Rigetto
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/08/2025, n. 7110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7110 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07110/2025REG.PROV.COLL.
N. 01619/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa familiare con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ulpiano, 29;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di -OMISSIS- n. 540/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l’avv. Natale Polimeni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 540/2024 il T.A.R. della Calabria – sezione staccata di -OMISSIS- ha respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente per l’annullamento dell’informazione antimafia prot. n.-OMISSIS-, e dei provvedimenti ad essa connessi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Prefettura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2025.
2. La decisione impugnata ha ritenuto la legittimità del provvedimento della Prefettura in quanto esso si basa essenzialmente su legami familiari, ma estremamente “caratterizzati”, in un contesto territoriale ad altro rischio: “ ciò che assume profonda valenza in chiave prognostica non è soltanto il diretto coinvolgimento di alcuni stretti familiari dell’odierno ricorrente in svariati procedimenti penali per reati di mafia conclusisi con l’irrogazione della pena dell’ergastolo per alcuni di essi (è il caso di -OMISSIS-) ma, soprattutto, la circostanza che tali procedimenti - e le citate operazioni di polizia giudiziaria che si sono susseguite - hanno delineato nel corso di un vasto arco temporale un’oggettiva rete di rapporti di affari in un determinato contesto socio-economico e in un limitato ambito territoriale ove il pericolo di infiltrazione mafiosa assume connotazioni più pregnanti ”.
3. L’appellante censura la sentenza gravata deducendo, con il primo motivo di appello, “ Errores in judicando - illegittimità della sentenza appellata per vizio di motivazione: motivazione carente e contraddittoria - errore nella valutazione dei fatti – errore nella valutazione circa la sussistenza di elementi idonei ai fini interdittivi – contrasto con le norme ed i princìpi in materia ”.
Lo scrutinio di tale mezzo impone una pur sommaria, preliminare ricognizione dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di interpretazione dei canoni normativi regolanti l’esercizio del potere de quo .
4. Una recente elaborazione di tali princìpi è stata operata dalla sentenza di questa Sezione n. 1610/2025: “ Occorre muovere dagli esiti raggiunti dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di presupposti per il legittimo esercizio del potere interdittivo, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa sia desunto dai rapporti di frequentazione di coloro che nell’ambito della stessa esercitano un potere direttivo, e comunque suscettibile di influenzarne le strategie operative, con personaggi di cui sia stata accertata, o comunque sia ritenuta plausibile, l’appartenenza ad una associazione criminale di matrice mafiosa ovvero la condivisione degli scopi e delle metodologie di azione che caratterizzano tale tipologia di sodalizi criminosi. E’ noto che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142), nello sforzo di tipizzazione delle situazioni sintomatiche del pericolo di condizionamento da essa posto in essere (ed al quale lo stesso Giudice delle leggi, con la sentenza 29 gennaio 2020, n. 57, ha riconosciuto la funzione di concorrere alla ricostruzione di un sistema di “tassatività sostanziale” atto a compensare il vulnus al principio di legalità potenzialmente insito nell’ampiezza della formula legislativa descrittiva dei presupposti del provvedimento interdittivo) ha da tempo assegnato valenza indiziaria ai “rapporti di parentela”, alle “frequentazioni”, alle “cointeressenze”, alle “vicende anomale dell’impresa”, alle “intestazioni fittizie di società”, al “ricorso alle c.d. teste di legno”, allo “scambio di mezzi e di personale”, agli “intrecci societari in ambito familiare” ecc. Trattasi, evidentemente, di una indicazione di carattere meramente esemplificativo, sia perché aperta al divenire del fenomeno mafioso ed all’affinamento delle tecniche investigative destinate a sottrarlo al cono d’ombra nel quale abitualmente (ed opportunisticamente) si muove e sviluppa, sia perché la concreta rilevanza indiziaria che le suddette situazioni sono suscettibili di assumere non è definibile una tantum, al pari della fissazione della soglia di pregnanza sintomatica oltrepassata la quale si transita dal mero “sospetto” di contiguità criminale alla ragionevole affermazione della sussistenza del pericolo di condizionamento, ma nel quadro di una analisi completa e approfondita del compendio indiziario venutosi di volta in volta a delineare all’esito delle indagini e delle verifiche prefettizie. Se, infatti, le suddette situazioni sintomatiche forniscono i “bruti” dati di fatto, sempre cangianti nel loro concreto atteggiarsi e raggruppabili solo per categorie astratte (ma proprio per questo scarsamente significative sul piano concretamente operativo), dai quali è estrapolabile il pericolo di condizionamento, la chiave di lettura che consente di apprezzarne la reale valenza indiziaria è data dal principio, anch’esso di conio giurisprudenziale, del “più probabile che non” ovvero da quello, che ne rappresenta la più matura evoluzione sul piano pretorio, della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può (recte, deve) essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa debba ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè essa presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483), a condizione che la valutazione degli elementi sintomatici non sia effettuata in modo atomistico e meccanico, ma complessivo e ragionato, in quanto se un solo elemento singolarmente considerato potrebbe non rivelarsi particolarmente significativo, a diversa conclusione può pervenirsi una volta che esso venga posto in dialettica correlazione con tutti gli altri elementi potenzialmente rilevanti. Deve inoltre osservarsi, sempre nella prospettiva della definizione dei criteri applicativi che presiedono alla enucleazione del pericolo di condizionamento, che la valutazione dei relativi presupposti - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall’istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario (o, se si preferisce, discrezionale), tenuto conto che l’effetto diretto e principale dell’informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l’impresa interdetta di interfacciarsi con la P.A. (e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa): ciò che la giurisprudenza di questa Sezione ha inteso esprimere allorquando ha affermato che “l’adozione dell’interdittiva antimafia esclude che un imprenditore, pur essendo dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni, non potendo conseguentemente essere titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, né destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, né ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4401). Ciò non implica, deve aggiungersi, l’attenuazione del controllo che il giudice amministrativo deve esercitare in ordine al legittimo esercizio del potere interdittivo, ma la consapevolezza che il suo sindacato – tradizionalmente teso alla rilevazione nel provvedimento impugnato di possibili vizi di eccesso di potere, sub specie di travisamento di fatto, carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, contraddittorietà, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento – non è destinato a muoversi in una dimensione di carattere probatorio “puro” (fermo restando che, anche da tale punto di vista, esso è affrancato dal metodo probatorio tipico del processo penale), essendo la stessa inevitabilmente influenzata dall’apprezzamento prefettizio del grado di fiducia che un imprenditore, nei cui confronti siano emersi collegamenti - più o meno datati e variamente modulabili nella loro manifestazione fenomenica - con la criminalità organizzata, è idoneo a generare nelle Amministrazioni con le quali può, in atto o potenzialmente, entrare in contatto ”.
5. Date le superiori premesse, e avuto riguardo all’applicazione di tali princìpi al caso di specie, ritiene il Collegio che la sentenza gravata abbia fatto buon governo degli stessi, e come tale sfugga alle critiche di erroneità dedotte con il mezzo in esame, che pertanto risulta infondato nella parte in cui censura l’impugnata sentenza per aver ritenuto insussistenti i profili di illegittimità del provvedimento prefettizio lamentati con il ricorso di primo grado.
Il T.A.R. ha anzitutto rilevato, in fatto, che “ La Prefettura ha desunto il pericolo di un condizionamento mafioso dell’impresa interdetta da plurimi dati investigativi, tutti incentrati sui controindicati e ramificati rapporti di parentela del ricorrente con soggetti intranei alla cosca locale dei “-OMISSIS-” (notoriamente radicata nei rioni di -OMISSIS-), protagonisti in negativo di importanti operazioni antimafia (“-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”) ed attualmente detenuti all’ergastolo per reati di mafia (come i fratelli -OMISSIS-) e/o già colpiti da misure di prevenzione (i cugini -OMISSIS-). Effettuando accertamenti ad ampio spettro sul conto di tutti i soggetti ritenuti in grado di incidere sulle scelte strategiche della ditta interessata, l’Autorità procedente ha inoltre valorizzato le cointeressenze familiari ed economiche, favorite dalla contiguità territoriale con l’altra impresa di famiglia appena menzionata, colpita a sua volta in data 15.01.2020 da interdittiva antimafia, confermata dalla sentenza n. 393/2023 di questo TAR. A riprova del compromesso tessuto familiare sono state richiamate anche le precedenti interdittive che avevano attinto nel 2015 l’impresa di -OMISSIS- e, nel 2019, quella di -OMISSIS- (rispettivamente nuora del ricorrente e figlia di un di lui cugino), già operative nello stesso contesto rionale di riferimento (anche per questi ultimi provvedimenti interdittivi i ricorsi proposti sono stati respinti) ”.
Il primo giudice ha quindi osservato che nel caso di specie il rapporto parentale non rileva, sul piano inferenziale, in sé, ma in relazione al “peso” esercitato dal clan -OMISSIS- sul territorio considerato; ai plurimi precedenti penali in materia di reati associativi dei parenti del ricorrrente; infine, alla “ contiguità territoriale e le cointeressenze familiari ed economiche tra l’impresa individuale di -OMISSIS- e la “-OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS-& C Snc”, già interdetta, in cui hanno lavorato in epoca recente il nipote (-OMISSIS-) e il figlio (-OMISSIS-) dello stesso ricorrente, favorite dall’omogeneità del settore commerciale in cui esse hanno operato e/o tuttora operano ”.
Pertanto, secondo il T.A.R., la caratterizzazione per numero e qualità dei rapporti controindicati determina nel caso di specie “ il passaggio dei vincoli parentali da una dimensione “neutrale” - e quindi non rilevante a fini preventivi - ad una dimensione “dinamica” ed idonea ad innescare il pericolo di condizionamento mafioso ”.
All’esito di un analitico esame degli elementi allegati dalla parte ricorrente come possibili fattori di differenziazione, ai fini che qui rilevano, della figura dell’odierno appellante rispetto al descritto contesto criminale, territoriale e familiare, il T.A.R. ha quindi concluso nel senso che “ Nel controindicato contesto familiare e territoriale poc’anzi descritto, filtrato attraverso una visione d’insieme e non parcellizzata del quadro indiziario elaborato dalla Prefettura, il Collegio non ravvisa margini per differenziare “in positivo” la posizione del ricorrente, al punto da reputarlo totalmente immune dal rischio di inquinamento mafioso pronosticato in modo tutt’altro che illogico e irragionevole dall’informazione interdittiva ”.
6. Ad avviso del Collegio il motivo di appello in esame non supera il condivisibile ed argomentato iter motivazionale posto a fondamento della decisione impugnata.
Va anzitutto osservato che il mezzo si articola principalmente su argomenti che scontano un duplice vizio logico, tale da inficiare la fondatezza del motivo nel suo complesso: per un verso esso infatti opera un tentativo di parcellizzazione degli elementi ritenuti dalla Prefettura sintomatici dell’esistenza di un pericolo infiltrativo; per altro verso, configura tale pericolo – ancorché non espressamente, ma quale antecedente logico - come implicante necessariamente una qualche forma di compartecipazione del ricorrente agli scopi dell’associazione criminale, almeno nella messa a disposizione dell’attività imprenditoriale (sicché escludendo tale forma di concorso si eliderebbe il pericolo che è alla base della misura amministrativa di prevenzione).
6.1. Quanto al primo profilo, deve in contrario osservarsi che “ gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant , al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019) ” (così le sentenze n. 4837/2020, n. 4951/2020 e n. 595/2025).
6.2. Quanto al secondo profilo, si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione che “ il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente ” (così, tra le altre, le sentenze n. 383/2021; n. 193 e 4206 del 2024; n. 593/2025).
6.3. Tanto premesso, risulta infondata la reiterazione dell’affermazione della ritenuta irrilevanza dei legami parentali, ai quali non corrisponderebbero frequentazioni (tanto che molti dei -OMISSIS- presenti sul territorio avrebbero preso le distanze dalla famiglia di riferimento): la censura, in disparte il suo carattere generico, non supera infatti la già richiamata osservazione del T.A.R. circa la particolare caratterizzazione di tali legami e l’argomentata conclusione sul valore inferenziale degli stessi.
Le diverse conclusioni, invocate nel gravame, cui sarebbe giunto nel 2004 il Tribunale di -OMISSIS-, sez. Misure di prevenzione, non hanno il potere di mutare o invalidare una simile conclusione, posto che – a tacer d’altro – il provvedimento giurisdizionale in questione ha riguardo a criteri normativi diversi e peculiari.
6.4. Altrettanto infondato è il profilo di censura relativo alla “ erronea valorizzazione del contesto territoriale come elemento indiziario posto a fondamento della sentenza ”.
L’argomento si riferisce in particolar modo al passaggio motivazionale con cui il T.A.R. ha valorizzato “ il trasferimento a partire dal 2004 dell’attività commerciale del ricorrente dal centro di -OMISSIS- all’attuale sede di -OMISSIS-, zona notoriamente “controllata” dal clan dei “-OMISSIS-” ”.
La censura, invero anche in questo caso generica (specie laddove critica “ l’illogico e non accettabile sillogismo per il quale, essendo ubicata la sede della ditta in una zona, questa sia automaticamente soggetta alle negative influenze della stessa ”), non tiene conto del fatto che il primo giudice non ha desunto dalla mera ubicazione territoriale un fattore gravemente indiziante: ma ha piuttosto inferito da un dato concreto (il trasferimento di sede) il rilievo che le relazioni con un certo contesto criminale non soltanto non fossero puramente nominali, tali dunque da escludere una possibile forma di sottoposizione all’influenza di un simile contesto, ma piuttosto trovassero conferma in una scelta volontaria.
Il dato non è dunque astratto o generico (come lascerebbe supporre il motivo in esame), ma ancora una volta connesso funzionalmente al complessivo quadro, risultante in concreto, delle relazioni dell’impresa del ricorrente.
6.5. Infine, infondata è pure la censura con cui l’appellante lamenta “ L’infondatezza del negativo riferimento alla forma societaria ”.
L’argomento è infondato per erroneità del presupposto interpretativo.
In realtà il T.A.R. ha affermato che “ a completare la tenuta del quadro indiziario rileva la struttura individuale dell’impresa del ricorrente di cui si è tenuto conto nel provvedimento interdittivo, come tale più facilmente esposta a condizionamenti criminali rispetto a quanto possa verificarsi per un’impresa strutturata in forma societaria ”.
Tale argomento significa che, a fronte dei plurimi e già di per sé sufficienti elementi dai quali inferire un pericolo infiltrativo, non sussiste un possibile argine organizzativo costituito da una forma d’impresa articolata mediante una divisione di competenze e poteri, tale da sfumare la relazione intersoggettiva fra il titolare ed il contesto controindicato.
Si tratta di un elemento che rafforza la prognosi di contiguità (che, come detto, può manifestarsi anche in forma meramente soggiacente: il che è all’evidenza molto più probabile se l’impresa è unipersonale), ma non autorizza l’affermazione per cui si sarebbe in presenza di “ una mera congettura, una mera ipotesi tutt’altro che elevabile allo standard richiesto in codesta sede ”.
Al contrario, si tratta di un dato strutturale che ha valenza neutra in difetto del complessivo quadro gravemente indiziante denotante la sussistenza di un pericolo infiltrativo: ma che in presenza di quest’ultimo assume un rilievo funzionale rilevante (ancorché non ex se , ma quale meccanismo incidente sui processi decisionali dell’impresa).
Pertanto, non può affermarsi che il pericolo infiltrativo nel caso di specie sia desunto da una mera ipotesi o congettura: è desunto da fatti concludenti di diversa natura, senza però che ad esso faccia da possibile ostacolo l’articolazione plurisoggettiva dell’impresa (sul piano logico dunque il percorso ricostruttivo è esattamente inverso rispetto a quello posto a fondamento dell’appello).
7. Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce “ Errores in judicando. erroneità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione. violazione dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza. violazione degli artt. 24, 41 e 97 cost. e dell’art. 14 e del protocollo n. 12, art. 1 della Convenzione E.D.U. violazione degli artt. 14, 17 e 18 della Convenzione E.D.U ”.
La premessa maggiore della censura in esame è che “ la pronuncia n. 57/2020 della Corte Costituzionale ha richiamato ad un’applicazione dell’istituto interdittivo fondata sui principi di attualità e concretezza del rischio infiltrativo. Il TAR, contrariamente, salvaguardando l’operato della Prefettura, acconsente nell’attribuire efficacia inabilitante perpetua anche a fatti assai risalenti, rendendo paradossalmente impossibile l’eventuale rientro nella legalità da parte di soggetti che siano stati, nel risalente passato, coinvolti in vicende penali (in questo caso giunte sempre all’assoluzione) ”.
Da tale premessa l’appellante fa discendere la conclusione per cui ciò configurerebbe una violazione “ dell’art. 14 del Protocollo numero 12, art. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), e del divieto di discriminazione ivi sancito (riflesso del più generale principio di eguaglianza), in quanto il comportamento della Prefettura contrasta con le scelte già adottate dalle stesse amministrazioni in ordine a situazioni del tutto analoghe a quella in esame ”; nonché degli artt. 14 e 17 della stessa Convenzione (viene invocato in tal senso dalla “ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella nota sentenza del 23.2.2017 “De Tommaso c. Italia”, resa su ricorso n. 43395/09 ”).
8. Il mezzo è anzitutto inammissibile, non essendo stata dedotta in primo grado una analoga censura, proposta solamente per la prima volta in appello.
Esso è in ogni caso infondato anzitutto in ragione della riconosciuta infondatezza del suo presupposto logico-giuridico: come si è visto in sede di scrutinio del primo motivo, nel caso di specie il potere è stato esercitato in conformità al parametro normativo nella lettura dello stesso resa dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020.
Tanto chiarito, è sufficiente richiamare, nel senso dell’infondatezza della censura in esame, il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni nel caso di specie per discostarsi, che ha chiarito come “ In termini generali, poi, con riguardo alla compatibilità dell’istituto con i principi nazionali e sovranazionali posti a garanzia delle libertà della persona e dell’imprenditore, valgono le considerazioni già espresse da questa sezione nelle pronunce nn. 6105/2019, 758/2019 e 2343/2018, oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 57/2020 ” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6574/2020).
Una volta acclarato che il potere è stato esercitato, avuto riguardo alle concrete circostanze fattuali, in conformità al parametro normativo come interpretato dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, nessun vizio è ravvisabile nel provvedimento impugnato in relazione alla possibile compressione degl’interessi antagonisti.
9. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.