Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/12/2025, n. 7937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7937 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07937/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4719 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla istanza di accesso del 21/08/2025, e/o per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A., nonché per l’accertamento dell’obbligo della stessa di provvedere sull’istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AL VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria del 12.11.2025, la ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto l’Amministrazione ha riscontrato la domanda di accesso con comunicazione PEC del 17/10/2025, fornendo esaustivi chiarimenti e trasmettendo la circolare del 12/05/20217 richiesta;
Considerato, pertanto, che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
Considerato che la ricorrente, il 1.12.2025, ha reiterato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Considerato che, con decreto n. -OMISSIS-, la ricorrente era stata invitata a chiarire quale fosse la posizione reddituale complessiva del nucleo familiare, atteso che dalla “Certificazione Unica 2025”, depositata in atti, emergevano redditi esenti per un importo di euro 15.936,75;
Considerato che la ricorrente ha fornito i predetti chiarimenti, precisando che nel citato reddito è compreso anche l’importo di € 6.381,12, percepito a titolo di indennità di accompagnamento invalidi civili, da escludersi dal conteggio totale del reddito familiare per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da sentenza n. -OMISSIS-;
Ritenuto, che il compenso dovuto al difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della riduzione della metà dell’importo spettante ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, va definitivamente determinato in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge (Iva e cpa);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Dispone l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Daniele Paolella, la complessiva somma di € 1.500,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge (Iva e cpa).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI AR Di NA, Presidente
AL VA, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL VA | LI AR Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.