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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/07/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 363/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Capanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 363/2022 promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MELONE DAVIDE, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati;
nonché da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MAGNI Parte_3 C.F._3
CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PULITI PAOLO Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi 11/04/2024.
In particolare, gli attori hanno affermato “l'avv. MELONE conclude come da memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.
L'avv. MAGNI conclude in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo o comunque privo di effetti il precetto notificato alla sig.ra in data 31.10.2022 ad istanza della Società opposta ed in ogni caso dichiarare che Parte_3 quest'ultima Società non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra , anche in Parte_3 virtù dell'intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e compensi”. pagina 1 di 10 In particolare, parte convenuta ha affermato “come da comparse di costituzione depositate nei due giudizi riuniti con rifiuto di contraddittorio su nuove domande ed eccezioni”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di opposizione al precetto trova origine con atto di citazione iscritto al ruolo in data
14.2.2022 e notificato alla controparte in data 11.2.2022.
In tale atto di opposizione gli attori si sono lamentati della intimazione al pagamento delle somme indicate nel precetto notificatogli, in qualità di fideiussori, in data 25.1.2022 e, in particolare: hanno contestato la intervenuta prescrizione delle somme intimate, in quanto fondate sul contratto di mutuo sottoscritto il 12.11.2003, in cui risulta essere debitore principale e Parte_3
e i fideiussori;
Parte_1 Parte_2 hanno contestato l'omessa indicazione dei criteri in base al quale è determinata l'entità dell'obbligazione residua;
hanno contestato la validità delle somme, richieste e già pagate, a titolo di interesse convenzionale ultra-legale in quanto indeterminate nell'ammontare e nella determinazione del regime finanziario applicabile.
Il convenuto si è costituito in data 14.6.2022 con propria comparsa di costituzione e risposta, in cui ha contestato e replicato alle domande di parte attrice e, in particolare, ha affermato:
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione per la presenza di atti interruttivi e, nello specifico, dell'azione esecutiva immobiliare promossa nei confronti del debitore principale, e Parte_3 terminata con la distribuzione del ricavato in data 21.6.2016;
l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza maggioritaria, di un obbligo per il creditore di specificare il procedimento logico-giuridico di determinazione delle somme indicate nel precetto;
la validità dei tassi convenzionali ultra-legali determinati nel contratto di mutuo sottoscritto il
12.11.2003.
Essendo la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo stata valutata nel procedimento cautelare incidentale r.g. 363-1/2022, in data 19.7.2022 è stata celebrata l'udienza di trattazione del merito ove le parti hanno richiesto l'appendice scritta.
Le parti hanno depositato le proprie memorie nei termini assegnati loro e non hanno richiesto prove costituende, ma, gli attori, hanno sollecitato una ctu contabile sugli interessi pattuiti, a cui il convenuto si è opposto, e hanno richiesto la riunione con il procedimento r.g. 452/2022.
Infatti, tale secondo procedimento è una opposizione al precetto ex art. 615 co.1 c.p.c. la quale è stata promossa da quale debitrice principale, sempre avverso il medesimo atto di Parte_3 precetto del 3.1.2022 e in cui la stessa ha presentato le medesime censure e i medesimi motivi di opposizione qui trattati. pagina 2 di 10 All'udienza del 13.12.2022, stante l'evidenza di connessione fra i due procedimenti, il Giudice Istruttore ha disposto la riunione fra le due cause e si è riservato sulla richiesta di consulenza contabile.
Tale mezzo istruttorio è stato disposto con ordinanza del 6.2.2023 con cui è stata fissata l'udienza per il giuramento del ctu e la formazione del quesito nel contraddittorio fra le parti.
Il 21.3.2023 il ctu nominato ha prestato il proprio giuramento e, formulato il quesito e assegnati i termini, è stato disposto il rinvio all'udienza del 3.10.2023 per l'esame dell'elaborato.
Su istanza del consulente, il 20.7.2023 è stata tenuta udienza per la miglior delimitazione del quesito e l'istanza di proroga nella consegna dell'elaborato.
Tale documento è stato esaminato nel contraddittorio fra le parti il 16.1.2024 ove parte convenuta ha dedotto per la sua nullità parziale in quanto sarebbe mancata la predisposizione di una ricostruzione alternativa che ricostruisca il rapporto secondo la capitalizzazione composta.
Con ordinanza del 24.1.2024 il Giudice Istruttore ha rigettato la questione di nullità proposta dal convenuto e, visto l'elaborato, ha ritenuto utile formulare proposta conciliativa ex art. 189 bis c.p.c.
All'udienza dell'11.4.2024, preso atto della indisponibilità degli attori ad aderire alla proposta conciliativa formulata, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni nei termini sopra rassegnati.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla prescrizione del credito
Il convenuto ha affermato e provato di aver introdotto, con atto di pignoramento immobiliare notificato il
9.5.2012 (doc.1 convenuto), azione esecutiva volta alla riscossione del credito sotteso al precetto opposto e che tale azione esecutiva è stata portata a compimento e conclusione con la distribuzione del ricavato in data 21.6.2016 (doc. 2 convenuto).
In argomento rilevante è il combinato disposto fra l'art. 2943 co. 1 c.c. in ordine agli effetti interruttivi
“dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio […] esecutivo” con il successivo art. 2945 co.2 c.c. “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” e con l'effetto estensivo previsto dall' art. 1310 co.1 c.c. ai coobbligati in solido;
tali norme, infatti, sono alla base dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. VI – 3 sez. civ. ord. n. 8217/2021).
pagina 3 di 10 Pertanto, si deve concludere che l'effetto interruttivo della prescrizione del pignoramento immobiliare, atto di avvio della esecuzione immobiliare, si è protratto fino al 21.6.2016, ovvero quando l'esecuzione immobiliare promossa ha avuto il suo naturale esito con l'approvazione del programma di riparto del ricavato dalla vendita dei beni staggiti, e che tale effetto interruttivo e sospensivo si è prodotto nei confronti sia dell'obbligato principale sia dei fideiussori.
Ne consegue che al momento di ricezione del precetto in data 25.1.2022, con riferimento a e Pt_1
, e in data 31.1.2022, con riferimento a , non fosse maturato il termine ordinario Pt_2 Parte_3 di prescrizione, con conseguente infondatezza di tale motivo di opposizione all'esecuzione.
Sulla indeterminatezza delle somme indicate nel precetto
La giurisprudenza è granitica nell'affermare che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. ex multis Cass. III sez. civ. ord. n.8906/2022).
Ciò rende manifestamente infondata la doglianza degli attori su tale asserite carenze dell'atto di precetto, inoltre, considerato che tali asserite carenze sarebbero da inquadrare fra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto attinenti al quomodo e non all'an dell'esercizio delle azioni esecutive, esse risulterebbero essere, altresì, sanate dal raggiungimento dello scopo ove, come nel caso di specie, gli attori abbiano potuto esercitare le proprie difese nel merito (cfr. c.t.p. di contestazione del rapporto).
Costituisce, infatti, un principio immanente della procedura civile la strumentalità delle forme allo scopo:
“gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo” (cfr. Cass. III sez. civ. sent. n. 1928/2020), con la conseguenza che le lamentate carenze, anche in ipotesi fossero da considerare un requisito necessario, non sarebbero in ogni caso idonee a determinare l'accoglimento dell'opposizione.
Sulla validità degli interessi convenzionali ultralegali
Nelle more della fase decisionale della presente controversia le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato la sentenza n. 15130/2024 affermando i seguenti principi di primario rilievo per la controversia in esame. pagina 4 di 10 Il primo è relativo al quesito “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico.
La difesa […] ha insistito sulla scarsa comprensibilità del piano di ammortamento con riguardo al suo effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani, comprensibilità che si assume non sarebbe soddisfatta neppure dalla
(eventuale e mancata) comunicazione della formula matematica applicata per lo sviluppo del piano né dalla indicazione che l'ammortamento è «alla francese». Tali considerazioni orientano l'interpretazione del quesito pregiudiziale nel senso che l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.
Questa impostazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.
a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
«composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4,
T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo
(comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con pagina 5 di 10 riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende […] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il
TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto […].
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. par. 15 sent.
n.15130/2024).
Il secondo principio è, invece, “riguardante l'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), il Tribunale rimettente chiede di verificare se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Prescindendo dal caso in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.), che è evenienza non ricorrente della specie, la verifica è negativa.
Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha pagina 6 di 10 beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis […] e successivamente.
Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4)
l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa […] che la invoca, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle
«modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di «disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate pagina 7 di 10 disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più […].
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse […]. Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007) […].
Deve quindi darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. par. 16 sent.
n.15130/2024).
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per l'applicazione del tasso di interesse convenuto a un mutuo che prevede l'ammortamento alla francese incida sia sulla determinatezza del tasso o quale applicazione di una condizione diversa da quella pagina 8 di 10 pubblicizzata, ovvero che sia sussumibile in una delle ipotesi di nullità previste dal comma 4 o dal comma 6 dell'art. 117 TUB.
Sebbene la pronuncia della Cassazione abbia riguardato una ipotesi di mutuo a tasso fisso, il suo decisum è pienamente estendibile anche ai mutui a tasso variabile, in quanto, come emerso anche dalla ctu espletata (cfr. pag. 14), il regime finanziario riguarda la modalità con cui il tasso convenuto viene applicato al capitale erogato e in ammortamento, tant'è che il consulente afferma (e i ctp non contestano) che il “costo di due mutui, a parità di capitale finanziato, di TAN, di numero di rate di rimborso, è più elevato laddove venga adottato il regime della capitalizzazione composta” così facendo emergere l'autonomia concettuale fra il tasso (fisso/variabile) e il regime finanziario, essendo il primo solo una componente nella formula matematica di elaborazione del secondo.
Pertanto, avendo la giurisprudenza di legittimità nella citata sentenza, la quale è condivisa e fatta propria nel decisum nella presente sede, escluso in nuce che l'omessa indicazione della tipologia di regime finanziario determini una delle ipotesi di nullità relativa prevista dall'art. 117 TUB, ne consegue altresì il venir meno della sanzione di applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7 della norma in esame.
Alla luce di ciò deriva la infondatezza delle censure sollevate dagli attori sulla validità degli interessi convenzionali.
Sulla decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.
I fideiussiori attori hanno sollevato nella prima udienza di trattazione (cfr. verbale 14.6.2022) la questione della decadenza della loro responsabilità solidale per l'obbligazione intimata con il precetto opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
Tale motivo di opposizione è manifestamente infondato tenuto conto della cronologia degli eventi che hanno riguardo il rapporto di mutuo sotteso al precetto opposto:
12.11.2003 conclusione del contratto di mutuo che prevedeva la restituzione del capitale in anni 15
(cfr. art.2) e quindi con scadenza finale nel 2018;
30.9.2011 risoluzione del contratto di mutuo e decadenza di dal beneficio Parte_3 del termine;
6.12.2011 atto di precetto
contro
Parte_3
9.5.2012 pignoramento immobiliare ai danni di Parte_3
21.6.2016 conclusione dell'e.i. ai danni del debitore principale.
Da tale cronistoria emerge la diligenza del creditore di avviare e perseguire nei confronti del debitore principale le azioni per la tutela dei propri diritti, individuando il dies a quo di tale termine decadenziale nell'atto di risoluzione del mutuo del 30.9.2011 rispetto al quale vi è stata tempestiva intimazione di pagina 9 di 10 pagamento mediante precetto, seguita da una esecuzione immobiliare ritualmente coltivata e conclusasi con soddisfazione parziale del creditore procedente.
A ciò si deve poi aggiungere che il contratto di mutuo in parola prevede espressamente (art. 11) la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, occorre osservare tale ulteriore motivo di opposizione è stato proposto dagli attori opponenti solo in sede di prima udienza di trattazione, senza che, però, esso si caratterizzi quale eccezione o domanda riconvenzionale connessa e riferibile alle domande o eccezioni presentate dal convenuto.
L'assenza di tale connessione esclude la sua ammissibilità ai sensi dell'art. 183 co.5 c.p.c. nella versione pre- riforma Cartabia, in quanto diretta ad allargare il thema decidendum oltre le preclusioni processuali già maturate.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi, tenuto conto della difficoltà della questione trattata,
e minimi per la fase della istruttoria/trattazione, stante l'assenza di prove costituende.
Tali spese devono essere ridotte di un terzo, in quanto sulla questione della validità degli interessi convenzionali vi è ragione di compensazione delle spese fra le parti stante la novità giurisprudenziale rappresentata dalla sentenza a SU della Cassazione n.15130/2024.
Per la medesima ragione le spese per la consulenza tecnica devono essere messe a carico solidale degli attori e del convenuto per la quota della metà a ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori.
CONDANNA gli attori, e a rifondere al convenuto, Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 7.887,60 Controparte_2 oltre spese generali, cap e iva, se dovuta.
CONDANNA l'attrice, a rifondere al convenuto, Parte_3 Controparte_2
le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 7.887,60 oltre spese generali,
[...] cap e iva, se dovuta.
PONE le spese di ctu a carico degli attori e del convenuto in parti uguali.
Prato, 26/07/2024
Il Giudice dott. Enrico Capanna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Capanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 363/2022 promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MELONE DAVIDE, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati;
nonché da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MAGNI Parte_3 C.F._3
CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , quale procuratrice e mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PULITI PAOLO Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi 11/04/2024.
In particolare, gli attori hanno affermato “l'avv. MELONE conclude come da memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.
L'avv. MAGNI conclude in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo o comunque privo di effetti il precetto notificato alla sig.ra in data 31.10.2022 ad istanza della Società opposta ed in ogni caso dichiarare che Parte_3 quest'ultima Società non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra , anche in Parte_3 virtù dell'intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e compensi”. pagina 1 di 10 In particolare, parte convenuta ha affermato “come da comparse di costituzione depositate nei due giudizi riuniti con rifiuto di contraddittorio su nuove domande ed eccezioni”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di opposizione al precetto trova origine con atto di citazione iscritto al ruolo in data
14.2.2022 e notificato alla controparte in data 11.2.2022.
In tale atto di opposizione gli attori si sono lamentati della intimazione al pagamento delle somme indicate nel precetto notificatogli, in qualità di fideiussori, in data 25.1.2022 e, in particolare: hanno contestato la intervenuta prescrizione delle somme intimate, in quanto fondate sul contratto di mutuo sottoscritto il 12.11.2003, in cui risulta essere debitore principale e Parte_3
e i fideiussori;
Parte_1 Parte_2 hanno contestato l'omessa indicazione dei criteri in base al quale è determinata l'entità dell'obbligazione residua;
hanno contestato la validità delle somme, richieste e già pagate, a titolo di interesse convenzionale ultra-legale in quanto indeterminate nell'ammontare e nella determinazione del regime finanziario applicabile.
Il convenuto si è costituito in data 14.6.2022 con propria comparsa di costituzione e risposta, in cui ha contestato e replicato alle domande di parte attrice e, in particolare, ha affermato:
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione per la presenza di atti interruttivi e, nello specifico, dell'azione esecutiva immobiliare promossa nei confronti del debitore principale, e Parte_3 terminata con la distribuzione del ricavato in data 21.6.2016;
l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza maggioritaria, di un obbligo per il creditore di specificare il procedimento logico-giuridico di determinazione delle somme indicate nel precetto;
la validità dei tassi convenzionali ultra-legali determinati nel contratto di mutuo sottoscritto il
12.11.2003.
Essendo la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo stata valutata nel procedimento cautelare incidentale r.g. 363-1/2022, in data 19.7.2022 è stata celebrata l'udienza di trattazione del merito ove le parti hanno richiesto l'appendice scritta.
Le parti hanno depositato le proprie memorie nei termini assegnati loro e non hanno richiesto prove costituende, ma, gli attori, hanno sollecitato una ctu contabile sugli interessi pattuiti, a cui il convenuto si è opposto, e hanno richiesto la riunione con il procedimento r.g. 452/2022.
Infatti, tale secondo procedimento è una opposizione al precetto ex art. 615 co.1 c.p.c. la quale è stata promossa da quale debitrice principale, sempre avverso il medesimo atto di Parte_3 precetto del 3.1.2022 e in cui la stessa ha presentato le medesime censure e i medesimi motivi di opposizione qui trattati. pagina 2 di 10 All'udienza del 13.12.2022, stante l'evidenza di connessione fra i due procedimenti, il Giudice Istruttore ha disposto la riunione fra le due cause e si è riservato sulla richiesta di consulenza contabile.
Tale mezzo istruttorio è stato disposto con ordinanza del 6.2.2023 con cui è stata fissata l'udienza per il giuramento del ctu e la formazione del quesito nel contraddittorio fra le parti.
Il 21.3.2023 il ctu nominato ha prestato il proprio giuramento e, formulato il quesito e assegnati i termini, è stato disposto il rinvio all'udienza del 3.10.2023 per l'esame dell'elaborato.
Su istanza del consulente, il 20.7.2023 è stata tenuta udienza per la miglior delimitazione del quesito e l'istanza di proroga nella consegna dell'elaborato.
Tale documento è stato esaminato nel contraddittorio fra le parti il 16.1.2024 ove parte convenuta ha dedotto per la sua nullità parziale in quanto sarebbe mancata la predisposizione di una ricostruzione alternativa che ricostruisca il rapporto secondo la capitalizzazione composta.
Con ordinanza del 24.1.2024 il Giudice Istruttore ha rigettato la questione di nullità proposta dal convenuto e, visto l'elaborato, ha ritenuto utile formulare proposta conciliativa ex art. 189 bis c.p.c.
All'udienza dell'11.4.2024, preso atto della indisponibilità degli attori ad aderire alla proposta conciliativa formulata, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni nei termini sopra rassegnati.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla prescrizione del credito
Il convenuto ha affermato e provato di aver introdotto, con atto di pignoramento immobiliare notificato il
9.5.2012 (doc.1 convenuto), azione esecutiva volta alla riscossione del credito sotteso al precetto opposto e che tale azione esecutiva è stata portata a compimento e conclusione con la distribuzione del ricavato in data 21.6.2016 (doc. 2 convenuto).
In argomento rilevante è il combinato disposto fra l'art. 2943 co. 1 c.c. in ordine agli effetti interruttivi
“dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio […] esecutivo” con il successivo art. 2945 co.2 c.c. “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” e con l'effetto estensivo previsto dall' art. 1310 co.1 c.c. ai coobbligati in solido;
tali norme, infatti, sono alla base dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. VI – 3 sez. civ. ord. n. 8217/2021).
pagina 3 di 10 Pertanto, si deve concludere che l'effetto interruttivo della prescrizione del pignoramento immobiliare, atto di avvio della esecuzione immobiliare, si è protratto fino al 21.6.2016, ovvero quando l'esecuzione immobiliare promossa ha avuto il suo naturale esito con l'approvazione del programma di riparto del ricavato dalla vendita dei beni staggiti, e che tale effetto interruttivo e sospensivo si è prodotto nei confronti sia dell'obbligato principale sia dei fideiussori.
Ne consegue che al momento di ricezione del precetto in data 25.1.2022, con riferimento a e Pt_1
, e in data 31.1.2022, con riferimento a , non fosse maturato il termine ordinario Pt_2 Parte_3 di prescrizione, con conseguente infondatezza di tale motivo di opposizione all'esecuzione.
Sulla indeterminatezza delle somme indicate nel precetto
La giurisprudenza è granitica nell'affermare che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. ex multis Cass. III sez. civ. ord. n.8906/2022).
Ciò rende manifestamente infondata la doglianza degli attori su tale asserite carenze dell'atto di precetto, inoltre, considerato che tali asserite carenze sarebbero da inquadrare fra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto attinenti al quomodo e non all'an dell'esercizio delle azioni esecutive, esse risulterebbero essere, altresì, sanate dal raggiungimento dello scopo ove, come nel caso di specie, gli attori abbiano potuto esercitare le proprie difese nel merito (cfr. c.t.p. di contestazione del rapporto).
Costituisce, infatti, un principio immanente della procedura civile la strumentalità delle forme allo scopo:
“gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo” (cfr. Cass. III sez. civ. sent. n. 1928/2020), con la conseguenza che le lamentate carenze, anche in ipotesi fossero da considerare un requisito necessario, non sarebbero in ogni caso idonee a determinare l'accoglimento dell'opposizione.
Sulla validità degli interessi convenzionali ultralegali
Nelle more della fase decisionale della presente controversia le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato la sentenza n. 15130/2024 affermando i seguenti principi di primario rilievo per la controversia in esame. pagina 4 di 10 Il primo è relativo al quesito “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico.
La difesa […] ha insistito sulla scarsa comprensibilità del piano di ammortamento con riguardo al suo effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani, comprensibilità che si assume non sarebbe soddisfatta neppure dalla
(eventuale e mancata) comunicazione della formula matematica applicata per lo sviluppo del piano né dalla indicazione che l'ammortamento è «alla francese». Tali considerazioni orientano l'interpretazione del quesito pregiudiziale nel senso che l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto è dedotta come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.
Questa impostazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.
a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
«composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4,
T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo
(comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con pagina 5 di 10 riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende […] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il
TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto […].
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. par. 15 sent.
n.15130/2024).
Il secondo principio è, invece, “riguardante l'eventuale incidenza di tale mancanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo VI del T.u.b.), il Tribunale rimettente chiede di verificare se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. Prescindendo dal caso in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.), che è evenienza non ricorrente della specie, la verifica è negativa.
Come puntualmente osservato dalla Procura Generale, la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha pagina 6 di 10 beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis […] e successivamente.
Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4)
l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21, comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e] contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa […] che la invoca, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle
«modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di «disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate pagina 7 di 10 disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più […].
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse […]. Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.
Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico, proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007) […].
Deve quindi darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. par. 16 sent.
n.15130/2024).
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'omessa indicazione del regime finanziario utilizzato per l'applicazione del tasso di interesse convenuto a un mutuo che prevede l'ammortamento alla francese incida sia sulla determinatezza del tasso o quale applicazione di una condizione diversa da quella pagina 8 di 10 pubblicizzata, ovvero che sia sussumibile in una delle ipotesi di nullità previste dal comma 4 o dal comma 6 dell'art. 117 TUB.
Sebbene la pronuncia della Cassazione abbia riguardato una ipotesi di mutuo a tasso fisso, il suo decisum è pienamente estendibile anche ai mutui a tasso variabile, in quanto, come emerso anche dalla ctu espletata (cfr. pag. 14), il regime finanziario riguarda la modalità con cui il tasso convenuto viene applicato al capitale erogato e in ammortamento, tant'è che il consulente afferma (e i ctp non contestano) che il “costo di due mutui, a parità di capitale finanziato, di TAN, di numero di rate di rimborso, è più elevato laddove venga adottato il regime della capitalizzazione composta” così facendo emergere l'autonomia concettuale fra il tasso (fisso/variabile) e il regime finanziario, essendo il primo solo una componente nella formula matematica di elaborazione del secondo.
Pertanto, avendo la giurisprudenza di legittimità nella citata sentenza, la quale è condivisa e fatta propria nel decisum nella presente sede, escluso in nuce che l'omessa indicazione della tipologia di regime finanziario determini una delle ipotesi di nullità relativa prevista dall'art. 117 TUB, ne consegue altresì il venir meno della sanzione di applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7 della norma in esame.
Alla luce di ciò deriva la infondatezza delle censure sollevate dagli attori sulla validità degli interessi convenzionali.
Sulla decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.
I fideiussiori attori hanno sollevato nella prima udienza di trattazione (cfr. verbale 14.6.2022) la questione della decadenza della loro responsabilità solidale per l'obbligazione intimata con il precetto opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
Tale motivo di opposizione è manifestamente infondato tenuto conto della cronologia degli eventi che hanno riguardo il rapporto di mutuo sotteso al precetto opposto:
12.11.2003 conclusione del contratto di mutuo che prevedeva la restituzione del capitale in anni 15
(cfr. art.2) e quindi con scadenza finale nel 2018;
30.9.2011 risoluzione del contratto di mutuo e decadenza di dal beneficio Parte_3 del termine;
6.12.2011 atto di precetto
contro
Parte_3
9.5.2012 pignoramento immobiliare ai danni di Parte_3
21.6.2016 conclusione dell'e.i. ai danni del debitore principale.
Da tale cronistoria emerge la diligenza del creditore di avviare e perseguire nei confronti del debitore principale le azioni per la tutela dei propri diritti, individuando il dies a quo di tale termine decadenziale nell'atto di risoluzione del mutuo del 30.9.2011 rispetto al quale vi è stata tempestiva intimazione di pagina 9 di 10 pagamento mediante precetto, seguita da una esecuzione immobiliare ritualmente coltivata e conclusasi con soddisfazione parziale del creditore procedente.
A ciò si deve poi aggiungere che il contratto di mutuo in parola prevede espressamente (art. 11) la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Infine, occorre osservare tale ulteriore motivo di opposizione è stato proposto dagli attori opponenti solo in sede di prima udienza di trattazione, senza che, però, esso si caratterizzi quale eccezione o domanda riconvenzionale connessa e riferibile alle domande o eccezioni presentate dal convenuto.
L'assenza di tale connessione esclude la sua ammissibilità ai sensi dell'art. 183 co.5 c.p.c. nella versione pre- riforma Cartabia, in quanto diretta ad allargare il thema decidendum oltre le preclusioni processuali già maturate.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese seguono il principio generale della soccombenza in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo nei valori medi, tenuto conto della difficoltà della questione trattata,
e minimi per la fase della istruttoria/trattazione, stante l'assenza di prove costituende.
Tali spese devono essere ridotte di un terzo, in quanto sulla questione della validità degli interessi convenzionali vi è ragione di compensazione delle spese fra le parti stante la novità giurisprudenziale rappresentata dalla sentenza a SU della Cassazione n.15130/2024.
Per la medesima ragione le spese per la consulenza tecnica devono essere messe a carico solidale degli attori e del convenuto per la quota della metà a ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione all'esecuzione proposta dagli attori.
CONDANNA gli attori, e a rifondere al convenuto, Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 7.887,60 Controparte_2 oltre spese generali, cap e iva, se dovuta.
CONDANNA l'attrice, a rifondere al convenuto, Parte_3 Controparte_2
le spese di lite per il presente giudizio che si quantificano in € 7.887,60 oltre spese generali,
[...] cap e iva, se dovuta.
PONE le spese di ctu a carico degli attori e del convenuto in parti uguali.
Prato, 26/07/2024
Il Giudice dott. Enrico Capanna
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