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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3635/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3635/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1961 Con il patrocinio dell'Avv. BOCA CONNIE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BOCA CONNIE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Novara in data 28.04.1980, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 25, Serie -, Parte I;
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarano entrambi altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Novara in data Parte_1 CP_1
28/4/1980 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 25, parte I, anno 1980. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. (si evidenzia che erroneamente è stata richiesta la cessazione degli effetti civili ma dall'atto di matrimonio depositato emerge che il matrimonio è stato celebrato con rito civile). Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 28/4/1980 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 25, parte I, anno 1980;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Pag. 2 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3635/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
26/03/1961 Con il patrocinio dell'Avv. BOCA CONNIE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BOCA CONNIE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Novara in data 28.04.1980, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 25, Serie -, Parte I;
• ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarano entrambi altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Novara in data Parte_1 CP_1
28/4/1980 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 25, parte I, anno 1980. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti;
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. (si evidenzia che erroneamente è stata richiesta la cessazione degli effetti civili ma dall'atto di matrimonio depositato emerge che il matrimonio è stato celebrato con rito civile). Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 3/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 28/4/1980 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 25, parte I, anno 1980;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 4/12/2025
Pag. 2 Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3