TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11432 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 55132 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI BA
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 24.07.2025, deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55132/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24.07.2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dall'Avv PORRARO Parte_1 C.F._1
NI e dall'AVV GIORGIA MELCHIORRE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via FEDERICO CESI N. 21 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice
E
, rappresentato e difeso dall'Avv CICIONI Controparte_1 C.F._2
DO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla VIA BENEDETTO
CROCE 49, in virtù di procura speciale in atti
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 6.12.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso gli atti di precetto notificatole, in data 27.11.2024 , da CP_1
con cui siintimava, con il primo precetto, il pagamento della somma complessiva di €
[...]
2.407,55, a titolo di spese di lite, in forza della sentenza del 14.11.2024 n. 17359/2024 del
Tribunale di Roma (Rg 52882/2023 ), notificata contestualmente, e, con il secondo precetto, il rilascio dell'immobile (ex casa coniugale con annesso locale box) sito in Roma Via Grassano n. 18
in forza della medesima sentenza.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi:
1) difetto di titolo esecutivo in relazione all'intimazione del rilascio degli immobili che la sentenza n. 17359/2024 statuiva esclusivamente la revoca dell'assegnazione della casa
(in comproprietà tra gli ex coniugi) senza contenere alcun ordine di rilascio
2) eccezione di compensazione in forza di crediti vantati dall'opponente nei confronti dell'opposto per un importo complessivo di € 49.190,46 (oltre interessi e accessori ) portati da tre decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma (n. 5864/2021 del 23 marzo 2021 - rg 12853/2021; n. 17280/2021 del 27 settembre 2021 – Rg 17280/2021; n. 13123/2024 del 7
ottobre 2024 RG 32825/2024)
in data 16 dicembre 2024, successivamente alla notifica dell'atto di precetto e della notifica dell'atto in opposizione, la consegnava copia delle chiavi degli immobili in questione Pt_1
immettendo nel formale compossesso il CP_1
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese (da distrarsi in favore del procuratore antistatario) deducendo.
-la cessata materia del contendere con riferimento all'intimazione di rilascio, stante l'intervenuta spontanea riconsegna dele chiavi parte della con statuizione sulle spese Pt_1
di lite secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”
-l'impossibilità di operare la compensazione (legale e/o giudiziale) invocata dall'opponente in considerazione della pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 13123/24 e della domanda riconvenzionale svolta, nell'ambito del predetto giudizio, dal per un CP_1
importo di € 395.210,36, nonché per i crediti vantati dal a titolo di mantenimento CP_1
corrisposto in favore dei figli e . Per_1 Per_2
- richiesta di sospensione del presente giudizio o di riunione dello stesso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Il Giudice, con decreto ex art 171 bis cpc del 10 febbraio 2025, dichiarava la contumacia del convenuto successivamente revocata a seguito della tardiva costituzione del in data CP_1
24 febbraio 2025. Considerato il termine per la costituzione fissato ex art 166 c.p.c. alla data del 7
febbraio 2025 (70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione – 18 aprile
2025 nel caso di specie) il convenuto è incorso nelle decadenze di cui all'art 167 cpc.
La causa, a seguito di rinuncia dell'opponente alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istruita in via documentale, perveniva all'udienza del 24 luglio 2025 e trattenuta in decisione, su richiesta congiunta delle parti e rinuncia ai termini.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto CP_1
in virtù del titolo costituito dalla sentenza del 14.11.2024 n. 17359/2024 del Tribunale di
[...]
Roma notificata unitamente ai due precetti opposti, in danno di per la somma Parte_1
precettata e per la causali nel precetto espressamente indicate e per il rilascio degli immobili.
Preliminarmente, si sottolinea che nel caso in esame, con il medesimo atto di opposizione si è voluto introdurre sia un'opposizione al rilascio di immobile, la cui competenza è devoluta, in quanto relativa ad esecuzione forzata, per materia al Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile,
e un'opposizione all'esecuzione, di competenza per valore, del giudice di pace, sussiste la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie (Cass n.16355/2010 Cass 9988 del 2011 ord
17843 del 2014 22872 del 2015) e ciò prescindendo dalla cessata materia del contendere intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio.
Nel caso in questione, quindi, va dichiarata la propria competenza e quindi la competenza del Tribunale.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, in ordine all'intimazione di rilascio, preso atto della spontanea consegna da parte della in data 16 dicembre 2024, di copia delle Pt_1
chiavi degli immobili con contestuale immissione del nel compossesso, circostanza non CP_1
contestata tra le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' sopravvenuta, infatti, una situazione tale da eliminare la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire.
Occorre, pertanto, provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
A tal fine è necessario, dunque, procedere ad un'indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa della parte ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita e, dunque, prescindendo dal rilascio spontaneo oggetto dell'atto di precetto.
Nel caso che ci occupa l'opposizione sarebbe stata accolta.
Infatti, il principio “nulla executio sine titulo” stabilisce che l'esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, la cui esistenza rappresenta la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per attivare la tutela esecutiva, con la conseguenza che il titolo, ai sensi dell'art 474 cpc deve contenere l'accertamento di un diritto certo, liquido ed esigibile,
requisiti che, in ordine al rilascio, non sussistono nel titolo azionato.
La sentenza n. 17359 emessa dalla Prima sezione del Tribunale di Roma in data 14.11.2024, nel dispositivo al punto B) dispone, infatti, esclusivamente la “revoca a far data dal deposito del ricorso l'assegnazione a della ex casa familiare”. La statuizione non costituisce titolo Parte_1
esecutivo per conseguire il rilascio dell'immobile, titolo che sarebbe dovuto essere conseguito innanzi al Giudice competente. Diversamente, il provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale e qui azionato, costituisce efficace titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata in danno della per l'importo di Euro Pt_1
€ 2.407,55, come si evince dal punto C) della sentenza pubblicata in data 14.11.2024: “ condanna a rifondere a le spese di lite nella misura della metà, così Parte_1 Controparte_1
liquidandole in euro 1650,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali di legge ,
compensandole nella residua metà.”
Si impone, a questo punto, verificare la fondatezza dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente.
E', oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, nell'ipotesi di dedotta compensazione , il primo principio espresso dalla Cassazione Civile sez. Unite n. 23225 del
15.11.2016 è che la compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili e che il Giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controverso e ancora sub iudice ..
Le norme del codice civile sulla compensazione, inoltre, stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza ed esigibilità di cui il Giudice è chiamato a verificarne la ricorrenza. Orbene, nel caso in esame il controcredito eccepito in compensazione relativo al D.I. 13123/24 è risultato sub iudice (Rg
53368/24), mentre la copia allegata all'atto introduttivo (v. all.3) del decreto ingiuntivo n. 5864/2021
non risulta munita di esecutività. Con riferimento al D.I. 17280/2024 (all. 4).la copia agli atti non è
provvista di attestazione di mancata opposizione al decreto ingiuntivo e definitività dello stesso.
Invero, dall'esame del D.I. n. 17280/21, il provvedimento risulta concesso immediatamente esecutivo in data 23 settembre 2021 e munito di Formula esecutiva in data 5 ottobre 2021, ma con inevitabile concessione di quaranta giorni per la proposizione di eventuale opposizione. Finanche il precetto (datato 26.10.2021) allegato al decreto ingiuntivo non riporta alcuna attestazione circa la definitività del provvedimento monitorio, in considerazione anche del mancato decorso del termine dei 40 giorni. E' evidente, alla luce di quanto sopra, e della ferma contestazione dei controcrediti da parte dell'opposto, che nel caso di specie non sussistono i presupposti di legge per accogliere l'invocata compensazione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la cessata materia del contendere in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per rilascio
• Rigetta l'opposizione ex art 615 cpc e dichiara il diritto di a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata al pagamento di € 2.407,55 in danno di Parte_1
in relazione al precetto notificato in data 27.11.2024
[...]
• Compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Roma, 30/07/2025
Il Giudice
RI BA
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI BA
visto il verbale dell'udienza di discussione orale del 24.07.2025, deposita , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ultimo comma , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55132/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24.07.2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti rappresentata e difesa dall'Avv PORRARO Parte_1 C.F._1
NI e dall'AVV GIORGIA MELCHIORRE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via FEDERICO CESI N. 21 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
Parte Opponente- attrice
E
, rappresentato e difeso dall'Avv CICIONI Controparte_1 C.F._2
DO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla VIA BENEDETTO
CROCE 49, in virtù di procura speciale in atti
Parte Opposta- convenuta
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza sopra richiamato, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo,
ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies c.p.c. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza,
al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c.
perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 6.12.2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso gli atti di precetto notificatole, in data 27.11.2024 , da CP_1
con cui siintimava, con il primo precetto, il pagamento della somma complessiva di €
[...]
2.407,55, a titolo di spese di lite, in forza della sentenza del 14.11.2024 n. 17359/2024 del
Tribunale di Roma (Rg 52882/2023 ), notificata contestualmente, e, con il secondo precetto, il rilascio dell'immobile (ex casa coniugale con annesso locale box) sito in Roma Via Grassano n. 18
in forza della medesima sentenza.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi:
1) difetto di titolo esecutivo in relazione all'intimazione del rilascio degli immobili che la sentenza n. 17359/2024 statuiva esclusivamente la revoca dell'assegnazione della casa
(in comproprietà tra gli ex coniugi) senza contenere alcun ordine di rilascio
2) eccezione di compensazione in forza di crediti vantati dall'opponente nei confronti dell'opposto per un importo complessivo di € 49.190,46 (oltre interessi e accessori ) portati da tre decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma (n. 5864/2021 del 23 marzo 2021 - rg 12853/2021; n. 17280/2021 del 27 settembre 2021 – Rg 17280/2021; n. 13123/2024 del 7
ottobre 2024 RG 32825/2024)
in data 16 dicembre 2024, successivamente alla notifica dell'atto di precetto e della notifica dell'atto in opposizione, la consegnava copia delle chiavi degli immobili in questione Pt_1
immettendo nel formale compossesso il CP_1
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto con condanna alle spese (da distrarsi in favore del procuratore antistatario) deducendo.
-la cessata materia del contendere con riferimento all'intimazione di rilascio, stante l'intervenuta spontanea riconsegna dele chiavi parte della con statuizione sulle spese Pt_1
di lite secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”
-l'impossibilità di operare la compensazione (legale e/o giudiziale) invocata dall'opponente in considerazione della pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 13123/24 e della domanda riconvenzionale svolta, nell'ambito del predetto giudizio, dal per un CP_1
importo di € 395.210,36, nonché per i crediti vantati dal a titolo di mantenimento CP_1
corrisposto in favore dei figli e . Per_1 Per_2
- richiesta di sospensione del presente giudizio o di riunione dello stesso al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Il Giudice, con decreto ex art 171 bis cpc del 10 febbraio 2025, dichiarava la contumacia del convenuto successivamente revocata a seguito della tardiva costituzione del in data CP_1
24 febbraio 2025. Considerato il termine per la costituzione fissato ex art 166 c.p.c. alla data del 7
febbraio 2025 (70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione – 18 aprile
2025 nel caso di specie) il convenuto è incorso nelle decadenze di cui all'art 167 cpc.
La causa, a seguito di rinuncia dell'opponente alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, istruita in via documentale, perveniva all'udienza del 24 luglio 2025 e trattenuta in decisione, su richiesta congiunta delle parti e rinuncia ai termini.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposto CP_1
in virtù del titolo costituito dalla sentenza del 14.11.2024 n. 17359/2024 del Tribunale di
[...]
Roma notificata unitamente ai due precetti opposti, in danno di per la somma Parte_1
precettata e per la causali nel precetto espressamente indicate e per il rilascio degli immobili.
Preliminarmente, si sottolinea che nel caso in esame, con il medesimo atto di opposizione si è voluto introdurre sia un'opposizione al rilascio di immobile, la cui competenza è devoluta, in quanto relativa ad esecuzione forzata, per materia al Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile,
e un'opposizione all'esecuzione, di competenza per valore, del giudice di pace, sussiste la competenza del Tribunale sul cumulo di controversie (Cass n.16355/2010 Cass 9988 del 2011 ord
17843 del 2014 22872 del 2015) e ciò prescindendo dalla cessata materia del contendere intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio.
Nel caso in questione, quindi, va dichiarata la propria competenza e quindi la competenza del Tribunale.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, in ordine all'intimazione di rilascio, preso atto della spontanea consegna da parte della in data 16 dicembre 2024, di copia delle Pt_1
chiavi degli immobili con contestuale immissione del nel compossesso, circostanza non CP_1
contestata tra le parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' sopravvenuta, infatti, una situazione tale da eliminare la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire.
Occorre, pertanto, provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
A tal fine è necessario, dunque, procedere ad un'indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa della parte ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita e, dunque, prescindendo dal rilascio spontaneo oggetto dell'atto di precetto.
Nel caso che ci occupa l'opposizione sarebbe stata accolta.
Infatti, il principio “nulla executio sine titulo” stabilisce che l'esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, la cui esistenza rappresenta la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per attivare la tutela esecutiva, con la conseguenza che il titolo, ai sensi dell'art 474 cpc deve contenere l'accertamento di un diritto certo, liquido ed esigibile,
requisiti che, in ordine al rilascio, non sussistono nel titolo azionato.
La sentenza n. 17359 emessa dalla Prima sezione del Tribunale di Roma in data 14.11.2024, nel dispositivo al punto B) dispone, infatti, esclusivamente la “revoca a far data dal deposito del ricorso l'assegnazione a della ex casa familiare”. La statuizione non costituisce titolo Parte_1
esecutivo per conseguire il rilascio dell'immobile, titolo che sarebbe dovuto essere conseguito innanzi al Giudice competente. Diversamente, il provvedimento giudiziale emesso dal Tribunale e qui azionato, costituisce efficace titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata in danno della per l'importo di Euro Pt_1
€ 2.407,55, come si evince dal punto C) della sentenza pubblicata in data 14.11.2024: “ condanna a rifondere a le spese di lite nella misura della metà, così Parte_1 Controparte_1
liquidandole in euro 1650,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali di legge ,
compensandole nella residua metà.”
Si impone, a questo punto, verificare la fondatezza dell'eccezione di compensazione svolta dall'opponente.
E', oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, nell'ipotesi di dedotta compensazione , il primo principio espresso dalla Cassazione Civile sez. Unite n. 23225 del
15.11.2016 è che la compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i contrapposti crediti sono certi, liquidi ed esigibili e che il Giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controverso e ancora sub iudice ..
Le norme del codice civile sulla compensazione, inoltre, stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza ed esigibilità di cui il Giudice è chiamato a verificarne la ricorrenza. Orbene, nel caso in esame il controcredito eccepito in compensazione relativo al D.I. 13123/24 è risultato sub iudice (Rg
53368/24), mentre la copia allegata all'atto introduttivo (v. all.3) del decreto ingiuntivo n. 5864/2021
non risulta munita di esecutività. Con riferimento al D.I. 17280/2024 (all. 4).la copia agli atti non è
provvista di attestazione di mancata opposizione al decreto ingiuntivo e definitività dello stesso.
Invero, dall'esame del D.I. n. 17280/21, il provvedimento risulta concesso immediatamente esecutivo in data 23 settembre 2021 e munito di Formula esecutiva in data 5 ottobre 2021, ma con inevitabile concessione di quaranta giorni per la proposizione di eventuale opposizione. Finanche il precetto (datato 26.10.2021) allegato al decreto ingiuntivo non riporta alcuna attestazione circa la definitività del provvedimento monitorio, in considerazione anche del mancato decorso del termine dei 40 giorni. E' evidente, alla luce di quanto sopra, e della ferma contestazione dei controcrediti da parte dell'opposto, che nel caso di specie non sussistono i presupposti di legge per accogliere l'invocata compensazione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la cessata materia del contendere in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per rilascio
• Rigetta l'opposizione ex art 615 cpc e dichiara il diritto di a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata al pagamento di € 2.407,55 in danno di Parte_1
in relazione al precetto notificato in data 27.11.2024
[...]
• Compensa integralmente le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Roma, 30/07/2025
Il Giudice
RI BA