Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1977, n. 1478
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Sentenza 22 aprile 1977

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La pendenza, all'epoca delle elezioni comunali, di un procedimento penale per costruzione abusiva, e, quindi, per un fatto che lede gli interessi del comune e legittima il medesimo a costituirsi parte civile e ad adottare provvedimenti di autotutela amministrativa, determina, nei confronti dell'imputato di detto illecito, una situazione di 'ineleggibilita per lite pendente', ai sensi dell'art 15 n 6 del DPR 16 maggio 1960 n 570, dovendosi in tale nozione comprendere non solo le controversie in atto, ma anche quelle potenziali, in relazione ad un fatto gia verificatosi. Questa situazione di ineleggibilita ricorre a prescindere da ogni indagine sulla consapevolezza o meno, da parte dell'eligendo, dell'antigiuridicita del proprio comportamento, ovvero sulla obiettiva sussistenza dell'illecito (salvo che essa possa escludersi ictu oculi), ed a prescindere altresi dall'eventuale acquiescenza del candidato ai provvedimenti amministrativi adottati dal comune (annullamento della licenza,sospensione dei lavori, ordine di demolizione ecc), ove la Mancanza di definitivita dei provvedimenti medesimi, all'epoca indicata, escluda la completa rimozione di ogni conflitto di interessi con il comune. ( V 1180/76, mass n 379865; ( V 3083/75, mass n 377182; ( V 2369/75, mass n 376221; ( V 45/74, mass n 367551).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1977, n. 1478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1478
    Data del deposito : 22 aprile 1977

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