Articolo 31 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 30Articolo 32
Versione
23 aprile 1958
Art. 31.
La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'art. 21.
La pensione annua complessiva per l'invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla, data di presentazione della domanda.
L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidita', qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidita'.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958