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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
NICOLAI STEFANO, LA
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 723/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF004732022 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorreva, previa istanza di mediazione ex art.17-bis del D.Lgs.546/92, avverso l'avviso di accertamento n. T8V01PF00473/2022, notificato in data 8.11.2022, con il quale la Direzione
Provinciale di Siena dell'Agenzia delle Entrate accertava a suo carico, per l'anno d'imposta 2016, un maggior reddito di € 52.501,43, di cui € 36.004,26, quale reddito di capitale derivante dalla partecipazione, per la quota del 30%, alla società commerciale Società_1 S.r.l., la quale risultava aver prodotto un maggiore reddito, per l'anno 2016, di € 241.380,00, ed € 16.497,17, quale reddito derivante dalla partecipazione, per la quota del 16,66%, alla società di fatto Società_2 che avrebbe generato un maggiore reddito, per l'anno 2016, pari ad € 98.987,00, recuperando le relative maggiori imposte ai fini IRPEF ed addizionali per l'importo di € 17.206,00, oltre ad interessi e sanzioni nella misura del 30%.
La ricorrente sosteneva preliminarmente la decadenza dei termini di notifica dell'avviso di accertamento, la illegittimità dell'assoggettamento a tassazione, pro quota, del maggior reddito accertato nei confronti della società Società_1 S.r.l. e dell'Associazione Società_2, ente non commerciale con finalità di promozione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche, non essendo stata dimostrata la distribuzione di utili ai soci, svolgendo la contribuente un'attività agrituristica a Radicondoli, la illegittimità dell'applicazione dell'art. 39 dpr. 600/73 per travisamento delle prove, indiziarie, addotte per la ricostruzione del reddito della ricorrente e chiedeva, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione dell'ammontare delle imposte dovute.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento ex art.43, comma 1, del DPR 600/73, e la legittimità dell'accertamento basato sulla presunzione di distribuzione degli utili tra i soci di società a ristretta base partecipativa essendo stato accertato un maggior reddito in capo alla società Società_1 S.r.l. ed alla ritenuta società di fatto Società_2 in considerazione della partecipazione di membri della famiglia nel settore delle attività veliche e chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, con sentenza n.6/2024 del 18.9.2023, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo notificato nei termini l'avviso di accertamento impugnato, correttamente imputabili alla ricorrente, in considerazione della ristretta base azionaria, i maggiori redditi definitivamente accertati nei confronti della società Società_1 S.r.l. e del Società_2 non qualificabile come ente non commerciale per la mancata produzione della documentazione attestante tale qualifica.
La ricorrente propone appello avverso tale sentenza sostenendo la violazione dell'onere probatorio per la mancata dimostrazione della percezione di un maggior reddito, risultando estranea alla gestione della società Società_1 S.r.l., ed errata la qualificazione del Società_2 quale società di fatto, esclusa nei giudizi di merito, e chiede, producendo le sentenze di merito favorevoli, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso impugnato, la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene la legittimità dell'accertamento per quanto riguarda la presunzione di distribuzione degli utili della società Società_1. S.r.l. sulla base del maggior reddito definitivamente accertato, per omessa impugnazione, nei confronti di tale società, in considerazione della ristretta base societaria, e per quanto riguarda la qualificazione del Società_2 quale società di fatto in considerazione della similare ristretta base partecipativa operante nel settore nautico, e chiede il rigetto dell'istanza cautelare e dell'appello.
L'appellante con successive memorie produce ulteriori sentenze di merito favorevoli ad essa e ad altri compartecipanti alle persone giuridiche di cui trattasi. Questa Corte con ordinanza n.505/2024 del 6.8.2024 respingeva l'istanza cautelare ritenendo non sussistenti entrambi i requisiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la distribuzione degli utili da parte della società Società_1 S.r.l. si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato, che “nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili” (Cass.n.29289/2024).
Per quanto riguarda inoltre la contestata violazione dell'art.7, comma 5-bis, del D.Lgs.546/92, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , introdotto dall' art. 6 della L. n. 130 del 2022 , secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria" (Cass.n. 2746/2024).
Si ritiene che essendosi reso definitivo l'accertamento del maggior reddito nei confronti della società, e preso atto della sussistenza della ristretta base partecipativa, costituita da soli quattro soggetti facenti parte del medesimo ambito familiare, non è sufficiente, per esonerare la contribuente, detentrice della consistente quota del 30%, dalla presunzione di distribuzione degli utili, lo svolgimento di un'altra attività economica in proprio, né l'assenza di accrediti bancari sul proprio conto corrente, ben potendo la percezione degli utili essere avvenuta in altre forme.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Per quanto riguarda invece l'accertamento emesso nei confronti del Associazione_1, con avviso n.TK502F200918/2022, allegato all'avviso di accertamento oggetto della presente controversia, non ancora definitivo per la pendenza del relativo contenzioso tributario, non si ritiene che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente contenga elementi sufficienti a ritenere fondata la qualificazione di società di fatto, sul solo fondamento della ristretta base partecipativa, costituita sostanzialmente dagli stessi soggetti della prima società.
Pur non entrando nel merito dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, oggetto del separato giudizio, si osserva, per quanto ci riguarda, che non emergono elementi certi a sostengo della tesi sostenuta dall'Ufficio della sussistenza di una società di fatto, dell'esercizio di attività commerciale e di produzione di utili ben determinati.
L'accertamento nei confronti del Soc2 si basa, dichiaratamente, su elementi induttivi e dati forfetari, peraltro relativi all'annualità 2015 e replicati automaticamente anche in quelle successive, e sulla presunzione che i partecipanti all'Associazione, pur svolgendo attività imprenditoriali in proprio, utilizzassero lo schermo associativo per svolgere attività commerciali, nello specifico di manutenzione, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni, senza tuttavia fornire la prova certa dei redditi prodotti dal Società_2; né le controdeduzioni presentate dall'Ufficio, a seguito dell'appello proposto nel presente giudizio, limitandosi ad un rinvio all'accertamento nei confronti del Società_2, peraltro non definitivo, contengono alcun elemento a sostegno della ricostruzione del reddito del Società_2 che, pur essendo oggetto del relativo contenzioso, rileva nella presente causa ai fini della determinazione della corretta quantificazione della distribuzione degli eventuali utili alla contribuente. Si ritiene pertanto di dover accogliere l'appello con riferimento al maggior reddito di partecipazione di
€ 16.497,17 a titolo di distribuzione degli utili accertati nei confronti del Associazione_1.
Si dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l' illegittimità dell'accertamento in relazione al reddito proveniente dal Associazione_1, conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
NICOLAI STEFANO, LA
MARINAI GIANMARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 723/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 2 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF004732022 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorreva, previa istanza di mediazione ex art.17-bis del D.Lgs.546/92, avverso l'avviso di accertamento n. T8V01PF00473/2022, notificato in data 8.11.2022, con il quale la Direzione
Provinciale di Siena dell'Agenzia delle Entrate accertava a suo carico, per l'anno d'imposta 2016, un maggior reddito di € 52.501,43, di cui € 36.004,26, quale reddito di capitale derivante dalla partecipazione, per la quota del 30%, alla società commerciale Società_1 S.r.l., la quale risultava aver prodotto un maggiore reddito, per l'anno 2016, di € 241.380,00, ed € 16.497,17, quale reddito derivante dalla partecipazione, per la quota del 16,66%, alla società di fatto Società_2 che avrebbe generato un maggiore reddito, per l'anno 2016, pari ad € 98.987,00, recuperando le relative maggiori imposte ai fini IRPEF ed addizionali per l'importo di € 17.206,00, oltre ad interessi e sanzioni nella misura del 30%.
La ricorrente sosteneva preliminarmente la decadenza dei termini di notifica dell'avviso di accertamento, la illegittimità dell'assoggettamento a tassazione, pro quota, del maggior reddito accertato nei confronti della società Società_1 S.r.l. e dell'Associazione Società_2, ente non commerciale con finalità di promozione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche, non essendo stata dimostrata la distribuzione di utili ai soci, svolgendo la contribuente un'attività agrituristica a Radicondoli, la illegittimità dell'applicazione dell'art. 39 dpr. 600/73 per travisamento delle prove, indiziarie, addotte per la ricostruzione del reddito della ricorrente e chiedeva, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione dell'ammontare delle imposte dovute.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento ex art.43, comma 1, del DPR 600/73, e la legittimità dell'accertamento basato sulla presunzione di distribuzione degli utili tra i soci di società a ristretta base partecipativa essendo stato accertato un maggior reddito in capo alla società Società_1 S.r.l. ed alla ritenuta società di fatto Società_2 in considerazione della partecipazione di membri della famiglia nel settore delle attività veliche e chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, con sentenza n.6/2024 del 18.9.2023, rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo notificato nei termini l'avviso di accertamento impugnato, correttamente imputabili alla ricorrente, in considerazione della ristretta base azionaria, i maggiori redditi definitivamente accertati nei confronti della società Società_1 S.r.l. e del Società_2 non qualificabile come ente non commerciale per la mancata produzione della documentazione attestante tale qualifica.
La ricorrente propone appello avverso tale sentenza sostenendo la violazione dell'onere probatorio per la mancata dimostrazione della percezione di un maggior reddito, risultando estranea alla gestione della società Società_1 S.r.l., ed errata la qualificazione del Società_2 quale società di fatto, esclusa nei giudizi di merito, e chiede, producendo le sentenze di merito favorevoli, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso impugnato, la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene la legittimità dell'accertamento per quanto riguarda la presunzione di distribuzione degli utili della società Società_1. S.r.l. sulla base del maggior reddito definitivamente accertato, per omessa impugnazione, nei confronti di tale società, in considerazione della ristretta base societaria, e per quanto riguarda la qualificazione del Società_2 quale società di fatto in considerazione della similare ristretta base partecipativa operante nel settore nautico, e chiede il rigetto dell'istanza cautelare e dell'appello.
L'appellante con successive memorie produce ulteriori sentenze di merito favorevoli ad essa e ad altri compartecipanti alle persone giuridiche di cui trattasi. Questa Corte con ordinanza n.505/2024 del 6.8.2024 respingeva l'istanza cautelare ritenendo non sussistenti entrambi i requisiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la distribuzione degli utili da parte della società Società_1 S.r.l. si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato, che “nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili” (Cass.n.29289/2024).
Per quanto riguarda inoltre la contestata violazione dell'art.7, comma 5-bis, del D.Lgs.546/92, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , introdotto dall' art. 6 della L. n. 130 del 2022 , secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria" (Cass.n. 2746/2024).
Si ritiene che essendosi reso definitivo l'accertamento del maggior reddito nei confronti della società, e preso atto della sussistenza della ristretta base partecipativa, costituita da soli quattro soggetti facenti parte del medesimo ambito familiare, non è sufficiente, per esonerare la contribuente, detentrice della consistente quota del 30%, dalla presunzione di distribuzione degli utili, lo svolgimento di un'altra attività economica in proprio, né l'assenza di accrediti bancari sul proprio conto corrente, ben potendo la percezione degli utili essere avvenuta in altre forme.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Per quanto riguarda invece l'accertamento emesso nei confronti del Associazione_1, con avviso n.TK502F200918/2022, allegato all'avviso di accertamento oggetto della presente controversia, non ancora definitivo per la pendenza del relativo contenzioso tributario, non si ritiene che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente contenga elementi sufficienti a ritenere fondata la qualificazione di società di fatto, sul solo fondamento della ristretta base partecipativa, costituita sostanzialmente dagli stessi soggetti della prima società.
Pur non entrando nel merito dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, oggetto del separato giudizio, si osserva, per quanto ci riguarda, che non emergono elementi certi a sostengo della tesi sostenuta dall'Ufficio della sussistenza di una società di fatto, dell'esercizio di attività commerciale e di produzione di utili ben determinati.
L'accertamento nei confronti del Soc2 si basa, dichiaratamente, su elementi induttivi e dati forfetari, peraltro relativi all'annualità 2015 e replicati automaticamente anche in quelle successive, e sulla presunzione che i partecipanti all'Associazione, pur svolgendo attività imprenditoriali in proprio, utilizzassero lo schermo associativo per svolgere attività commerciali, nello specifico di manutenzione, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni, senza tuttavia fornire la prova certa dei redditi prodotti dal Società_2; né le controdeduzioni presentate dall'Ufficio, a seguito dell'appello proposto nel presente giudizio, limitandosi ad un rinvio all'accertamento nei confronti del Società_2, peraltro non definitivo, contengono alcun elemento a sostegno della ricostruzione del reddito del Società_2 che, pur essendo oggetto del relativo contenzioso, rileva nella presente causa ai fini della determinazione della corretta quantificazione della distribuzione degli eventuali utili alla contribuente. Si ritiene pertanto di dover accogliere l'appello con riferimento al maggior reddito di partecipazione di
€ 16.497,17 a titolo di distribuzione degli utili accertati nei confronti del Associazione_1.
Si dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l' illegittimità dell'accertamento in relazione al reddito proveniente dal Associazione_1, conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa le spese tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.