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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], località Parte_1
Spinarba Case Sparse, CF: , elettivamente domiciliato in San Vero Milis, C.F._1 nella Via San Lussorio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Rita Madau che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e in persona del Sindaco pro tempore, con sede nella Via Controparte_1
Eleonora n. 25, P. IVA: P.IVA_1
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“1) Accertare e dichiarare che il reliquato distinto in Catasto al F. 10 mapp.li n. 2107, 2108,
2109, 2110 e 2111, posto all'interno del fondo dell'attore, a sua volta distinto in Catasto al F.
pagina 1 di 8 10, mapp.li n. 2112 e 2113, ex10; 2116 e 2117 ex 25; 2118 e 2119, ex 26; 2114 e 2115, ex 2071;
2120 e 212, ex 64, non ha più natura e caratteristiche di strada vicinale;
2) Dichiarare altresì l'inesistenza e comunque l'estinzione di qualsiasi servitù di uso pubblico relativa al suddetto reliquato, se del caso anche ai sensi dell'art. 1073 c.c;
3) Accertare e dichiarare che il suddetto reliquato è divenuto di proprietà dell'odierno attore;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di infondata opposizione.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di sentire accogliere le medesime conclusioni sopra riportate. Controparte_1
L'attore, in particolare, ha dedotto che:
• egli è proprietario di una azienda agricola, sita in agro di San Vero Milis, località
“Spinarba”, sui terreni distinti al Catasto al F. 10, mapp.li n. 2112 e 2113, ex10; 2116 e
2117 ex 25; 2118 e 2119, ex 26; 2114 e 2115, ex 2071; 2120 e 212, ex 64; 2107, 2108,
2109, 2110 e 2111, ex strada vicinale, costituenti un unico appezzamento di complessivi ettari 75, are 91 e 290 centiare, per averli acquistati dal proprio padre con Persona_1
atto pubblico a rogito del notaio dott. il 9.6.2008, Rep. 158257, trascritto Persona_2
ad Oristano il 26.6.2008 nonché, relativamente ai soli mappali 2114 e 2115, ex 2071, per averli ereditati in virtù di testamento olografo del gennaio 2015, del padre,
[...]
deceduto in San Vero Milis il 26.11.2020, pubblicato il 10.2.2021 con atto del Per_1
notaio avv. Alessio Sanna in Nuoro, Rep. 4617, Racc. 3697, trascritto ad Oristano il
19.2.2021;
• nella porzione della proprietà confinante con la particella 62 fino al tratto Per_1
prospiciente la particella 2017 (sempre del F. 10), insiste un reliquato di strada vicinale, ormai in disuso dagli anni '50, da tempo nemmeno più visibile;
• la “nuova” strada vicinale infatti – risalente agli anni 50 - risulta ubicata nel confine nord della proprietà , zona che l'attore ha intenzione di frazionare a staccare dal corpo Per_1
aziendale per cederla in affitto;
• il reliquato de quo, che impedisce una celere conclusione del futuro contratto, non ha più nessuna ragione d'essere considerato quale strada vicinale;
• il richiesto svincolo non pregiudica in alcun modo i frontisti che, al contrario, usufruiscono della “nuova” strada vicinale in modo più comodo e rapido;
pagina 2 di 8 • con pec del 21.6.2022 lo stesso attore, tramite il proprio tecnico incaricato, aveva richiesto formalmente al comune di San Vero Milis lo svincolo della vecchia strada vicinale, chiarendo, nella medesima comunicazione, l'assenza di pregiudizio per le altre proprietà e l'accollo totale di tutte le spese di frazionamento, senza però ottenere riscontro;
• la strada vicinale ad uso pubblico, come questa per cui è causa, è caratterizzata da precisi elementi che sono: 1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
3) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile;
• l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico non ha natura costitutiva bensì dichiarativa, e costituisce soltanto una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria che esclude l'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività;
• la qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via, quanto, piuttosto, presuppone che essa sia posta a servizio di una collettività di utenti;
• la sdemanializzazione di un bene pubblico - ed a fortiori la sottrazione di un bene patrimoniale indisponibile alla sua originaria destinazione - oltre che frutto di una esplicita determinazione, può essere il portato di comportamenti univoci tenuti dall'Amministrazione proprietaria che si appalesano in modo concludente incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico
• l'estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l'adozione di un provvedimento che riconosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato;
pagina 3 di 8 • essendoci stata già dagli anni '50 una variazione del tracciato ed essendo stata realizzata altra e diversa strada vicinale che soddisfa da tempo tutte le esigenze sopra ricordate,
l'attore aveva correttamente adito il convenuto affinché si pronunciasse sulla CP_1
richiesta di svincolo;
• invero, il reliquato di strada per cui si richiede lo svincolo è inutilizzato da oltre 70 anni, esistendo un'altra strada vicinale che soddisfa pienamente e in modo più compiuto le esigenze dei frontisti.
All'udienza del 27.11.2023, considerata la regolarità della notifica effettuata in via telematica, è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Occorre premettere che le controversie circa la proprietà, pubblica o privata, di strade o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 26987/2016; id. n.
6406/2010; n. 1624/2010; Cons. di Stato, Sez. I, n. 352/2018; TAR Lombardia, Milano, Sez. II,
n. 1767/2018; TAR Toscana, Sez. III, n. 493/2018).
Ciò detto, in tema di strade vicinali si deve distinguere tra queste ultime e le strade demaniali o le strade private.
Sono private le vie c.d. agrarie, identificabili in quelle strade private che i proprietari dei fondi latistanti hanno aperto e mantengono per loro esclusivo uso;
esse vengono formate mediante conferimento di suolo o di altro apporto dei vari proprietari in guisa da dar luogo a una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens, per la quale il godimento della strada non è iure servitutis ma iure proprietatis (Cassazione civile sez. II, 06/10/2014,
n.20987).
Sono, invece, vicinali pubbliche le vie di proprietà privata soggette a pubblico transito;
a fronte della proprietà dei titolari dei terreni latistanti sul sedime, in tali casi l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito, costituibile mediante titolo negoziale, per usucapione o, ad esempio, per “dicatio ad patriam” ovvero per utilizzo da parte della collettività da tempo immemorabile
(cfr. Cassazione civile sez. II, 14/06/2018, n.15618, secondo cui “in tema di strade di
pagina 4 di 8 uso pubblico, il transito può interessare anche una strada di proprietà privata, poiché la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata”).
Infine, vanno qualificate come demaniali le strade che appartengono agli enti pubblici sulla base degli artt. 824 e 822, co. 2, c.c.
Quanto alla strada oggetto dell'odierno giudizio, in ragione della mancata costituzione dell'ente convenuto l'unico elemento agli atti relativo alla qualificazione della medesima deriva dalla visura catastale relativa agli odierni mappali 2107, 2108, 2109, 2110 e 2111 del Foglio 10 del
Catasto Terreni del Comune di San Vero Milis, classificati come “relitto di strada pubblica” (doc.
8).
In assenza di elementi volti a dimostrare il contrario e considerato quanto dichiarato dai testimoni, i quali – evidentemente consapevoli della situazione e dello stato dei luoghi poiché trattasi di persone che hanno lavorato sui terreni per cui è causa ( o proprietari di Persona_3
altri fondi della medesima zona serviti dalle medesime strade ( – hanno Persona_4
riferito di non conoscere nemmeno la strada vicinale originaria e oggetto della richiesta attorea, ma solo quella aperta in seguito e tuttora utilizzata, deve escludersi che la prima fosse una strada privata aperta dai proprietari dei fondi stessi e di loro esclusivo utilizzo, posto che essi ne sarebbero stati evidentemente a conoscenza.
Il relitto di strada oggetto della domanda, pertanto, attiene verosimilmente a una vecchia strada vicinale pubblica o a una vecchia strada vicinale demaniale.
L'attore ha documentalmente dimostrato di essere proprietario dei terreni distinti al Catasto al F.
10, mappali n. 2112, 2113, 2116, 2117, 2118, 2119, 2114, 2115, 2120 e 212 (oltre a quelli relativi alla ex strada vicinale in esame, 2107, 2108, 2109, 2110 e 2111), avendo prodotto l'atto d'acquisto del 9.6.2008 e il testamento olografo del gennaio 2015, pubblicato il 10.2.2021, con cui ha acquisito la proprietà dei mappali da cui hanno tratto origine quelli su cui attualmente insisterebbe il tracciato della vecchia strada vicinale (docc. 1 e 2).
Tale tracciato è stato a sua volta documentalmente provato con le planimetrie allegate alla richiesta presentata nei confronti dell'ente pubblico (doc. 4, pagg. 3 e 4), così come allo stesso modo è stata provata la corrispondenza con gli indicati mappali 2107, 2018, 2019, 2110 e 2111
pagina 5 di 8 nonché l'aggiornamento dei dati catastali che evidenzia l'esistenza della “nuova” strada vicinale, distinta ai mappali 2119, 2113, 2117 (doc. 7).
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno, innanzitutto, confermato che il terreno all'interno del quale, sulla base delle planimetrie in atti, sarebbe dovuta passare la vecchia strada vicinale è almeno dagli anni ottanta (periodo per il quale hanno saputo riferire i testi) interamente chiuso e recintato dal , nonché coltivato in tutta la sua estensione e utilizzato anche per il Per_1
pascolo di greggi del medesimo attore (prima di lui, di suo padre) e per la realizzazione di costruzioni per ricovero bestiame e attrezzi agricoli (cfr. dichiarazioni Persona_4
confinante, e ud. 12.2.2024). Persona_3
È stato, altresì, confermato dal teste proprietario di terreno adiacente (così come anche da ER
, figlio dell'attore ma le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro in quelle degli Persona_1
altri testi) che la strada che insiste al confine dei terreni è quella più a nord che costeggia il canale e raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attore (doc. 4) mentre, come anticipato, non è mai stata conosciuta la vecchia strada che percorreva una curva e che corrisponderebbe a quella che, dall'esame congiunto di planimetrie e visure, risulta corrispondere al relitto di strada pubblica.
Non v'è dubbio che, come sopra premesso e secondo quanto più diffusamente argomentato dall'attore, la strada vicinale a uso pubblico debba essere caratterizzata da determinati elementi di fatto, consistenti nella configurabilità di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, dalla concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (anche per il collegamento con la pubblica via), nonché dall'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico, non essendo sufficienti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali e la mancanza di un provvedimento comunale di declassamento (T.A.R. Bologna, sez. II,
12/05/2020, n.316, il quale richiama, ex multis, Cons. Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2531).
Alla luce delle prove documentali e orali di cui si è detto, risulta evidente la radicale assenza di un passaggio esercitato dalla collettività, nonché l'inesistenza di un collegamento con la pubblica via essendo i mappali relativi alla vecchia strada vicinale interamente racchiusi all'interno della proprietà attorea.
Ad ogni modo, si deve dare atto che secondo la giurisprudenza l'estinzione della servitù di pubblico passaggio su una strada vicinale non può derivare dall'eventuale mancato o dallo scarso uso di tale passaggio da parte degli utenti, bensì richiede una pluralità di comportamenti o atti pagina 6 di 8 positivi che manifestino l'intervenuta modifica nell'uso e nella destinazione della strada
(Consiglio di Stato sez. II, 22/06/2022, n.5126).
Ugualmente, quanto all'ipotesi della sdemanializzazione, viene senz'altro ammessa la possibilità di sdemanializzazione tacita di una strada vicinale in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della Pubblica Amministrazione;
tuttavia, non può considerarsi tale unicamente la costruzione di un'altra strada (Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, n.29228).
Ciononostante, nel caso in esame deve darsi atto che in conseguenza della mancata costituzione dell'ente convenuto non risulta neanche documentato l'inserimento della strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico (sebbene esso rivesta funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile CP_1
con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività cfr, ex multis, Cons. Stato, sez. II 21/01/2020 n. 471; sez. V 16/03/2020 n.
1870 e 29/05/2017 n. 2531; Cass. Sez. VI ord. 12/03/2021 n. 7091; sez. 2, sent. 14/06/2018 n.
15618; sez. II 12/11/2019, n. 29228).
Inoltre, il comportamento della Pubblica Amministrazione, la quale da un lato è rimasta del tutto silente e inerte lasciando inevase le richieste espresse via pec, corrispondenti alla pretesa fatta valere nel presente giudizio, del (docc. 4 e 5) e dall'altro, nonostante la regolarità della Per_1
notifica, non si è costituita in causa, non possono essere considerate prive di significato.
Esse, semmai, devono – all'evidenza – essere interpretate quali condotte confermative dell'assenza di qualsiasi interesse del con riferimento ai beni oggetto di domanda e, in CP_1 quanto tali, idonee a corroborare la prova della modifica dell'uso della strada, rispetto alla quale l'uso pubblico deve intendersi radicalmente abbandonato.
Tale condotta di manifesto disinteresse dell'ente pubblico, considerata unitamente all'apertura di altro tracciato da tempo utilizzato, alla chiusura del vecchio tracciato nel terreno dell'attore, all'utilizzo per moltissimi anni dei mappali corrispondenti al vecchio tracciato per fini privati, all'evidente inesistenza di qualsiasi utilizzo da parte della collettività e all'assenza di qualsiasi segnale a favore della natura pubblica della strada (pubblica illuminazione, segnaletica stradale, etc), rende solida la prova che la strada in questione non sia più gravata da servitù di pubblico passaggio o, comunque, sia stata oggetto di sdemanializzazione tacita.
pagina 7 di 8 A fronte di ciò, le circostanze riferite dai testimoni dimostrano in maniera incontestabile l'esistenza quantomeno dalla fine degli anni '80 di un possesso utile all'usucapione in capo all'attore e, prima di lui, al padre suo dante causa in forza dei titoli documentati in atti.
Invero, dall'esercizio del potere sulla res nelle modalità descritte dai testimoni si desume l'esistenza di una inequivocabile esistenza di una signoria di fatto sulla res del tutto equivalente a quella esercitabile dal dominus, in via esclusiva, pacifica e ininterrotta;
sussiste, perciò, sia la prova del materiale esercizio del dominio sul bene, sia dell'animus possidendi, ossia della volontà di esercitare un potere identico a quello spettante al proprietario.
La domanda attorea merita, quindi, pieno accoglimento.
Il mancato svolgimento di difese, in via di fatto, da parte dell'ente convenuto, conseguente alla sua contumacia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara che il reliquato distinto in Catasto al F. 10 mapp.li n. 2107, 2108, 2109, 2110
e 2111, posto all'interno del fondo di , a sua volta distinto in Catasto al F. 10, Parte_1
mapp.li n. 2112 e 2113, ex10; 2116 e 2117 ex 25; 2118 e 2119, ex 26; 2114 e 2115, ex 2071;
2120 e 212, ex 64, non ha più natura e caratteristiche di strada vicinale a uso pubblico o che, comunque, il medesimo è stato oggetto di sdemanializzazione tacita;
- dichiara, per l'effetto, l'inesistenza e comunque l'estinzione di qualsiasi servitù di uso pubblico relativa al suddetto reliquato;
- accerta e dichiara che il suddetto reliquato è divenuto di proprietà esclusiva dell'odierno attore per intervenuta usucapione;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], località Parte_1
Spinarba Case Sparse, CF: , elettivamente domiciliato in San Vero Milis, C.F._1 nella Via San Lussorio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Rita Madau che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e in persona del Sindaco pro tempore, con sede nella Via Controparte_1
Eleonora n. 25, P. IVA: P.IVA_1
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“1) Accertare e dichiarare che il reliquato distinto in Catasto al F. 10 mapp.li n. 2107, 2108,
2109, 2110 e 2111, posto all'interno del fondo dell'attore, a sua volta distinto in Catasto al F.
pagina 1 di 8 10, mapp.li n. 2112 e 2113, ex10; 2116 e 2117 ex 25; 2118 e 2119, ex 26; 2114 e 2115, ex 2071;
2120 e 212, ex 64, non ha più natura e caratteristiche di strada vicinale;
2) Dichiarare altresì l'inesistenza e comunque l'estinzione di qualsiasi servitù di uso pubblico relativa al suddetto reliquato, se del caso anche ai sensi dell'art. 1073 c.c;
3) Accertare e dichiarare che il suddetto reliquato è divenuto di proprietà dell'odierno attore;
4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di infondata opposizione.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di sentire accogliere le medesime conclusioni sopra riportate. Controparte_1
L'attore, in particolare, ha dedotto che:
• egli è proprietario di una azienda agricola, sita in agro di San Vero Milis, località
“Spinarba”, sui terreni distinti al Catasto al F. 10, mapp.li n. 2112 e 2113, ex10; 2116 e
2117 ex 25; 2118 e 2119, ex 26; 2114 e 2115, ex 2071; 2120 e 212, ex 64; 2107, 2108,
2109, 2110 e 2111, ex strada vicinale, costituenti un unico appezzamento di complessivi ettari 75, are 91 e 290 centiare, per averli acquistati dal proprio padre con Persona_1
atto pubblico a rogito del notaio dott. il 9.6.2008, Rep. 158257, trascritto Persona_2
ad Oristano il 26.6.2008 nonché, relativamente ai soli mappali 2114 e 2115, ex 2071, per averli ereditati in virtù di testamento olografo del gennaio 2015, del padre,
[...]
deceduto in San Vero Milis il 26.11.2020, pubblicato il 10.2.2021 con atto del Per_1
notaio avv. Alessio Sanna in Nuoro, Rep. 4617, Racc. 3697, trascritto ad Oristano il
19.2.2021;
• nella porzione della proprietà confinante con la particella 62 fino al tratto Per_1
prospiciente la particella 2017 (sempre del F. 10), insiste un reliquato di strada vicinale, ormai in disuso dagli anni '50, da tempo nemmeno più visibile;
• la “nuova” strada vicinale infatti – risalente agli anni 50 - risulta ubicata nel confine nord della proprietà , zona che l'attore ha intenzione di frazionare a staccare dal corpo Per_1
aziendale per cederla in affitto;
• il reliquato de quo, che impedisce una celere conclusione del futuro contratto, non ha più nessuna ragione d'essere considerato quale strada vicinale;
• il richiesto svincolo non pregiudica in alcun modo i frontisti che, al contrario, usufruiscono della “nuova” strada vicinale in modo più comodo e rapido;
pagina 2 di 8 • con pec del 21.6.2022 lo stesso attore, tramite il proprio tecnico incaricato, aveva richiesto formalmente al comune di San Vero Milis lo svincolo della vecchia strada vicinale, chiarendo, nella medesima comunicazione, l'assenza di pregiudizio per le altre proprietà e l'accollo totale di tutte le spese di frazionamento, senza però ottenere riscontro;
• la strada vicinale ad uso pubblico, come questa per cui è causa, è caratterizzata da precisi elementi che sono: 1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
3) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile;
• l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico non ha natura costitutiva bensì dichiarativa, e costituisce soltanto una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria che esclude l'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività;
• la qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via, quanto, piuttosto, presuppone che essa sia posta a servizio di una collettività di utenti;
• la sdemanializzazione di un bene pubblico - ed a fortiori la sottrazione di un bene patrimoniale indisponibile alla sua originaria destinazione - oltre che frutto di una esplicita determinazione, può essere il portato di comportamenti univoci tenuti dall'Amministrazione proprietaria che si appalesano in modo concludente incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico
• l'estinzione della servitù di pubblico passaggio su strada vicinale non può derivare dal mancato uso di detto passaggio da parte degli utenti, ma richiede che l'ente territoriale, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, esprima la sua volontà in tal senso attraverso l'adozione di un provvedimento che riconosca cessati l'uso e l'interesse pubblico a servirsi del bene, ovvero con un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela davanti ad atti usurpativi o impeditivi del privato;
pagina 3 di 8 • essendoci stata già dagli anni '50 una variazione del tracciato ed essendo stata realizzata altra e diversa strada vicinale che soddisfa da tempo tutte le esigenze sopra ricordate,
l'attore aveva correttamente adito il convenuto affinché si pronunciasse sulla CP_1
richiesta di svincolo;
• invero, il reliquato di strada per cui si richiede lo svincolo è inutilizzato da oltre 70 anni, esistendo un'altra strada vicinale che soddisfa pienamente e in modo più compiuto le esigenze dei frontisti.
All'udienza del 27.11.2023, considerata la regolarità della notifica effettuata in via telematica, è stata dichiarata la contumacia del Controparte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Occorre premettere che le controversie circa la proprietà, pubblica o privata, di strade o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su strade private, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 26987/2016; id. n.
6406/2010; n. 1624/2010; Cons. di Stato, Sez. I, n. 352/2018; TAR Lombardia, Milano, Sez. II,
n. 1767/2018; TAR Toscana, Sez. III, n. 493/2018).
Ciò detto, in tema di strade vicinali si deve distinguere tra queste ultime e le strade demaniali o le strade private.
Sono private le vie c.d. agrarie, identificabili in quelle strade private che i proprietari dei fondi latistanti hanno aperto e mantengono per loro esclusivo uso;
esse vengono formate mediante conferimento di suolo o di altro apporto dei vari proprietari in guisa da dar luogo a una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens, per la quale il godimento della strada non è iure servitutis ma iure proprietatis (Cassazione civile sez. II, 06/10/2014,
n.20987).
Sono, invece, vicinali pubbliche le vie di proprietà privata soggette a pubblico transito;
a fronte della proprietà dei titolari dei terreni latistanti sul sedime, in tali casi l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito, costituibile mediante titolo negoziale, per usucapione o, ad esempio, per “dicatio ad patriam” ovvero per utilizzo da parte della collettività da tempo immemorabile
(cfr. Cassazione civile sez. II, 14/06/2018, n.15618, secondo cui “in tema di strade di
pagina 4 di 8 uso pubblico, il transito può interessare anche una strada di proprietà privata, poiché la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata”).
Infine, vanno qualificate come demaniali le strade che appartengono agli enti pubblici sulla base degli artt. 824 e 822, co. 2, c.c.
Quanto alla strada oggetto dell'odierno giudizio, in ragione della mancata costituzione dell'ente convenuto l'unico elemento agli atti relativo alla qualificazione della medesima deriva dalla visura catastale relativa agli odierni mappali 2107, 2108, 2109, 2110 e 2111 del Foglio 10 del
Catasto Terreni del Comune di San Vero Milis, classificati come “relitto di strada pubblica” (doc.
8).
In assenza di elementi volti a dimostrare il contrario e considerato quanto dichiarato dai testimoni, i quali – evidentemente consapevoli della situazione e dello stato dei luoghi poiché trattasi di persone che hanno lavorato sui terreni per cui è causa ( o proprietari di Persona_3
altri fondi della medesima zona serviti dalle medesime strade ( – hanno Persona_4
riferito di non conoscere nemmeno la strada vicinale originaria e oggetto della richiesta attorea, ma solo quella aperta in seguito e tuttora utilizzata, deve escludersi che la prima fosse una strada privata aperta dai proprietari dei fondi stessi e di loro esclusivo utilizzo, posto che essi ne sarebbero stati evidentemente a conoscenza.
Il relitto di strada oggetto della domanda, pertanto, attiene verosimilmente a una vecchia strada vicinale pubblica o a una vecchia strada vicinale demaniale.
L'attore ha documentalmente dimostrato di essere proprietario dei terreni distinti al Catasto al F.
10, mappali n. 2112, 2113, 2116, 2117, 2118, 2119, 2114, 2115, 2120 e 212 (oltre a quelli relativi alla ex strada vicinale in esame, 2107, 2108, 2109, 2110 e 2111), avendo prodotto l'atto d'acquisto del 9.6.2008 e il testamento olografo del gennaio 2015, pubblicato il 10.2.2021, con cui ha acquisito la proprietà dei mappali da cui hanno tratto origine quelli su cui attualmente insisterebbe il tracciato della vecchia strada vicinale (docc. 1 e 2).
Tale tracciato è stato a sua volta documentalmente provato con le planimetrie allegate alla richiesta presentata nei confronti dell'ente pubblico (doc. 4, pagg. 3 e 4), così come allo stesso modo è stata provata la corrispondenza con gli indicati mappali 2107, 2018, 2019, 2110 e 2111
pagina 5 di 8 nonché l'aggiornamento dei dati catastali che evidenzia l'esistenza della “nuova” strada vicinale, distinta ai mappali 2119, 2113, 2117 (doc. 7).
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno, innanzitutto, confermato che il terreno all'interno del quale, sulla base delle planimetrie in atti, sarebbe dovuta passare la vecchia strada vicinale è almeno dagli anni ottanta (periodo per il quale hanno saputo riferire i testi) interamente chiuso e recintato dal , nonché coltivato in tutta la sua estensione e utilizzato anche per il Per_1
pascolo di greggi del medesimo attore (prima di lui, di suo padre) e per la realizzazione di costruzioni per ricovero bestiame e attrezzi agricoli (cfr. dichiarazioni Persona_4
confinante, e ud. 12.2.2024). Persona_3
È stato, altresì, confermato dal teste proprietario di terreno adiacente (così come anche da ER
, figlio dell'attore ma le cui dichiarazioni hanno trovato riscontro in quelle degli Persona_1
altri testi) che la strada che insiste al confine dei terreni è quella più a nord che costeggia il canale e raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attore (doc. 4) mentre, come anticipato, non è mai stata conosciuta la vecchia strada che percorreva una curva e che corrisponderebbe a quella che, dall'esame congiunto di planimetrie e visure, risulta corrispondere al relitto di strada pubblica.
Non v'è dubbio che, come sopra premesso e secondo quanto più diffusamente argomentato dall'attore, la strada vicinale a uso pubblico debba essere caratterizzata da determinati elementi di fatto, consistenti nella configurabilità di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, dalla concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (anche per il collegamento con la pubblica via), nonché dall'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico, non essendo sufficienti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali e la mancanza di un provvedimento comunale di declassamento (T.A.R. Bologna, sez. II,
12/05/2020, n.316, il quale richiama, ex multis, Cons. Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2531).
Alla luce delle prove documentali e orali di cui si è detto, risulta evidente la radicale assenza di un passaggio esercitato dalla collettività, nonché l'inesistenza di un collegamento con la pubblica via essendo i mappali relativi alla vecchia strada vicinale interamente racchiusi all'interno della proprietà attorea.
Ad ogni modo, si deve dare atto che secondo la giurisprudenza l'estinzione della servitù di pubblico passaggio su una strada vicinale non può derivare dall'eventuale mancato o dallo scarso uso di tale passaggio da parte degli utenti, bensì richiede una pluralità di comportamenti o atti pagina 6 di 8 positivi che manifestino l'intervenuta modifica nell'uso e nella destinazione della strada
(Consiglio di Stato sez. II, 22/06/2022, n.5126).
Ugualmente, quanto all'ipotesi della sdemanializzazione, viene senz'altro ammessa la possibilità di sdemanializzazione tacita di una strada vicinale in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della Pubblica Amministrazione;
tuttavia, non può considerarsi tale unicamente la costruzione di un'altra strada (Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, n.29228).
Ciononostante, nel caso in esame deve darsi atto che in conseguenza della mancata costituzione dell'ente convenuto non risulta neanche documentato l'inserimento della strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico (sebbene esso rivesta funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile CP_1
con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività cfr, ex multis, Cons. Stato, sez. II 21/01/2020 n. 471; sez. V 16/03/2020 n.
1870 e 29/05/2017 n. 2531; Cass. Sez. VI ord. 12/03/2021 n. 7091; sez. 2, sent. 14/06/2018 n.
15618; sez. II 12/11/2019, n. 29228).
Inoltre, il comportamento della Pubblica Amministrazione, la quale da un lato è rimasta del tutto silente e inerte lasciando inevase le richieste espresse via pec, corrispondenti alla pretesa fatta valere nel presente giudizio, del (docc. 4 e 5) e dall'altro, nonostante la regolarità della Per_1
notifica, non si è costituita in causa, non possono essere considerate prive di significato.
Esse, semmai, devono – all'evidenza – essere interpretate quali condotte confermative dell'assenza di qualsiasi interesse del con riferimento ai beni oggetto di domanda e, in CP_1 quanto tali, idonee a corroborare la prova della modifica dell'uso della strada, rispetto alla quale l'uso pubblico deve intendersi radicalmente abbandonato.
Tale condotta di manifesto disinteresse dell'ente pubblico, considerata unitamente all'apertura di altro tracciato da tempo utilizzato, alla chiusura del vecchio tracciato nel terreno dell'attore, all'utilizzo per moltissimi anni dei mappali corrispondenti al vecchio tracciato per fini privati, all'evidente inesistenza di qualsiasi utilizzo da parte della collettività e all'assenza di qualsiasi segnale a favore della natura pubblica della strada (pubblica illuminazione, segnaletica stradale, etc), rende solida la prova che la strada in questione non sia più gravata da servitù di pubblico passaggio o, comunque, sia stata oggetto di sdemanializzazione tacita.
pagina 7 di 8 A fronte di ciò, le circostanze riferite dai testimoni dimostrano in maniera incontestabile l'esistenza quantomeno dalla fine degli anni '80 di un possesso utile all'usucapione in capo all'attore e, prima di lui, al padre suo dante causa in forza dei titoli documentati in atti.
Invero, dall'esercizio del potere sulla res nelle modalità descritte dai testimoni si desume l'esistenza di una inequivocabile esistenza di una signoria di fatto sulla res del tutto equivalente a quella esercitabile dal dominus, in via esclusiva, pacifica e ininterrotta;
sussiste, perciò, sia la prova del materiale esercizio del dominio sul bene, sia dell'animus possidendi, ossia della volontà di esercitare un potere identico a quello spettante al proprietario.
La domanda attorea merita, quindi, pieno accoglimento.
Il mancato svolgimento di difese, in via di fatto, da parte dell'ente convenuto, conseguente alla sua contumacia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara che il reliquato distinto in Catasto al F. 10 mapp.li n. 2107, 2108, 2109, 2110
e 2111, posto all'interno del fondo di , a sua volta distinto in Catasto al F. 10, Parte_1
mapp.li n. 2112 e 2113, ex10; 2116 e 2117 ex 25; 2118 e 2119, ex 26; 2114 e 2115, ex 2071;
2120 e 212, ex 64, non ha più natura e caratteristiche di strada vicinale a uso pubblico o che, comunque, il medesimo è stato oggetto di sdemanializzazione tacita;
- dichiara, per l'effetto, l'inesistenza e comunque l'estinzione di qualsiasi servitù di uso pubblico relativa al suddetto reliquato;
- accerta e dichiara che il suddetto reliquato è divenuto di proprietà esclusiva dell'odierno attore per intervenuta usucapione;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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