Art. 27.
Le spese dell'Azienda sono costituite:
a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonche' per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;
c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
d ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 1962, N. 181))
e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;
f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla Azienda;
g) da ogni altra spesa o contributo che sia ritenuto necessario per la realizzazione dei compiti affidati all'A.N.A.S. dall'articolo 2 della presente legge.
La parte degli stanziamenti di bilancio relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla, chiusura dell'anno finanziario, e' utilizzata negli esercizi successivi. Del pari, le somme, che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.
Le spese dell'Azienda sono costituite:
a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonche' per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;
c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;
d ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 APRILE 1962, N. 181))
e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;
f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla Azienda;
g) da ogni altra spesa o contributo che sia ritenuto necessario per la realizzazione dei compiti affidati all'A.N.A.S. dall'articolo 2 della presente legge.
La parte degli stanziamenti di bilancio relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla, chiusura dell'anno finanziario, e' utilizzata negli esercizi successivi. Del pari, le somme, che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.