Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1919 /2023, promossa da
(c.f. , nt. a TARANTO (TA) il 09/02/1983. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. EREMITA MARIA ANTONIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 12/01/1983 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di Statte (TA) il 1 dicembre 2004 tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 CP_1
12.01.1983;
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Statte (TA) di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione alla emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Novara atto n. 115, Parte II, Serie C anno 2004;
3. i figli e vengano affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) con collocazione Per_1 Persona_2 presso l'abitazione della madre, con gestione ordinaria disgiunta;
4. i ragazzi, e , saranno liberi di contattare e far visita al padre ogni volta che ne avranno Per_1 Persona_2 voglia, tenuto conto dei loro impegni scolastici ed extra scolastici;
Pag. 1
5. per il mantenimento dei minori, il Sig. dovrà versare Sig.ra a mezzo bonifico CP_1 Parte_1 bancario sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 mensile per ciascun figlio, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6. il padre dovrà altresì versare il 50% sia delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo (concordate e documentate come da Protocollo Spese accessorie del Tribunale di Torino), sia quelle che non richiedono il preventivo accordo e che si rivelassero necessarie o semplicemente opportune per una sana e serena crescita di e Per_1 Per_2
[...]
7. in considerazione dell'inadempienza in cui è incorso il sig. all'obbligo di mantenimento dei propri figli, si CP_1 chiede comunque ex art. 156, co. 6, c.c. il pagamento diretto sul conto corrente intestato alla signora Parte_1 dell'importo che sarà riconosciuto per il mantenimento dei figli, da parte del datore di lavoro del sig. CP_1
(allo stato Cisa Emergenza Soc. Coop., corrente in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 86 P.VA
) o comunque dei soggetti terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato; P.IVA_1
8. dichiarare che la sig.ra perda il cognome acquisito cono il matrimonio;
Parte_1 CP_1
9. dichiarare per i motivi di cui sopra, risolto ogni rapporto di carattere patrimoniale tra i coniugi i quali non avranno più nulla a pretendere a titolo alcuno. Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio. In Via istruttoria, chiede fin da ora di essere ammessa a provare per testi le seguenti circostanze:
1. Vero che il sig, si trasferiva a Nettuno durante la pendenza del procedimento di separazione, ovvero nel CP_1
2018? 2. Vero che il sig, dal giorno della separazione, 19.04.2019, ad oggi saltava le visite mensili concordate con CP_1
l'atto di separazione, diradandole sempre più nel corso degli anni?
3. Vero che le telefonate e/o video chiamate tra padre e figli sono pressoché inesistenti?
4. Vero che il comportamento del sig. ha deteriorato i rapporti con i figli? CP_1
Si indicano come teste sulle sopra elencate circostanze:
residente in [...]. Testimone_1
Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.
Per il P.M.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 26.9.2023, evidenziava di aver contratto Parte_2 matrimonio concordatario con in data 01.12.2004 in Statte (TA), atto trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Statte (numero 11 Parte I) e del Comune di Novara atto n. 115, Parte II, Serie C anno 2004. Dall'unione nascevano due figli: nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Persona_2
Taranto il 29.06.2006; In data 19.4.2019, il Tribunale di Novara dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, ampio diritto di visita paterno e onere del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo di € 250,00 mensili, pari ad € 125,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 2 Rappresentava la ricorrente che i coniugi non si erano più riconciliati. Inoltre, evidenziava che il i era trasferito a Nettuno e, pertanto, il calendario di visite non veniva rispettato. Inoltre, CP_1 il padre non contattava neppure telefonicamente i figli e non provvedeva a versare il contributo al mantenimento, imponendo alla ricorrente di procedere ad un pignoramento presso terzi. Chiedeva, quindi, la pronuncia di cessazione degli effetti civili, l'affidamento condiviso dei figli, un contributo pari ad € 300,00 per ciascun figlio, nonché “il pagamento diretto sul conto corrente intestato alla signora dell'importo che sarà riconosciuto per il mantenimento dei figli, da parte del datore di lavoro Parte_1 del sig. (allo stato Cisa Emergenza Soc. Coop., corrente in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. CP_1
86 P.VA ) o comunque dei soggetti terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro P.IVA_1 all'obbligato”.
* All'udienza del 30.4.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, procedeva all'interrogatorio libero di parte ricorrente. La dichiarava di non sentire più il proprio marito dal 21 febbraio 2024, quando Parte_1 aveva parlato al telefono con lo stesso. Confermava che il resistente nulla versava a titolo di mantenimento. Circa la propria condizione economica, l'attrice dichiarava di lavorare come dipendente in una impresa di pulizie, con reddito netto di € 700,00 mensili;
precisava, però, che grazie agli straordinari guadagnava sino a 1.500,00 €. Alla medesima udienza, con ordinanza, il Giudice ordinava all' l'esibizione dell'estratto CP_2 contributivo del resistente. Con ordinanza del 16.7.2024, il Giudice, adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., fissava l'udienza per la discussione orale della causa.
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2. Sul compendio istruttorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono – con integrale richiamo delle ragioni indicate nel provvedimento del 16.7.2024 – le determinazioni del G.I., che ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
Pag. 3
3. La domanda di cessazione degli effetti civili La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 19.4.2019 passata in giudicato il 19.11.2019. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Le domande inerenti la prole
Deve darsi atto che nel corso del giudizio i figli della coppia sono diventati maggiorenni sicché sono superate le domande di parte ricorrente in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e visita sui figli. Quanto ai profili economici, giova rammentare che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Pacifico e non contestato che entrambi i figli, seppur maggiorenni, siano economicamente non autosufficienti, in quanto ancora studenti. La parte attrice ha dichiarato di percepire redditi da lavoro dipendente, con un importo base di € 700,00 mensili, che però -grazie agli straordinari- giunge sino ad € 1.500,00 mensili. Dall'estratto contributivo del convenuto, invece, risulta che lo stesso, che lavora assunto da CP_2 una cooperativa, come soccorritore, percepisce un reddito lordo di circa 16.000,00 € annui.
Pag. 4 Considerata l'età della prole, le esigenze presumibili dei figli, le condizioni economiche di entrambi i genitori, il Collegio ritiene equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 300,00 complessivi, pari ad € 150,00 per ciascuno dei figli, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. In ordine alla domanda relativa all'ordine di pagamento diretto, deve confermarsi quanto già evidenziato dal giudice istruttore, in ordine all'applicabilità dell'art. 473 bis.37 c.p.c.
5. Spese di lite Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status ed alla mancata opposizione di parte resistente alla domanda di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e n data 01.12.2004 in Statte (TA), atto trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Statte (numero 11 Parte I) e del Comune di Novara atto n. 115, Parte II, Serie C anno 2004.;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 Per_2
l'importo mensile di 300,00 euro (pari ad € 150,00 per ciascuno), da versare entro il 5
[...] di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
5. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
6. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 17/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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