dell'DO Quadro, in applicazione della clausola contenuta nell'art. 12 dell'accordo stesso, determinando la risoluzione anche del contratto di compravendita avente ad oggetto i
7 seguenti beni: n. 1 Nastro tramoggia scarico mod. HB-1.5, matr. 001.20; n. 1 Nastro trasportatore mod. BC-1.1, matr. 002.20; n. 1 a doppia rete mod. VV-0.68, matr. 003.20; n. 1 Nastro CP_5 trasportatore a tasche mod. PB-1.1, matr. 004.20; n. 1 Insaccatrice 600 Controparte_6 matr. 5394; n. 1 serie P310, matr. 520. Controparte_7
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno dedotto, a seguito di inadempimento contrattuale, in quanto aveva CP_1
espressamente garantito a "la funzionalità al 100% dell'impianto” garanzia rivelatasi Pt_1
priva di fondamento alla luce degli accertamenti tecnici esperiti (cfr. docc. 4 e 9).
In conclusione, è tenuta al pagamento a favore di della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 134.580,49, così determinata:
- € 100.450,00 a titolo di restituzione del prezzo versato per l'acquisto del Materiale, conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita (cfr. doc. 5);
- € 18.922,09 a titolo di spese sostenute a causa della soccombenza nella causa R.G.
9968/2021 (cfr. docc. 10 e 11);
- € 15.208,40 a titolo di mancato guadagno - derivante dalla nullità del contratto di locazione operativa stipulato con il conduttore - che è dato dalla differenza tra CP_3 il corrispettivo che avrebbe avuto diritto ad incassare se il contratto fosse Pt_1
giunto a naturale scadenza (€ 115.658,40) ed il costo sostenuto per l'acquisto dei beni (€
100.450,00).
Quanto alle spese di lite: quelle sostenute da devono essere poste a carico di , in Parte_1 CP_1
quanto parte soccombente rispetto alle domande formulate nei suoi confronti;
quella sostenute da devono essere poste a carico di Controparte_2 Parte_1
la quale, con la propria condotta – consistita sia nel notificare la citazione “ad abundantiam” anche al suo indirizzo pec, sia nell' “errore, meramente materiale”, commesso dalla difesa, la quale, “nel riempire il format all'atto dell'iscrizione a ruolo telematica, ha digitato il nominativo di
" in luogo di “ ”- ha indotto la ET a Controparte_2 CP_1 Controparte_2 costituirsi anche solo per dimostrare la propria estraneità alla ingente pretesa economica fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. alla data del 6 novembre 2024 dell'DO Quadro sottoscritto tra e e del Parte_1 CP_1
relativo contratto di compravendita avente ad oggetto i seguenti beni: n. 1 Nastro tramoggia scarico mod. HB-1.5, matr. 001.20; n. 1 Nastro trasportatore mod. BC-1.1, matr.
002.20; n. 1 a doppia rete mod. VV-0.68, matr. 003.20; n. 1 Nastro trasportatore CP_5
a tasche mod. PB-1.1, matr. 004.20; n. 1 Insaccatrice 600 matr. Controparte_6
5394; n. 1 serie P310, matr. 520.; Controparte_7
2) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma € 134.580,49 oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, per le causali di cui in motivazione;
3) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidate in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_2
spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati;
4) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...]
liquidate in € 759,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Milano 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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