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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RGEN N 1227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Cessione dei crediti”
TRA
(c.f. , (già , con sede in Via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Domenichino, 5 - Milano (MI), in persona del Procuratore dott. Parte_3
Avv. Davide Arnaldi del foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore con sede in Viale di Trastevere 76/A – Roma (RM),
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Dirigente pro tempore con sede in Via Vittorio Alfieri N.
6 - Piazza Armerina (EN)
Avvocatura di Stato
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
L'attrice conclude, riportandosi ai rispettivi atti, chiedendo concedersi i termini ex art.190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 20/7/2022, ritualmente notificato a controparte,
[...]
, in persona del procuratore speciale, conveniva in giudizio il Pt_1 [...]
e l' e, premettendo di essersi resa Controparte_1 Controparte_2 cessionaria di crediti vantati dal fornitore Enel Energia SpA nei confronti dell'istituto scolastico, insisteva per la condanna dei convenuti al pagamento di Euro 36.184,19 in linea capitale, oltre interessi di mora già maturati e maturandi, ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo, nonché interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art.1283 c.c.
Chiedeva, in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo ex art.2041
c.c.
Con comparsa di risposta del 26/4/2023, si costituivano il e l' CP_3 [...]
con il ministero dell'Avvocatura distrettuale, la quale, Controparte_4
preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, in luogo del
Libero Consorzio Comunale di Enna, la nullità della citazione introduttiva in punto di editio actionis, l'inopponibilità della cessione dei crediti, la sua nullità, l'avvenuto pagamento delle fatture, la non debenza degli interessi, la mancanza dei presupposti per l'azione di arricchimento senza giusta causa avanzata in via sussidiaria.
Depositate le memorie ex art.183, comma 6, cpc, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere il 19/12/2024.
OSSERVA
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA – FONDATEZZA
La difesa pubblica ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, tanto del
, quanto dell'Istituto individuando, quale legittimo CP_3 Controparte_2
contraddittore della avversa pretesa, il Libero consorzio comunale di Enna, in forza del disposto di cui all'art.3, commi 1 e 2, L.n.23/1996, recante “Norme per l'edilizia scolastica”. A mente della citata disposizione, rubricata “Competenze degli enti locali”, il legislatore – nel distribuire e ripartire le attribuzioni tra i diversi livelli territoriali dell'amministrazione pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, buon andamento ed efficienza della PA – ha attribuito a comuni e province i compiti connessi alla realizzazione, fornitura, manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici.
In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni;
quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie, convitti e istituzioni educative statali, competono alle Province, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
Secondo le norme vigenti, agli enti territoriali spettano gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate.
Tra i riferiti obblighi spettanti agli enti locali, rientrano proprio quelli relativi alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista d'acqua, del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
Sul punto, è stato osservato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.19956/2020), che il trasferimento delle competenze e degli oneri opera automaticamente, ex lege, a partire dal 1997, con conseguente automatica successione, non già cumulativa, ma novativa degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni verso i terzi creditori di pagamento delle spese varie di ufficio, nonché per quelle relative alle utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti soltanto dai predetti enti territoriali.
Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria
(legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.) (cfr. CdA Catania, sentenza n.171/2025). Dunque, condivisibilmente con la superiore ricostruzione, la titolarità passiva delle relative obbligazioni spetta, formalmente e sostanzialmente, all'ente territoriale competente, nel caso di specie al Libero consorzio comunale di Enna, a prescindere da un'eventuale delega di funzioni in favore dell'istituto scolastico.
Trattasi, invero, di mera delegazione di pagamento, dunque di un accordo tra debitore e terzo delegato che non libera né l'ente territoriale tenuto ex lege al pagamento delle utenze elettriche e del gas, né vale a costituire un vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (tra l'altro, dai mandati di pagamento prodotti dall'istituto convenuto si evince Parte_4 espressamente che le spese sono a carico della ex ). Parte_5
Va dunque accolta la superiore eccezione, preliminare ed assorbente, avanzata dalla difesa pubblica, con conseguente rigetto delle domande attoree.
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del , in persona del Controparte_1
nonché dell in persona del CP_5 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore;
- dichiara assorbita ogni altra questione;
- compensa, per intero tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, in data 12/3/2025
Il GU
Dr Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Cessione dei crediti”
TRA
(c.f. , (già , con sede in Via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Domenichino, 5 - Milano (MI), in persona del Procuratore dott. Parte_3
Avv. Davide Arnaldi del foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore con sede in Viale di Trastevere 76/A – Roma (RM),
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Dirigente pro tempore con sede in Via Vittorio Alfieri N.
6 - Piazza Armerina (EN)
Avvocatura di Stato
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
L'attrice conclude, riportandosi ai rispettivi atti, chiedendo concedersi i termini ex art.190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 20/7/2022, ritualmente notificato a controparte,
[...]
, in persona del procuratore speciale, conveniva in giudizio il Pt_1 [...]
e l' e, premettendo di essersi resa Controparte_1 Controparte_2 cessionaria di crediti vantati dal fornitore Enel Energia SpA nei confronti dell'istituto scolastico, insisteva per la condanna dei convenuti al pagamento di Euro 36.184,19 in linea capitale, oltre interessi di mora già maturati e maturandi, ai sensi degli artt.2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato in ciascuna fattura e sino al soddisfo, nonché interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art.1283 c.c.
Chiedeva, in subordine, la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo ex art.2041
c.c.
Con comparsa di risposta del 26/4/2023, si costituivano il e l' CP_3 [...]
con il ministero dell'Avvocatura distrettuale, la quale, Controparte_4
preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, in luogo del
Libero Consorzio Comunale di Enna, la nullità della citazione introduttiva in punto di editio actionis, l'inopponibilità della cessione dei crediti, la sua nullità, l'avvenuto pagamento delle fatture, la non debenza degli interessi, la mancanza dei presupposti per l'azione di arricchimento senza giusta causa avanzata in via sussidiaria.
Depositate le memorie ex art.183, comma 6, cpc, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc, termini che venivano a scadere il 19/12/2024.
OSSERVA
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA – FONDATEZZA
La difesa pubblica ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva, tanto del
, quanto dell'Istituto individuando, quale legittimo CP_3 Controparte_2
contraddittore della avversa pretesa, il Libero consorzio comunale di Enna, in forza del disposto di cui all'art.3, commi 1 e 2, L.n.23/1996, recante “Norme per l'edilizia scolastica”. A mente della citata disposizione, rubricata “Competenze degli enti locali”, il legislatore – nel distribuire e ripartire le attribuzioni tra i diversi livelli territoriali dell'amministrazione pubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, buon andamento ed efficienza della PA – ha attribuito a comuni e province i compiti connessi alla realizzazione, fornitura, manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici.
In particolare, gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie appartengono ai Comuni;
quelli sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi licei artistici e istituti d'arte, conservatori di musica, accademie, convitti e istituzioni educative statali, competono alle Province, con conseguente assunzione dei relativi oneri.
Secondo le norme vigenti, agli enti territoriali spettano gli oneri dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti, salva la facoltà di delegare alle istituzioni scolastiche funzioni di manutenzione ordinaria, con assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni delegate.
Tra i riferiti obblighi spettanti agli enti locali, rientrano proprio quelli relativi alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista d'acqua, del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
Sul punto, è stato osservato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.19956/2020), che il trasferimento delle competenze e degli oneri opera automaticamente, ex lege, a partire dal 1997, con conseguente automatica successione, non già cumulativa, ma novativa degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni verso i terzi creditori di pagamento delle spese varie di ufficio, nonché per quelle relative alle utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, e ciò a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia, soprattutto, da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti -nei confronti dei fornitori- del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti soltanto dai predetti enti territoriali.
Si tratta, in definitiva, di un'obbligazione esclusiva, a carico dei comuni e delle province, giustificata dalla mancanza, nel bilancio dei pur autonomi istituti scolastici, di specifici fondi al riguardo destinati e vincolati, obbligazione nascente direttamente dalla citata fonte primaria
(legge statale n. 23/1996), quale atto normativo idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.) (cfr. CdA Catania, sentenza n.171/2025). Dunque, condivisibilmente con la superiore ricostruzione, la titolarità passiva delle relative obbligazioni spetta, formalmente e sostanzialmente, all'ente territoriale competente, nel caso di specie al Libero consorzio comunale di Enna, a prescindere da un'eventuale delega di funzioni in favore dell'istituto scolastico.
Trattasi, invero, di mera delegazione di pagamento, dunque di un accordo tra debitore e terzo delegato che non libera né l'ente territoriale tenuto ex lege al pagamento delle utenze elettriche e del gas, né vale a costituire un vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (tra l'altro, dai mandati di pagamento prodotti dall'istituto convenuto si evince Parte_4 espressamente che le spese sono a carico della ex ). Parte_5
Va dunque accolta la superiore eccezione, preliminare ed assorbente, avanzata dalla difesa pubblica, con conseguente rigetto delle domande attoree.
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del , in persona del Controparte_1
nonché dell in persona del CP_5 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore;
- dichiara assorbita ogni altra questione;
- compensa, per intero tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, in data 12/3/2025
Il GU
Dr Francesco Lauricella