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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2713 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SALVINI SIMONETTA, giusta delega Parte_1
in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARDONE FABIO, giusta delega in atti Parte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 3.08.2019 in Albenga, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 14, parte I, anno 2019, alle condizioni di seguito esposte:
“1. i signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ortovero (SV) Borgata Fasceo n. 3, di proprietà della signora
[...]
, con l'attuale arredamento che ne costituisce compendio viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
Parte_1
3. il Signor ha già lasciato la casa coniugale ed ha ritirato i propri effetti personali;
Parte_2
4. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto dal marito alla moglie e viceversa quale contributo al mantenimento dell'altro coniuge;
5. per l'interesse prioritario del figlio minore nonché al fine di mantenere un Persona_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, i coniugi convengono che il medesimo rimanga affidato alle cure di entrambi che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale con l'impegno di educarlo ed istruirlo, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
6. abiterà con la madre con facoltà per il padre di tenerlo con sé: Persona_1
- il martedì, dall'uscita dalla scuola materna ovvero dalle ore 16,30 riportandolo alla scuola materna la mattina del mercoledì;
- fine settimana, con il seguente orario alternato ogni due settimane: a) prima settimana, dal venerdì
all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 9,00 quando la madre lo andrà a riprendere;
b)
seconda settimana, dal venerdì all'uscita di scuola fino al sabato alle ore 18.00 quando la madre lo andrà a riprendere.
I genitori, peraltro, potranno concordare liberamente variazioni di orario nell'esclusivo interesse del figlio salvo il rispetto delle esigenze di riposo, di studio e di attività sportive del medesimo;
7. le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi di uguale durata e trascorse con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverse esigenze del figlio;
8. le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi di uguale durata e trascorse con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverse esigenze del figlio;
9. durante le vacanze estive trascorrerà quattro settimane con il padre di cui almeno due continuative;
10. le parti danno atto che provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore e,
conseguentemente, non viene previsto alcun contributo quanto alle spese ordinarie;
11. per quanto riguarda le spese straordinarie le Parti concordano che le stesse verranno suddivise in misura del 50% ciascuno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale
di Savona rappresentando quanto segue.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi all'esigenza ordinaria di vita del minore e pertanto a titolo esemplificativo si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere estetista eccetera).
Per spese straordinarie extra assegno in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia si intendono invece quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisiti quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale).
Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziale a scelte già concordate tra i coniugi oppure connessi a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinata al previo consenso di entrambi i genitori.
Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Quanto le modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie possono indicarsi le seguenti linee guida:
*Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni);
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
*Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 12. I coniugi danno atto che sono in corso di perfezionamento le pratiche connesse al passaggio di proprietà dei cani e , dal Sig. alla Sig.ra a spese di CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1
quest' ultima.
13. Le parti convengono che l'assegno unico (che in oggi ammonta ad euro 57,00 e viene accreditato su c/c cointestato tra i coniugi) verrà percepito - successivamente al deposito del presente ricorso -
dalla Sig.ra Parte_1
14. I coniugi danno atto che la somma di € 12.362,61 depositata sul conto IN
[...] agli stessi cointestato verrà accreditata su c/c intestato al Signor
che verrà dallo stesso comunicato. Parte_2
I coniugi danno atto che la somma di € 7.101,74 depositata su conto su Banca Generali cointestato a e verrà accreditata su c/c intestato al Signor Parte_1 Controparte_3 Parte_2
(che verrà dallo stesso comunicato); il Signor provvederà ad investire la somma Parte_2
suddetta in favore del figlio Persona_1
15. I coniugi dichiarano di avere separatamente regolato ogni altro rapporto e/o pendenza economica diversa da quelle oggetto del presente accordo.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo