Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3362/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3362/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Marconi n. 66 e rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Cortese, in virtù di procura speciale alle liti del 3-2-2013, autenticata dal notaio , rep. 8360, racc. 5374. Persona_1
OPPONENTE
E di , già di , in persona del legale CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_2 rappresentante p.t., con sede in Cicciano (NA) alla via Provinciale per Comiziano ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Filippo Dentice D'Accadia n. 31, presso lo studio degli avvocati Gennaro Cavallaro e Antonio Cavallaro che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente e che disgiuntamente, come da procura allegata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Opposta: rigettare l'atto di opposizione, previa conferma del monitorio opposto con condanna di spese di lite oltre accessori con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, in data
29-6-2023, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 727/2023 Parte_2 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13-5-2023 e notificato in data 23-5-
2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 64.181,42, oltre interessi e spese in favore in favore di di , a titolo di saldo del Controparte_3 CP_2 corrispettivo per prestazioni sanitarie ex artt. 26 e 44 legge 833/78 erogate negli anni
2020 e 2022.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che la somma richiesta non era dovuta in quanto: per le prestazioni rese ex artt. 26 e 44 legge 833/78, per l'anno 2020, con determina dirigenziale n. 122 del 5-7-2022 era stato liquidato tutto quanto dovuto sino al tetto di spese assegnato per tale anno;
per le prestazioni rese ex art. 44 legge
833/78, per l'anno 2022, per complessivi euro 54.580,35, con nota prot. n. 126291 del 26-
6-2023, era stata chiesta l'emissione della nota di credito per euro 5.703,36, per avvenuto superamento del tetto di spesa.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
, già , ha contestato i motivi di Controparte_4 Controparte_5 opposizione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
2. Per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
pag. 2 Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
2.1. Nella fattispecie risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che la struttura sanitaria ricorrente è accreditata con l' per Controparte_6
l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 per rendere prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché per rendere prestazioni per riabilitazione ex art. 44 L. 833/78, relativamente alla branca di medicina fisica e riabilitativa.
L'opposta, inoltre, depositando i relativi contratti, ha dimostrato che: per le prestazioni ex art. 44 legge 833/1978 per l'anno 2020, all'art. 3 comma 1, la quantità delle prestazioni erano determinate in complessivi n. 18.052,00 mentre il limite di spesa (art. 4) era fissato in complessivi euro 339.340,00 al netto del ticket e quota ricetta regionale;
per le prestazioni ex art. 44 legge 833/1978, per l'anno 2022, all'art. 3 comma 1, la quantità delle prestazioni erano stabilite in complessivi n. 17.998,00 mentre il limite di spesa (art. 4) era fissato in complessivi euro 335.280,00 al netto del ticket e quota ricetta regionale
Diversamente da quanto allegato nel ricorso per decreto ingiuntivo, invece, nel contratto regolante le prestazioni di cui all'art. 26 legge 833/1978 per l'anno 2020, all'art. 3 comma 1 la quantità delle prestazioni erano determinate in complessivi 44.295 (39.558 più 4.737), e non 90.409,00 come prospettato;
il limite di spesa ivi stabilito, all'art. 4, era fissato in euro 1.729.338,00 (1.663.022 più 66.366) e non euro 6.651.512,00 come prospettato.
La struttura sanitaria opposta ha allegato di aver effettuato prestazioni riabilitative per complessivi euro 64.181,42, così ripartite: ex 26 legge 833/1978 per l'anno 2020, per euro
6.066,84; ex art. 44 legge 833/1978 per l'anno 2020, per euro 3.534,23; ex art 44 legge
833/1978, per l'anno 2022 per euro 54.580,35.
A supporto di tale allegazione, l'opposta ha prodotto fatture, analiticamente descritte nel ricorso per decreto ingiuntivo e relative ai singoli importi maturati negli anni di riferimento.
A fronte delle specifiche allegazioni in fatto dedotte dalla opposta creditrice, in merito alle prestazioni eseguite e oggetto della richiesta di pagamento, alcuna puntuale doglianza Part è stata articolata dall' opponente sul punto.
pag. 3 Deve pertanto ritenersi che i fatti in questione non risultino specificamente contestati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c..
Invero, da un lato non è stata specificamente contestata l'esecuzione delle prestazioni da parte della struttura sanitaria accreditata;
per altro verso, non è stato nemmeno dedotto un diverso ammontare degli importi dovuti.
2.2. ha eccepito, sostanzialmente, che per le prestazioni effettuate nel Parte_2
2020 era stato liquidato tutto quanto dovuto sino al raggiunto del tetto di spesa e, quindi, che alcuna altra somma poteva essere corrisposta;
per quelle effettuate nel 2022, ha parimenti eccepito che era stato superato il tetto di spesa e che, conseguentemente, era stata chiesta l'emissione della nota di credito per euro 5.703,36, riconoscendo il debito per l'importo residuo di euro 48.876,99.
In ordine alla eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa ora evidenziata, giova rammentare che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo
32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma
8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il
Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che pag. 4 influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Controparte_7 sez. I, n. 2862 del 3-6-2013).
Inoltre, va rammentato che secondo costante giurisprudenza amministrativa,
l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di pag. 5 remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (cfr. Cons. Stato n.
184/2019 e 1206/2018).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico delle parti, alla luce del quale la struttura sanitaria opposta spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione Part delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. sentenza n. 17437 del 31-8-2016).
In particolate, la Suprema Corte, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova in merito al superamento del tetto di spesa, ha affermato che “In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare il superamento del tetto di spesa una nota dell'ASL debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello)” – (Cass. civ., ordinanza n. 29474 del 14-11-2024; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 10182 del 16-4-
2021; Cass. civ., ordinanza, n. 4115 del 14-2-2024; Cass. civ., ordinanza n. 5661 del 2-3-
2021; Cass. civ., ordinanza n. 3403 del 13-2-2018).
2.3. Nella specie, in riferimento alle prestazioni effettuate nel 2020, ex artt. 26 e 44 legge 833/1978, non ha provato di aver pagato le prestazioni fino Parte_2 all'esaurimento del budget, non avendo depositato i mandati di pagamento e risultando la determina dirigenziale n. 122 del 5-7-2022 inidonea allo scopo.
Invero, in tale atto non vi è alcun riferimento alle fatture n. 1216-1214-1316 del 2020, di complessivi euro 6.066,84, per le prestazioni ex art 26 legge 833/1978, né a quella n.
1198/2020 di euro 3.534,23, per le prestazioni ex art 44 legge 833/1978. Par Inoltre, in tale determina dirigenziale – per come sottolineato dalla opposta – l sostiene che la struttura sanitaria avrebbe percepito una somma di euro 621.804,72 che,
pag. 6 anche se sommata a quella richiesta, non determina il superamento del tetto di spesa fissato in contratto.
Per le prestazioni effettuate nel 2022 ex art. 44 legge 833/1978, l'opponente ha prodotto la nota prot. n. 126291 del 26-6-2023 in cui, premettendo che il limite di spesa di euro 335.280,00 era stato innalzato ad euro 340.935,00, richiedeva l'emissione di una nota di credito per euro 5.703,36, assumendo che l'opposta aveva emesso un fatturato complessivo di euro 335.667,96, riconoscendo implicitamente un debito di euro 48.876,99
(risultando invece l'assunto esubero di euro 5.267,64, erroneamente calcolato in tale nota) che nella nota n. 135924 del 7-7-2023 e nella determina n. 164/2023 del 30-6-2023, depositate dall'opponente, è indicato, invece, in euro 48.021,69.
Tuttavia, anche in questo caso, alcun mandato di pagamento risulta prodotto;
inoltre, va considerato che la nota in questione è stata emessa dopo il deposito del decreto ingiuntivo e che la richiesta di nota di credito è un atto unilaterale.
Per tali ragioni, avendo dimostrato l'opposta il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero i fatti costitutivi del diritto in contestazione, e risultando infondati i motivi di opposizione, la stessa deve essere respinta.
Pertanto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 727/2023, che deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , già
[...] Controparte_4
pag. 7 , in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, Controparte_5 eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n.
727/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13-5-2023 e notificato in data 23-5-2023) che dichiara esecutivo;
B) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 al pagamento, in favore di , già , in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., della somma pari ad euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, con distrazione in favore degli avvocati Carmelo Cavallaro e Antonio
Cavallaro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Torre Annunziata, 17 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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