Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/11/2025, n. 20946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20946 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05771/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5771 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Bozzi e Antonino Iacoviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Antonino Iacoviello in Roma, viale Regina Margherita n. 1;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di NO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di IO GI, CO DE, LE NO, EM EL Guadagno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito della procedura selettiva per 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il Settore concorsuale/Gruppo scientifico disciplinare 05/B2 – Settore scientifico-disciplinare BIO/06 - presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 2157/2023 del 07.08.2023, di cui al verbale della quarta seduta dei lavori della Commissione del 12 marzo 2024, pubblicato il 21 marzo 2024;
- del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva prot. DR 695/2024, del 21.3.2024;
- della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2024, recante rigetto della proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva indetta con D.R. n. 2157/2023 del 07.08.2023,
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di NO CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La dott.ssa LI ON, odierna ricorrente, ha partecipato, unitamente ad altri soggetti, alla procedura selettiva di chiamata, indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. n. 2157/2023 del 7 agosto 2023, per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) riservata, ai sensi del vigente art. 24, comma 1-bis, L. 240/2010, a soggetti che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
All’esito dei lavori della nominata Commissione (consistiti nella valutazione dei curricula , dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, previa determinazione dei relativi criteri, e nell’espletamento di un colloquio in forma seminariale e di una prova diretta ad accertare le competenze linguistico-scientifiche), è stata formulata la seguente graduatoria di merito:
- dott. NO CO: punti 80;
- dott. IO GI: punti 74,4;
- dott. CO DE: punti 70,6;
- dott. LE NO: punti 70,5;
- dott. LI ON: punti 70,4;
- dott. EM EL Guadagno: punti 70,3.
Il primo classificato è stato perciò individuato quale vincitore della procedura.
Con D.R. n. 695/2024 del 21 marzo 2024, sono stati approvati gli atti della Commissione.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10 aprile 2024, ha rigettato la proposta di chiamata con la seguente motivazione: « Il dr. NO CO presenta un profilo di ricerca focalizzato sulle metodologie di isolamento e caratterizzazione delle vescicole cellulari, con applicazioni primariamente in ambito citologico, ma anche in quello citotossicologico, compresi i possibili aspetti applicativi in ambito biomedico. Il bando esplicitava (voce Attività di ricerca prevista) l’attesa dipartimentale per un profilo che coprisse, tra i numerosi ambiti del settore, la biologia cellulare, dello sviluppo, evoluzionistica e del differenziamento. Sia dalla lettura del CV del Dr. CO, sia dal seminario da lui tenuto, è stato verificato come il profilo del vincitore esprima la copertura in maniera parzialmente soddisfacente del solo ambito cellulare. Il Consiglio ritiene che il profilo del Dr. NO CO non soddisfi le aspettative dipartimentali, e ritiene quindi opportuno rigettare la proposta di chiamata ».
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Ateneo, quale Amministrazione intimata, e al dott. CO, quale controinteressato) il 17 maggio 2024 e depositato il 24 maggio 2024, la dott.ssa ON ha impugnato gli esiti della procedura selettiva, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I. Violazione ed errata applicazione dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010, e del bando di concorso nella parte in cui obbliga la Commissione a valutare la congruenza dei titoli e delle pubblicazioni con il SSD BIO/06 “BIO/06 – Anatomia comparata e citologica”. Eccesso di potere nell’attribuzione dei punteggi alla ricorrente per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, carenza di motivazione »: parte ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe valutato correttamente i suoi titoli e le sue pubblicazioni, avendo omesso di considerarne alcuni ed avendone erroneamente considerati altri come “parzialmente congruenti” anziché “congruenti” con il SSD oggetto della procedura;
- « II. Eccesso di potere nell’attribuzione del punteggio assegnato al vincitore dott. CO, per disparità di trattamento ed errore manifesto »: specularmente, parte ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe valutato correttamente i titoli e le pubblicazioni del candidato vincitore, avendo in un caso attribuito erroneamente due volte un punteggio per una pubblicazione, in un altro caso valutato titoli non valutabili e in altri casi erroneamente considerato delle pubblicazione come “congruenti” anziché “parzialmente congruenti” con il SSD oggetto della procedura;
- « III. Invalidità della graduatoria finale per manifesto errore materiale nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati CO e ON »: con tale motivo parte ricorrente ribadisce alcune delle censure “più evidenti” di cui ai precedenti due motivi, ritenendole da sole sufficienti a ribaltare l’esito finale.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. Con ordinanza n. 2548/2024 pubblicata il 14 giugno 2024, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.
I.4. A seguito di ciò, il controinteressato dott. CO si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto la notifica a lui effettuata sarebbe inesistente perché effettuata al suo indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in alcun pubblico registro, nonché al suo vecchio indirizzo di residenza già non più risultante dai registri anagrafici.
I.4.1. Parte ricorrente ha depositato un atto con cui ha affermato che la notifica al controinteressato sarebbe, al più, nulla e non inesistente e, in subordine, ha chiesto di essere rimesso in termini per errore scusabile, avendo eseguito la notifica nei luoghi indicati dall’Amministrazione resistente.
I.5. Il dott. GI, utilmente collocato in graduatoria ma non evocato in giudizio, ha presentato istanza di accesso al fascicolo telematico dichiarando di voler valutare l’intervento.
I.5.1. Successivamente ha rinunciato a tale istanza.
I.6. È stata fissata un’apposita camera di consiglio, all’esito della quale, con ordinanza n. 17973/2024 pubblicata il 17 ottobre 2024, questo Tribunale ha:
- preso atto della rinunzia dell’istanza di accesso al fascicolo;
- ritenuto di non dover provvedere sulla richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, in quanto la notifica al controinteressato non avrebbe potuto in alcun caso essere rinnovata a seguito della sua costituzione in giudizio, mentre la scusabilità dell’errore rappresentava ormai uno dei possibili elementi per valutare la fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità (valutazione da compiersi in sede di merito);
-- a quest’ultimo riguardo, ha sollevato dubbi sulla sussistenza di una patologia della notifica cartacea e ha richiesto al controinteressato dott. CO dei chiarimenti in proposito;
- ordinato l’integrazione del contraddittorio a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria conclusiva del concorso oggetto del presente giudizio.
I.6.1. In conformità a tale ordinanza, il controinteressato ha reso i chiarimenti richiesti e la ricorrente ha integrato il contraddittorio.
I.7. La ricorrente ha altresì presentato un’istanza di accesso agli atti (in particolare alla domanda di partecipazione al concorso del dott. CO) al fine di prendere compiutamente posizione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso.
A seguito del positivo riscontro di tale istanza, la ricorrente ha appreso che il dott. CO aveva dichiarato nella domanda il suo vecchio indirizzo di residenza, nonché di appartenere alle liste elettorali del Comune di Roma.
I.7.1. Con atto notificato il 31 gennaio 2025 (all’Ateneo e al dott. CO) e il 3 febbraio 2025 (agli altri controinteressati) nonché depositato in quest’ultima data, la dott.ssa Tassoni ha proposto motivi aggiunti con cui – tramite un’unica censura rubricata « Violazione degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché violazione del bando di concorso e precisamente dell’articolo 3 » - ha sostenuto che il dott. CO avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per avere reso le suddette dichiarazioni nella domanda di partecipazione, da ritenersi false perché egli aveva già mutato la residenza al tempo della presentazione di tale domanda e, conseguentemente, non era più iscritto nelle liste elettorali del Comune in cui precedentemente risiedeva bensì all’AIRE.
I.8. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha ribadito la propria complessiva prospettazione difensiva.
Anche il dott. CO ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente rappresentato che la deliberazione del Consiglio di Dipartimento che aveva rigettato la sua chiamata era stata annullata da questo Tribunale con sentenza n. 14621/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, con conseguente sua presa di servizio presso l’Ateneo; ha poi insistito per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
I.8.1. Entrambe le parti private hanno altresì depositato repliche.
I.9. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controinteressato, nei termini già delineati dall’ordinanza n. 17973/2024:
- ritenerla infondata « ove si ritenesse che la notifica fosse affetta soltanto da nullità, ovvero da inesistenza ma in presenza di un errore scusabile »;
- ritenerla fondata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, « ove si optasse per l’inesistenza della notifica e l’inescusabilità dell’errore ».
II.1.1. Si ritiene di principiare esaminando la notifica eseguita tramite posta elettronica certificata.
Va richiamato e confermato quanto osservato nella medesima ordinanza n. 17973/2024: « Vi sono […] una pluralità di riferimenti normativi nella L. 53/1994 che ai fini della validità della notifica attribuiscono esclusiva rilevanza (non ammettendo equipollenti) alla presenza nei pubblici registri dell’indirizzo del destinatario:
- a mente dell’art. 3, comma 3-bis, primo periodo, la notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata “solo se” l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi;
- in virtù dell’art. 3-bis, comma 1, primo periodo, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata “all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
- in forza dell’art. 3-ter, comma 1, l’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata “quando il soggetto: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto”;
- da ultimo, la relazione di notificazione deve contenere, a norma dell’art. 3-bis, comma 5, non soltanto “l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato” (lett. e), ma anche “l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto” (lett. f).
Risulta dunque irrilevante che l’indirizzo pec presso cui è stata eseguita la notifica fosse stato “comunicato dall’Università di Roma Sapienza, Area Risorse Umane” (come dichiarato nella relata), poiché ciò che rileva è esclusivamente che quell’indirizzo non risultava da un pubblico registro.
A fronte delle richiamate numerose previsioni normative, non pare possa dubitarsi della sussistenza di una patologia » della notifica in esame.
La patologia va, in questa sede di merito, innanzitutto qualificata come nullità oppure come inesistenza.
II.1.1.1. Va al riguardo evidenziato che:
- « secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la notificazione è inesistente solo quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, e, in tal caso, la costituzione della parte nei cui confronti è stata omessa la notificazione non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione. La notificazione è invece affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice) quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 01/10/2018, n. 5619; sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3683; III, 10 agosto 2016, n. 3586; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 29/07/2020, n. 691) » (Cons. Stato, Sez. II, 31 luglio 2023, n. 7424);
- nello stesso senso è orientata la giurisprudenza civile di legittimità, secondo la quale « la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016). Nell’ipotesi in cui la notifica dell’atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004). La categoria dell’inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna a soggetto estraneo al processo. Gli altri vizi della notifica ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ” (Cass. civ., Sez. II, ord. 10 settembre 2024, n. 24329).
II.1.1.2. Ciò premesso, si osserva che il dott. CO ha espressamente dato atto che quello presso cui è stata eseguita la notificazione era il suo indirizzo di posta elettronica certificata personale (cfr. pag. 3 memoria del 24 giugno 2024 e a pag. 1 della replica del 6 ottobre 2025): la parte destinataria della notifica viziata, dunque, non solo non ha negato che il luogo presso cui è stata effettuata avesse con lui alcun riferimento, ma lo ha ammesso e riconosciuto.
Si è dunque in presenza dell’ipotesi in cui la notifica è stata eseguita mediante “consegna” in un “luogo” diverso da quello stabilito dalla legge, ma in presenza di un collegamento con il destinatario che gliene renda perciò possibile la conoscenza.
II.1.1.3. Il Collegio, al riguardo, non condivide l’indirizzo pretorio evocato dallo stesso controinteressato, secondo il quale la notificazione tramite pec a una persona fisica (« come tale non tenuta all’attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 16 D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2 del 2009 (per imprese e professionisti iscritti in un albo professionale), 5 D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 2012, 47 d.lgs. n. 82/2005 e 37 D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120 del 2020 (per ditte individuali e pubbliche amministrazioni) e, ad ogni modo, non obbligata all’iscrizione dell’indirizzo eventualmente attivato (o del domicilio digitale) nei pubblici registri ») sarebbe da ricondurre all’inesistenza « in ragione della totale difformità della procedura seguita rispetto al modello tipizzato, tale da precluderne in nuce il perfezionamento, “un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna)”, come tale non riconducibile al paradigma della nullità (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916; Cons. St., sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4899) ».
Risulta invero eccessivo predicare una « totale difformità della procedura seguita rispetto al modello tipizzato » al punto tale da ritenere che si sia in presenza di un’« un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna) ».
La spedizione ad un indirizzo di posta elettronica certificata e la susseguente consegna nella relativa casella del destinatario non presentano infatti alcuna differenza, dal punto di vista prettamente fenomenico, a seconda che l’indirizzo sia o meno iscritto in un elenco pubblico: tanto è vero che l’attività così eseguita è pienamente riconducibile, prima facie , al paradigma astratto della notificazione, mentre la verifica dell’iscrizione dell’indirizzo in un elenco pubblico avviene in un momento (se non cronologicamente, almeno logicamente) successivo; detta verifica non attiene all’ identificazione dell’attività compiuta, bensì alla sua conformità a una previsione di legge.
Quest’ultima - i.e. : l’art. 3-ter, comma 1, lett. b), L. 53/1994 - non concerne l’attività in sé e per sé, bensì la sua idoneità a produrre l’effetto giuridico della conoscenza legale in capo al destinatario: il mancato rispetto della previsione in questione ( i.e. : la notifica viene eseguita in un indirizzo non iscritto nel pertinente elenco pubblico) implica che quell’effetto giuridico non può prodursi, ma non anche che l’attività compiuta fuoriesca radicalmente dalla fattispecie astratta contemplata dalla legge.
Fra attività conforme alla legge (che configura una notifica valida ) e attività totalmente difforme dalla legge (che configura una notifica inesistente , cioè sostanzialmente una non notifica ) vi sono una serie di ipotesi “intermedie” in cui l’attività non è conforme alla legge ma nondimeno idonea a far sì che sia possibile che l’atto giunga a conoscenza del destinatario (che configura una notifica nulla , in quanto tale sanabile).
La notifica a un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nel pertinente pubblico registro è da ricondursi a quest’ultima serie di ipotesi, potendo invece essere inesistente soltanto qualora l’indirizzo pec non sia in alcun modo riconducibile al destinatario dell’atto (come nel caso di indirizzo intestato ad un soggetto omonimo: cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 26 luglio 2025, n. 627, secondo il quale in un tal caso la notifica « deve ritenersi inesistente (e non semplicemente nulla) perché operata in un “luogo”, il domicilio digitale di altra persona, carente di qualsiasi collegamento con il destinatario effettivo dell'atto, così da potersi ritenere che la notifica, pur regolare nelle altre formalità (tanto da presentare valida ricevuta di consegna), sia stata del tutto omessa »).
In una prospettiva generale, deve osservarsi che spetta di regola al notificante offrire prova (o quantomeno un principio di prova) della riconducibilità dell’indirizzo al destinatario dell’atto che non si sia spontaneamente costituito in giudizio.
Nel caso di specie, tuttavia, va ribadito che non è controverso fra le parti che l’indirizzo pec fosse riconducibile al dott. CO.
II.1.1.4. Da quanto precede deriva che la notifica in esame è da considerarsi nulla e non inesistente e, pertanto, la costituzione in giudizio del dott. CO ha sanato il vizio, « ciò in applicazione del resto anche del più ampio principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Al riguardo, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la notifica affetta da semplice nullità è "sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria, anche se fatta dichiaratamente al solo fine di far rilevare la nullità" (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6763; 17 giugno 2009, n. 3967; Cass. civ., VI, 28 maggio 2018, n. 13325; 5 dicembre 2016, n. 24823) » (così Cons. Stato, VII, n. 7424/2023 cit.).
II.1.2. Risulta assorbita ogni questione relativa alla notifica cartacea, dato che la sanatoria della nullità della notifica eseguita a mezzo pec è sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
II.2. Deve dunque procedersi allo scrutinio del merito del gravame e il Collegio ritiene che, in ragione del contenuto dei vizi dedotti, abbiano logica priorità i motivi aggiunti: difatti, mentre con il ricorso si contesta l’operato della Commissione quanto all’attribuzione dei punteggi, con essi si deduce che il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale.
II.3. Il Collegio li reputa destituiti di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.3.1. L’esclusione dal concorso per irregolarità dichiarative può avvenire, in una necessaria prospettiva teleologica (tenendo a mente che lo scopo della procedura concorsuale è la selezione del candidato più idoneo a ricoprire il posto bandito) e non puramente formalistica, soltanto qualora dalla dichiarazione sia derivato un indebito vantaggio competitivo e non anche per la mera sussistenza dell’irregolarità, in sé e per sé considerata.
Una conferma di quanto poc’anzi affermato si rinviene in una pronuncia recentemente resa dal Consiglio di Stato: « la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio di diritto secondo cui il determinarsi di falsi documentali (d.p.r. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (d.p.r. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali falsità comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA), sottolineando che con le richiamate pronunce si è evidenziato che il d.p.r. 445 del 2000, art. 75, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673). È quindi, necessario che l'interessato abbia conseguito l'utilità sostanziale proprio per effetto della falsa dichiarazione resa, essendosi altrimenti in presenza del c.d. falso innocuo » (Cons. Stato, Sez. VII, 3 luglio 2025, n. 5744).
In virtù delle coordinate ermeneutiche desumibili dal richiamato precedente (che il Collegio condivide pienamente e fa perciò proprie), emerge che il dott. CO non avrebbe dovuto essere escluso dal concorso, giacché i dati da lui infedelmente dichiarati non hanno alcuna diretta rilevanza ai fini della selezione concorsuale in senso stretto e non gli hanno perciò procurato alcun indebito vantaggio competitivo.
II.4. Deve allora procedersi all’esame del ricorso introduttivo.
Il Collegio reputa anch’esso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.4.1. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, « per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione » (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
In maniera più diffusa e analitica, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare (anche ribadendo e precisando gli indirizzi ermeneutici emersi in subiecta materia ) quanto segue: « La valutazione dell'attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono
valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598) » (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
II.4.2. Tenuto conto dei (pienamente condivisi) princìpi poc’anzi richiamati, le censure proposte dalla ricorrente non risultano suscettibili di condivisione, poiché nella valutazione dei due candidati non si rinvengono errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
Al riguardo, dev’essere altresì richiamato il « consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) » (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
D’altra parte, il ricorrente « sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248) » (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
II.4.2.1. Ciò premesso in termini generali, si rileva quanto segue in ordine alle specifiche doglianze di cui ai motivi primo e secondo.
II.4.2.2. Non possono essere positivamente apprezzate tutte le censure (segnatamente quelle sub I.f.1., I.f.2., I.f.3., I.g.1., I.g.2., I.g.3., I.g.4., II.c., II.d. e II.e.) inerenti all’asseritamente erronea valutazione dei titoli e delle pubblicazioni perché ritenute “parzialmente congruenti” con il SSD BIO/6 quando invece (secondo la ricorrente) sarebbero state “congruenti” o viceversa: anche il giudizio di pertinenza di un insegnamento a un determinato SSD, difatti, attiene al merito della valutazione tecnico-discrezionale, non sindacabile se non a fronte di una manifesta erroneità, illogicità o arbitrarietà, che tuttavia nella specie non è dato ravvisare.
II.4.2.2.1. Altrettanto deve dirsi a proposito dell’asseritamente omessa valutazione di alcuni titoli ( sub I.f.4. e I.f.5.) è da ritenersi che anche la (implicita) attribuzione del punteggio 0 sia espressione della discrezionalità tecnica della Commissione in punto di non pertinenza del titolo rispetto all’oggetto della selezione concorsuale: non può perciò procedersi al relativo sindacato in assenza di specifici elementi che facciano emergere che detta discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente erroneo, illogico o arbitrario.
II.4.2.3. Per quanto concerne la doglianza sub II.b., non sussiste l’erronea duplice attribuzione di punteggio ad una pubblicazione del dott. CO.
La Commissione ha affermato essersi trattato di un « refuso di trascrizione » (doc. 3 depositato dall’Avvocatura dello Stato, pag. 1): sarebbero state valutate due differenti pubblicazioni, mentre per mero errore di scrittura sarebbe stato indicato nella griglia lo stesso titolo.
Dalla lettura del verbale (pag. 37 doc. 8 ricorrente) tale errore effettivamente si evince perché, a fronte della medesimezza del titolo della pubblicazione valutata, è diversa sia la « Descrizione della pubblicazione » (pubblicazione n. 10: « Nel lavoro viene discusso il vantaggio dell'uso della curcumina nei disturbi legati al sistema nervoso centrale. Vengono riportati i problemi legati alla sua scarsa solubilità acquosa, alla bassa biodisponibilità e all’instabilità che mostra in varie condizioni »; pubblicazione n. 11: « Nel lavoro vengono studiate le vescicole extracellulari rilasciate da linee cellulari di glioblastoma multiforme trattate e non con temozolomide. Il focus del lavoro è comprendere il ruolo delle ES nel modulare l'attivazione dei macrofagi ») sia il « Giudizio della Commissione » (pubblicazione n. 10: « Pubblicazione congruente con il SSD BIO06, in quanto le categorie scientifiche di collocamento della rivista, indicate da WOS, sono Chemistry; Multidisciplinary; Materials Science. Buona è la rilevanza scientifica, in quanto la rivista ha un IF di 5.07 e si colloca in Q2 (WOS). La ricerca è originale, innovativa e condotta con rigore metodologico. L’apporto individuale del candidato è discreto essendo co-autore »; pubblicazione n. 11: « La pubblicazione è congruente con il SSD BIO06, in quanto la categoria scientifica di collocamento della rivista, indicata da WOS, è Biochemistry & Molecular Biology; Chemistry; Multidisciplinary. Buona è la rilevanza scientifica, in quanto la rivista ha un IF di 5.9 e si colloca in Q1 (WOS). La ricerca è originale, innovativa e condotta con rigore metodologico. L’apporto individuale del candidato è discreto essendo co-autore »).
Non vi è perciò stata alcuna duplicazione, ma un mero irrilevante errore materiale (oggettivamente riconoscibile come tale).
II.4.2.4. Non è configurabile, infine, la dedotta ( sub II.f.) erronea valutazione delle due esperienze del dott. CO quale « Post-Doc Researcher Department of Biology and Biotechnology “C. Darwin”, Comparative cell biology and imaging laboratoty (CCBIL) Sapienza University of Rome, Rome, Italy » e quale « Post-Doc Researcher Nanoshare s.r.l. company, Rome, Italy ».
La Commissione, invero, non si è vincolata (né il bando imponeva alcunché in tal senso) a valutare soltanto esperienze almeno annuali, bensì a non valutare più di due anni complessivi (attribuendo 2 punti per anno sino a un massimo di 4 punti: cfr. verbale della seduta preliminare, doc. 2 ricorrente pag. 4).
Né è di per sé preclusivo alla valutabilità della seconda delle richiamate esperienze il fatto di essere stata svolta presso una società privata, in quanto la categoria del “qualificato istituto italiano o straniero” non è predefinita normativamente.
II.4.3. Il terzo motivo può essere assorbito in quanto « meramente ripetitiv[o] di altri già esaminati e respinti » (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, § 9.3.4.3., lett. b).
II.5. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso e con i motivi aggiunti, ammissibile (non ravvisandosi la dedotta inesistenza della notifica all’unico controinteressato in origine evocato), va respinta nel merito alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra le parti costituite, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e agli interessi ad esse sottesi.
Nulla sulle spese, invece, quanto ai rapporti fra la ricorrente e i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate fra le parti costituite; nulla sulle spese quanto ai rapporti fra la ricorrente e i controinteressati non costituiti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF TU, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
CE SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | FF TU |
IL SEGRETARIO