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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3324/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.879/2022 pubblicata il 26 aprile
2022 dal Tribunale di Nola, Sez. Civile
TRA
nella qualità di custode giudiziario della Parte_1 [...] rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Controparte_1
Severino NA,
APPELLANTE
E
in persona del Capo, Controparte_2
Dottor rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to CP_3
AN FI e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art. 9 comma 2 D.lgs 149/2015
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con il ricorso depositato in primo grado opponeva Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 802/17 del 25 luglio 2017 prot.
n.35640.
La predetta ordinanza seguiva alla ispezione eseguita il 16 ottobre
2014, presso la sede della sita in Nola da parte dei CP_1 funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di CP_2 finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, a conclusione della quale i funzionari ispettivi contestavano alla che la CP_1 società non era stato in grado di documentare che i lavoratori
[...]
e fossero regolarmente occupati. Per_1 Persona_2
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2014-55645-
PCON-1 del 15 dicembre 2014, la Parte_2
, concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati con il
[...] verbale del 16 ottobre 2014, riteneva - sul presupposto che la società non avesse dimostrato la regolare assunzione del richiamato personale - che gli stessi fossero da considerarsi lavoratori impiegati in assenza delle comunicazioni di instaurazione del rispettivo rapporto di lavoro e conseguentemente, sanzionava il dott. nella qualità di custode giudiziario della Parte_1
e l' in solido tra loro, al pagamento CP_1 CP_1 della somma di Euro 16.870,00 oltre spese di notifica, nella misura minima o in subordine alla somma di Euro 17.620,00.
In particolare, l' ha Controparte_2 contestato:
- che i lavoratori e fossero stati Persona_1 Persona_2 impiegati senza aver preventivamente inviato al sistema informativo delle comunicazioni obbligatori del la prescritta comunicazione CP_4 di assunzione;
-di non aver consegnato ai medesimi, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del pag. 2/13 contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/77;
- di aver omesso di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prospetto di paga.
Il impugnava l'atto di ingiunzione rilevando: Pt_1
-che con provvedimento del 6 novembre 2013, su ricorso della
Curatela del fallimento di il Tribunale di Napoli CP_5 autorizzava il sequestro giudiziario dell'azienda, compresi scritture e libri contabili, facente capo alla CP_1 nominandolo custode,
-che e non avevano mai prestato la Persona_1 Persona_2 propria attività lavorativa sotto la direzione e il controllo della e pertanto non erano dipendenti della stessa, CP_1
-che in data 1^ settembre 2013, la sig.ra aveva Persona_2 stipulato con l' un regolare contratto di collaborazione CP_1 professionale per la consulenza e lo sviluppo di dati amministrativi;
che si era sempre autodeterminata le modalità e i tempi di svolgimento della propria prestazione lavorativa, non essendo mai stata sottoposta al potere gerarchico, direttivo e di controllo della che non era stata mai sottoposta al CP_1 rispetto di un orario di lavoro da parte della mai stata CP_1 tenuta a giustificare assenze e/o ritardi;
ma destinataria di
“rimproveri” ovvero “contestazioni”; che l'attività di consulenza era cessata nel dicembre 2014; che la le aveva sempre CP_1 corrisposto il compenso pattuito mediante bonifico bancario dietro emissione di regolari fatture,
-che anche il sig. non era mai stato dipendente della Per_1 CP_1
, come da lui stesso dichiarato nella nota del 7 gennaio 2015,
[...] bensi collaboratore della che il 2 gennaio Parte_3
2013, aveva stipulato con l' un accordo di CP_1 collaborazione c.d. “di rete”, avente ad oggetto l'autolavaggio pag. 3/13 delle auto della e di terzi, da eseguirsi presso la sede CP_1 dell' con personale da essa stessa fornito direttamente e con CP_1
l'utilizzo dei locali aziendali ma con proprie attrezzature e materiali di lavoro, chiedendo “1) in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 802/17 del 25 luglio 2017 prot. n. 35640, per i motivi addotti nel presente atto;
2) in ogni caso, annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n. 802/17 del 25 luglio 2017 prot. n. 35640 per insussistenza dei presupposti della pretesa e comunque perché nullo e illegittimo;
3) condannare l'Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
4) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Costituitosi regolarmente l' di Controparte_2
eccepiva che il ricorso era inammissibile in quanto CP_2 presentato da quale liquidatore della e Parte_1 CP_1 non dalla persona fisica nel merito contestava in Parte_1 fatto e diritto il ricorso chiedendone comunque il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva appello eccependo: Parte_1
-che il Tribunale aveva fatto mal governo del principio di non contestazione in quanto lo stesso riguarda i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'altra parte a fondamento della propria domanda e non le mere deduzioni di parte resistente,
-di aver, al contrario, puntualmente contestato le eccezioni preliminari sollevate dall'odierna appellata,
-che era legittimato a proporre il ricorso in quanto custode giudiziario nell'esercizio delle proprie funzioni e incombenze,
pag. 4/13 -che l'ordinanza ingiunzione era nulla in quanto notificata al dott.
in proprio e non nella qualità di custode giudiziario, Pt_1
-che vi era sua carenza di legittimazione passiva in quanto custode giudiziario e non legale rappresentante della società interessata dal sequestro,
-che nel giugno 2015 era cessato il sequestro conservativo della società e la stessa era stata riconsegnata alla CP_1 curatela fallimentare,
-che il verbale ispettivo era illegittimo in quanto erano state solo riportate, de relato, le dichiarazioni che i lavoratori in questione avrebbero reso all'ispettore, senza allegare i relativi verbali sottoscritti da parte dei lavoratori,
-che i lavoratori e non erano dipendenti della Per_2 Per_1 [...]
, CP_1
-che la era titolare di un contratto di collaborazione Per_2 professionale,
-che per vi era un contratto di fornitura di servizi Persona_1 resi tra differenti imprese e la sua presenza presso la sede della quindi, costituiva mera esecuzione del contratto da parte CP_1 della fornitrice, la cui materiale effettuazione era stata da quest'ultima affidata a tale lavoratore, palesemente estraneo al ciclo produttivo della , CP_1
chiedendo “1) annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n.
802/17 del 25 luglio 2017 prot. n. 35640 per insussistenza dei presupposti della pretesa e comunque perché nullo e illegittimo;
2) condannare l'Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che
pag. 5/13 dichiara di averne fatto anticipo;
3) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Replicava l' Controparte_2
-che l'appello era inammissibile per tardività ex art 327 c.p.c. essendo stato notificato oltre i sei mesi: sentenza di primo grado pubblicata il 26.4.2022, atto di appello iscritto a ruolo il
21.07.22 ma notificato soltanto il 22.12.2022,
-che l'appello non era motivato in violazione degli art. 434 e 348 bis c.p.c.,
-che il Tribunale aveva correttamente dato applicazione al principio di non contestazione ed al principio della ragione più liquida, atteso che il primo grado era regolamentato, ex art 6 Dlgs 150/2011, dal rito del lavoro, sia pur con la competenza del giudice ordinario, per cui in sede di prima udienza, l'odierno appellante avrebbe dovuto prendere posizione specifica sui dirimenti rilievi esposti dalla sua controparte (circostanza non avvenuta),
-che correttamente il provvedimento opposto era stato notificato al signor in proprio, in quanto risultante da certificato della Pt_1 camera di commercio quale custode giudiziario e quindi legale rappresentante a far data dal 06.11.2013,
-che nell'atto di appello si rilevava, ancora una volta, che il custode giudiziario non è legittimato passivo, per cui il gravame era inammissibile per stessa ammissione del ricorrente,
-che la cessazione del sequestro conservativo era avvenuta nel giugno 2015, in epoca successiva ai fatti contestati, risalenti all'ottobre 2014,
-che il verbale ispettivo era stato emanato in ossequio alla legge e alle direttive del Ministero del Lavoro (cfr circolare n.41/2010),
pag. 6/13 -che sull'inesistenza dei rapporti di lavoro subordinato “de quibus” le motivazioni della sentenza rispettavano la granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di altri mezzi istruttori” (cfr. sentenza Cass.
n.10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n.5715 del 10.03.2011; Cass. S.U.
n.17720 del 29.07.2010; Cass. S.U. n.8335 del 08.04.2010; Cass. S.U.
n.15703 del 06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro 1.04.1995 n.3853; Cass.
Civ. sez. lav. 23.01.1999 n. 655; Cass. Civ. S.U. 03.02.1996 n.916;
Cass. Civ. 25.11.1992 n.12545).
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 18.1.23 (in trattazione scritta) la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del
19.3.2025; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del
Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
************
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata.
In ordine alla eccepita tardività dell'appello il Collegio osserva che il procedimento è regolato dal rito lavoro (la sentenza di primo pag. 7/13 grado è pronunciata ex art.429 cpc) per cui la tempestività del gravame va verificata tenendo conto del deposito del ricorso e non della sua successiva notificazione;
nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 26.4.2022 e l'appello è stato depositato il 21.7.2022, quindi entro il termine “lungo” di sei mesi
(cfr. Cassazione n. 21980/2025 “Come è noto infatti nel rito del lavoro l'appello va proposto con ricorso che va depositato in cancelleria nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre l'udienza di discussione è fissata dal giudice con decreto ex art. 435 c.p.c. successivamente al suo deposito. E' solo con il deposito del ricorso che si determina l'interruzione del termine di decadenza”).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito all' una accurata CP_2 difesa.
Nel merito il gravame è infondato.
In ordine alla notificazione della ordinanza la stessa risulta avvenuta nei confronti del quale custode giudiziario (ed Pt_1 obbligato solidale;
cfr. vedasi intestazione della ordinanza, mentre l'ordinanza ingiunzione avverso l''Auto M è stata archiviata); soccorre richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui
(ordinanza n.5709/2020) “il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi” e (cfr. ordinanza n.29487/21) “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi degli artt.
2-ter, 2-sexies e 2- septies, l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile "ratione
pag. 8/13 temporis"), il contribuente è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l'intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all'Agenzia delle entrate l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6,
d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente nell'attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell'ambito dell'accordo negoziale di tipo pubblicistico”.
Ne consegue che la notificazione della ordinanza è stata correttamente eseguita nei confronti del soggetto che amministrava i beni (su incarico pubblicistico) e come tale unico legittimato anche all'eventuale reazione giudiziaria (come di fatto avvenuto).
Quanto alle contestazioni mosse nel verbale ispettivo e poi confluite nella ordinanza opposta deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. civ. n. 10427/2014; n. 15073/2008).
Ebbene, nella fattispecie all'odierno vaglio, al momento della ispezione e della escussione dei due lavoratori trovati presso la pag. 9/13 sede aziendale, l'ingiunto non ha documentato quanto allegato tardivamente, peraltro con documentazione, come si andrà ad esporre, non attendibile né dirimente.
In sede ispettiva sono state raccolte le dichiarazioni dei due lavoratori (doc.7 fasc. primo grado;
la CP_2 Per_2 riferiva di lavorare alle dipendenze della dal gennaio CP_1
20214 con mansioni di inserimento dati e pratiche amministrative e di ricevere le direttive dalla medesima di essere pagata in CP_1 contanti mensilmente, di non aver firmato alcun contratto di lavoro e di non aver ricevuto alcuna lettera di assunzione;
l' Per_1 riferiva di lavorare alle dipendenze della come addetto al CP_1 lavaggio dal 16.4.2014, di non ricordare il nome di chi gli impartiva le direttive, di lavorare come consulente esterno per tre volte a settimana utilizzando gli strumenti ed apparecchiature della azienda e rispettando gli orari di apertura e chiusura della concessionaria;
in ambedue i casi gli ispettori hanno rinvenuto i lavoratori intenti ad espletare le mansioni di lavoro descritte, la
è stata trovata negli uffici al primo piano seduta in Per_2 postazione dotata di pc, stampante e fotocopiatrice, l'Assalto all'interno del piazzale intento al lavaggio auto con stivali di gomma e spugna.
Le dichiarazioni rese da entrambe i lavoratori in sede di ispezione si rivelano concordanti nell'affermare lo svolgimento, da parte degli stessi, di prestazioni lavorative alle dipendenze della CP_1
e non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza; essi, in riscontro alle domande degli ispettori, non possono che aver riferito quanto di loro conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di
“convenienza” delle conseguenze di tali deposizioni;
le dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, senza preavviso,
pag. 10/13 sono sicuramente genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro.
Questo Collegio, già in precedenti decisioni, ha ritenuto che le informazioni rese dai dipendenti nell'immediatezza dell'accertamento, ove connotate – come nella specie - da intrinseca coerenza e precisione dei riferimenti temporali, siano da reputarsi genuine e più attendibili di quelle successive, anche se assunte nella sede giudiziaria. (v. Corte d'Appello adita, tra le altre, sentenza n. 2140/2018 pubbl. il 20/04/2018).
Pertanto anche laddove la prova contraria venisse acquisita ed attesa la situazione di eventuale contrasto con altre dichiarazioni rese in tale sede, dovrebbe darsi preferenza nell' evidenza probatoria alla fonte di prova privilegiata che nel caso di specie è il verbale ispettivo. “Nel processo avente ad oggetto addebiti contributivi derivanti da verbale ispettivo, in caso di discordanza tra dichiarazioni rese in fase ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria e ove nessuna valida ragione sia dedotta o provata
a giustificazione della divergenza, deve attribuirsi maggiore attendibilità e rilevanza alle prime in quanto rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati” (v. Corte
d'Appello di Venezia, sent. 23.01/26.02.2007 n. 27; Corte d'Appello di Venezia, sent. 20.11.07/25.01.2008, n. 663/07).
Risulta evidente, alla luce dei dati giurisprudenziali qui esaminati, che i verbali ispettivi, caratterizzati da rilevante valore probatorio, forniscono informazioni che risultano in questa sede essere gravi, precise e concordanti.
Ne consegue che non hanno alcun effetto le tardive produzioni documentali eseguite dall'opponente solo successivamente alla ispezione;
le dichiarazioni dell' sono datate 7.1.2015, Per_1 successive alla ispezione e di contenuto contrastante con le dichiarazioni rese agli ispettori;
il contratto stipulato con la pag. 11/13 ditta è costituito da una scrittura privata priva di Parte_3 data certa e mai prodotta in sede ispettiva;
anche il contratto di incarico presuntivamente conferito alla (datato 1.9.2013) Per_2 non è mai stato prodotto agli ispettori, né l'opponente ha documentato gli asseriti pagamenti con bonifico bancario (peraltro la circostanza è in contrasto con le dichiarazioni della lavoratrice che ha riferito di pagamenti mensili in contanti); non risultano neppure prodotte le presunte fatture emesse dalla predetta Per_2
In tali termini va precisata la motivazione del Tribunale laddove rileva l'assenza di specifica e tempestiva contestazione delle deduzioni in fatto di parte resistente;
in questo grado va precisato che alla luce della prova offerta dall' costituita dal CP_2 verbale ispettivo e dalla documentazione allegata, ivi comprese le dichiarazioni dei due lavoratori, le difese spiegate nel ricorso in opposizione, secondo principi di valutazione della prova sopra richiamati, non apparivano idonee a scalfire i risultati ispettivi e convogliati nelle sanzioni irrogate.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo ed applicazione dell'art.9 co.2 d.lgs n.149/15.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
pag. 12/13 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite liquidate in € 2.325,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3324/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.879/2022 pubblicata il 26 aprile
2022 dal Tribunale di Nola, Sez. Civile
TRA
nella qualità di custode giudiziario della Parte_1 [...] rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Controparte_1
Severino NA,
APPELLANTE
E
in persona del Capo, Controparte_2
Dottor rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to CP_3
AN FI e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art. 9 comma 2 D.lgs 149/2015
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con il ricorso depositato in primo grado opponeva Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 802/17 del 25 luglio 2017 prot.
n.35640.
La predetta ordinanza seguiva alla ispezione eseguita il 16 ottobre
2014, presso la sede della sita in Nola da parte dei CP_1 funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di CP_2 finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, a conclusione della quale i funzionari ispettivi contestavano alla che la CP_1 società non era stato in grado di documentare che i lavoratori
[...]
e fossero regolarmente occupati. Per_1 Persona_2
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2014-55645-
PCON-1 del 15 dicembre 2014, la Parte_2
, concludendo gli accertamenti ispettivi iniziati con il
[...] verbale del 16 ottobre 2014, riteneva - sul presupposto che la società non avesse dimostrato la regolare assunzione del richiamato personale - che gli stessi fossero da considerarsi lavoratori impiegati in assenza delle comunicazioni di instaurazione del rispettivo rapporto di lavoro e conseguentemente, sanzionava il dott. nella qualità di custode giudiziario della Parte_1
e l' in solido tra loro, al pagamento CP_1 CP_1 della somma di Euro 16.870,00 oltre spese di notifica, nella misura minima o in subordine alla somma di Euro 17.620,00.
In particolare, l' ha Controparte_2 contestato:
- che i lavoratori e fossero stati Persona_1 Persona_2 impiegati senza aver preventivamente inviato al sistema informativo delle comunicazioni obbligatori del la prescritta comunicazione CP_4 di assunzione;
-di non aver consegnato ai medesimi, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del pag. 2/13 contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/77;
- di aver omesso di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prospetto di paga.
Il impugnava l'atto di ingiunzione rilevando: Pt_1
-che con provvedimento del 6 novembre 2013, su ricorso della
Curatela del fallimento di il Tribunale di Napoli CP_5 autorizzava il sequestro giudiziario dell'azienda, compresi scritture e libri contabili, facente capo alla CP_1 nominandolo custode,
-che e non avevano mai prestato la Persona_1 Persona_2 propria attività lavorativa sotto la direzione e il controllo della e pertanto non erano dipendenti della stessa, CP_1
-che in data 1^ settembre 2013, la sig.ra aveva Persona_2 stipulato con l' un regolare contratto di collaborazione CP_1 professionale per la consulenza e lo sviluppo di dati amministrativi;
che si era sempre autodeterminata le modalità e i tempi di svolgimento della propria prestazione lavorativa, non essendo mai stata sottoposta al potere gerarchico, direttivo e di controllo della che non era stata mai sottoposta al CP_1 rispetto di un orario di lavoro da parte della mai stata CP_1 tenuta a giustificare assenze e/o ritardi;
ma destinataria di
“rimproveri” ovvero “contestazioni”; che l'attività di consulenza era cessata nel dicembre 2014; che la le aveva sempre CP_1 corrisposto il compenso pattuito mediante bonifico bancario dietro emissione di regolari fatture,
-che anche il sig. non era mai stato dipendente della Per_1 CP_1
, come da lui stesso dichiarato nella nota del 7 gennaio 2015,
[...] bensi collaboratore della che il 2 gennaio Parte_3
2013, aveva stipulato con l' un accordo di CP_1 collaborazione c.d. “di rete”, avente ad oggetto l'autolavaggio pag. 3/13 delle auto della e di terzi, da eseguirsi presso la sede CP_1 dell' con personale da essa stessa fornito direttamente e con CP_1
l'utilizzo dei locali aziendali ma con proprie attrezzature e materiali di lavoro, chiedendo “1) in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 802/17 del 25 luglio 2017 prot. n. 35640, per i motivi addotti nel presente atto;
2) in ogni caso, annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n. 802/17 del 25 luglio 2017 prot. n. 35640 per insussistenza dei presupposti della pretesa e comunque perché nullo e illegittimo;
3) condannare l'Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
4) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Costituitosi regolarmente l' di Controparte_2
eccepiva che il ricorso era inammissibile in quanto CP_2 presentato da quale liquidatore della e Parte_1 CP_1 non dalla persona fisica nel merito contestava in Parte_1 fatto e diritto il ricorso chiedendone comunque il rigetto.
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva appello eccependo: Parte_1
-che il Tribunale aveva fatto mal governo del principio di non contestazione in quanto lo stesso riguarda i fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'altra parte a fondamento della propria domanda e non le mere deduzioni di parte resistente,
-di aver, al contrario, puntualmente contestato le eccezioni preliminari sollevate dall'odierna appellata,
-che era legittimato a proporre il ricorso in quanto custode giudiziario nell'esercizio delle proprie funzioni e incombenze,
pag. 4/13 -che l'ordinanza ingiunzione era nulla in quanto notificata al dott.
in proprio e non nella qualità di custode giudiziario, Pt_1
-che vi era sua carenza di legittimazione passiva in quanto custode giudiziario e non legale rappresentante della società interessata dal sequestro,
-che nel giugno 2015 era cessato il sequestro conservativo della società e la stessa era stata riconsegnata alla CP_1 curatela fallimentare,
-che il verbale ispettivo era illegittimo in quanto erano state solo riportate, de relato, le dichiarazioni che i lavoratori in questione avrebbero reso all'ispettore, senza allegare i relativi verbali sottoscritti da parte dei lavoratori,
-che i lavoratori e non erano dipendenti della Per_2 Per_1 [...]
, CP_1
-che la era titolare di un contratto di collaborazione Per_2 professionale,
-che per vi era un contratto di fornitura di servizi Persona_1 resi tra differenti imprese e la sua presenza presso la sede della quindi, costituiva mera esecuzione del contratto da parte CP_1 della fornitrice, la cui materiale effettuazione era stata da quest'ultima affidata a tale lavoratore, palesemente estraneo al ciclo produttivo della , CP_1
chiedendo “1) annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione n.
802/17 del 25 luglio 2017 prot. n. 35640 per insussistenza dei presupposti della pretesa e comunque perché nullo e illegittimo;
2) condannare l'Ente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che
pag. 5/13 dichiara di averne fatto anticipo;
3) munire l'emananda sentenza di clausola, come per legge”.
Replicava l' Controparte_2
-che l'appello era inammissibile per tardività ex art 327 c.p.c. essendo stato notificato oltre i sei mesi: sentenza di primo grado pubblicata il 26.4.2022, atto di appello iscritto a ruolo il
21.07.22 ma notificato soltanto il 22.12.2022,
-che l'appello non era motivato in violazione degli art. 434 e 348 bis c.p.c.,
-che il Tribunale aveva correttamente dato applicazione al principio di non contestazione ed al principio della ragione più liquida, atteso che il primo grado era regolamentato, ex art 6 Dlgs 150/2011, dal rito del lavoro, sia pur con la competenza del giudice ordinario, per cui in sede di prima udienza, l'odierno appellante avrebbe dovuto prendere posizione specifica sui dirimenti rilievi esposti dalla sua controparte (circostanza non avvenuta),
-che correttamente il provvedimento opposto era stato notificato al signor in proprio, in quanto risultante da certificato della Pt_1 camera di commercio quale custode giudiziario e quindi legale rappresentante a far data dal 06.11.2013,
-che nell'atto di appello si rilevava, ancora una volta, che il custode giudiziario non è legittimato passivo, per cui il gravame era inammissibile per stessa ammissione del ricorrente,
-che la cessazione del sequestro conservativo era avvenuta nel giugno 2015, in epoca successiva ai fatti contestati, risalenti all'ottobre 2014,
-che il verbale ispettivo era stato emanato in ossequio alla legge e alle direttive del Ministero del Lavoro (cfr circolare n.41/2010),
pag. 6/13 -che sull'inesistenza dei rapporti di lavoro subordinato “de quibus” le motivazioni della sentenza rispettavano la granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di altri mezzi istruttori” (cfr. sentenza Cass.
n.10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n.5715 del 10.03.2011; Cass. S.U.
n.17720 del 29.07.2010; Cass. S.U. n.8335 del 08.04.2010; Cass. S.U.
n.15703 del 06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro 1.04.1995 n.3853; Cass.
Civ. sez. lav. 23.01.1999 n. 655; Cass. Civ. S.U. 03.02.1996 n.916;
Cass. Civ. 25.11.1992 n.12545).
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 18.1.23 (in trattazione scritta) la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del
19.3.2025; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del
Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
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Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata.
In ordine alla eccepita tardività dell'appello il Collegio osserva che il procedimento è regolato dal rito lavoro (la sentenza di primo pag. 7/13 grado è pronunciata ex art.429 cpc) per cui la tempestività del gravame va verificata tenendo conto del deposito del ricorso e non della sua successiva notificazione;
nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 26.4.2022 e l'appello è stato depositato il 21.7.2022, quindi entro il termine “lungo” di sei mesi
(cfr. Cassazione n. 21980/2025 “Come è noto infatti nel rito del lavoro l'appello va proposto con ricorso che va depositato in cancelleria nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre l'udienza di discussione è fissata dal giudice con decreto ex art. 435 c.p.c. successivamente al suo deposito. E' solo con il deposito del ricorso che si determina l'interruzione del termine di decadenza”).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che nel ricorso sono bene evidenziate le censure avanzate alla sentenza di primo grado ed evidenziato che il ricorso contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, ha consentito all' una accurata CP_2 difesa.
Nel merito il gravame è infondato.
In ordine alla notificazione della ordinanza la stessa risulta avvenuta nei confronti del quale custode giudiziario (ed Pt_1 obbligato solidale;
cfr. vedasi intestazione della ordinanza, mentre l'ordinanza ingiunzione avverso l''Auto M è stata archiviata); soccorre richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui
(ordinanza n.5709/2020) “il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi” e (cfr. ordinanza n.29487/21) “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi degli artt.
2-ter, 2-sexies e 2- septies, l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile "ratione
pag. 8/13 temporis"), il contribuente è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l'intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all'Agenzia delle entrate l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6,
d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente nell'attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell'ambito dell'accordo negoziale di tipo pubblicistico”.
Ne consegue che la notificazione della ordinanza è stata correttamente eseguita nei confronti del soggetto che amministrava i beni (su incarico pubblicistico) e come tale unico legittimato anche all'eventuale reazione giudiziaria (come di fatto avvenuto).
Quanto alle contestazioni mosse nel verbale ispettivo e poi confluite nella ordinanza opposta deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. civ. n. 10427/2014; n. 15073/2008).
Ebbene, nella fattispecie all'odierno vaglio, al momento della ispezione e della escussione dei due lavoratori trovati presso la pag. 9/13 sede aziendale, l'ingiunto non ha documentato quanto allegato tardivamente, peraltro con documentazione, come si andrà ad esporre, non attendibile né dirimente.
In sede ispettiva sono state raccolte le dichiarazioni dei due lavoratori (doc.7 fasc. primo grado;
la CP_2 Per_2 riferiva di lavorare alle dipendenze della dal gennaio CP_1
20214 con mansioni di inserimento dati e pratiche amministrative e di ricevere le direttive dalla medesima di essere pagata in CP_1 contanti mensilmente, di non aver firmato alcun contratto di lavoro e di non aver ricevuto alcuna lettera di assunzione;
l' Per_1 riferiva di lavorare alle dipendenze della come addetto al CP_1 lavaggio dal 16.4.2014, di non ricordare il nome di chi gli impartiva le direttive, di lavorare come consulente esterno per tre volte a settimana utilizzando gli strumenti ed apparecchiature della azienda e rispettando gli orari di apertura e chiusura della concessionaria;
in ambedue i casi gli ispettori hanno rinvenuto i lavoratori intenti ad espletare le mansioni di lavoro descritte, la
è stata trovata negli uffici al primo piano seduta in Per_2 postazione dotata di pc, stampante e fotocopiatrice, l'Assalto all'interno del piazzale intento al lavaggio auto con stivali di gomma e spugna.
Le dichiarazioni rese da entrambe i lavoratori in sede di ispezione si rivelano concordanti nell'affermare lo svolgimento, da parte degli stessi, di prestazioni lavorative alle dipendenze della CP_1
e non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza; essi, in riscontro alle domande degli ispettori, non possono che aver riferito quanto di loro conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di
“convenienza” delle conseguenze di tali deposizioni;
le dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, senza preavviso,
pag. 10/13 sono sicuramente genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro.
Questo Collegio, già in precedenti decisioni, ha ritenuto che le informazioni rese dai dipendenti nell'immediatezza dell'accertamento, ove connotate – come nella specie - da intrinseca coerenza e precisione dei riferimenti temporali, siano da reputarsi genuine e più attendibili di quelle successive, anche se assunte nella sede giudiziaria. (v. Corte d'Appello adita, tra le altre, sentenza n. 2140/2018 pubbl. il 20/04/2018).
Pertanto anche laddove la prova contraria venisse acquisita ed attesa la situazione di eventuale contrasto con altre dichiarazioni rese in tale sede, dovrebbe darsi preferenza nell' evidenza probatoria alla fonte di prova privilegiata che nel caso di specie è il verbale ispettivo. “Nel processo avente ad oggetto addebiti contributivi derivanti da verbale ispettivo, in caso di discordanza tra dichiarazioni rese in fase ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria e ove nessuna valida ragione sia dedotta o provata
a giustificazione della divergenza, deve attribuirsi maggiore attendibilità e rilevanza alle prime in quanto rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati” (v. Corte
d'Appello di Venezia, sent. 23.01/26.02.2007 n. 27; Corte d'Appello di Venezia, sent. 20.11.07/25.01.2008, n. 663/07).
Risulta evidente, alla luce dei dati giurisprudenziali qui esaminati, che i verbali ispettivi, caratterizzati da rilevante valore probatorio, forniscono informazioni che risultano in questa sede essere gravi, precise e concordanti.
Ne consegue che non hanno alcun effetto le tardive produzioni documentali eseguite dall'opponente solo successivamente alla ispezione;
le dichiarazioni dell' sono datate 7.1.2015, Per_1 successive alla ispezione e di contenuto contrastante con le dichiarazioni rese agli ispettori;
il contratto stipulato con la pag. 11/13 ditta è costituito da una scrittura privata priva di Parte_3 data certa e mai prodotta in sede ispettiva;
anche il contratto di incarico presuntivamente conferito alla (datato 1.9.2013) Per_2 non è mai stato prodotto agli ispettori, né l'opponente ha documentato gli asseriti pagamenti con bonifico bancario (peraltro la circostanza è in contrasto con le dichiarazioni della lavoratrice che ha riferito di pagamenti mensili in contanti); non risultano neppure prodotte le presunte fatture emesse dalla predetta Per_2
In tali termini va precisata la motivazione del Tribunale laddove rileva l'assenza di specifica e tempestiva contestazione delle deduzioni in fatto di parte resistente;
in questo grado va precisato che alla luce della prova offerta dall' costituita dal CP_2 verbale ispettivo e dalla documentazione allegata, ivi comprese le dichiarazioni dei due lavoratori, le difese spiegate nel ricorso in opposizione, secondo principi di valutazione della prova sopra richiamati, non apparivano idonee a scalfire i risultati ispettivi e convogliati nelle sanzioni irrogate.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo ed applicazione dell'art.9 co.2 d.lgs n.149/15.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
pag. 12/13 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite liquidate in € 2.325,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 13/13