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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12706/24 promoSA da:
Parte_1
con gli Avv.ti Federico Viano e Irma Violetta Pagliero
- parte ricorrente
contro
CP_1
- parte resistente
premesso
che
- con intimazione di sfratto per finita locazione del 3.05.24 la cui notifica si è perfezionata regolarmente il 18.05.24 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. parte ricorrente ha citato in giudizio pagina 1 di 5 il Sig. per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione in relazione CP_2
al contratto ad uso abitativo stipulato in data 1.03.2020, registrato in data 11.03.2020,
avente durata di quattro anni dal 1.03.2020 al 28.02.2024 e rinnovo per altri quattro anni salvo disdetta motivata ex lege, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, Via
Vittoria n. 10;
- il contratto prevedeva un canone mensile di € 220,00 oltre ad € 30,00 per spese condominiali;
- la proprietaria disdettava tempestivamente il contratto alla prima scadenza con RAR a mani del 20.07.23 comunicando al conduttore di voler destinare l'immobile ad uso abitativo del coniuge;
- il conduttore non provvedeva a rilasciare spontaneamente l'immobile;
- la ricorrente adiva questo Tribunale per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione alla prima scadenza del 28.02.24;
- all'udienza del 16.07.24 innanzi al GOP D.SA LI parte intimata compariva e dichiarava di essere in cerca di altra abitazione;
- il GOP, rilevato che la fattispecie è riconducibile alla previsione dell'art. 3 L. n. 431/98,
che si applica l'art. 30 della legge 392/78 e che la domanda doveva essere proposta nelle forme previste dall'art. 447 bis c.p.c. e non in quelle del procedimento speciale di convalida, trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo giudice con ordinanza del 16.07.24 disponeva la conversione del rito,
assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e fiSAva udienza di comparizione al 5.12.2024 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
pagina 2 di 5 - la mediazione è stata attivata ma il resistente non è comparso;
- parte ricorrente depositava tempestivamente la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
insistendo nelle proprie domande;
- all'udienza 5.12.2024 la ricorrente richiamava le domande di cui alla memoria;
parte convenuta compariva personalmente;
- Il G.I si riservava e, sciolta la riserva, concedeva termine al 17.2.25 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
- le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero ex art. 2
comma 1 Legge 9/12/1998 n. 431;
- la durata della locazione era fiSAta in anni 4 a decorrere dal 1.03.2020 con scadenza al 28.02.2024 e rinnovo quadriennale;
- l'articolo 3 comma 1 lettera A della legge 431/98 stabilisce che il locatore ha diritto di disdettare il contratto alla prima scadenza, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza,
qualora intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio o del coniuge;
- nel caso di specie, come risulta dai documenti di causa (doc. 2), la proprietà inviava tempestiva e motivata disdetta al conduttore per evitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza;
- il conduttore non rilasciava spontaneamente l'immobile;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la scadenza del contratto di locazione, accertata la regolare e tempestiva disdetta, si accoglie la domanda della ricorrente e si dichiara ceSAto il contratto alla data del 28.02.24.;
pagina 3 di 5 - conseguentemente, si condanna il resistente al rilascio dell'immobile sito in Torino, Via
Vittoria n. 10;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 213;
- fase introduttiva: euro 213;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.420 oltre ad euro 167,17 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara ceSAto alla data del 28.02.24 il contratto dell'1.3.20 avente ad oggetto l'unità
immobiliare sita in Torino, Via Vittoria n. 10;
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in CP_2 Parte_1
Torino, Via Vittoria n. 10, libero da persone e cose;
pagina 4 di 5 - fiSA per l'esecuzione il 30.3.25;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_2 Parte_1
processuali che liquida in euro 1.420 oltre ad euro 167,17 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 18. febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12706/24 promoSA da:
Parte_1
con gli Avv.ti Federico Viano e Irma Violetta Pagliero
- parte ricorrente
contro
CP_1
- parte resistente
premesso
che
- con intimazione di sfratto per finita locazione del 3.05.24 la cui notifica si è perfezionata regolarmente il 18.05.24 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. parte ricorrente ha citato in giudizio pagina 1 di 5 il Sig. per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione in relazione CP_2
al contratto ad uso abitativo stipulato in data 1.03.2020, registrato in data 11.03.2020,
avente durata di quattro anni dal 1.03.2020 al 28.02.2024 e rinnovo per altri quattro anni salvo disdetta motivata ex lege, avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, Via
Vittoria n. 10;
- il contratto prevedeva un canone mensile di € 220,00 oltre ad € 30,00 per spese condominiali;
- la proprietaria disdettava tempestivamente il contratto alla prima scadenza con RAR a mani del 20.07.23 comunicando al conduttore di voler destinare l'immobile ad uso abitativo del coniuge;
- il conduttore non provvedeva a rilasciare spontaneamente l'immobile;
- la ricorrente adiva questo Tribunale per sentire convalidare lo sfratto per finita locazione alla prima scadenza del 28.02.24;
- all'udienza del 16.07.24 innanzi al GOP D.SA LI parte intimata compariva e dichiarava di essere in cerca di altra abitazione;
- il GOP, rilevato che la fattispecie è riconducibile alla previsione dell'art. 3 L. n. 431/98,
che si applica l'art. 30 della legge 392/78 e che la domanda doveva essere proposta nelle forme previste dall'art. 447 bis c.p.c. e non in quelle del procedimento speciale di convalida, trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo giudice con ordinanza del 16.07.24 disponeva la conversione del rito,
assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e fiSAva udienza di comparizione al 5.12.2024 concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
pagina 2 di 5 - la mediazione è stata attivata ma il resistente non è comparso;
- parte ricorrente depositava tempestivamente la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.
insistendo nelle proprie domande;
- all'udienza 5.12.2024 la ricorrente richiamava le domande di cui alla memoria;
parte convenuta compariva personalmente;
- Il G.I si riservava e, sciolta la riserva, concedeva termine al 17.2.25 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
- le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero ex art. 2
comma 1 Legge 9/12/1998 n. 431;
- la durata della locazione era fiSAta in anni 4 a decorrere dal 1.03.2020 con scadenza al 28.02.2024 e rinnovo quadriennale;
- l'articolo 3 comma 1 lettera A della legge 431/98 stabilisce che il locatore ha diritto di disdettare il contratto alla prima scadenza, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza,
qualora intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio o del coniuge;
- nel caso di specie, come risulta dai documenti di causa (doc. 2), la proprietà inviava tempestiva e motivata disdetta al conduttore per evitare il rinnovo del contratto alla prima scadenza;
- il conduttore non rilasciava spontaneamente l'immobile;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertata la scadenza del contratto di locazione, accertata la regolare e tempestiva disdetta, si accoglie la domanda della ricorrente e si dichiara ceSAto il contratto alla data del 28.02.24.;
pagina 3 di 5 - conseguentemente, si condanna il resistente al rilascio dell'immobile sito in Torino, Via
Vittoria n. 10;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi inderogabili di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 213;
- fase introduttiva: euro 213;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.420 oltre ad euro 167,17 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara ceSAto alla data del 28.02.24 il contratto dell'1.3.20 avente ad oggetto l'unità
immobiliare sita in Torino, Via Vittoria n. 10;
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile sito in CP_2 Parte_1
Torino, Via Vittoria n. 10, libero da persone e cose;
pagina 4 di 5 - fiSA per l'esecuzione il 30.3.25;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_2 Parte_1
processuali che liquida in euro 1.420 oltre ad euro 167,17 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 18. febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
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