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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17988 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28387/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28387/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
San Giusto (MC) al n. 1 di Via Antonio Gramsci, CF , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco MANTELLA del Foro di Macerata con Studio in Macerata Viale Don Bosco 47, come da mandato in atti;
- ricorrente –
– di Casablanca in Controparte_1 Controparte_2
MAROCCO, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma Via Dei Portoghesi 12;
- resistente non costituito–
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusione delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, ha chiesto di Parte_1
“dichiarare illegittimo - e per l'effetto annullare - il provvedimento di diniego di rilascio di visto di ingresso in favore del sig.ra nato il [...], padre Parte_2
del ricorrente, titolare di passaporto marocchino n. rilasciato il 20.05.2022 - Numero_1
recante il n. 2768 del 27.03.2025, con il quale il Consolato generale d'Italia a Casablanca ha respinto la domanda di rilascio di visto di ingresso in per ricongiungimento CP_2
familiare avanzata dal padre del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed ordinare alla Autorità resistente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del sig. nato il [...], Parte_2
padre del ricorrente”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: di essere cittadino marocchino, regolarmente residente in con permesso di lungo periodo;
di risiedere regolarmente CP_2
in Monte San Giusto (Macerata) unitamente al fratello anch'egli Persona_1
titolare di permesso di soggiorno;
che entrambi lavorano regolarmente e mantengono i genitori nel paese di origine, inviandogli denaro;
che in risiede anche una terza sorella, CP_2
insieme al marito e ai loro figli;
che i suoi genitori hanno Persona_2
unicamente tre figli, tutti soggiornanti in;
che in data 09.08.2023, dopo aver CP_2
presentato domanda di ricongiungimento familiare con il padre, riceveva il relativo nulla osta;
che il Consolato Generale d'Italia a Casablanca negava il visto di ingresso “poiché il nome del richiedente il nulla osta non è presente sul libretto di famiglia. Inoltre, lei non ha fornito prova di non avere altri figli in Marocco”.
Pertanto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, ritendo di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [i] genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero [per i] genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute'.
Tanto premesso, nel caso di specie, poiché il padre del ricorrente, il Sig. Parte_2
, è nato il [...], e, quindi, al momento della domanda aveva già compiuto
[...]
il sessantacinquesimo anno di età, i presupposti per accordare il ricongiungimento sono limitati alla verifica dell'assenza nel Paese di origine di altri figli, ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute. Il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso al padre dell'odierno ricorrente perché il nome del richiedente nulla osta non è presente sul libretto di famiglia e perché ha omesso di fornire prove circa l'assenza di altri figli nel paese di origine.
Deve anzi tutto ritenersi provato il rapporto di parentela tra il ricorrente Parte_1
nato a [...] il [...] e suo padre
[...] Parte_2
, nato il [...], come risulta dal libretto di famiglia apostillato, depositato in
[...]
atti. In aggiunta, è pacifico che al compimento dei sessantacinque anni la normativa richieda la verifica dell'assenza di altri figli ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute. Venendo all'esame di tale profilo, censurato dall'amministrazione, deve rilevarsi come il ricorrente abbia sufficientemente documentato l'assenza di suoi fratelli residenti in [...]. Infatti, dal libretto di famiglia risulta chiaramente che il Sig. ha tre figli, di Parte_2
cui uno è il ricorrente. Un altro figlio è il Sig. fratello del Parte_3
ricorrente, che risiede regolarmente in Monte San Giusto (Macerata), come risulta dal certificato anagrafico e dal permesso di soggiorno in atti. La terza figlia che risulta dal libretto di famiglia è la quale si trova in Italia nel Comune di Persona_2
RO con il marito e i loro figli, come attestato dal certificato anagrafico e dal permesso di soggiorno in atti.
La documentazione, dunque, smentisce le censure addotte dall'Amministrazione convenuta, dimostrando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento del familiare. Alla luce di quanto osservato, deve ordinarsi al convenuto il rilascio CP_1
in favore di nato il [...], del visto di ingresso per Parte_2
ricongiungimento familiare con il ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate alla luce della documentazione pervenuta parzialmente solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al rilascio in favore di nato il [...] padre dell'odierno ricorrente, del Parte_2
visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- compensa le spese.
Roma, 18/12/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28387/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
San Giusto (MC) al n. 1 di Via Antonio Gramsci, CF , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco MANTELLA del Foro di Macerata con Studio in Macerata Viale Don Bosco 47, come da mandato in atti;
- ricorrente –
– di Casablanca in Controparte_1 Controparte_2
MAROCCO, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma Via Dei Portoghesi 12;
- resistente non costituito–
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusione delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, ha chiesto di Parte_1
“dichiarare illegittimo - e per l'effetto annullare - il provvedimento di diniego di rilascio di visto di ingresso in favore del sig.ra nato il [...], padre Parte_2
del ricorrente, titolare di passaporto marocchino n. rilasciato il 20.05.2022 - Numero_1
recante il n. 2768 del 27.03.2025, con il quale il Consolato generale d'Italia a Casablanca ha respinto la domanda di rilascio di visto di ingresso in per ricongiungimento CP_2
familiare avanzata dal padre del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed ordinare alla Autorità resistente il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del sig. nato il [...], Parte_2
padre del ricorrente”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: di essere cittadino marocchino, regolarmente residente in con permesso di lungo periodo;
di risiedere regolarmente CP_2
in Monte San Giusto (Macerata) unitamente al fratello anch'egli Persona_1
titolare di permesso di soggiorno;
che entrambi lavorano regolarmente e mantengono i genitori nel paese di origine, inviandogli denaro;
che in risiede anche una terza sorella, CP_2
insieme al marito e ai loro figli;
che i suoi genitori hanno Persona_2
unicamente tre figli, tutti soggiornanti in;
che in data 09.08.2023, dopo aver CP_2
presentato domanda di ricongiungimento familiare con il padre, riceveva il relativo nulla osta;
che il Consolato Generale d'Italia a Casablanca negava il visto di ingresso “poiché il nome del richiedente il nulla osta non è presente sul libretto di famiglia. Inoltre, lei non ha fornito prova di non avere altri figli in Marocco”.
Pertanto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, ritendo di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [i] genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero [per i] genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute'.
Tanto premesso, nel caso di specie, poiché il padre del ricorrente, il Sig. Parte_2
, è nato il [...], e, quindi, al momento della domanda aveva già compiuto
[...]
il sessantacinquesimo anno di età, i presupposti per accordare il ricongiungimento sono limitati alla verifica dell'assenza nel Paese di origine di altri figli, ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute. Il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso al padre dell'odierno ricorrente perché il nome del richiedente nulla osta non è presente sul libretto di famiglia e perché ha omesso di fornire prove circa l'assenza di altri figli nel paese di origine.
Deve anzi tutto ritenersi provato il rapporto di parentela tra il ricorrente Parte_1
nato a [...] il [...] e suo padre
[...] Parte_2
, nato il [...], come risulta dal libretto di famiglia apostillato, depositato in
[...]
atti. In aggiunta, è pacifico che al compimento dei sessantacinque anni la normativa richieda la verifica dell'assenza di altri figli ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute. Venendo all'esame di tale profilo, censurato dall'amministrazione, deve rilevarsi come il ricorrente abbia sufficientemente documentato l'assenza di suoi fratelli residenti in [...]. Infatti, dal libretto di famiglia risulta chiaramente che il Sig. ha tre figli, di Parte_2
cui uno è il ricorrente. Un altro figlio è il Sig. fratello del Parte_3
ricorrente, che risiede regolarmente in Monte San Giusto (Macerata), come risulta dal certificato anagrafico e dal permesso di soggiorno in atti. La terza figlia che risulta dal libretto di famiglia è la quale si trova in Italia nel Comune di Persona_2
RO con il marito e i loro figli, come attestato dal certificato anagrafico e dal permesso di soggiorno in atti.
La documentazione, dunque, smentisce le censure addotte dall'Amministrazione convenuta, dimostrando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento del familiare. Alla luce di quanto osservato, deve ordinarsi al convenuto il rilascio CP_1
in favore di nato il [...], del visto di ingresso per Parte_2
ricongiungimento familiare con il ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate alla luce della documentazione pervenuta parzialmente solo in fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al rilascio in favore di nato il [...] padre dell'odierno ricorrente, del Parte_2
visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- compensa le spese.
Roma, 18/12/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli