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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25723/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25723/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II 115, 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. D'AMICO RAFFAELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 06/06/2010. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.70 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/02/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'immobile familiare - in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% - sito in La Loggia
Via Capri 4b- unitamente ai suoi arredi - alla SI , la quale vi continuerà ad abitare con la Parte_1 minore . Persona_2
DA' ATTO che:
-la SI si farà carico di tutte le spese ordinarie relative al cespite su indicato. Le spese Parte_1 straordinarie, nonché i ratei del mutuo ipotecario e della relativa polizza assicurativa saranno - invece -
a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50%. Quanto ai ratei del mutuo ipotecario e della relativa polizza assicurativa, il SI si obbliga a corrispondere alla SI - a mezzo b/b Pt_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese - l'importo di € di 343,23.
-I coniugi - sin d'ora - convengono che - in caso di comprovate esigenze economiche e/o lavorative della SI - il SI potrà acquistare la quota parte dell'immobile della SI Parte_1 Pt_2 [...]
, ovvero le Parti potranno offrire in vendita a terzi il cespite. In detta ultima ipotesi, il ricavato Pt_1 della vendita (al netto degli esborsi per l'estinzione del mutuo ipotecario e correlata polizza) verrà suddiviso tra i SIi e in ragione del 50%, fermo restando quanto stabilito al punto Parte_1 Pt_2 che segue.
-il SI IO si obbliga a corrispondere alla SI la somma di € 20.000,00 a titolo di Parte_1 lavori di ristrutturazione eseguiti sul cespite coniugale in costanza di matrimonio. Detta somma verrà corrisposta dal SI , in favore della SI , a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_2 Parte_1
[...]), come segue: quanto ad € 5.000,00 contestualmente alla sottoscrizione di questo accordo;
quanto ad € 15.000,00, le Parti stabiliscono - sin d'ora - tre diverse ipotesi alternative tra loro:
pagina 2 di 4 i) entro e non oltre 15 giorni decorrenti dell'intervenuta vendita del cespite coniugale, ove questo venga alienato a terzi;
ii) nell'ipotesi in cui il SI acquisti la quota parte del cespite della SI 0%), Pt_2 Parte_1 l'indicata somma verrà corrisposta (in aggiunta al prezzo pattuito) contestualmente alla stipula del relativo atto notarile.
iii) ove entro il 31 Dicembre 2035 le Parti non abbiano posto in essere le condizioni di cui ai punti che precedono (i) e ii), l'indicata somma verrà corrisposta entro e non oltre il 31 gennaio 2036.
-i coniugi convengono, altresì, che il cespite in comproprietà - in caso di esigenze personali della SI
- sarà posto in locazione e il relativo ricavato (al netto degli esborsi per l'estinzione del mutuo Parte_1 ipotecario e correlata polizza) sarà suddiviso tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno.
-il SI IO si allontanerà dall'immobile coniugale - asportando i propri effetti personali - non appena avrà reperito diversa soluzione abitativa e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 Dicembre 2024.
DISPONE che:
-la figlia minore (che manterrà la residenza presso la madre) verrà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui ciascun genitore starà con la figlia, avendo sempre esclusivo riguardo all'interesse della stessa;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione
- salvo diverso accordo tra le Parti, nel rispetto, in ogni caso, dei desiderata della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori - il SI potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_2 ogni qualvolta lo vorrà e - comunque - almeno secondo la calendarizzazione che segue:
- il giovedì dalle ore 17.30 sino al venerdì mattina, allorquando il SI riaccompagnerà Pt_2 Per_1
a scuola;
- a week end alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino al lunedì mattina, allorquando il SI Pt_2 riaccompagnerà la figlia a scuola (eventuali cambiamenti/modifiche di orario dovranno essere comunicati all'altro genitore entro la mattina del giorno di pertoccanza);
- per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando tale periodo con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio e con l'obbligo reciproco di comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno (in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- durante le vacanze natalizie, il 25 dicembre ed il 31 dicembre e 1° gennaio ad anni alterni (quest'anno il 31);
-durante le vacanze pasquali, in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ad anni alterni (negli anni dispari con la mamma); il giorno del compleanno insieme ad entrambi i genitori.
DISPONE che:
- il SI contribuirà al mantenimento diretto allorquando avrà con sé. Pt_2 Per_1
DA' ATTO che:
-l'assegno unico (o qualsiasi altro ammortizzatore sociale previsto in favore dei figli che eventualmente in futuro lo sostituisca/integri) sarà interamente percepito dalla SI . Parte_1
DISPONE che: pagina 3 di 4 -le spese straordinarie relative alla figlia, individuate e regolamentate come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
in ogni caso le spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate saranno corrisposte in ragione del 50% da ciascun genitore, con rimborso della quota al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo alla richiesta. Le spese ludiche o ritenute non necessarie nell'interesse esclusivo della figlia o comunque sulle quali non si è raggiunto un previo accordo saranno sostenute per intero dal genitore che vi consentirà o provvederà a tali spese salvo diverso accordo tra i genitori.
DA' ATTO che:
-i SIi e potranno farsi coadiuvare da parenti/affini/persone di fiducia nella gestione Parte_1 Pt_2 di Per_1
-le Parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto patrimoniale e, conseguentemente, non hanno nulla più a pretendere vicendevolmente l'uno dall'altra per qualsiasi ragione o titolo;
-i coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia richiesta economica a carico dell'altro coniuge;
-le parti si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio. I coniugi prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o di un documento di identità per la figlia, anche valido per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25723/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE II 115, 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. D'AMICO RAFFAELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 06/06/2010. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.70 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/02/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA l'immobile familiare - in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% - sito in La Loggia
Via Capri 4b- unitamente ai suoi arredi - alla SI , la quale vi continuerà ad abitare con la Parte_1 minore . Persona_2
DA' ATTO che:
-la SI si farà carico di tutte le spese ordinarie relative al cespite su indicato. Le spese Parte_1 straordinarie, nonché i ratei del mutuo ipotecario e della relativa polizza assicurativa saranno - invece -
a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50%. Quanto ai ratei del mutuo ipotecario e della relativa polizza assicurativa, il SI si obbliga a corrispondere alla SI - a mezzo b/b Pt_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese - l'importo di € di 343,23.
-I coniugi - sin d'ora - convengono che - in caso di comprovate esigenze economiche e/o lavorative della SI - il SI potrà acquistare la quota parte dell'immobile della SI Parte_1 Pt_2 [...]
, ovvero le Parti potranno offrire in vendita a terzi il cespite. In detta ultima ipotesi, il ricavato Pt_1 della vendita (al netto degli esborsi per l'estinzione del mutuo ipotecario e correlata polizza) verrà suddiviso tra i SIi e in ragione del 50%, fermo restando quanto stabilito al punto Parte_1 Pt_2 che segue.
-il SI IO si obbliga a corrispondere alla SI la somma di € 20.000,00 a titolo di Parte_1 lavori di ristrutturazione eseguiti sul cespite coniugale in costanza di matrimonio. Detta somma verrà corrisposta dal SI , in favore della SI , a mezzo bonifico bancario (IBAN Pt_2 Parte_1
[...]), come segue: quanto ad € 5.000,00 contestualmente alla sottoscrizione di questo accordo;
quanto ad € 15.000,00, le Parti stabiliscono - sin d'ora - tre diverse ipotesi alternative tra loro:
pagina 2 di 4 i) entro e non oltre 15 giorni decorrenti dell'intervenuta vendita del cespite coniugale, ove questo venga alienato a terzi;
ii) nell'ipotesi in cui il SI acquisti la quota parte del cespite della SI 0%), Pt_2 Parte_1 l'indicata somma verrà corrisposta (in aggiunta al prezzo pattuito) contestualmente alla stipula del relativo atto notarile.
iii) ove entro il 31 Dicembre 2035 le Parti non abbiano posto in essere le condizioni di cui ai punti che precedono (i) e ii), l'indicata somma verrà corrisposta entro e non oltre il 31 gennaio 2036.
-i coniugi convengono, altresì, che il cespite in comproprietà - in caso di esigenze personali della SI
- sarà posto in locazione e il relativo ricavato (al netto degli esborsi per l'estinzione del mutuo Parte_1 ipotecario e correlata polizza) sarà suddiviso tra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno.
-il SI IO si allontanerà dall'immobile coniugale - asportando i propri effetti personali - non appena avrà reperito diversa soluzione abitativa e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 Dicembre 2024.
DISPONE che:
-la figlia minore (che manterrà la residenza presso la madre) verrà affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui ciascun genitore starà con la figlia, avendo sempre esclusivo riguardo all'interesse della stessa;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione
- salvo diverso accordo tra le Parti, nel rispetto, in ogni caso, dei desiderata della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori - il SI potrà vedere e tenere con sé la figlia Pt_2 ogni qualvolta lo vorrà e - comunque - almeno secondo la calendarizzazione che segue:
- il giovedì dalle ore 17.30 sino al venerdì mattina, allorquando il SI riaccompagnerà Pt_2 Per_1
a scuola;
- a week end alternati dal venerdì alle ore 19.00 sino al lunedì mattina, allorquando il SI Pt_2 riaccompagnerà la figlia a scuola (eventuali cambiamenti/modifiche di orario dovranno essere comunicati all'altro genitore entro la mattina del giorno di pertoccanza);
- per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando tale periodo con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio e con l'obbligo reciproco di comunicarsi prima della partenza la località di soggiorno (in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
- durante le vacanze natalizie, il 25 dicembre ed il 31 dicembre e 1° gennaio ad anni alterni (quest'anno il 31);
-durante le vacanze pasquali, in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ad anni alterni (negli anni dispari con la mamma); il giorno del compleanno insieme ad entrambi i genitori.
DISPONE che:
- il SI contribuirà al mantenimento diretto allorquando avrà con sé. Pt_2 Per_1
DA' ATTO che:
-l'assegno unico (o qualsiasi altro ammortizzatore sociale previsto in favore dei figli che eventualmente in futuro lo sostituisca/integri) sarà interamente percepito dalla SI . Parte_1
DISPONE che: pagina 3 di 4 -le spese straordinarie relative alla figlia, individuate e regolamentate come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
in ogni caso le spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate saranno corrisposte in ragione del 50% da ciascun genitore, con rimborso della quota al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo alla richiesta. Le spese ludiche o ritenute non necessarie nell'interesse esclusivo della figlia o comunque sulle quali non si è raggiunto un previo accordo saranno sostenute per intero dal genitore che vi consentirà o provvederà a tali spese salvo diverso accordo tra i genitori.
DA' ATTO che:
-i SIi e potranno farsi coadiuvare da parenti/affini/persone di fiducia nella gestione Parte_1 Pt_2 di Per_1
-le Parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto patrimoniale e, conseguentemente, non hanno nulla più a pretendere vicendevolmente l'uno dall'altra per qualsiasi ragione o titolo;
-i coniugi danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia richiesta economica a carico dell'altro coniuge;
-le parti si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio. I coniugi prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o di un documento di identità per la figlia, anche valido per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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