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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona della dott.ssa Ida Cuffaro, Giudice unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C., 334 del 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.03.22- ritualmente notificato al resistente - ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti (danno CP_1 non patrimoniale, biologico e morale, e danno patrimoniale) a causa della condotta negligente, imperita ed imprudente di due dipendenti della
[...]
formulando le seguenti conclusioni: Parte_2 CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, accertare e comunque Contr dichiarare la responsabilità dell' di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannarla al risarcimento in favore del sig. dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 danno biologico danno morale;
danno patrimoniale, inclusivo del lucro cessante e del danno emergente, tutto per come descritti nella premessa del presente ricorso, per i titoli e nelle misure indicate in atti oppure nelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero dovute e/o giuste all'esito dell'esame della CTU;
in ogni caso oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al dì del saldo e con vittoria di spese, funzioni e onorari del presente giudizio e refusione delle spese di istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre Iva cap
e spese generali al 15% come per legge”. A fondamento di tali conclusioni, l'attore ha dedotto:
- di essere portatore di trapianto di fegato dal dicembre 1996;
Cont
- che, in data 27.05.2008, si recava presso la Farmacia dell' di Parte_1
[...]
per ritirare il farmaco CellCept 500 mg prescrittogli come terapia CP_1 antirigetto per il trapianto del fegato subito;
- che consegnava la relativa ricetta medica al sig. SO
(coadiutore amministrativo della struttura sanitaria), il quale, sotto la supervisione del dott. (dirigente farmacista di turno presente Persona_2 sul posto), gli consegnava erroneamente un farmaco diverso, lo OD 550 mg;
- che, in data 30.05.2008, iniziava ad assumere il farmaco errato per Parte_1 circa due mesi, manifestando sin da subito i sintomi della “gastroenterite tossica” consistenti in forti dolori allo stomaco, nausea, vomito, febbre ed una perdita di peso corporeo complessiva di 5-6 kg in pochissimi giorni, a causa delle oltre dieci scariche diarroiche al giorno;
- che, successivamente, in data 17.07.2008, si recava nuovamente alla Parte_1 medesima per ritirare la seconda confezione del Parte_3 farmaco prescritto e, al momento della consegna, si accorgeva del grossolano Cont errore dei dipendenti dell' , spiegandosi i sintomi sofferti durante tutto quell'arco di tempo;
- che l'uremia terminale in trattamento dialitico cronico, la grave cardiopatia ischemica e la grave sindrome ansioso-depressiva da cui è attualmente affetto sono da ricondursi causalmente all'assunzione del farmaco OD;
- che aveva preventivamente introdotto nei confronti della resistente, procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., costituente condizione di procedibilità della domanda in base all'art. 8 della legge 24/17, c.d. e CP_2 che a seguito dell'espletamento della consulenza medica in sede di ATP, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e il trattamento farmacologico praticato nonché quantificato la percentuale di danno risarcibile.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente si costituiva tardivamente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, il rinnovo della CTU per determinare quanto abbiano inciso le concause ai fini dell'evento non specificato con la CTU espletata.
A tal fine ha dedotto che l'assunzione erronea dello ha cagionato nel CP_3 [...]
inabilità temporanea dovuta agli effetti collaterali, consistenti in una Pt_1 gastroenterite acuta tossica;
che, al contrario, alcun nesso di causalità, è ravvisabile tra la progressione dell'insufficienza renale e l'assunzione di tale farmaco, non essendo dimostrata o descritta - tra le ripercussioni sulla funzione renale - alcuna azione direttamente lesiva della capecitabina (OD) sul tessuto renale (peraltro assunta in dosi nettamente inferiore) e che essa verosimilmente rappresenta la naturale evoluzione della insufficienza renale da cui era Parte_1 già affetto.
Con comparsa di costituzione in riassunzione si sono costituiti CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in qualità di eredi dell'attore, medio tempore deceduto in data CP_8
26.05.2022, riportandosi a tutte le domande, eccezioni, deduzioni, richieste istruttorie e difese formulate nell'atto introduttivo, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dal sig. . Parte_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP recante r.g.n. 1019/2018, all'udienza del 18.06.24, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la scrivente, subentrata nella titolarità del fascicolo in data 22.01.24, rinviava per la discussione concedendo alle Parti termine per note conclusive.
Con le note conclusive depositate in data 6.02.25 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo
L' non depositava le note conclusive né compariva all'udienza Controparte_1 del 18.02.24.
All'udienza del 18.02.24 la causa, esaurita la discussione, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, appare opportuno premettere un breve richiamo ai principi che regolano la materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, quella della struttura nosocomiale. Come noto, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr.
Cass. 9556/2002; Cass. S.U. 577/2008).
In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione il suo apparato strutturale
(attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo.
Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Nelle cause di responsabilità sanitaria è il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, a dover provare il contratto e a dover allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei convenuti ( Cass. 2020/ 5128; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario-struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario- struttura sanitaria, quindi, nell'interpretazione della Corte, deve accertarsi che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame.
Infine, sotto il profilo del nesso di causalità, giova ricordare che la valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08).
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. 2020/13872; Cass. SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi,
l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, va senz'altro affermata la responsabilità della struttura sanitaria per l'evento lesivo occorso al ricorrente.
I fatti dedotti dal ricorrente, in specie, l'errata consegna del farmaco da parte dei dipendenti della struttura non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte della resistente, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., gli stessi possono ritenersi pacifici. Non vi è dubbio quindi che i due dipendenti della farmacia, non avvedendosi di consegnare al paziente il farmaco errato, e nella specie un farmaco chemioterapico (XELODA) in luogo di un farmaco anti-rigetto (CELLCEPT), siano incorsi in una colposa disattenzione, ponendo in essere una grave negligenza.
Ciò posto, la documentazione sanitaria in atti e le risultanze della CTU inducono a ritenere che il ricorrente abbia assolto al proprio l'onere probatorio, dimostrando l'insorgenza del rapporto contrattuale con la l'aggravamento delle sue condizioni di salute e il legame eziologico tra l'opera dei sanitari e la lamentata lesione della salute.
Ed, invero, il CTU ha concluso, con motivazione condivisibile, in quanto esaustiva ed immune da vizi logici, che l'entità e la natura delle lesioni lamentate e, nella specie, l'esito dialitico da insufficienza renale cronica fosse causalmente riconducibile alla gastrointerite tossica e disidratazione grave provocata dall'assunzione del farmaco XELODA.
In particolare, il CTU ha affermato che gli effetti dello XELODA riportati in letteratura in determinate situazioni sono la disidratazione grave e che, nello specifico, lo OD è controindicato in pazienti affetti da insufficienza renale grave mentre, in caso di insufficienza renale moderata, si raccomanda una riduzione del 75% della dose inziale.
Nel caso di specie – ha precisato – è chiaro che lo , trapiantato dal 96, Pt_1 aveva fatto già uso di farmaci nefrotossici e, comunque, antirigetto, pertanto, versando in una situazione già compromessa, l'assunzione dello OD ha condotto a complicanze gravi e definitive come il trattamento emodioalitico trattandosi di soggetto di età superiore a sessant'anni ( cfr. relazione peritale pag.5) .
La relazione peritale è chiara nell'affermare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici (errata somministrazione del farmaco OD in luogo di quello antirigetto) e le lesioni riportate dall'attore.
In tal senso, nel replicare alle osservazioni critiche di parte attrice, secondo il quale l'insufficienza renale cronica sarebbe stata indotta dall'assunzione pregressa di farmaci nefrotossici (ciclosporina) il CTU ha osservato che la ciclosporina può comportare diversi effetti collaterali di tipo e intensità diversi o non provarne alcuno e << che, nel caso di specie, era stato assunto nella posologia
e nei tempi prescritti e monitorato senza alcun problema urinario, pertanto anche se molti farmaci sono nefrotossici è da escludere che sia stato tale farmaco a condurre al trattamento dialitico di >> ( cfr. relazione peritale pag.4) Parte_1
Ulteriormente, anche l'errata posologia con cui lo OD è stato assunto – 47 giorni ininterrotti in luogo di 14 giorni di seguito intervallati da 7 giorni di sospensione – avrebbe accentuato – secondo le valutazioni del CTU – la probabilità che sia stato il farmaco errato a condurre al trattamento emodialitico.
Il CTU ha quindi valutato situazione di patologia preesistente come concausa della lesione, determinando il danno biologico permanente nella misura del 60%
<con specifiche influenze dinamiche relazionali di umore depressivo>>.
Tale conclusione va rapportata con la giurisprudenza che si è occupata dell'incidenza della situazione patologica preesistente sulla determinazione delle conseguenze dannose. È stato infatti chiarito (Cass 28986/19) che lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata.
Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica, di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. La concausa della lesione, ponendo un problema di indagine sulla causalità materiale, è irrilevante, stante il principio di infrazionabilità del nesso di causalità materiale, le cui regole di indagine vanno rinvenute negli art. 40 e 41 c.p Quando invece la concausa abbia inciso sulla menomazione, cioè a dire sugli effetti pregiudizievoli derivanti dall'evento si pone un problema di causalità giuridica, volto all'individuazione dei pregiudizi risarcibili, che saranno identificati nelle sole conseguenze “immediate e dirette” cui fa riferimento l'art. 1223 c.c.
In tale secondo caso (concausa della menomazione, causalità giuridica) possono verificarsi due ipotesi, quella della concausa della menomazione preesistente coesistente e quello della concausa della menomazione preesistente concorrente.
La menomazione coesistente è quella che non è in relazione di interferenza con la conseguenza dannosa ascrivibile all'evento ed alla condotta illecita che lo ha causato;
i suoi effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni;
il danneggiato soffre per la conseguenza pregiudizievole da ultimo subita allo stesso modo e nella stessa misura di un soggetto perfettamente sano. Pertanto, in tal caso, “dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana”. In definitiva, la menomazione coesistente è irrilevante ai fini della liquidazione del pregiudizio.
La menomazione concorrente, invece, è quella che provoca maggiori limitazioni al danneggiato, il quale, per il fatto di essere già limitato nella sua sfera biologica, soffre un pregiudizio a causa dell'ulteriore conseguenza dannosa che lo affligge che è maggiore rispetto a quello che patirebbe un soggetto che, in ipotesi, subirebbe lo stesso effetto dannoso, ma a partire da una situazione non biologicamente compromessa. In tal caso, è astrattamente legittima la riduzione del risarcimento che dovrà peraltro seguire un iter ben preciso, dovendosi stimare, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (cfr. Cass. 28986/19,).
Applicando la giurisprudenza richiamata al caso di specie, la qualificazione della pregressa situazione patologica dell'attore come concausa concorrente della lesione deve ritenersi coerente. Infatti, per quanto sopra detto, qualora, come nel caso in esame, le condizioni naturali (quali la pregressa patologia) non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi alcuna forma di frazionamento sul piano della causalità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr., tra le altre, Cass. 15991/11, 28990/19).
In tal caso, a meno che non emerga che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dell'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto
(ipotesi non ricorrente nel caso in esame), non dovrà operarsi alcuna diminuzione del quantum debeatur, atteso che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per vicissitudini di vita, più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a quella riservata agli altri consociati affetti da "normalità" (cfr. Cass. 20836/18,
15991/11, cit.).
In altri termini, la patologia pregressa di – come emerge dalla relazione Parte_1 peritale – non lo avrebbe condotto al trattamento dialitico a seguito di insufficienza renale cronica se non fosse intervenuta la gastrointerite tossica e la grave disidratazione indotta dal trattamento farmacologico OD, tra l'altro, assunto con una posologia errata e senza alcun monitoraggio come sarebbe stato necessario in caso di paziente con età superiore a 60 anni.
In definitiva, nel caso in esame, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali illustrati, si osserva che la ricorrente ha dimostrato il danno ed il nesso di causalità tra condotta dei sanitari ed il danno, ossia che il danno subito sia stato conseguenza di tale prestazione. La resistente nulla ha provato in merito all'esistenza di concause da sole idonee a produrre l'evento lesivo. Per i motivi fin qui illustrati, la resistente va condannata al risarcimento dei danni.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni si deve evidenziare che, all'esito dell'accertamento operato dal CTU, sono consistiti nell'esito dialitico da insufficienza renale cronica e sono rappresentati da un danno biologico permanente pari al 60%. Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, deve essere recepita la stima operata dal CTU dott.ssa peraltro non Per_3 specificamente contestata, secondo cui l'infortunio ha determinato una inabilità temporanea della durata complessiva di 120 giorni, di cui 60 di ITT al 100%, 60 di ITP al 50%.
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio si ritiene di dover applicare le c.d.
Tabelle di Milano, che in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, in ambito di lesioni macropermanenti, devono trovare applicazione successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale".
Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento.
Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima.
Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto
(eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.
Pertanto, tenuto conto delle Tabelle di Milano e dell'età del ricorrente al momento del danno (67 anni), allo stesso può essere riconosciuto per l'invalidità permanente pari al 60% un importo pari a € 337.109,00.
Va pure liquidato in favore del ricorrente il danno biologico da invalidità temporanea pari alla corrispondente misura risarcitoria di € 10.710,00 determinata anch'essa con i criteri stabiliti dalle tabelle meneghine
Quanto al danno morale, va ritenuto che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico- relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass.,
10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord.
9006/2022).
Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Su tali premesse, va rilevato che parte attrice ha chiesto il risarcimento dell'eventuale danno morale senza tuttavia allegare i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale omettendo di argomentare puntualmente sull'incidenza delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva.
Non ricorrono, inoltre, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione del danneggiato da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia.
Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato, di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno morale così come, per le ragioni sopra esposte, non può procedersi ad alcuna personalizzazione del danno biologico.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in assenza di alcuna documentazione volta a suffragare il pregiudizio subito.
Sulla somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico
(pari a complessivi € 347.819= € 337.109,00 + 10.710,00) liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2024), alla quale deve essere detratta la somma di € 25.000,00 già versata dall' come pagamento della Controparte_1 provvisionale così come deciso dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Piscitelli, nella sentenza n. 257/13 Reg. Sent. Tribunale Vibo Valentia in ordine al procedimento penale n.
2402/08 R.G.N.R., trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995, applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (esclusa la fase istruttoria non espletata) stante il tenore delle difese.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità per inadempimento della CP_1
per il fatto oggetto di causa;
[...]
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma complessiva di €
327.819,00 oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della ordinanza, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza fino al saldo effettivo
- condanna la convenuta al pagamento a favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 6,023,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 9.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
Sezione ordinaria
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona della dott.ssa Ida Cuffaro, Giudice unico ha pronunciato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C., 334 del 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5.03.22- ritualmente notificato al resistente - ha evocato in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti (danno CP_1 non patrimoniale, biologico e morale, e danno patrimoniale) a causa della condotta negligente, imperita ed imprudente di due dipendenti della
[...]
formulando le seguenti conclusioni: Parte_2 CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, accertare e comunque Contr dichiarare la responsabilità dell' di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannarla al risarcimento in favore del sig. dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 danno biologico danno morale;
danno patrimoniale, inclusivo del lucro cessante e del danno emergente, tutto per come descritti nella premessa del presente ricorso, per i titoli e nelle misure indicate in atti oppure nelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero dovute e/o giuste all'esito dell'esame della CTU;
in ogni caso oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al dì del saldo e con vittoria di spese, funzioni e onorari del presente giudizio e refusione delle spese di istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre Iva cap
e spese generali al 15% come per legge”. A fondamento di tali conclusioni, l'attore ha dedotto:
- di essere portatore di trapianto di fegato dal dicembre 1996;
Cont
- che, in data 27.05.2008, si recava presso la Farmacia dell' di Parte_1
[...]
per ritirare il farmaco CellCept 500 mg prescrittogli come terapia CP_1 antirigetto per il trapianto del fegato subito;
- che consegnava la relativa ricetta medica al sig. SO
(coadiutore amministrativo della struttura sanitaria), il quale, sotto la supervisione del dott. (dirigente farmacista di turno presente Persona_2 sul posto), gli consegnava erroneamente un farmaco diverso, lo OD 550 mg;
- che, in data 30.05.2008, iniziava ad assumere il farmaco errato per Parte_1 circa due mesi, manifestando sin da subito i sintomi della “gastroenterite tossica” consistenti in forti dolori allo stomaco, nausea, vomito, febbre ed una perdita di peso corporeo complessiva di 5-6 kg in pochissimi giorni, a causa delle oltre dieci scariche diarroiche al giorno;
- che, successivamente, in data 17.07.2008, si recava nuovamente alla Parte_1 medesima per ritirare la seconda confezione del Parte_3 farmaco prescritto e, al momento della consegna, si accorgeva del grossolano Cont errore dei dipendenti dell' , spiegandosi i sintomi sofferti durante tutto quell'arco di tempo;
- che l'uremia terminale in trattamento dialitico cronico, la grave cardiopatia ischemica e la grave sindrome ansioso-depressiva da cui è attualmente affetto sono da ricondursi causalmente all'assunzione del farmaco OD;
- che aveva preventivamente introdotto nei confronti della resistente, procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., costituente condizione di procedibilità della domanda in base all'art. 8 della legge 24/17, c.d. e CP_2 che a seguito dell'espletamento della consulenza medica in sede di ATP, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate e il trattamento farmacologico praticato nonché quantificato la percentuale di danno risarcibile.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente si costituiva tardivamente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, il rinnovo della CTU per determinare quanto abbiano inciso le concause ai fini dell'evento non specificato con la CTU espletata.
A tal fine ha dedotto che l'assunzione erronea dello ha cagionato nel CP_3 [...]
inabilità temporanea dovuta agli effetti collaterali, consistenti in una Pt_1 gastroenterite acuta tossica;
che, al contrario, alcun nesso di causalità, è ravvisabile tra la progressione dell'insufficienza renale e l'assunzione di tale farmaco, non essendo dimostrata o descritta - tra le ripercussioni sulla funzione renale - alcuna azione direttamente lesiva della capecitabina (OD) sul tessuto renale (peraltro assunta in dosi nettamente inferiore) e che essa verosimilmente rappresenta la naturale evoluzione della insufficienza renale da cui era Parte_1 già affetto.
Con comparsa di costituzione in riassunzione si sono costituiti CP_4
e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
in qualità di eredi dell'attore, medio tempore deceduto in data CP_8
26.05.2022, riportandosi a tutte le domande, eccezioni, deduzioni, richieste istruttorie e difese formulate nell'atto introduttivo, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dal sig. . Parte_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di ATP recante r.g.n. 1019/2018, all'udienza del 18.06.24, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la scrivente, subentrata nella titolarità del fascicolo in data 22.01.24, rinviava per la discussione concedendo alle Parti termine per note conclusive.
Con le note conclusive depositate in data 6.02.25 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo
L' non depositava le note conclusive né compariva all'udienza Controparte_1 del 18.02.24.
All'udienza del 18.02.24 la causa, esaurita la discussione, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, appare opportuno premettere un breve richiamo ai principi che regolano la materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, quella della struttura nosocomiale. Come noto, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr.
Cass. 9556/2002; Cass. S.U. 577/2008).
In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione il suo apparato strutturale
(attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo.
Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Nelle cause di responsabilità sanitaria è il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, a dover provare il contratto e a dover allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, il paziente dovrà fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei convenuti ( Cass. 2020/ 5128; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario-struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario- struttura sanitaria, quindi, nell'interpretazione della Corte, deve accertarsi che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità alla diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame.
Infine, sotto il profilo del nesso di causalità, giova ricordare che la valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41
c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, una causalità materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di prognosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08).
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragionevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. 2020/13872; Cass. SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi,
l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, va senz'altro affermata la responsabilità della struttura sanitaria per l'evento lesivo occorso al ricorrente.
I fatti dedotti dal ricorrente, in specie, l'errata consegna del farmaco da parte dei dipendenti della struttura non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte della resistente, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., gli stessi possono ritenersi pacifici. Non vi è dubbio quindi che i due dipendenti della farmacia, non avvedendosi di consegnare al paziente il farmaco errato, e nella specie un farmaco chemioterapico (XELODA) in luogo di un farmaco anti-rigetto (CELLCEPT), siano incorsi in una colposa disattenzione, ponendo in essere una grave negligenza.
Ciò posto, la documentazione sanitaria in atti e le risultanze della CTU inducono a ritenere che il ricorrente abbia assolto al proprio l'onere probatorio, dimostrando l'insorgenza del rapporto contrattuale con la l'aggravamento delle sue condizioni di salute e il legame eziologico tra l'opera dei sanitari e la lamentata lesione della salute.
Ed, invero, il CTU ha concluso, con motivazione condivisibile, in quanto esaustiva ed immune da vizi logici, che l'entità e la natura delle lesioni lamentate e, nella specie, l'esito dialitico da insufficienza renale cronica fosse causalmente riconducibile alla gastrointerite tossica e disidratazione grave provocata dall'assunzione del farmaco XELODA.
In particolare, il CTU ha affermato che gli effetti dello XELODA riportati in letteratura in determinate situazioni sono la disidratazione grave e che, nello specifico, lo OD è controindicato in pazienti affetti da insufficienza renale grave mentre, in caso di insufficienza renale moderata, si raccomanda una riduzione del 75% della dose inziale.
Nel caso di specie – ha precisato – è chiaro che lo , trapiantato dal 96, Pt_1 aveva fatto già uso di farmaci nefrotossici e, comunque, antirigetto, pertanto, versando in una situazione già compromessa, l'assunzione dello OD ha condotto a complicanze gravi e definitive come il trattamento emodioalitico trattandosi di soggetto di età superiore a sessant'anni ( cfr. relazione peritale pag.5) .
La relazione peritale è chiara nell'affermare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici (errata somministrazione del farmaco OD in luogo di quello antirigetto) e le lesioni riportate dall'attore.
In tal senso, nel replicare alle osservazioni critiche di parte attrice, secondo il quale l'insufficienza renale cronica sarebbe stata indotta dall'assunzione pregressa di farmaci nefrotossici (ciclosporina) il CTU ha osservato che la ciclosporina può comportare diversi effetti collaterali di tipo e intensità diversi o non provarne alcuno e << che, nel caso di specie, era stato assunto nella posologia
e nei tempi prescritti e monitorato senza alcun problema urinario, pertanto anche se molti farmaci sono nefrotossici è da escludere che sia stato tale farmaco a condurre al trattamento dialitico di >> ( cfr. relazione peritale pag.4) Parte_1
Ulteriormente, anche l'errata posologia con cui lo OD è stato assunto – 47 giorni ininterrotti in luogo di 14 giorni di seguito intervallati da 7 giorni di sospensione – avrebbe accentuato – secondo le valutazioni del CTU – la probabilità che sia stato il farmaco errato a condurre al trattamento emodialitico.
Il CTU ha quindi valutato situazione di patologia preesistente come concausa della lesione, determinando il danno biologico permanente nella misura del 60%
<con specifiche influenze dinamiche relazionali di umore depressivo>>.
Tale conclusione va rapportata con la giurisprudenza che si è occupata dell'incidenza della situazione patologica preesistente sulla determinazione delle conseguenze dannose. È stato infatti chiarito (Cass 28986/19) che lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella è derivata.
Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica, di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. La concausa della lesione, ponendo un problema di indagine sulla causalità materiale, è irrilevante, stante il principio di infrazionabilità del nesso di causalità materiale, le cui regole di indagine vanno rinvenute negli art. 40 e 41 c.p Quando invece la concausa abbia inciso sulla menomazione, cioè a dire sugli effetti pregiudizievoli derivanti dall'evento si pone un problema di causalità giuridica, volto all'individuazione dei pregiudizi risarcibili, che saranno identificati nelle sole conseguenze “immediate e dirette” cui fa riferimento l'art. 1223 c.c.
In tale secondo caso (concausa della menomazione, causalità giuridica) possono verificarsi due ipotesi, quella della concausa della menomazione preesistente coesistente e quello della concausa della menomazione preesistente concorrente.
La menomazione coesistente è quella che non è in relazione di interferenza con la conseguenza dannosa ascrivibile all'evento ed alla condotta illecita che lo ha causato;
i suoi effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni;
il danneggiato soffre per la conseguenza pregiudizievole da ultimo subita allo stesso modo e nella stessa misura di un soggetto perfettamente sano. Pertanto, in tal caso, “dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana”. In definitiva, la menomazione coesistente è irrilevante ai fini della liquidazione del pregiudizio.
La menomazione concorrente, invece, è quella che provoca maggiori limitazioni al danneggiato, il quale, per il fatto di essere già limitato nella sua sfera biologica, soffre un pregiudizio a causa dell'ulteriore conseguenza dannosa che lo affligge che è maggiore rispetto a quello che patirebbe un soggetto che, in ipotesi, subirebbe lo stesso effetto dannoso, ma a partire da una situazione non biologicamente compromessa. In tal caso, è astrattamente legittima la riduzione del risarcimento che dovrà peraltro seguire un iter ben preciso, dovendosi stimare, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, e procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (cfr. Cass. 28986/19,).
Applicando la giurisprudenza richiamata al caso di specie, la qualificazione della pregressa situazione patologica dell'attore come concausa concorrente della lesione deve ritenersi coerente. Infatti, per quanto sopra detto, qualora, come nel caso in esame, le condizioni naturali (quali la pregressa patologia) non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi alcuna forma di frazionamento sul piano della causalità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr., tra le altre, Cass. 15991/11, 28990/19).
In tal caso, a meno che non emerga che, a prescindere dalla causa imputabile, la situazione pregressa sarebbe comunque, anche in assenza dell'evento di danno, risultata modificativa in senso patologico-invalidante della situazione del soggetto
(ipotesi non ricorrente nel caso in esame), non dovrà operarsi alcuna diminuzione del quantum debeatur, atteso che un'opposta soluzione condurrebbe ad affermare l'intollerabile principio per cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi) siano, per natura e per vicissitudini di vita, più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto a quella riservata agli altri consociati affetti da "normalità" (cfr. Cass. 20836/18,
15991/11, cit.).
In altri termini, la patologia pregressa di – come emerge dalla relazione Parte_1 peritale – non lo avrebbe condotto al trattamento dialitico a seguito di insufficienza renale cronica se non fosse intervenuta la gastrointerite tossica e la grave disidratazione indotta dal trattamento farmacologico OD, tra l'altro, assunto con una posologia errata e senza alcun monitoraggio come sarebbe stato necessario in caso di paziente con età superiore a 60 anni.
In definitiva, nel caso in esame, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali illustrati, si osserva che la ricorrente ha dimostrato il danno ed il nesso di causalità tra condotta dei sanitari ed il danno, ossia che il danno subito sia stato conseguenza di tale prestazione. La resistente nulla ha provato in merito all'esistenza di concause da sole idonee a produrre l'evento lesivo. Per i motivi fin qui illustrati, la resistente va condannata al risarcimento dei danni.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni si deve evidenziare che, all'esito dell'accertamento operato dal CTU, sono consistiti nell'esito dialitico da insufficienza renale cronica e sono rappresentati da un danno biologico permanente pari al 60%. Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, deve essere recepita la stima operata dal CTU dott.ssa peraltro non Per_3 specificamente contestata, secondo cui l'infortunio ha determinato una inabilità temporanea della durata complessiva di 120 giorni, di cui 60 di ITT al 100%, 60 di ITP al 50%.
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio si ritiene di dover applicare le c.d.
Tabelle di Milano, che in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, in ambito di lesioni macropermanenti, devono trovare applicazione successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale".
Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento.
Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima.
Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi: a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto
(eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese.
Pertanto, tenuto conto delle Tabelle di Milano e dell'età del ricorrente al momento del danno (67 anni), allo stesso può essere riconosciuto per l'invalidità permanente pari al 60% un importo pari a € 337.109,00.
Va pure liquidato in favore del ricorrente il danno biologico da invalidità temporanea pari alla corrispondente misura risarcitoria di € 10.710,00 determinata anch'essa con i criteri stabiliti dalle tabelle meneghine
Quanto al danno morale, va ritenuto che tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione “atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico- relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato (v. Cass.,
10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878)” (Cass. Civ., Sez. III, ord.
9006/2022).
Come osservato dalla Suprema Corte, “in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 25164/2020).
Su tali premesse, va rilevato che parte attrice ha chiesto il risarcimento dell'eventuale danno morale senza tuttavia allegare i fatti posti a fondamento della richiesta del danno morale omettendo di argomentare puntualmente sull'incidenza delle lesioni patite in termini di sofferenza soggettiva.
Non ricorrono, inoltre, ad avviso di questo Giudice, gli estremi per procedere alla personalizzazione del danno alla salute, non essendo emersi elementi eccezionali che consentano di distinguere la situazione del danneggiato da quella in cui si troverebbe una qualsiasi altra persona con la medesima patologia.
Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 31681/2024), nulla può essere riconosciuto nella fattispecie a titolo personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, non avendo l'attore allegato, né tantomeno provato, di aver patito conseguenze anomali e/o peculiari.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno morale così come, per le ragioni sopra esposte, non può procedersi ad alcuna personalizzazione del danno biologico.
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in assenza di alcuna documentazione volta a suffragare il pregiudizio subito.
Sulla somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico
(pari a complessivi € 347.819= € 337.109,00 + 10.710,00) liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2024), alla quale deve essere detratta la somma di € 25.000,00 già versata dall' come pagamento della Controparte_1 provvisionale così come deciso dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Piscitelli, nella sentenza n. 257/13 Reg. Sent. Tribunale Vibo Valentia in ordine al procedimento penale n.
2402/08 R.G.N.R., trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995, applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (esclusa la fase istruttoria non espletata) stante il tenore delle difese.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la responsabilità per inadempimento della CP_1
per il fatto oggetto di causa;
[...]
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma complessiva di €
327.819,00 oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data del fatto e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della ordinanza, oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza fino al saldo effettivo
- condanna la convenuta al pagamento a favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 6,023,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 9.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro