Articolo 25 decies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 25 noviesArticolo 30
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
Art. 25-decies. (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari) 1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui ((comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti)) , ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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