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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1705/2024; promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Marino;
Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.1.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi l' Avviso di addebito n. 37120230015829221000 e, quindi, l'esecuzione dello stessa, nel merito accertarsi e dichiararsi inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente i debiti sottesi.
Esponeva che in data 12.01.2024 l' gli notificava a mezzo CP_1 raccomandata n. 664932792386 l' Avviso di addebito n. 37120230015829221000, ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 6.112,07 relativo al mancato versamento di contributi previdenziali per l' anno 2016. Deduceva che tali crediti non erano dovuti poiché l'iscrizione a ruolo dei contributi oggetto della cartella impugnata è avvenuta fuori termine annuale e la notifica della cartella oltre il termine di biennale di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e ex art. 25 del Dpr 602/73. Evidenziava altresì che i medesimi crediti erano non dovuti per il maturarsi del termine quinquennale di prescrizione. Deduceva infine la carenza di motivazione dell'avviso di addebito opposto, poiché lo stesso - CP_1 indicava solo genericamente la somma complessiva dei contributi dovuti per l'anno d'imposta 2016, senza specificare alcunché in merito ai contributi minori. In data 14.10.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_1 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
L'opposizione proposta è fondata e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
La presente disamina ha ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali omessi e somme aggiuntive correlate alla
“Gestione Separata Liberi Professionisti” per l'anno 2016 da parte del ricorrente. In particolare, priva di pregio appare l'eccezione di sospensione della prescrizione formulata dall'istituto resistente, secondo cui la mancata compilazione da parte del ricorrente del cd. quadro RR nel modello di dichiarazione per la determinazione dei contributi dovuti all , CP_1 così come previsto ex art.1 del D.Lgs.n.462 del 1997, avrebbe determinato una sospensione automatica del termine di prescrizione. Per l' , infatti, in caso di mancata presentazione del modello di CP_1 dichiarazione necessario per la determinazione dei contributi, la decorrenza del termine di prescrizione rimane sospesa ex art.2941 n.8 c.c, tornando a decorrere dalla data in cui la dichiarazione diviene definitiva, ovvero dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come previsto dall'art.43 DPR.n.600/73, ad oggetto la dichiarazione omessa ovvero incompleta. Occorre, preliminarmente precisare, in merito alla determinazione del termine prescrizionale dei contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che il termine applicabile è quello ordinario quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, non trovando applicazione l'ampliamento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., il quale estende a dieci anni i termini di prescrizione inferiori a quello ordinario decennale quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato, non essendo assimilabile ad un accertamento giudiziale la mancata opposizione ad una cartella di pagamento nel termine di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016, da lui presentata in data 17.10.17, tuttavia come precisato dalla Corte di Cassazione,
“l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito… dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.” (Corte di Cassazione Civ., Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3452) Pertanto, non essendoci alcuna sospensione automatica del termine di prescrizione, avendo parte ricorrente presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 in data 17.10.2017 ed avendo l'istituto resistente notificato l'avviso di addebito opposto in data 22.11.2022, i crediti contestati risultano prescritti per il maturare del termine quinquennale di prescrizione. Orbene, non essendo intrcorsi atti interruttivi da parte dell'istituto resistente ne consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente e dunque la non debenza delle somme ingiunte nel presente giudizio. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
PQM
Visto l'art. 442 cpc
-Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti ingiunti nell'Avviso di addebito n. 37120230015829221000.
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 23/4/2024. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, All' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1705/2024; promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Marino;
Parte_1 contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.1.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva sospendersi l' Avviso di addebito n. 37120230015829221000 e, quindi, l'esecuzione dello stessa, nel merito accertarsi e dichiararsi inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente i debiti sottesi.
Esponeva che in data 12.01.2024 l' gli notificava a mezzo CP_1 raccomandata n. 664932792386 l' Avviso di addebito n. 37120230015829221000, ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 6.112,07 relativo al mancato versamento di contributi previdenziali per l' anno 2016. Deduceva che tali crediti non erano dovuti poiché l'iscrizione a ruolo dei contributi oggetto della cartella impugnata è avvenuta fuori termine annuale e la notifica della cartella oltre il termine di biennale di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e ex art. 25 del Dpr 602/73. Evidenziava altresì che i medesimi crediti erano non dovuti per il maturarsi del termine quinquennale di prescrizione. Deduceva infine la carenza di motivazione dell'avviso di addebito opposto, poiché lo stesso - CP_1 indicava solo genericamente la somma complessiva dei contributi dovuti per l'anno d'imposta 2016, senza specificare alcunché in merito ai contributi minori. In data 14.10.2024 l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_1 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, dopo lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
L'opposizione proposta è fondata e pertanto deve trovare integrale accoglimento.
La presente disamina ha ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali omessi e somme aggiuntive correlate alla
“Gestione Separata Liberi Professionisti” per l'anno 2016 da parte del ricorrente. In particolare, priva di pregio appare l'eccezione di sospensione della prescrizione formulata dall'istituto resistente, secondo cui la mancata compilazione da parte del ricorrente del cd. quadro RR nel modello di dichiarazione per la determinazione dei contributi dovuti all , CP_1 così come previsto ex art.1 del D.Lgs.n.462 del 1997, avrebbe determinato una sospensione automatica del termine di prescrizione. Per l' , infatti, in caso di mancata presentazione del modello di CP_1 dichiarazione necessario per la determinazione dei contributi, la decorrenza del termine di prescrizione rimane sospesa ex art.2941 n.8 c.c, tornando a decorrere dalla data in cui la dichiarazione diviene definitiva, ovvero dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come previsto dall'art.43 DPR.n.600/73, ad oggetto la dichiarazione omessa ovvero incompleta. Occorre, preliminarmente precisare, in merito alla determinazione del termine prescrizionale dei contributi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che il termine applicabile è quello ordinario quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, non trovando applicazione l'ampliamento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., il quale estende a dieci anni i termini di prescrizione inferiori a quello ordinario decennale quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato, non essendo assimilabile ad un accertamento giudiziale la mancata opposizione ad una cartella di pagamento nel termine di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016, da lui presentata in data 17.10.17, tuttavia come precisato dalla Corte di Cassazione,
“l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito… dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.” (Corte di Cassazione Civ., Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3452) Pertanto, non essendoci alcuna sospensione automatica del termine di prescrizione, avendo parte ricorrente presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 in data 17.10.2017 ed avendo l'istituto resistente notificato l'avviso di addebito opposto in data 22.11.2022, i crediti contestati risultano prescritti per il maturare del termine quinquennale di prescrizione. Orbene, non essendo intrcorsi atti interruttivi da parte dell'istituto resistente ne consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente e dunque la non debenza delle somme ingiunte nel presente giudizio. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
PQM
Visto l'art. 442 cpc
-Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti ingiunti nell'Avviso di addebito n. 37120230015829221000.
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 2.697,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 23/4/2024. il Giudice Dott. Maria Lucantonio