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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6705/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6705/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raimondo Di Iesu elettivamente domiciliata in Salerno alla via C. Calenda n. 10;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Controparte_2 C.F._1
Armenante e Luigi Vitale elettivamente domiciliato in Cava De' Tirreni (SA) alla via Sante Di Marino
n.34;
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 1715/2021 Controparte_4
(r.g. n. 2078/2021) depositata il 14.10.2021 dal Giudice di Pace di Cava De' Tirreni.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_4
1 pagamento n. 10020150033934780000 di euro 1.298,67 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dalla e risalenti all'anno 2014, eccependo l'omessa notifica Controparte_3
della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non avere il giudice a quo rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della _3
, atteso che relativamente a quest'ultima l'atto di citazione era stato notificato
[...]
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, anziché di Salerno.
Per il resto, l'appellante ha insistito per la riforma della decisione di primo grado e per il rigetto della domanda proposta da . Controparte_4
Con comparsa depositata il 11.05.2022 si è costituito , il quale ha eccepito Controparte_4
preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 113 e 342 c.p.c. e/o comunque per l'infondatezza del gravame.
Tanto premesso, la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c..
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come si desume dai documenti in atti, l'atto di citazione in primo grado è stato notificato da alla prefettura di mediante invio Controparte_4 _3
all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
viceversa, essendo stata proposta la causa davanti al Giudice di Pace di Cava dé Tirreni, la notifica andava effettuata presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno.
Tale conclusione è conforme a quanto prescritto dall'art. 11 r.d. n. 1611/1933, ai sensi del quale
“tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali,
od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la
causa, nella persona del Ministro competente. […] Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate, tenuto conto delle ragioni di accoglimento del'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. dichiara la nullità della notificazione dell'atto
2 introduttivo e rimette la causa davanti al Giudice di Pace di Cava dé Tirreni.
Nocera Inferiore, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6705/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raimondo Di Iesu elettivamente domiciliata in Salerno alla via C. Calenda n. 10;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Controparte_2 C.F._1
Armenante e Luigi Vitale elettivamente domiciliato in Cava De' Tirreni (SA) alla via Sante Di Marino
n.34;
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 1715/2021 Controparte_4
(r.g. n. 2078/2021) depositata il 14.10.2021 dal Giudice di Pace di Cava De' Tirreni.
In primo grado aveva impugnato il ruolo unitamente alla cartella di Controparte_4
1 pagamento n. 10020150033934780000 di euro 1.298,67 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate dalla e risalenti all'anno 2014, eccependo l'omessa notifica Controparte_3
della stessa e la conseguente prescrizione quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non avere il giudice a quo rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della _3
, atteso che relativamente a quest'ultima l'atto di citazione era stato notificato
[...]
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, anziché di Salerno.
Per il resto, l'appellante ha insistito per la riforma della decisione di primo grado e per il rigetto della domanda proposta da . Controparte_4
Con comparsa depositata il 11.05.2022 si è costituito , il quale ha eccepito Controparte_4
preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 113 e 342 c.p.c. e/o comunque per l'infondatezza del gravame.
Tanto premesso, la causa va rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1 c.p.c..
Al riguardo, è sufficiente osservare che, come si desume dai documenti in atti, l'atto di citazione in primo grado è stato notificato da alla prefettura di mediante invio Controparte_4 _3
all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
viceversa, essendo stata proposta la causa davanti al Giudice di Pace di Cava dé Tirreni, la notifica andava effettuata presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno.
Tale conclusione è conforme a quanto prescritto dall'art. 11 r.d. n. 1611/1933, ai sensi del quale
“tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali,
od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la
causa, nella persona del Ministro competente. […] Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate, tenuto conto delle ragioni di accoglimento del'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. dichiara la nullità della notificazione dell'atto
2 introduttivo e rimette la causa davanti al Giudice di Pace di Cava dé Tirreni.
Nocera Inferiore, 15.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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