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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 185/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 185/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
dott. , rappresentata e difesa come in atti dalla Società Parte_2 Parte_3 [...]
e, per essa, dai soci individuati e nominati come per legge avv.ti Fabrizio Lofoco e Parte_4
ES MU
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti CP_1
dall'avv. Miria Vigneri
- Appellata - OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 7.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – , con sede legale in Ischitella (FG), è stata costituita il Controparte_2
22.5.2012 ed ha operato nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura (tanto può
sostenersi sulla scorta delle risultanze della visura della CCIAA di Foggia aggiornata al 9.7.2024,
prodotta in atti, da cui emerge il suo stato d'inattività e la risalenza al 2017 dell'ultimo bilancio d'esercizio depositato il 3.5.2018).
1.1. – In attuazione dei programmi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.), la con Determinazione del Dirigente della Sezione (D.D.S.) Caccia e Pesca n. 363 del CP_1
12.10.2012 ha approvato il Bando per la presentazione delle domande di contributo relativo alla
Misura 2.1.1 “Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - Artt. 34 e 35
del Reg. CE 1198/06”, pubblicato sul BURP n. 168 del 22.11.2012.
1.2. – In data 19.2.2013 ha presentato alla Controparte_2 Controparte_1
domanda di concessione di contributo, proponendo la realizzazione di un impianto innovativo di maricoltura integrata “offshore” (sostitutivo di quello esistente ormai decadente), posizionato a circa 1,6 miglia dal molo di ponente del porto di Bisceglie, con la messa in opera di quattro gabbie da circa due mila metri cubi, aventi una capacità di circa trenta tonnellate a gabbia, con potenzialità di contenimento di circa cinquantamila pesci in ciascuna gabbia, nonché di dodici filari per la molluschicoltura, da cinquecento metri ciascuno.
1.3. – Nel 2014 il progetto di è stato ammesso al Controparte_2
finanziamento per € 420.000,00, di cui € 252.000,00 quale quota di finanziamento pubblico (UE,
Stato e Regione) ed € 168.000,00 quale quota privata.
2 1.4. – Il progetto originario è stato, in seguito, sottoposto a variante, con l'individuazione,
dapprima, del sito del Golfo di Manfredonia e, alla fine, del Lago di Varano, con il subentro della proponente nella concessione demaniale già rilasciata a . Parte_5
1.5. – Con nota del 7.5.2015 la ha chiesto l'invio di documentazione CP_1
integrativa dopo la richiesta di variante, al fine di acquisire chiarimenti sui mutamenti sostanziali che la modifica ubicazionale dell'intervento avrebbe potuto comportare rispetto al progetto originario ed è stata, altresì, sollecitata la trasmissione della dichiarazione del possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri inerenti all'intervento finanziato, nonché l'impegno formale a completare le opere entro il 30.10.2015, pena la decadenza dal beneficio.
1.6. – In data 4.6.2015 “ ha inviato l'autocertificazione circa il Controparte_2
possesso dei titoli necessari alla realizzazione del progetto, segnalando che il completamento dell'iter burocratico per il subentro nella concessione demaniale n. 3/2010 già rilasciata a
[...]
si sarebbe concluso entro il 30.6.2015 e che tutti i lavori si sarebbero conclusi entro il Parte_6
31.10.2015.
1.7. – In data 18.6.2015 ha ceduto a , al Pt_5 CP_2 Controparte_2
prezzo di € 900,00, il ramo d'azienda situato in Ischitella, località Varano, avente ad oggetto l'impianto di acquicoltura per l'allevamento di vongole veraci, della lunghezza di 1.500 mt. e della larghezza di 300 mt., occupato in virtù di concessione demaniale marittima n. 3 rilasciata il
5.2.2010. In data 17.9.2015 il Comune di Ischitella ha autorizzato Controparte_2
al subingresso nel rapporto concessorio.
1.8. – A causa del pregresso silenzio serbato dalla Società in merito all'avvenuto subentro nella concessione demaniale e all'inizio delle attività previste per la realizzazione del progetto, con nota del 4.9.2015 la ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dal CP_1
contributo, il quale, tuttavia, è stato sospeso dopo la produzione del titolo concessorio n. 18/2015
rilasciato dal Comune di Ischitella, restando invariata per l'Amministrazione regionale la necessità
di acquisire la documentazione relativa all'inizio dei lavori, alla polizza fideiussoria a garanzia
3 della prima “tranche” del finanziamento e la dichiarazione di impegno alla conclusione dei lavori entro il 31.11.2015.
1.9. – Dichiarato l'avvio dei lavori, prodotta la polizza fideiussoria, proposta (ed accolta l')
istanza di proroga del termine per l'ultimazione delle opere e presentata il 7.12.2015 la s.c.i.a. al
Comune di Ischitella, con comunicazione del 20.12.2015 ha Controparte_2 CP_2
attestato di aver concluso i lavori previsti dal progetto, riservando di produrre, entro la fine dello stesso anno, la rendicontazione delle spese.
1.10. – Con D.D.S. n. 422 del 22.12.2015 è stata erogata la prima anticipazione del finanziamento concesso per la somma di € 126.000,00, pari alla metà del contributo ammesso.
1.11. – Nei mesi di aprile e maggio 2016 la GdF di Manfredonia ha svolto un'attività di controllo nei confronti di , in relazione alla percezione ed utilizzo Controparte_2
dei finanziamenti pubblici, segnalando che l'impianto era stato realizzato soltanto in minima parte in quanto, in luogo delle quattro gabbie complete di ogni attrezzatura per la piscicoltura e dei filari per la molluschicoltura, erano presenti soltanto quattro strutture circolari galleggianti, costituite da tubi di plastica, prive di reti e di altri manufatti riconducibili all'allevamento di pesci, non attive, e,
inoltre, che la società beneficiaria non era in possesso del nulla osta rilasciato dall' Controparte_3
, necessario in quanto il sito in questione ricade in zona 2 del
[...] Controparte_4
, area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché individuato come s.i.c. e z.p.s.
[...]
1.12. – Con verbale di accertamento del 19-20.9.2016 la ha preso atto delle CP_1
risultanze delle indagini della GdF, evidenziando che la richiesta di documentazione integrativa inerente alla variante non era stata mai pienamente soddisfatta e che il progetto invariato non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 35 del regolamento regionale n. 34/2009 di disciplina delle attività di pesca e molluschicoltura nella laguna di Varano.
1.13. – Con determina n. 356 del 13.12.2016 lo stesso ha disposto la revoca Controparte_5
del contributo. Detto provvedimento è stato notificato alla Società e all'assicuratore che aveva rilasciato la polizza fideiussoria, quale obbligato in solido.
4 2. – Con ingiunzione “fiscale” ex R.D. n. 639/1910, prot. A00-149/20920 del 20.9.2019,
notificata il 27.9.2019, la Sezione Contenzioso Amministrativo Settentrionale della CP_1 CP_1
ha ingiunto a “ il pagamento della somma di € 126.000,00 per
[...] Controparte_2
sorte capitale, di € 228,18 per “interessi in D.D.”, di € 1.234,46 a titolo di interessi decorrenti dal
13.12.2016 e di € 150,00 per spese postali e di notifica, per un totale di € 127.612,64.
3. – Nel dicembre 2019, su iniziativa dell'Ufficio requirente contabile, il quale aveva ricevuto dalla GdF la segnalazione relativa all'indebita percezione di aiuti in materia di “investimenti produttivi
nel settore dell'acquacoltura”, è stato instaurato il procedimento di responsabilità amministrativa nei confronti della Società e del suo legale rappresentante p.t. . Con sentenza n. 994/2021, Parte_2
depositata il 26.11.2021, la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Puglia, riconoscendo la colpa grave quale criterio d'imputazione dell'illecito erariale, ha condannato “ Controparte_2
e , in solido fra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 126.000,00 in
[...] Parte_2
favore della , oltre rivalutazione monetaria dal 22.12.2015 fino alla pronunzia, nonché CP_1
interessi al tasso legale sulla somma così rivalutata dalla predetta data fino al saldo. La Corte dei Conti-
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, pronunciando sull'appello proposto dalla Società e da , con sentenza n. 21/2024, depositata il 29.1.2024, ha accolto l'impugnazione, Parte_2
rigettando la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale e condannando la CP_1
al pagamento delle spese e competenze difensive, escludendo l'elemento soggettivo della colpa grave in capo a , in ragione della “complessità dell'iter amministrativo conducente al Parte_2
riconoscimento del contributo…in uno con la non perspicuità del quadro normativo e provvedimentale
disciplinante le autorizzazioni e i pareri concernenti gli interventi nell'area del Parco del Gargano…”.
4. – Inoltre, il procedimento penale incardinato nei confronti di per il delitto di Parte_2
truffa aggravata è sfociato nell'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Foggia del
4.8.2021.
5. – Avverso l'ingiunzione di pagamento del 20.9.2019 “ ha Controparte_2
proposto, davanti al Tribunale di Foggia, opposizione ai sensi del R.D. n. 639/1910, come modificato dall'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011, enunciando i seguenti motivi: 1) erroneità della somma pretesa a titolo
5 d'interessi non meglio specificati con riferimento al tasso e al periodo e a titolo di spese postali e di notifica;
2) illegittimità del provvedimento per violazione delle norme sul procedimento poiché
l'ingiunzione di pagamento è basata sulla determina dirigenziale n. 356 del 13.12.2016, di revoca del finanziamento, non allegata allo stesso provvedimento ingiunzionale;
3) illegittimità dell'ingiunzione
“fiscale” in considerazione del corretto operato della Società e dell'esistenza di ogni autorizzazione all'inizio dell'attività, non essendo richiesta, in virtù della s.c.i.a. ottenuta da “ Controparte_2
, quella paesaggistica dell' , in assenza di trasformazione od CP_2 Controparte_6
alterazione del territorio e non rientrando l'impianto di acquacoltura nella zona 1 del , per la CP_3
quale soltanto è prescritto l'ottenimento dell'anzidetto titolo autorizzativo;
4) mancata indicazione dei presupposti motivazionali a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, essendo rimessa la sua motivazione ad un atto (la citata determina n. 356 del 13.12.2016) ad essa non allegato e della cui esistenza può dubitarsi, difettando, altresì, le condizioni per far luogo alla revoca del contributo pubblico. Pertanto, sulla scorta di tali motivi, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, di accertare l'illegittimità della pretesa regionale, di riconoscere il proprio diritto al conseguimento del finanziamento e di condannare la controparte al risarcimento del danno da ritardo, con vittoria delle spese di lite.
6. – L'opposizione è stata contrastata dalla , che ha concluso per la sua reiezione, CP_1
deducendo l'inesattezza della somma ingiunta limitatamente alle spese postali e di notifica, pari effettivamente ad € 50,00.
7. – Con ordinanza del 9.1.2020 l'adito giudice dauno ha sospeso l'ingiunzione di pagamento limitatamente all'importo di € 100,00, con conferma della sua esecutività per il restante ammontare.
8. – Il processo è stato istruito con le produzioni documentali delle parti e ctu collegiale,
espletata dal prof. e dal geom. ai quali sono stati posti i seguenti Persona_1 CP_7
quesiti: “1) Accerti e verifichi se alla data dell'accertamento svolto dalla g.d.f. risultavano
sussistenti i requisiti previsti per l'erogazione del finanziamento (come previsti dal bando); 2) In
particolare, precisando se i luoghi e l'attrezzatura erano conformi all'impianto finanziato previsto
nel progetto in atti;
3) Aggiunga quanto ritenuto utile a fini di causa”.
6 9. – Dopo il rifiuto della proposta ex art. 185-bis cpc da parte dell'opponente, la causa è stata decisa con sentenza n. 1979/2023, pubblicata il 12.7.2023, con la quale il giudice ha confermato l'ingiunzione di pagamento limitatamente al credito di € 126.000,00, oltre interessi al tasso legale dal
10.5.2019 al saldo effettivo, con revoca del provvedimento in relazione agli ulteriori importi pretesi;
inoltre, ha condannato l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1
, liquidate per la fase cautelare in € 5.224,00, oltre Rsf ed accessori di legge e, per il giudizio
[...]
di merito, in € 14.103,00, oltre Rsf ed accessori di legge;
infine ha posto definitivamente le spese di ctu a carico sempre della parte attrice.
10. – In particolare, il GU ha ritenuto inammissibile l'opposizione nella parte avente ad oggetto la contestazione dei vizi formali del provvedimento e del procedimento, concernenti l'omessa motivazione ed il rinvio “per relationem” all'atto presupposto non allegato all'ingiunzione di pagamento (determina n. 356 del 13.12.2016), regolarmente notificato all'interessato. Nel merito, ha escluso il riconoscimento di importi per spese postali e di notifica in quanto non documentate, così come degli interessi richiesti “in d.d.”, non essendo chiaro cosa debba intendersi con dette abbreviazioni. Inoltre, per quanto maggiormente rileva, ha ravvisato i presupposti legittimanti la revoca del finanziamento, così individuati nell'art. 10 del Bando: 1)
varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta sia inferiore al 50% del totale del progetto approvato;
2) coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3) mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
4) difformità dal progetto o esito negativo dei controlli. Nel prosieguo della motivazione ha rilevato la sostanziale difformità
del progetto per il quale era stata presentata la domanda (pescicoltura in mare “offshore”) rispetto a quello per cui è stata comunicata la s.c.i.a. (molluschicoltura in lago); l'irrealizzabilità tecnica nelle acque lacustri di bassa profondità di Varano del medesimo impianto (con reti della portata di cinquantamila pesci ciascuna) che si sarebbe dovuto eseguire, secondo l'originario progetto, in mare aperto con fondali profondi;
il mancato rinvenimento “in loco”, da parte dei CP_8
7 durante i controlli e dei Consulenti tecnici d'ufficio nel corso delle operazioni ad essi demandate,
al di sotto dei galleggianti, di reti o di impianti strutturalmente idonei alla realizzazione del progetto finanziato;
inoltre, secondo il giudice monocratico, la Società non ha mai documentato (se non con l'autocertificazione di fine lavori) di aver posto in opera e reso operante l'impianto; i galleggianti rinvenuti non sono compatibili né con i lavori previsti nella s.c.i.a. e né con l'intervento per il quale, in origine, è stata fatta domanda di concessione del contributo;
di talché,
ricorrono plurime e valide cause di revoca del finanziamento giacché l'opera finanziata non solo non è mai stata realizzata presso il Lago di Varano, ma la stessa non sarebbe neppure tecnicamente realizzabile presso quel sito;
la s.c.i.a. riguarda una tipologia di intervento in tutto diversa da quella indicata con la domanda;
la diversità strutturale tra le opere oggetto del progetto e quelle relative alla concessione a , nella quale ritiene di essere Parte_6 Controparte_2
subentrata (relativa alla molluschicoltura), non consente di reputare documentato anche il possesso delle autorizzazioni per l'esercizio della pescicoltura, ciò anche perché il sito rientra in una zona a speciale tutela paesaggistica.
11. – Avverso la sentenza ha proposto appello, Controparte_2
dichiaratamente articolato in un unico complesso motivo, in tal modo testualmente rubricato:
“Violazione degl'artt. 112, 113 e 115 c.p.c., perché la decisione è stata assunta ultra petitum dal
Giudice di primo grado, ed in totale difformità con i documenti e le prove in atti, e persino in
contrasto con la sentenza della Corte dei Conti in via definitiva, resa sulla medesima vicenda, in
secondo grado. Violazione delle medesime norme, in quanto la decisione si fonda su erronei
verbali della Guardia di Finanza e si appiattisce sulle risultanze di una CTU che è resa da
consulente che si occupa di patologia nei pesci e non di impianti di acquacultura e piscicultura.
Violazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione e dell'art. 118 disp. attuaz. Codice di
procedura civile: carenza assoluta di valutazione e motivazione in merito a tutti i motivi di
opposizione. Erronea presupposizione di fatto e diritto, per contrasto con i documenti in atti.
Reiterazione delle richieste istruttorie. Erronea condanna alle spese”. Sulla scorta delle suddette
8 censure l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con l'accoglimento delle richieste conclusive già formulate con l'atto introduttivo del giudizio e, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale già dedotta in primo grado a mezzo di tre dirigenti della , l'arch. CP_1
in qualità di redattore della relazione paesaggistica relativa al progetto di CP_9
acquacoltura, il legale rappresentante di “ in qualità di proprietaria dei locali ove CP_10
sono state ricoverate le reti di contenimento acquistate da , il legale Controparte_2
rappresentante della ditta dalla quale medesima Società ha acquistato materiali e di CP_11
, quale esperto della materia a conoscenza del progetto e dei suoi sviluppi. Inoltre, Parte_7
ha chiesto di emettere ordine esibitorio ex art. 210 cpc di ogni atto, documento ed accertamento della . CP_1
11.1. – In particolare, ripercorrendo nell'ordine di progressiva esposizione le doglianze impugnatorie, può dirsi che l'appellante ha lamentato (a) l'“appiattimento” acritico della sentenza sui verbali della GdF e sulle risultanze di una ctu proveniente da tecnico specializzato nella patologia dei pesci, ma non nel campo dell'acquacoltura e piscicoltura, con la conseguente necessità della sua rinnovazione;
(b) l'erroneità del rilievo svolto dagli Ausiliari del giudice, i quali hanno fatto riferimento alla “presenza di sole strutture circolari di plastica nera…strutture
circolari galleggianti…strutture circolari galleggianti costituite da tubi di plastica…”, ignorando che le stesse sono le strutture specifiche di un impianto di acquacultura “offshore”, costituite in polietiline con un diametro appropriato per gabbie destinate all'allevamento; (c) l'erroneità
dell'assunto dei medesimi Ausiliari per cui le reti avrebbero dovuto essere montate, giacché le strutture circolari galleggianti costituite da tubi di plastica altro non sono che vere e proprie gabbie per l'allevamento di pesci e molluschi, già perfettamente realizzate, atteso che l'applicazione delle reti di contenimento costituisce un passaggio successivo da effettuarsi nel momento in cui i pesci, i molluschi o, per utilizzare una terminologia tecnica, post-larve/avannotti, sono pronti per essere inseriti all'interno delle reti stesse per la semina, ciò essendo stato valutato come credibile dalla
Corte dei Conti di Roma nella sentenza di appello;
(d) l'omessa considerazione della circostanza
9 che le reti non sono fisse, ma vengono montate e smontate periodicamente (a seconda delle temperature delle stagioni), al fine della necessaria manutenzione a seguito dell'effetto del
“fouling”, ossia della formazione di concrezioni, microorganismi, incrostazioni e sedimenti marini che causano il deterioramento delle stesse reti e che, ove presenti in quantità eccessive,
condizionano negativamente l'allevamento delle specie coltivate, non rendendolo ottimale;
in altri termini, la predisposizione anzitempo delle reti, poi lasciate in acqua per il tutto il periodo precedente all'arrivo del novellame, determina la necessità di sostituirle prima della semina, con notevole dispendio economico (costi di manodopera e lavaggio delle reti inutilizzate); quindi, non essendo stata ancora consegnata a la fornitura del novellame (pesci Controparte_2
e molluschi), la Società ha ritenuto opportuno posticipare l'installazione delle reti già acquistate, in tal modo evitando di doverle nuovamente rimuovere per la regolare manutenzione prima dell'arrivo dei pesci e molluschi da allevare;
tale “modus operandi” era stato riferito da Pt_2
alla GdF di Manfredonia in occasione del sopralluogo del 13.5.2016 allorché egli dichiarò
[...]
che l'impianto era solo apparentemente incompleto in quanto la Società aveva ritenuto opportuno montare le reti di contenimento solo pochi giorni prima dell'arrivo della fornitura per poi procedere alla semina, che le medesime reti erano state già acquistate e momentaneamente ricoverate presso la ditta ”, soltanto per non esporle alla formazione del “fouling” che le CP_10
avrebbe appesantite durante il periodo del loro inutilizzo in acqua, e che la Società aveva beneficiato di un fido bancario di circa € 300.000,00 per attuare l'intervento programmato ed aveva acquistato ulteriori attrezzature per una spesa di € 75.000,00, previo pagamento di un anticipo di € 30.000,00, ma che, tuttavia, le stesse non erano state ancora consegnate;
infine, la violazione dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 34 del 28.12.2009 va esclusa con riferimento ai filari delle strutture destinate all'allevamento poiché la ha presentato al Comune di CP_12
regolare progetto riportante, altresì, i filari per l'allevamento dei mitili e le gabbie per l'allevamento dei pesci;
(e) la “pretermissione” delle circostanze che la ha CP_1
espresso parere favorevole in ordine alla variante all'originario progetto, tanto che è stata
10 corrisposta la prima “tranche” del contributo pubblico, che le gabbie “offshore” fossero utilizzabili per l'allevamento dei pesci, che fossero presenti “in loco” dodici filari per la molluschicoltura e le ulteriori attrezzature, che l'impianto fosse stato assentito, che l'intervento non fosse subordinato al conseguimento di alcuna autorizzazione paesaggistica-nulla osta dell'Ente Parco in quanto non comportante l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e perciò sottoposto al regime esentivo previsto dall'art. 149 lett. b) D.Lgs. n. 42/2004; (f) l'illegittima motivazione del provvedimento ingiunzionale mediante il rinvio “per relationem” alla determina dirigenziale n. 356 del 13.12.2016
non resa “ostensibile” all'ingiunta; (g) l'eccessività della condanna al pagamento delle spese legali, da reputarsi estremamente punitiva per in considerazione Controparte_2 CP_2
della sua soccombenza parziale e della particolare complessità della controversia.
12. – L'appello è stato ampiamente contrastato dalla che ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto, con la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
cpc, vinte le spese del grado.
13. – Concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 7.10.2025 il
Collegio ha riservato la causa per la decisione.
14. – L'appello è infondato in relazione a ciascuna delle doglianze in cui si articola e,
pertanto, va rigettato.
15. – Con riferimento alle riproposte istanze istruttorie, deve rilevarsi, in primo luogo, che non emerge la necessità di disporre la rinnovazione della ctu – la quale, peraltro, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice –
in quanto le indagini svolte dagli Ausiliari nominati dal Tribunale di Foggia, il cui risultato è
compendiato nell'elaborato finale del 10.6.2022 contenente anche le risposte alle osservazioni formulate dal Ctp dell'attrice, sono immuni da vizi idonei a determinare manifeste ed insuperabili incongruenze di natura logica degli accertamenti espletati, onde la ctu ha indubbiamente raggiunto lo scopo di ausilio tecnico a beneficio del giudice cui è “funzionalmente” preordinata. In secondo luogo, la richiesta di ammissione della prova testimoniale, a fronte dell'evidente natura
11 documentale della causa, non può che risolversi in una valutazione di sua obiettiva irrilevanza.
Infine, all'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc osta non soltanto il difetto del presupposto dell'impossibilità per l'appellante di acquisire “aliunde” la prova dei fatti
(estintivi/impeditivi) da dimostrare, avendo la stessa Società potuto accedere agli atti del procedimento, ma anche e soprattutto l'indefinito oggetto dell'istanza esibitoria, massivamente comprensiva “di ogni e qualsiasi atto, accertamento e documento relativo al procedimento per cui
è causa, ivi compreso il carteggio intrattenuto con il e/o altri uffici regionali, Controparte_13
relativamente al progetto per cui è causa”, la cui irritualità, nei termini anzidetti, è conclamata dal chiaro disposto dell'art. 94 disp. att. cpc;
e ciò anche prescindere dalla sufficienza, ai fini del decidere, del consistente materiale documentale già prodotto in atti.
16. – L'insistita “lagnanza” impugnatoria incentrata sul preteso difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto basata su un atto (la determina dirigenziale n. 356 del
13.12.2016, non fatta oggetto d'impugnazione) che sarebbe rimasto inconosciuto dall'attore, è
destituita di fondamento giuridico. Pur tralasciando le circostanze che tale atto dirigenziale risulta,
comunque, presente nel fascicolo di primo grado (e quindi posto nella disponibilità
dell'opponente) e che nella sentenza impugnata il giudice dauno ha rilevato incontestatamente che la notifica del medesimo atto si è “perfezionata pienamente con comunicazione ricevuta dal legale
rappresentate della presso l'indirizzo di ISCHITELLA, via Cesare Controparte_2
Turchi 9”, in ogni caso mette conto rammentare che, in base ad un consolidato principio giurisprudenziale, l'ingiunzione “fiscale” è un atto amministrativo che cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla PA nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva,
equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto. Poiché essa riveste natura giuridica di atto amministrativo, ne consegue che i casi comportanti la sua nullità, alla stregua del disposto di cui all'art. 21-septies L. n. 241/1990, sono testuali e fra gli stessi quello della mancanza degli elementi essenziali, in assenza di un'esplicita indicazione legislativa, può
12 essere ravvisato secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto ed il negozio giuridico. Di conseguenza, configurano elementi essenziali dell'atto amministrativo, la cui mancanza ne produce la nullità, il difetto di forma, ove prescritta “ad substantiam”, della volontà, dell'oggetto o del destinatario.
16.1. – Nella specie, l'avvenuta indicazione nel provvedimento ingiunzionale della causale
(mancato pagamento della somma oggetto di recupero coattivo per revoca del contributo erogato) e dell'ammontare del debito insoluto (rimasto tale anche dopo l'invio dell'atto di costituzione in mora n. 9096 del 15.4.2019 al legale rappresentante della Società) è di per sé sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione (cfr., sul punto, Cass. 22.0.2006 n. 20513) e ad escludere conseguentemente che l'atto amministrativo sia affetto da un qualche vizio riguardante un suo elemento essenziale, onde il difetto di specificazione degli altri elementi di dettaglio invece rinvenibili nella suddetta determinazione dirigenziale si risolve in una mera lacuna informativa indiscutibilmente colmabile – a tutto volere concedere e nella remota eventualità che la Società
non fosse stata in grado di conoscerne il contenuto – mediante un'istanza di accesso agli atti dell'Amministrazione procedente.
16.2. – Peraltro, stante l'analogia strutturale e funzionale tra l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa e l'opposizione ad ingiunzione “fiscale”, può ritenersi che entrambe introducano un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità amministrativa, con la conseguenza che i supposti vizi motivazionali del provvedimento impugnato non possono dar luogo alla sua nullità giacché il susseguente giudizio investe non l'atto, bensì l'intero rapporto. Infatti, al riguardo, non può farsi a meno di richiamare il principio generale secondo cui il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento ingiunzionale va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al soggetto obbligato la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il provvedimento con cui la PA “ordini” al debitore il pagamento della somma liquidata è
censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in
13 cui l'ordinanza ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (o corredata da motivazione soltanto apparente) e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della PA, ma il rapporto sostanziale ad esso sotteso, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte con i motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. I suddetti rilievi trovano conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito in tempi recenti che
“L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto
amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione
del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti,
ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento
sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità,
per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per
l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass.
8.2.2023 n. 3843).
17. – Ciò posto, è utile rilevare, fin da sùbito, che nella “Relazione Tecnica Illustrativa
Dettagliata” allegata alla domanda di concessione del contributo del 19.2.2013, il richiedente, nel descrivere l'impianto previsto dal progetto (cfr. pagg. 12 e 13), ne rappresentò, in apposita figura,
le caratteristiche strutturali, con la riproduzione grafica sia dei tubolari circolari perimetrali e sia delle reti flessibili collocate nella colonna d'acqua sottostante. Inoltre, nella relazione paesaggistica
(allegato 6 del fascicolo di primo grado), nel paragrafo relativo alla descrizione tecnica delle installazioni previste (cfr. pag. 7), la indicò le opere che intendeva realizzare nel Lago di CP_12
Varano per la molluschicoltura (vongole e ostriche), ossia la delimitazione dell'area con pali a trespolo, la predisposizione di due reti, cime galleggianti, paratelli e ceste per i frutti di mare.
Invero, in proposito, appare opportuno anticipare fin d'ora che sia la GdF di Manfredonia, nel corso dei sopralluoghi e delle immersioni effettuati nella primavera del 2016, e sia gli Ausiliari del
14 Tribunale di Foggia, durante le operazioni consulenziali, hanno notato che lo specchio marino individuato per la pescicoltura era caratterizzato dalla sola presenza delle strutture perimetrali circolari galleggianti costituite da tubi in plastica, ma non anche delle reti flessibili da collocare nella colonna d'acqua sottostante, nonché l'assenza, nelle vicinanze, dell'impianto (con le relative attrezzature di raccolta, segnalazione, protezione, etc.) di molluschicoltura.
18. – A tal punto, occorre richiamare sinteticamente i più significativi rilievi racchiusi nella relazione di ctu, frutto dell'esame della documentazione amministrativa e degli esiti dei sopralluoghi eseguiti nel sito di Varano: 1) poiché il Bando ha previsto, nella prima parte, all'art.
5-5.A, la possibilità di concedere una sola variante per singolo progetto, Controparte_2
[...
non ha osservato tale requisito nel momento in cui ha “prima richiesto la variante dal Golfo di
Bisceglie al Golfo di Manfredonia e successivamente nel Lago di Varano…”; 2) allorquando la
Società formulò nel marzo 2015 un'ulteriore proposta di variante al progetto, giustificata dall'indisponibilità dello specchio di mare prospiciente il porto di Bisceglie, con ciò stesso ha ammesso che, al momento della presentazione del progetto, non aveva la disponibilità di un sito e né era in possesso delle concessioni, tanto in contrasto con quanto previsto nella seconda parte del
Bando all'art. 5 lett. f) con riguardo ai requisiti di ammissibilità; 3) inoltre, nel controdedurre all'osservazione dell'opponente, la quale ha sostenuto che durante il sopralluogo del 10.3.2022
erano state indicate ai Consulenti d'ufficio le dodici boe galleggianti poste a capo dei dodici filari dei mitili e visibili dal sito destinato a pescicoltura, gli Ausiliari del Tribunale di Foggia hanno ha così replicato: “in merito alle 12 boe citate dal c.t.p., queste, poste in lontananza dalle strutture
galleggianti oggetto di causa, non era dato sapere l'effettiva provenienza, e cioè, in capo a quale
ditta poteva essere attribuito l'impianto delle boe se, facenti parte del progetto in questione e/o ad
altri già presenti in zona. Inoltre, proprio la lontananza dei filari dalle strutture galleggianti in
questione, lasciava dubitare dell'appartenenza alla ditta attrice, in quanto posti a notevole
distanza dalle ridette strutture galleggianti, quest'ultime delimitate in un'area ben individuata ai
fini progettuali, ed altresì, su richieste effettuate dal prof. riguardanti l'allevamento dei Per_1
15 mitili, la parte attrice indicava in maniera approssimativa delle boe poste, come già sopra
descritto, a notevole distanza e fuori dalla perimetrazione delle strutture galleggianti, senza però
procedere con il sopralluogo delle stesse e/o dei eventuali relativi filari”; 4) l'originario progetto ha subìto in corso d'opera tre modifiche di destinazione, passando da mare aperto ad acque interne lagunari;
la terza localizzazione richiesta “a progetto invariato” in realtà ha modificato totalmente la primigenia progettazione;
in particolare, l'allevamento in gabbie galleggianti sommergibili in mare aperto con elevata profondità del fondale previsto in prossimità del golfo di Bisceglie è stato convertito in allevamento in gabbie fisse, nelle acque interne, a bassa salinità e profondità, del
Lago di Varano, pur con la dichiarazione di “progetto invariato”; 5) in definitiva, “per effetto delle
mancate autorizzazioni e pareri;
per la non riscontrata ultimazione delle opere previste dal
progetto; per il non adeguamento del progetto, alle nuove situazioni ambientali del sito prescelto,
differenti tra impianto in mare a impianto nel lago di Varano;
per la non corrispondenza delle
attrezzature riscontrate in loco con quelle di progetto;
per le incongruenze dichiarate ai fini delle
specialità di allevamento con quelle dichiarate nel progetto iniziale;
i c.t.u. DICHIARANO che il
luogo e le attrezzature non sono conformi all'impianto finanziato ed altresì, confermano quanto
già riscontrato dalla g.d.f. in merito all'assenza dei requisiti previsti per l'erogazione del
finanziamento il tutto come previsto dal Bando”.
19. – A ciò occorre ulteriormente aggiungere che: 1) nessuna “refluenza” favorevole per la
Società può derivare dalla sentenza di accoglimento dell'appello emessa nel 2024 nell'ambito della giurisdizione contabile, in ragione dell'autonomia (sul piano “teleologico”) del giudizio civile rispetto a quello contabile e della loro diversa oggettività giacché quest'ultimo è fondato sull'accertamento (quantomeno) della colpa grave ai fini dell'imputazione della responsabilità
amministrativa, mentre nel presente giudizio si fa unicamente questione della legittimità del provvedimento di revoca di un contributo pubblico, che trova titolo in un inadempimento del soggetto finanziato e la fonte del rapporto obbligatorio nel suddetto Bando, senza che, dunque,
venga in rilievo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del percettore della
16 sovvenzione;
2) tale conclusione trova inequivoca conferma a pag. 9 della sentenza di appello emessa dalla Corte dei Conti di Roma, lì dove si legge: “Con la doverosa precisazione che
l'assoluzione per motivi riguardanti il solo elemento soggettivo, non incide, evidentemente, sulla
legittimità della determina dirigenziale regionale n. 356/2016, di revoca del finanziamento,
essendo quest'ultima fondata sulla oggettiva violazione di legge, condivisa da questo Giudicante,
come più sopra precisato. Salvo il diverso esito, in sede civile, dell'opposizione monitoria avverso
l'ingiunzione di pagamento - esito, peraltro, risultato sfavorevole alla in primo grado - CP_2
rimane, pertanto, allo stato, impregiudicato il diritto dell'amministrazione regionale a recuperare
il contributo illecitamente erogato”; 3) i militari del nucleo sommozzatori della GdF di Bari, con
“report di immersione” del 25.5.2016, all'esito della ricognizione subacquea nello specchio acqueo ispezionato nel Lago di Varano, hanno segnalato “la presenza in superficie di 4 strutture circolari
galleggianti costituite da tubi neri in plastica, prive di reti interne e non attive e l'assenza di
materiale antropico e di materiali riconducibili a sistemi di allevamento-acquacoltura e la
presenza di cd. gavitelli ancorati sul fondale”; 4) nel processo verbale delle operazioni compiute il
13.5.2016 la GdF di Manfredonia ha dato atto delle seguenti dichiarazioni rese da Pt_2
, legale rappresentante della Società: “…Preciso che le opere di cui al progetto allo stato
[...]
attuale non sono state completate in quanto mancanti delle reti di contenimento che sono
depositate presso la ditta , in quanto intendo montare le reti alle 4 (quattro) gabbie pochi CP_10
giorni prima della semina delle post-larve di gamberi che avverrà presumibilmente entro la fine di
giugno. Preciso altresì che le attrezzature/macchinari (a bordo comprese attrezzature di raccolta)
di € 75.000,00 non sono state consegnate dalla ditta nonostante il pagamento di una CP_11
prima anticipazione pari ad € 30.000,00. Si chiederà alla di stornare tale voce di CP_1
spesa…”; dunque, nonostante il 20.12.2015 il legale rappresentante di Controparte_2
[...
avesse comunicato alla Regione l'avvenuta realizzazione del progetto e la fine dei lavori come previsto dal Bando, invece a distanza di quasi cinque mesi da quell'impegnativa comunicazione l'impianto di acquacultura non era stato, in realtà, completato e non era perciò funzionante, né
17 erano stati avviati i lavori di posa in opera dei dodici filari per la molluschicoltura, da cinquecento metri ciascuno, e né tantomeno la ridetta Società aveva fatto presente alla le CP_1
supposte ragioni di differimento dell'installazione delle gabbie per evitare gli effetti del “fouling”;
5) gli Ausiliari del Tribunale di Foggia hanno annotato che, a seguito del sequestro dell'impianto di acquacoltura nel Lago di Varano, si è tenuta l'assemblea dei soci di “ Controparte_2
[...
, nel cui relativo verbale del 10.7.2016 il suo legale rappresentante ebbe a dichiarare di aver dovuto sospendere la fornitura delle post-larve di gamberi e di seme di ostriche e vongole,
precisando i Consulenti d'ufficio che “la rete presente presso il sito del sig. e le altre Pt_8
sette reti stoccate nel sito di Manfredonia, non risultavano per caratteristiche, utilizzabili per la
stabulazione di post larve di gambero, così come confermato (previa sottoscrizione del relativo
verbale) dallo stesso sig. , il quale riferiva che la rete visionata risultava idonea al solo Pt_2
allevamento di pesci”; 6) con verbale di accertamento di regolare esecuzione degli interventi redatto il 19-20.9.2016 l'Ufficio competente della ha rilevato che la richiesta di CP_1
documentazione integrativa concernente la variante non è mai stata pienamente soddisfatta,
nonostante la delocalizzazione prevedesse la realizzazione in acque lacustri salmastre (con un fondale di tre/quattro metri massima di profondità del Lago di Varano) di strutture che erano state progettate per essere poste in mare aperto su fondali di almeno dieci metri di profondità, sicché
s'imponeva di adeguare l'intervento alle mutate caratteristiche ambientali del sito;
inoltre, il progetto invariato non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 35 del Regolamento regionale n. 34
del 28.12.2009, che disciplina le attività di pesca e molluschicoltura nella laguna di Varano;
nel medesimo verbale si è attestato che gli interventi non rispondono ai requisiti per i quali sono stati ammessi a finanziamento;
il progetto non risulta essere stato ultimato entro i termini previsti;
per la realizzazione del progetto non sono stati rilasciati tutti i necessari titoli abilitativi e autorizzativi
(nulla osta dell' ); 7) infine, il Collegio non può esimersi dal richiamare e Controparte_3
fare propri gli argomentati e incisivi rilievi formulati dalla Corte dei Conti per la Puglia nella sentenza di primo grado del 2021, il cui corredo motivazionale è stato recepito e condiviso dalla
18 Corte dei Conti di Roma (cfr. pag. 6 della relativa sentenza, lì dove è dato leggere: “Va premesso
che il Collegio condivide buona parte dell'iter motivazionale della sentenza di prime cure, cui
integralmente si rimanda ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., in ordine alla ricostruzione dei fatti
materiali di causa (par. n. 1, pagg. 12-15), antigiuridicità della condotta (par. n. 2, pagg. 16-20),
danno erariale e nesso di causalità (par. n. 3, pag. 23-24). La decisione, invero, nel condividere
l'assunto accusatorio, risulta prendere puntualmente posizione sulle argomentazioni difensive dei
prevenuti, superandole con convincenti osservazioni, non idoneamente confutate in questa sede, in
quanto meramente replicanti quanto dedotto in primo grado…”); in particolare il giudice contabile pugliese ha osservato quanto di seguito testualmente trascritto: “Da quanto appena riportato in
ordine alla descrizione dell'impianto di acquacoltura la cui realizzazione è stata oggetto della
SCIA presentata al Comune di Ischitella emerge con evidenza che tale intervento differisce
sensibilmente da quello programmato originariamente nonostante il convenuto , quale Pt_2
Presidente della , avesse comunicato con pec del 29.5.2015 che la realizzazione del CP_2
progetto non avrebbe subito mutamenti sostanziali. In realtà, a fronte della 4 gabbie circolari per
l'allevamento di pesci e dei 12 filari per la crescita delle ostriche e delle cozze viene progettata la
realizzazione di filari paralleli di pali a trespolo per la coltivazione delle vongole e l'installazione
di pali portanti con fune di nylon per sorreggere le ceste per l'allevamento delle ostriche.
Precisato quanto innanzi, reputa il Collegio che le contestazioni della Procura in ordine alle non
veritiere dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della , sig. CP_2 Pt_2
circa il possesso di tutte le autorizzazioni e pareri (dichiarazione in data 29.5.2015) e
[...]
soprattutto circa la conclusione dei lavori previsti dal progetto (comunicazione datata 20.12.2015)
siano assolutamente fondate. In ordine alla prima - in disparte la questione circa la necessità o
meno dell'autorizzazione paesaggistica posto che la difficoltà interpretativa della normativa di
settore escluderebbe comunque profili di colpa grave - va osservato che il nulla osta dell'Ente
andava comunque acquisito posto che l'art. 13 della legge 394/1991 prevede che il rilascio CP_3
di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del è CP_3
19 sottoposto al preventivo nulla osta dell . Né può minimamente condividersi l'assunto CP_3
difensivo secondo cui, trattandosi nella specie di subentro della nella concessione CP_2
demaniale marittima della cooperativa e non del rilascio di una nuova concessione, non Pt_5
troverebbe applicazione la predetta disposizione della legge quadro a tutela delle aree protette. In
proposito v'è da osservare che mentre la concessione demaniale riguarda la possibilità di
svolgere su un bene del demanio marittimo una determinata attività consentita dalla legge (cfr.
art. 01 del D.L. 05/10/1993, n. 400) le concessioni ed autorizzazioni cui si riferisce la predetta
norma non si esauriscono in quelle per l'utilizzo del bene demaniale ma riguardano ogni
provvedimento autorizzatorio necessario alla realizzazione di interventi, impianti ed opere
all'interno del parco;
di conseguenza avendo la presentato la segnalazione certificata di CP_2
inizio attività (SCIA) avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di acquacoltura per
l'allevamento ittico di specie innovative (molluschi e crostacei), evidentemente diverso e
comunque più ampio rispetto a quello per allevamento di sole vongole che era alla base della
concessione demaniale cui è subentrata, aveva chiaramente l'obbligo di ottenere il previo nulla
osta dell'Ente parco, come espressamene previsto dal citato art. 14 della L. 06/12/1991, n. 394.
Peraltro, anche a voler considerare l'originario progetto di finanziamento va rilevato che
anch'esso, comportante un impianto di acquacoltura per l'allevamento di pesci e crostaci
(ostriche e cozze, come si è visto), differiva da quello per l'allevamento di vongole oggetto della
concessione demaniale già intestata alla , sicché in ogni caso la Parte_9 CP_2
avrebbe dovuto ottenere il preventivo nulla osta dell' . La conferma di ciò si rinviene CP_3
nella richiesta del direttore dell' (cfr. nota in data 15.2.2016), indirizzata Controparte_3
al Comune di Ischitella ed alle due cooperative ( e ), tesa a conoscere, al fine di CP_2 Pt_5
esprimere il parere di competenza, il numero complessivo delle concessioni demaniali esistenti ed
uno studio sulla sostenibilità degli interventi e sul numero di quelli da realizzare. Anche la
dichiarazione del di completamento dei lavori previsti dal progetto (datata 20.12.2015) Pt_2
risulta palesemente non veritiera. In primo luogo, va rilevato che tale dichiarazione segue di soli
20 CP_1 tre giorni la presentazione presso il Comune di Ischitella della per la realizzazione
dell'impianto di acquacoltura e che in relazione a tale segnalazione di inizio attività non risulta
che la cooperativa abbia mai comunicato all'ente locale l'ultimazione dei lavori, pur essendo
CP_1 prevista nella stessa , la presentazione di un certificato di colludo finale attestante la
conformità dell'opera al progetto presentato. A prescindere da tale incongrua situazione
cartolare, va evidenziato che all'esito dei rilievi fotografici e della ricognizione subacquea dello
specchio acqueo del lago di Varano in concessione alla - effettuati in data 25.5.2016 i CP_2
primi dalla Sezione operativa Navale di Manfredonia della Guardia di Finanza e la seconda dal
nucleo sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari - emergeva la
presenza in superficie di 4 strutture circolari galleggianti costituite da tubi neri in plastica, prive
di reti interne e non attive e l'assenza di materiale antropico e di manufatti riconducibili a sistemi
di allevamento - acquacoltura. Lo stesso dinnanzi alla Guardia di Finanza alcuni giorni Pt_2
prima (cfr. verbale della Sezione operativa Navale di Manfredonia della Guardia di Finanza in
data 13.5.2016) affermava che le opere di cui al progetto non erano complete ma mancanti delle
reti di contenimento che erano depositate presso la ditta e che intendeva montare tali reti CP_10
alle 4 gabbie pochi giorni prima della semina delle post-larve di gamberi che sarebbe avvenuta
presumibilmente entro la fine di giugno;
egli dichiarava, inoltre, che le attrezzature/macchinari di
euro 70.000 non erano state consegnate dalla ditta nonostante il pagamento di una CP_11
prima anticipazione di euro 30.000 e che avrebbe chiesto alla regione di stornare tale voce di
spesa. Nel presente giudizio i convenuti hanno sostenuto che il progetto era da considerarsi
completato in quanto il mancato montaggio delle reti, al momento della ricognizione della
Guardia di Finanza, era giustificato dalla circostanza di dover evitare che si verificasse l'effetto
fouling prima del periodo della semina delle larve da allevare. La giustificazione non convince
affatto in quanto, pur volendo ritenere ininfluente la circostanza che le reti non fossero ancora
montate alle strutture galleggianti trovate nello specchio d'acqua a seguito della ricognizione
dalla Guardia di Finanza, il progetto di acquacoltura oggetto di finanziamento pubblico a favore
21 della non poteva in ogni caso considerarsi completato alla data della Controparte_2
dichiarazione resa dal , né tale progetto risulta successivamente realizzato ed entrato in Pt_2
funzione. In proposito va, infatti, ricordato che sia il progetto originario che quello oggetto della
SCIA presentata al Comune di Ischitella prevedevano attrezzature e strumenti diversi e comunque
ulteriori rispetto alle 4 gabbie per pescicoltura se tali possano intendersi le quattro strutture
circolari in plastica ritrovate in loco qualora corredate dalle reti all'epoca non ancora montate.
Come si è sopra illustrato più nel dettaglio, il progetto presentato in sede di bando regionale
relativo alla Misura 2.1 sottomisura 1 “Acquacoltura” prevedeva non solo l'impianto di 4 gabbie
circolari per l'allevamento di pesci ma anche la realizzazione di 12 filari per la molluschicoltura
da 500 metri ciascuno da utilizzare per la crescita di cozze ed ostriche da allevare in apposite
ceste in polietilene da sospendersi ai filari. A ciò si aggiungevano attrezzature, macchinari e
strumenti di sicurezza e di segnalazione. È evidente, quindi, che pur volendo considerare le sole
strutture circolari galleggianti ritrovate in loco, come parte del nuovo impianto di pescicoltura -
sebbene dalla ricognizione fotografica appaiono più verosimilmente riconducibili ad un impianto
pregresso - che trovava completamento con il montaggio delle reti, tuttavia tale solo impianto non
esaurisce da solo l'intervento di acquacoltura ammesso a finanziamento, mancando i 12 filari per
l'allevamento delle cozze e ed ostriche oltre a tutte le attrezzature ed i macchinari previsti e gli
strumenti di scurezza e segnalazione. D'altronde indiretta conferma della dichiarazione non
veritiera circa il completamento del progetto la si ricava proprio da quanto riferito dal convenuto
dinanzi alla Guardia di Finanza nel maggio del 2016 allorquando chiarisce che le Pt_2
attrezzature ed i macchinari (indicati per 75.000 euro nel rendiconto di spesa finale) non erano
stati consegnati dalla ditta fornitrice. Parimenti incompleto ed anche difforme è da considerarsi
l'intervento se confrontato con quanto previsto nel progetto per il quale è stata presentata la SCIA
presso il Comune di Ischitella. Anche a considerare le strutture ritrovate in loco unitamente alle
reti ancora da montare come 4 gabbie circolari per pescicoltura, un tale intervento non avrebbe
nulla in comune con l'impianto indicato nella SCIA ove si specifica, come meglio illustrato
22 innanzi, che si tratta di un impianto di acquacoltura costituito da filari paralleli di pali a trespolo
cui appendere due reti da utilizzare alternativamente per l'allevamento di vongole e di filari di
pali per l'allevamento di ostriche in ceste sospese tra i pali stessi. Da quanto fin qui evidenziato
emerge, quindi, la non veridicità della dichiarazione resa dal anche in ordine al Pt_2
completamento dell'intervento…va considerato che nella specie la circostanza che la CP_2
abbia esibito alcune fatture di acquisto di beni astrattamente riconducibili ad un
[...]
impianto di acquacoltura non esclude di per sé l'indebita percezione del contributo pubblico.
Intanto va sottolineato che la rendicontazione finale di una spesa complessiva di circa euro
422.000, trasmessa dalla cooperativa alla a giustificazione della conclusione CP_1
dell'intervento, comprendeva anche la fattura di euro 75.000 emessa dalla ditta - CP_11
riguardante la realizzazione di attrezzature e macchinari per completamento strutture di bordo,
comprese attrezzature di raccolta, da installare su imbarcazione - la cui fornitura non è stata
eseguita, come dallo stesso convenuto dichiarato alla Guardia di Finanza. Oltre a ciò va Pt_2
evidenziato che - in disparte le fatture per spese generali - le altre fatture riguardanti la
realizzazione dell'impianto sono costituite da quelle emesse dalla ditta per CP_15
complessivi euro 74.000 e che riguardano la fornitura di 8 reti per l'allevamento molluschicoltura
e quella di euro 214.300 emessa dalla ditta croata che riguarda la fornitura di tubi in CP_16
polietilene per la realizzazione di 4 gabbie (m. 1.500), dei corrimano e delle passerelle di
sicurezza (m.750), altre 8 particolari reti di allevamento, attrezzature di segnalazione e
sorveglianza autoalimentati con sistemi fotovoltaici incorporanti e set di attrezzature di sicurezza
marina, comprensiva di 32 ancore affondanti con relative cime, maniglioni, redance necessarie
per consentire la sicurezza dell'impianto e degli operatori su di esso impegnati. Dalla descrizione
appena effettuata delle forniture oggetto delle fatture si ricava la conferma, per un verso, che la
maggior parte dei materiali ed attrezzature di che trattasi non erano presenti nel luogo prescelto
per l'impianto di acquacoltura e d'altra parte che gli stessi, seppure fossero stati installati, non
avrebbero consentito di ritenere realizzato l'impianto come originariamente proposto né tanto
23 meno quello oggetto della SCIA inoltrata al comune di Ischitella. Invero, a parte l'incoerente
scelta di acquistare per l'impianto di acquacoltura proposto ben 16 reti per l'allevamento senza,
invece, prevedere l'acquisto delle ceste per la crescita delle ostriche, come previsto nel progetto
CP_1 originario ed in quello da , v'è da evidenziare che nessun documento fiscale comprova
l'acquisto dei pali per la coltivazione delle ostriche sicché a tutto concedere gli acquisti
documentati riguardavano solo parte delle attrezzature necessarie per la realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento. In tale situazione non può che osservarsi che i finanziamenti
pubblici messi a disposizione nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca non si sostanzino in
contributi a fondo perduto per il mero acquisto di beni strumentali all'attività dell'acquacoltura in
genere ma sono finalizzati alla specifica realizzazione di impianti di produzione di acquacoltura
(ovvero, ma non è il caso di specie, di ampliamento o ammodernamento di impianti esistenti).
L'art. 29 del Regolamento Europeo n. 1198/2006 prevede, infatti, che il FEP può sostenere gli
investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di
impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la
salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare
gli effetti positivi sull'ambiente. È evidente, quindi, che le suddette finalità vengono frustrate se il
beneficiario del contributo pubblico si limita all'acquisto di materiale astrattamente idoneo
all'utilizzo nell'ambito dell'acquacoltura (come ad es. le reti acquistate dalla CP_2
), in misura anche eccedente rispetto a quanto previsto nel progetto approvato senza
[...]
però portare a compimento il progetto stesso e quindi senza l'effettiva realizzazione di un nuovo
impianto di acquacoltura avente determinate caratteristiche e comportante la presenza e messa in
funzione di ulteriori attrezzature. In tale situazione le predette finalità pubbliche sottese
all'erogazione del finanziamento pubblico risultano deluse e l'importo erogato costituisce danno
erariale in quanto distolto da un corretto impiego a favore di altre aziende operanti nel settore
dell'acquacoltura…”.
24 20. – Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, possono ritenersi sussistenti plurime e concorrenti cause giustificative della revoca del contributo e del recupero delle somme erogate,
come tipizzate dall'art. 10 del Bando, ossia quantomeno per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti, per difformità del progetto e per effetto dell'esito negativo dei controlli eseguiti.
21. – Infine, non può censurarsi la pronunzia impugnata nella parte in cui il Tribunale di
Foggia, regolando fra le parti le spese di lite e facendo uso della facoltà prevista dall'art. 92 co. 2
cpc (“può”), non ha ritenuto di compensare, neppure parzialmente, gli oneri economici del processo, avendo evidentemente ritenuto che l'accoglimento dell'opposizione – limitatamente agli invero esigui importi pretesi dall'Amministrazione per spese postali e di notifica (€ 150,00),
sicuramente sopportate dalla ma non provate nel loro esatto ammontare, nonché per non CP_1
meglio precisati “interessi in D.D.” pari ad € 228,18 – rivesta una valenza assolutamente trascurabile nell'economia complessiva della decisione, stante l'avvenuta conferma del provvedimento ingiunzionale relativamente alla sorte capitale di € 126.000,00 e agli interessi al tasso legale decorrenti dal 10.5.2019, rispetto alla cui notevole entità le anzidette somme invece esentate dall'obbligo restitutorio assumono, in proporzione, una rilievo infinitesimale sul piano monetario.
21.1. – Anzi, a ben vedere, all'esito del processo, il giudice unipersonale non si è trovato in presenza di una situazione di soccombenza reciproca fra le parti, giacché v'è stato il solo accoglimento non integrale nel “quantum” di una domanda articolata in un capo da considerarsi unitario (cfr. sul punto Cass. S.U. 31.10.2022 n. 32061), essendosi ridotto lievissimamente l'importo globalmente ingiunto di € 127.612,64 alla somma di € 126.000,00, oltre interessi al saggio legale dal 10.5.2019 al saldo, ciò precludendo l'adozione di una pronunzia di compensazione parziale delle spese di lite in difetto degli altri presupposti tassativamente prescritti dall'art. 92 co. 2
cpc.
25 21.2. – Inoltre, i compensi legali liquidati dal primo giudice a carico di “ CP_2 [...]
, sia per la fase dell'“inibitoria” ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 che per il giudizio di merito, CP_2
costituiscono la risultante dall'applicazione dei parametri forensi medi dello scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00 (in cui è ricompreso il valore della controversia), rispettivamente previsto per i procedimenti cautelari ed i giudizi di cognizione, di talché non può ritenersi che gli stessi compensi siano stati determinati in misura “ultralegale”.
22. – Anche solo la proposizione dell'appello per dolersi, in maniera non ingiustificata, del riparto delle spese processuali, a fronte di un accoglimento “quantitativo” dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da , vale ad escludere la Controparte_2
sussistenza dei presupposti per far luogo alla condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96 cpc richiesta dall'Amministrazione vittoriosa.
23. – La regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio soggiace al criterio codificato dall'art. 91 cpc, la cui applicazione può ritenersi insensibile all'esito negativo della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, stante la soccombenza
“sostanziale” dell'appellante in relazione al pregnante profilo del merito della causa, rispetto al quale assume portata indubbiamente “minusvalente” il trascurabile rigetto della domanda di carattere accessorio ex art. 96 cpc. Senza contare, del resto, che, per la più recente giurisprudenza di legittimità, il rigetto in sede di gravame di detta domanda non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e non può, quindi, giustificare la compensazione delle spese di lite ai seni dell'art. 92 cpc (Cass.
6.6.2022 n. 18036; già prima, nel medesimo senso, Cass. 12.4.2017 n.
9532).
23.1. – Le competenze legali sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da
€ 52.001,00 ad € 260.000,00), escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in quanto non svoltasi (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione), facendo applicazione dei parametri forensi superiori a quelli medi, tenuto conto della complessità della materia (come riconosciuto dallo
26 stesso impugnante a pag. 22, secondo capoverso, dell'atto di citazione in appello) e delle molteplici questioni dibattute dalle parti.
24. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in persona del CP_1
Presidente p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1979/2023, pubblicata il 12.7.2023,
con atto di citazione notificato il 12.2.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi € 12.000,00 a titolo di compenso professionale;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
27
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 185/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
dott. , rappresentata e difesa come in atti dalla Società Parte_2 Parte_3 [...]
e, per essa, dai soci individuati e nominati come per legge avv.ti Fabrizio Lofoco e Parte_4
ES MU
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti CP_1
dall'avv. Miria Vigneri
- Appellata - OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 7.10.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – , con sede legale in Ischitella (FG), è stata costituita il Controparte_2
22.5.2012 ed ha operato nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura (tanto può
sostenersi sulla scorta delle risultanze della visura della CCIAA di Foggia aggiornata al 9.7.2024,
prodotta in atti, da cui emerge il suo stato d'inattività e la risalenza al 2017 dell'ultimo bilancio d'esercizio depositato il 3.5.2018).
1.1. – In attuazione dei programmi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.), la con Determinazione del Dirigente della Sezione (D.D.S.) Caccia e Pesca n. 363 del CP_1
12.10.2012 ha approvato il Bando per la presentazione delle domande di contributo relativo alla
Misura 2.1.1 “Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura - Artt. 34 e 35
del Reg. CE 1198/06”, pubblicato sul BURP n. 168 del 22.11.2012.
1.2. – In data 19.2.2013 ha presentato alla Controparte_2 Controparte_1
domanda di concessione di contributo, proponendo la realizzazione di un impianto innovativo di maricoltura integrata “offshore” (sostitutivo di quello esistente ormai decadente), posizionato a circa 1,6 miglia dal molo di ponente del porto di Bisceglie, con la messa in opera di quattro gabbie da circa due mila metri cubi, aventi una capacità di circa trenta tonnellate a gabbia, con potenzialità di contenimento di circa cinquantamila pesci in ciascuna gabbia, nonché di dodici filari per la molluschicoltura, da cinquecento metri ciascuno.
1.3. – Nel 2014 il progetto di è stato ammesso al Controparte_2
finanziamento per € 420.000,00, di cui € 252.000,00 quale quota di finanziamento pubblico (UE,
Stato e Regione) ed € 168.000,00 quale quota privata.
2 1.4. – Il progetto originario è stato, in seguito, sottoposto a variante, con l'individuazione,
dapprima, del sito del Golfo di Manfredonia e, alla fine, del Lago di Varano, con il subentro della proponente nella concessione demaniale già rilasciata a . Parte_5
1.5. – Con nota del 7.5.2015 la ha chiesto l'invio di documentazione CP_1
integrativa dopo la richiesta di variante, al fine di acquisire chiarimenti sui mutamenti sostanziali che la modifica ubicazionale dell'intervento avrebbe potuto comportare rispetto al progetto originario ed è stata, altresì, sollecitata la trasmissione della dichiarazione del possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri inerenti all'intervento finanziato, nonché l'impegno formale a completare le opere entro il 30.10.2015, pena la decadenza dal beneficio.
1.6. – In data 4.6.2015 “ ha inviato l'autocertificazione circa il Controparte_2
possesso dei titoli necessari alla realizzazione del progetto, segnalando che il completamento dell'iter burocratico per il subentro nella concessione demaniale n. 3/2010 già rilasciata a
[...]
si sarebbe concluso entro il 30.6.2015 e che tutti i lavori si sarebbero conclusi entro il Parte_6
31.10.2015.
1.7. – In data 18.6.2015 ha ceduto a , al Pt_5 CP_2 Controparte_2
prezzo di € 900,00, il ramo d'azienda situato in Ischitella, località Varano, avente ad oggetto l'impianto di acquicoltura per l'allevamento di vongole veraci, della lunghezza di 1.500 mt. e della larghezza di 300 mt., occupato in virtù di concessione demaniale marittima n. 3 rilasciata il
5.2.2010. In data 17.9.2015 il Comune di Ischitella ha autorizzato Controparte_2
al subingresso nel rapporto concessorio.
1.8. – A causa del pregresso silenzio serbato dalla Società in merito all'avvenuto subentro nella concessione demaniale e all'inizio delle attività previste per la realizzazione del progetto, con nota del 4.9.2015 la ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dal CP_1
contributo, il quale, tuttavia, è stato sospeso dopo la produzione del titolo concessorio n. 18/2015
rilasciato dal Comune di Ischitella, restando invariata per l'Amministrazione regionale la necessità
di acquisire la documentazione relativa all'inizio dei lavori, alla polizza fideiussoria a garanzia
3 della prima “tranche” del finanziamento e la dichiarazione di impegno alla conclusione dei lavori entro il 31.11.2015.
1.9. – Dichiarato l'avvio dei lavori, prodotta la polizza fideiussoria, proposta (ed accolta l')
istanza di proroga del termine per l'ultimazione delle opere e presentata il 7.12.2015 la s.c.i.a. al
Comune di Ischitella, con comunicazione del 20.12.2015 ha Controparte_2 CP_2
attestato di aver concluso i lavori previsti dal progetto, riservando di produrre, entro la fine dello stesso anno, la rendicontazione delle spese.
1.10. – Con D.D.S. n. 422 del 22.12.2015 è stata erogata la prima anticipazione del finanziamento concesso per la somma di € 126.000,00, pari alla metà del contributo ammesso.
1.11. – Nei mesi di aprile e maggio 2016 la GdF di Manfredonia ha svolto un'attività di controllo nei confronti di , in relazione alla percezione ed utilizzo Controparte_2
dei finanziamenti pubblici, segnalando che l'impianto era stato realizzato soltanto in minima parte in quanto, in luogo delle quattro gabbie complete di ogni attrezzatura per la piscicoltura e dei filari per la molluschicoltura, erano presenti soltanto quattro strutture circolari galleggianti, costituite da tubi di plastica, prive di reti e di altri manufatti riconducibili all'allevamento di pesci, non attive, e,
inoltre, che la società beneficiaria non era in possesso del nulla osta rilasciato dall' Controparte_3
, necessario in quanto il sito in questione ricade in zona 2 del
[...] Controparte_4
, area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché individuato come s.i.c. e z.p.s.
[...]
1.12. – Con verbale di accertamento del 19-20.9.2016 la ha preso atto delle CP_1
risultanze delle indagini della GdF, evidenziando che la richiesta di documentazione integrativa inerente alla variante non era stata mai pienamente soddisfatta e che il progetto invariato non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 35 del regolamento regionale n. 34/2009 di disciplina delle attività di pesca e molluschicoltura nella laguna di Varano.
1.13. – Con determina n. 356 del 13.12.2016 lo stesso ha disposto la revoca Controparte_5
del contributo. Detto provvedimento è stato notificato alla Società e all'assicuratore che aveva rilasciato la polizza fideiussoria, quale obbligato in solido.
4 2. – Con ingiunzione “fiscale” ex R.D. n. 639/1910, prot. A00-149/20920 del 20.9.2019,
notificata il 27.9.2019, la Sezione Contenzioso Amministrativo Settentrionale della CP_1 CP_1
ha ingiunto a “ il pagamento della somma di € 126.000,00 per
[...] Controparte_2
sorte capitale, di € 228,18 per “interessi in D.D.”, di € 1.234,46 a titolo di interessi decorrenti dal
13.12.2016 e di € 150,00 per spese postali e di notifica, per un totale di € 127.612,64.
3. – Nel dicembre 2019, su iniziativa dell'Ufficio requirente contabile, il quale aveva ricevuto dalla GdF la segnalazione relativa all'indebita percezione di aiuti in materia di “investimenti produttivi
nel settore dell'acquacoltura”, è stato instaurato il procedimento di responsabilità amministrativa nei confronti della Società e del suo legale rappresentante p.t. . Con sentenza n. 994/2021, Parte_2
depositata il 26.11.2021, la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Puglia, riconoscendo la colpa grave quale criterio d'imputazione dell'illecito erariale, ha condannato “ Controparte_2
e , in solido fra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 126.000,00 in
[...] Parte_2
favore della , oltre rivalutazione monetaria dal 22.12.2015 fino alla pronunzia, nonché CP_1
interessi al tasso legale sulla somma così rivalutata dalla predetta data fino al saldo. La Corte dei Conti-
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, pronunciando sull'appello proposto dalla Società e da , con sentenza n. 21/2024, depositata il 29.1.2024, ha accolto l'impugnazione, Parte_2
rigettando la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale e condannando la CP_1
al pagamento delle spese e competenze difensive, escludendo l'elemento soggettivo della colpa grave in capo a , in ragione della “complessità dell'iter amministrativo conducente al Parte_2
riconoscimento del contributo…in uno con la non perspicuità del quadro normativo e provvedimentale
disciplinante le autorizzazioni e i pareri concernenti gli interventi nell'area del Parco del Gargano…”.
4. – Inoltre, il procedimento penale incardinato nei confronti di per il delitto di Parte_2
truffa aggravata è sfociato nell'ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale di Foggia del
4.8.2021.
5. – Avverso l'ingiunzione di pagamento del 20.9.2019 “ ha Controparte_2
proposto, davanti al Tribunale di Foggia, opposizione ai sensi del R.D. n. 639/1910, come modificato dall'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011, enunciando i seguenti motivi: 1) erroneità della somma pretesa a titolo
5 d'interessi non meglio specificati con riferimento al tasso e al periodo e a titolo di spese postali e di notifica;
2) illegittimità del provvedimento per violazione delle norme sul procedimento poiché
l'ingiunzione di pagamento è basata sulla determina dirigenziale n. 356 del 13.12.2016, di revoca del finanziamento, non allegata allo stesso provvedimento ingiunzionale;
3) illegittimità dell'ingiunzione
“fiscale” in considerazione del corretto operato della Società e dell'esistenza di ogni autorizzazione all'inizio dell'attività, non essendo richiesta, in virtù della s.c.i.a. ottenuta da “ Controparte_2
, quella paesaggistica dell' , in assenza di trasformazione od CP_2 Controparte_6
alterazione del territorio e non rientrando l'impianto di acquacoltura nella zona 1 del , per la CP_3
quale soltanto è prescritto l'ottenimento dell'anzidetto titolo autorizzativo;
4) mancata indicazione dei presupposti motivazionali a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, essendo rimessa la sua motivazione ad un atto (la citata determina n. 356 del 13.12.2016) ad essa non allegato e della cui esistenza può dubitarsi, difettando, altresì, le condizioni per far luogo alla revoca del contributo pubblico. Pertanto, sulla scorta di tali motivi, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, di accertare l'illegittimità della pretesa regionale, di riconoscere il proprio diritto al conseguimento del finanziamento e di condannare la controparte al risarcimento del danno da ritardo, con vittoria delle spese di lite.
6. – L'opposizione è stata contrastata dalla , che ha concluso per la sua reiezione, CP_1
deducendo l'inesattezza della somma ingiunta limitatamente alle spese postali e di notifica, pari effettivamente ad € 50,00.
7. – Con ordinanza del 9.1.2020 l'adito giudice dauno ha sospeso l'ingiunzione di pagamento limitatamente all'importo di € 100,00, con conferma della sua esecutività per il restante ammontare.
8. – Il processo è stato istruito con le produzioni documentali delle parti e ctu collegiale,
espletata dal prof. e dal geom. ai quali sono stati posti i seguenti Persona_1 CP_7
quesiti: “1) Accerti e verifichi se alla data dell'accertamento svolto dalla g.d.f. risultavano
sussistenti i requisiti previsti per l'erogazione del finanziamento (come previsti dal bando); 2) In
particolare, precisando se i luoghi e l'attrezzatura erano conformi all'impianto finanziato previsto
nel progetto in atti;
3) Aggiunga quanto ritenuto utile a fini di causa”.
6 9. – Dopo il rifiuto della proposta ex art. 185-bis cpc da parte dell'opponente, la causa è stata decisa con sentenza n. 1979/2023, pubblicata il 12.7.2023, con la quale il giudice ha confermato l'ingiunzione di pagamento limitatamente al credito di € 126.000,00, oltre interessi al tasso legale dal
10.5.2019 al saldo effettivo, con revoca del provvedimento in relazione agli ulteriori importi pretesi;
inoltre, ha condannato l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1
, liquidate per la fase cautelare in € 5.224,00, oltre Rsf ed accessori di legge e, per il giudizio
[...]
di merito, in € 14.103,00, oltre Rsf ed accessori di legge;
infine ha posto definitivamente le spese di ctu a carico sempre della parte attrice.
10. – In particolare, il GU ha ritenuto inammissibile l'opposizione nella parte avente ad oggetto la contestazione dei vizi formali del provvedimento e del procedimento, concernenti l'omessa motivazione ed il rinvio “per relationem” all'atto presupposto non allegato all'ingiunzione di pagamento (determina n. 356 del 13.12.2016), regolarmente notificato all'interessato. Nel merito, ha escluso il riconoscimento di importi per spese postali e di notifica in quanto non documentate, così come degli interessi richiesti “in d.d.”, non essendo chiaro cosa debba intendersi con dette abbreviazioni. Inoltre, per quanto maggiormente rileva, ha ravvisato i presupposti legittimanti la revoca del finanziamento, così individuati nell'art. 10 del Bando: 1)
varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta sia inferiore al 50% del totale del progetto approvato;
2) coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3) mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
4) difformità dal progetto o esito negativo dei controlli. Nel prosieguo della motivazione ha rilevato la sostanziale difformità
del progetto per il quale era stata presentata la domanda (pescicoltura in mare “offshore”) rispetto a quello per cui è stata comunicata la s.c.i.a. (molluschicoltura in lago); l'irrealizzabilità tecnica nelle acque lacustri di bassa profondità di Varano del medesimo impianto (con reti della portata di cinquantamila pesci ciascuna) che si sarebbe dovuto eseguire, secondo l'originario progetto, in mare aperto con fondali profondi;
il mancato rinvenimento “in loco”, da parte dei CP_8
7 durante i controlli e dei Consulenti tecnici d'ufficio nel corso delle operazioni ad essi demandate,
al di sotto dei galleggianti, di reti o di impianti strutturalmente idonei alla realizzazione del progetto finanziato;
inoltre, secondo il giudice monocratico, la Società non ha mai documentato (se non con l'autocertificazione di fine lavori) di aver posto in opera e reso operante l'impianto; i galleggianti rinvenuti non sono compatibili né con i lavori previsti nella s.c.i.a. e né con l'intervento per il quale, in origine, è stata fatta domanda di concessione del contributo;
di talché,
ricorrono plurime e valide cause di revoca del finanziamento giacché l'opera finanziata non solo non è mai stata realizzata presso il Lago di Varano, ma la stessa non sarebbe neppure tecnicamente realizzabile presso quel sito;
la s.c.i.a. riguarda una tipologia di intervento in tutto diversa da quella indicata con la domanda;
la diversità strutturale tra le opere oggetto del progetto e quelle relative alla concessione a , nella quale ritiene di essere Parte_6 Controparte_2
subentrata (relativa alla molluschicoltura), non consente di reputare documentato anche il possesso delle autorizzazioni per l'esercizio della pescicoltura, ciò anche perché il sito rientra in una zona a speciale tutela paesaggistica.
11. – Avverso la sentenza ha proposto appello, Controparte_2
dichiaratamente articolato in un unico complesso motivo, in tal modo testualmente rubricato:
“Violazione degl'artt. 112, 113 e 115 c.p.c., perché la decisione è stata assunta ultra petitum dal
Giudice di primo grado, ed in totale difformità con i documenti e le prove in atti, e persino in
contrasto con la sentenza della Corte dei Conti in via definitiva, resa sulla medesima vicenda, in
secondo grado. Violazione delle medesime norme, in quanto la decisione si fonda su erronei
verbali della Guardia di Finanza e si appiattisce sulle risultanze di una CTU che è resa da
consulente che si occupa di patologia nei pesci e non di impianti di acquacultura e piscicultura.
Violazione dell'art. 111 comma 6 della Costituzione e dell'art. 118 disp. attuaz. Codice di
procedura civile: carenza assoluta di valutazione e motivazione in merito a tutti i motivi di
opposizione. Erronea presupposizione di fatto e diritto, per contrasto con i documenti in atti.
Reiterazione delle richieste istruttorie. Erronea condanna alle spese”. Sulla scorta delle suddette
8 censure l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con l'accoglimento delle richieste conclusive già formulate con l'atto introduttivo del giudizio e, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale già dedotta in primo grado a mezzo di tre dirigenti della , l'arch. CP_1
in qualità di redattore della relazione paesaggistica relativa al progetto di CP_9
acquacoltura, il legale rappresentante di “ in qualità di proprietaria dei locali ove CP_10
sono state ricoverate le reti di contenimento acquistate da , il legale Controparte_2
rappresentante della ditta dalla quale medesima Società ha acquistato materiali e di CP_11
, quale esperto della materia a conoscenza del progetto e dei suoi sviluppi. Inoltre, Parte_7
ha chiesto di emettere ordine esibitorio ex art. 210 cpc di ogni atto, documento ed accertamento della . CP_1
11.1. – In particolare, ripercorrendo nell'ordine di progressiva esposizione le doglianze impugnatorie, può dirsi che l'appellante ha lamentato (a) l'“appiattimento” acritico della sentenza sui verbali della GdF e sulle risultanze di una ctu proveniente da tecnico specializzato nella patologia dei pesci, ma non nel campo dell'acquacoltura e piscicoltura, con la conseguente necessità della sua rinnovazione;
(b) l'erroneità del rilievo svolto dagli Ausiliari del giudice, i quali hanno fatto riferimento alla “presenza di sole strutture circolari di plastica nera…strutture
circolari galleggianti…strutture circolari galleggianti costituite da tubi di plastica…”, ignorando che le stesse sono le strutture specifiche di un impianto di acquacultura “offshore”, costituite in polietiline con un diametro appropriato per gabbie destinate all'allevamento; (c) l'erroneità
dell'assunto dei medesimi Ausiliari per cui le reti avrebbero dovuto essere montate, giacché le strutture circolari galleggianti costituite da tubi di plastica altro non sono che vere e proprie gabbie per l'allevamento di pesci e molluschi, già perfettamente realizzate, atteso che l'applicazione delle reti di contenimento costituisce un passaggio successivo da effettuarsi nel momento in cui i pesci, i molluschi o, per utilizzare una terminologia tecnica, post-larve/avannotti, sono pronti per essere inseriti all'interno delle reti stesse per la semina, ciò essendo stato valutato come credibile dalla
Corte dei Conti di Roma nella sentenza di appello;
(d) l'omessa considerazione della circostanza
9 che le reti non sono fisse, ma vengono montate e smontate periodicamente (a seconda delle temperature delle stagioni), al fine della necessaria manutenzione a seguito dell'effetto del
“fouling”, ossia della formazione di concrezioni, microorganismi, incrostazioni e sedimenti marini che causano il deterioramento delle stesse reti e che, ove presenti in quantità eccessive,
condizionano negativamente l'allevamento delle specie coltivate, non rendendolo ottimale;
in altri termini, la predisposizione anzitempo delle reti, poi lasciate in acqua per il tutto il periodo precedente all'arrivo del novellame, determina la necessità di sostituirle prima della semina, con notevole dispendio economico (costi di manodopera e lavaggio delle reti inutilizzate); quindi, non essendo stata ancora consegnata a la fornitura del novellame (pesci Controparte_2
e molluschi), la Società ha ritenuto opportuno posticipare l'installazione delle reti già acquistate, in tal modo evitando di doverle nuovamente rimuovere per la regolare manutenzione prima dell'arrivo dei pesci e molluschi da allevare;
tale “modus operandi” era stato riferito da Pt_2
alla GdF di Manfredonia in occasione del sopralluogo del 13.5.2016 allorché egli dichiarò
[...]
che l'impianto era solo apparentemente incompleto in quanto la Società aveva ritenuto opportuno montare le reti di contenimento solo pochi giorni prima dell'arrivo della fornitura per poi procedere alla semina, che le medesime reti erano state già acquistate e momentaneamente ricoverate presso la ditta ”, soltanto per non esporle alla formazione del “fouling” che le CP_10
avrebbe appesantite durante il periodo del loro inutilizzo in acqua, e che la Società aveva beneficiato di un fido bancario di circa € 300.000,00 per attuare l'intervento programmato ed aveva acquistato ulteriori attrezzature per una spesa di € 75.000,00, previo pagamento di un anticipo di € 30.000,00, ma che, tuttavia, le stesse non erano state ancora consegnate;
infine, la violazione dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 34 del 28.12.2009 va esclusa con riferimento ai filari delle strutture destinate all'allevamento poiché la ha presentato al Comune di CP_12
regolare progetto riportante, altresì, i filari per l'allevamento dei mitili e le gabbie per l'allevamento dei pesci;
(e) la “pretermissione” delle circostanze che la ha CP_1
espresso parere favorevole in ordine alla variante all'originario progetto, tanto che è stata
10 corrisposta la prima “tranche” del contributo pubblico, che le gabbie “offshore” fossero utilizzabili per l'allevamento dei pesci, che fossero presenti “in loco” dodici filari per la molluschicoltura e le ulteriori attrezzature, che l'impianto fosse stato assentito, che l'intervento non fosse subordinato al conseguimento di alcuna autorizzazione paesaggistica-nulla osta dell'Ente Parco in quanto non comportante l'alterazione permanente dello stato dei luoghi e perciò sottoposto al regime esentivo previsto dall'art. 149 lett. b) D.Lgs. n. 42/2004; (f) l'illegittima motivazione del provvedimento ingiunzionale mediante il rinvio “per relationem” alla determina dirigenziale n. 356 del 13.12.2016
non resa “ostensibile” all'ingiunta; (g) l'eccessività della condanna al pagamento delle spese legali, da reputarsi estremamente punitiva per in considerazione Controparte_2 CP_2
della sua soccombenza parziale e della particolare complessità della controversia.
12. – L'appello è stato ampiamente contrastato dalla che ne ha chiesto CP_1
l'integrale rigetto, con la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
cpc, vinte le spese del grado.
13. – Concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 7.10.2025 il
Collegio ha riservato la causa per la decisione.
14. – L'appello è infondato in relazione a ciascuna delle doglianze in cui si articola e,
pertanto, va rigettato.
15. – Con riferimento alle riproposte istanze istruttorie, deve rilevarsi, in primo luogo, che non emerge la necessità di disporre la rinnovazione della ctu – la quale, peraltro, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice –
in quanto le indagini svolte dagli Ausiliari nominati dal Tribunale di Foggia, il cui risultato è
compendiato nell'elaborato finale del 10.6.2022 contenente anche le risposte alle osservazioni formulate dal Ctp dell'attrice, sono immuni da vizi idonei a determinare manifeste ed insuperabili incongruenze di natura logica degli accertamenti espletati, onde la ctu ha indubbiamente raggiunto lo scopo di ausilio tecnico a beneficio del giudice cui è “funzionalmente” preordinata. In secondo luogo, la richiesta di ammissione della prova testimoniale, a fronte dell'evidente natura
11 documentale della causa, non può che risolversi in una valutazione di sua obiettiva irrilevanza.
Infine, all'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc osta non soltanto il difetto del presupposto dell'impossibilità per l'appellante di acquisire “aliunde” la prova dei fatti
(estintivi/impeditivi) da dimostrare, avendo la stessa Società potuto accedere agli atti del procedimento, ma anche e soprattutto l'indefinito oggetto dell'istanza esibitoria, massivamente comprensiva “di ogni e qualsiasi atto, accertamento e documento relativo al procedimento per cui
è causa, ivi compreso il carteggio intrattenuto con il e/o altri uffici regionali, Controparte_13
relativamente al progetto per cui è causa”, la cui irritualità, nei termini anzidetti, è conclamata dal chiaro disposto dell'art. 94 disp. att. cpc;
e ciò anche prescindere dalla sufficienza, ai fini del decidere, del consistente materiale documentale già prodotto in atti.
16. – L'insistita “lagnanza” impugnatoria incentrata sul preteso difetto di motivazione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto basata su un atto (la determina dirigenziale n. 356 del
13.12.2016, non fatta oggetto d'impugnazione) che sarebbe rimasto inconosciuto dall'attore, è
destituita di fondamento giuridico. Pur tralasciando le circostanze che tale atto dirigenziale risulta,
comunque, presente nel fascicolo di primo grado (e quindi posto nella disponibilità
dell'opponente) e che nella sentenza impugnata il giudice dauno ha rilevato incontestatamente che la notifica del medesimo atto si è “perfezionata pienamente con comunicazione ricevuta dal legale
rappresentate della presso l'indirizzo di ISCHITELLA, via Cesare Controparte_2
Turchi 9”, in ogni caso mette conto rammentare che, in base ad un consolidato principio giurisprudenziale, l'ingiunzione “fiscale” è un atto amministrativo che cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla PA nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva,
equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto. Poiché essa riveste natura giuridica di atto amministrativo, ne consegue che i casi comportanti la sua nullità, alla stregua del disposto di cui all'art. 21-septies L. n. 241/1990, sono testuali e fra gli stessi quello della mancanza degli elementi essenziali, in assenza di un'esplicita indicazione legislativa, può
12 essere ravvisato secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto ed il negozio giuridico. Di conseguenza, configurano elementi essenziali dell'atto amministrativo, la cui mancanza ne produce la nullità, il difetto di forma, ove prescritta “ad substantiam”, della volontà, dell'oggetto o del destinatario.
16.1. – Nella specie, l'avvenuta indicazione nel provvedimento ingiunzionale della causale
(mancato pagamento della somma oggetto di recupero coattivo per revoca del contributo erogato) e dell'ammontare del debito insoluto (rimasto tale anche dopo l'invio dell'atto di costituzione in mora n. 9096 del 15.4.2019 al legale rappresentante della Società) è di per sé sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione (cfr., sul punto, Cass. 22.0.2006 n. 20513) e ad escludere conseguentemente che l'atto amministrativo sia affetto da un qualche vizio riguardante un suo elemento essenziale, onde il difetto di specificazione degli altri elementi di dettaglio invece rinvenibili nella suddetta determinazione dirigenziale si risolve in una mera lacuna informativa indiscutibilmente colmabile – a tutto volere concedere e nella remota eventualità che la Società
non fosse stata in grado di conoscerne il contenuto – mediante un'istanza di accesso agli atti dell'Amministrazione procedente.
16.2. – Peraltro, stante l'analogia strutturale e funzionale tra l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di una sanzione amministrativa e l'opposizione ad ingiunzione “fiscale”, può ritenersi che entrambe introducano un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'Autorità amministrativa, con la conseguenza che i supposti vizi motivazionali del provvedimento impugnato non possono dar luogo alla sua nullità giacché il susseguente giudizio investe non l'atto, bensì l'intero rapporto. Infatti, al riguardo, non può farsi a meno di richiamare il principio generale secondo cui il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento ingiunzionale va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al soggetto obbligato la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il provvedimento con cui la PA “ordini” al debitore il pagamento della somma liquidata è
censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in
13 cui l'ordinanza ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (o corredata da motivazione soltanto apparente) e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio d'inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della PA, ma il rapporto sostanziale ad esso sotteso, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte con i motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. I suddetti rilievi trovano conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito in tempi recenti che
“L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto
amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione
del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti,
ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento
sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità,
per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per
l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa” (Cass.
8.2.2023 n. 3843).
17. – Ciò posto, è utile rilevare, fin da sùbito, che nella “Relazione Tecnica Illustrativa
Dettagliata” allegata alla domanda di concessione del contributo del 19.2.2013, il richiedente, nel descrivere l'impianto previsto dal progetto (cfr. pagg. 12 e 13), ne rappresentò, in apposita figura,
le caratteristiche strutturali, con la riproduzione grafica sia dei tubolari circolari perimetrali e sia delle reti flessibili collocate nella colonna d'acqua sottostante. Inoltre, nella relazione paesaggistica
(allegato 6 del fascicolo di primo grado), nel paragrafo relativo alla descrizione tecnica delle installazioni previste (cfr. pag. 7), la indicò le opere che intendeva realizzare nel Lago di CP_12
Varano per la molluschicoltura (vongole e ostriche), ossia la delimitazione dell'area con pali a trespolo, la predisposizione di due reti, cime galleggianti, paratelli e ceste per i frutti di mare.
Invero, in proposito, appare opportuno anticipare fin d'ora che sia la GdF di Manfredonia, nel corso dei sopralluoghi e delle immersioni effettuati nella primavera del 2016, e sia gli Ausiliari del
14 Tribunale di Foggia, durante le operazioni consulenziali, hanno notato che lo specchio marino individuato per la pescicoltura era caratterizzato dalla sola presenza delle strutture perimetrali circolari galleggianti costituite da tubi in plastica, ma non anche delle reti flessibili da collocare nella colonna d'acqua sottostante, nonché l'assenza, nelle vicinanze, dell'impianto (con le relative attrezzature di raccolta, segnalazione, protezione, etc.) di molluschicoltura.
18. – A tal punto, occorre richiamare sinteticamente i più significativi rilievi racchiusi nella relazione di ctu, frutto dell'esame della documentazione amministrativa e degli esiti dei sopralluoghi eseguiti nel sito di Varano: 1) poiché il Bando ha previsto, nella prima parte, all'art.
5-5.A, la possibilità di concedere una sola variante per singolo progetto, Controparte_2
[...
non ha osservato tale requisito nel momento in cui ha “prima richiesto la variante dal Golfo di
Bisceglie al Golfo di Manfredonia e successivamente nel Lago di Varano…”; 2) allorquando la
Società formulò nel marzo 2015 un'ulteriore proposta di variante al progetto, giustificata dall'indisponibilità dello specchio di mare prospiciente il porto di Bisceglie, con ciò stesso ha ammesso che, al momento della presentazione del progetto, non aveva la disponibilità di un sito e né era in possesso delle concessioni, tanto in contrasto con quanto previsto nella seconda parte del
Bando all'art. 5 lett. f) con riguardo ai requisiti di ammissibilità; 3) inoltre, nel controdedurre all'osservazione dell'opponente, la quale ha sostenuto che durante il sopralluogo del 10.3.2022
erano state indicate ai Consulenti d'ufficio le dodici boe galleggianti poste a capo dei dodici filari dei mitili e visibili dal sito destinato a pescicoltura, gli Ausiliari del Tribunale di Foggia hanno ha così replicato: “in merito alle 12 boe citate dal c.t.p., queste, poste in lontananza dalle strutture
galleggianti oggetto di causa, non era dato sapere l'effettiva provenienza, e cioè, in capo a quale
ditta poteva essere attribuito l'impianto delle boe se, facenti parte del progetto in questione e/o ad
altri già presenti in zona. Inoltre, proprio la lontananza dei filari dalle strutture galleggianti in
questione, lasciava dubitare dell'appartenenza alla ditta attrice, in quanto posti a notevole
distanza dalle ridette strutture galleggianti, quest'ultime delimitate in un'area ben individuata ai
fini progettuali, ed altresì, su richieste effettuate dal prof. riguardanti l'allevamento dei Per_1
15 mitili, la parte attrice indicava in maniera approssimativa delle boe poste, come già sopra
descritto, a notevole distanza e fuori dalla perimetrazione delle strutture galleggianti, senza però
procedere con il sopralluogo delle stesse e/o dei eventuali relativi filari”; 4) l'originario progetto ha subìto in corso d'opera tre modifiche di destinazione, passando da mare aperto ad acque interne lagunari;
la terza localizzazione richiesta “a progetto invariato” in realtà ha modificato totalmente la primigenia progettazione;
in particolare, l'allevamento in gabbie galleggianti sommergibili in mare aperto con elevata profondità del fondale previsto in prossimità del golfo di Bisceglie è stato convertito in allevamento in gabbie fisse, nelle acque interne, a bassa salinità e profondità, del
Lago di Varano, pur con la dichiarazione di “progetto invariato”; 5) in definitiva, “per effetto delle
mancate autorizzazioni e pareri;
per la non riscontrata ultimazione delle opere previste dal
progetto; per il non adeguamento del progetto, alle nuove situazioni ambientali del sito prescelto,
differenti tra impianto in mare a impianto nel lago di Varano;
per la non corrispondenza delle
attrezzature riscontrate in loco con quelle di progetto;
per le incongruenze dichiarate ai fini delle
specialità di allevamento con quelle dichiarate nel progetto iniziale;
i c.t.u. DICHIARANO che il
luogo e le attrezzature non sono conformi all'impianto finanziato ed altresì, confermano quanto
già riscontrato dalla g.d.f. in merito all'assenza dei requisiti previsti per l'erogazione del
finanziamento il tutto come previsto dal Bando”.
19. – A ciò occorre ulteriormente aggiungere che: 1) nessuna “refluenza” favorevole per la
Società può derivare dalla sentenza di accoglimento dell'appello emessa nel 2024 nell'ambito della giurisdizione contabile, in ragione dell'autonomia (sul piano “teleologico”) del giudizio civile rispetto a quello contabile e della loro diversa oggettività giacché quest'ultimo è fondato sull'accertamento (quantomeno) della colpa grave ai fini dell'imputazione della responsabilità
amministrativa, mentre nel presente giudizio si fa unicamente questione della legittimità del provvedimento di revoca di un contributo pubblico, che trova titolo in un inadempimento del soggetto finanziato e la fonte del rapporto obbligatorio nel suddetto Bando, senza che, dunque,
venga in rilievo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del percettore della
16 sovvenzione;
2) tale conclusione trova inequivoca conferma a pag. 9 della sentenza di appello emessa dalla Corte dei Conti di Roma, lì dove si legge: “Con la doverosa precisazione che
l'assoluzione per motivi riguardanti il solo elemento soggettivo, non incide, evidentemente, sulla
legittimità della determina dirigenziale regionale n. 356/2016, di revoca del finanziamento,
essendo quest'ultima fondata sulla oggettiva violazione di legge, condivisa da questo Giudicante,
come più sopra precisato. Salvo il diverso esito, in sede civile, dell'opposizione monitoria avverso
l'ingiunzione di pagamento - esito, peraltro, risultato sfavorevole alla in primo grado - CP_2
rimane, pertanto, allo stato, impregiudicato il diritto dell'amministrazione regionale a recuperare
il contributo illecitamente erogato”; 3) i militari del nucleo sommozzatori della GdF di Bari, con
“report di immersione” del 25.5.2016, all'esito della ricognizione subacquea nello specchio acqueo ispezionato nel Lago di Varano, hanno segnalato “la presenza in superficie di 4 strutture circolari
galleggianti costituite da tubi neri in plastica, prive di reti interne e non attive e l'assenza di
materiale antropico e di materiali riconducibili a sistemi di allevamento-acquacoltura e la
presenza di cd. gavitelli ancorati sul fondale”; 4) nel processo verbale delle operazioni compiute il
13.5.2016 la GdF di Manfredonia ha dato atto delle seguenti dichiarazioni rese da Pt_2
, legale rappresentante della Società: “…Preciso che le opere di cui al progetto allo stato
[...]
attuale non sono state completate in quanto mancanti delle reti di contenimento che sono
depositate presso la ditta , in quanto intendo montare le reti alle 4 (quattro) gabbie pochi CP_10
giorni prima della semina delle post-larve di gamberi che avverrà presumibilmente entro la fine di
giugno. Preciso altresì che le attrezzature/macchinari (a bordo comprese attrezzature di raccolta)
di € 75.000,00 non sono state consegnate dalla ditta nonostante il pagamento di una CP_11
prima anticipazione pari ad € 30.000,00. Si chiederà alla di stornare tale voce di CP_1
spesa…”; dunque, nonostante il 20.12.2015 il legale rappresentante di Controparte_2
[...
avesse comunicato alla Regione l'avvenuta realizzazione del progetto e la fine dei lavori come previsto dal Bando, invece a distanza di quasi cinque mesi da quell'impegnativa comunicazione l'impianto di acquacultura non era stato, in realtà, completato e non era perciò funzionante, né
17 erano stati avviati i lavori di posa in opera dei dodici filari per la molluschicoltura, da cinquecento metri ciascuno, e né tantomeno la ridetta Società aveva fatto presente alla le CP_1
supposte ragioni di differimento dell'installazione delle gabbie per evitare gli effetti del “fouling”;
5) gli Ausiliari del Tribunale di Foggia hanno annotato che, a seguito del sequestro dell'impianto di acquacoltura nel Lago di Varano, si è tenuta l'assemblea dei soci di “ Controparte_2
[...
, nel cui relativo verbale del 10.7.2016 il suo legale rappresentante ebbe a dichiarare di aver dovuto sospendere la fornitura delle post-larve di gamberi e di seme di ostriche e vongole,
precisando i Consulenti d'ufficio che “la rete presente presso il sito del sig. e le altre Pt_8
sette reti stoccate nel sito di Manfredonia, non risultavano per caratteristiche, utilizzabili per la
stabulazione di post larve di gambero, così come confermato (previa sottoscrizione del relativo
verbale) dallo stesso sig. , il quale riferiva che la rete visionata risultava idonea al solo Pt_2
allevamento di pesci”; 6) con verbale di accertamento di regolare esecuzione degli interventi redatto il 19-20.9.2016 l'Ufficio competente della ha rilevato che la richiesta di CP_1
documentazione integrativa concernente la variante non è mai stata pienamente soddisfatta,
nonostante la delocalizzazione prevedesse la realizzazione in acque lacustri salmastre (con un fondale di tre/quattro metri massima di profondità del Lago di Varano) di strutture che erano state progettate per essere poste in mare aperto su fondali di almeno dieci metri di profondità, sicché
s'imponeva di adeguare l'intervento alle mutate caratteristiche ambientali del sito;
inoltre, il progetto invariato non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 35 del Regolamento regionale n. 34
del 28.12.2009, che disciplina le attività di pesca e molluschicoltura nella laguna di Varano;
nel medesimo verbale si è attestato che gli interventi non rispondono ai requisiti per i quali sono stati ammessi a finanziamento;
il progetto non risulta essere stato ultimato entro i termini previsti;
per la realizzazione del progetto non sono stati rilasciati tutti i necessari titoli abilitativi e autorizzativi
(nulla osta dell' ); 7) infine, il Collegio non può esimersi dal richiamare e Controparte_3
fare propri gli argomentati e incisivi rilievi formulati dalla Corte dei Conti per la Puglia nella sentenza di primo grado del 2021, il cui corredo motivazionale è stato recepito e condiviso dalla
18 Corte dei Conti di Roma (cfr. pag. 6 della relativa sentenza, lì dove è dato leggere: “Va premesso
che il Collegio condivide buona parte dell'iter motivazionale della sentenza di prime cure, cui
integralmente si rimanda ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., in ordine alla ricostruzione dei fatti
materiali di causa (par. n. 1, pagg. 12-15), antigiuridicità della condotta (par. n. 2, pagg. 16-20),
danno erariale e nesso di causalità (par. n. 3, pag. 23-24). La decisione, invero, nel condividere
l'assunto accusatorio, risulta prendere puntualmente posizione sulle argomentazioni difensive dei
prevenuti, superandole con convincenti osservazioni, non idoneamente confutate in questa sede, in
quanto meramente replicanti quanto dedotto in primo grado…”); in particolare il giudice contabile pugliese ha osservato quanto di seguito testualmente trascritto: “Da quanto appena riportato in
ordine alla descrizione dell'impianto di acquacoltura la cui realizzazione è stata oggetto della
SCIA presentata al Comune di Ischitella emerge con evidenza che tale intervento differisce
sensibilmente da quello programmato originariamente nonostante il convenuto , quale Pt_2
Presidente della , avesse comunicato con pec del 29.5.2015 che la realizzazione del CP_2
progetto non avrebbe subito mutamenti sostanziali. In realtà, a fronte della 4 gabbie circolari per
l'allevamento di pesci e dei 12 filari per la crescita delle ostriche e delle cozze viene progettata la
realizzazione di filari paralleli di pali a trespolo per la coltivazione delle vongole e l'installazione
di pali portanti con fune di nylon per sorreggere le ceste per l'allevamento delle ostriche.
Precisato quanto innanzi, reputa il Collegio che le contestazioni della Procura in ordine alle non
veritiere dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della , sig. CP_2 Pt_2
circa il possesso di tutte le autorizzazioni e pareri (dichiarazione in data 29.5.2015) e
[...]
soprattutto circa la conclusione dei lavori previsti dal progetto (comunicazione datata 20.12.2015)
siano assolutamente fondate. In ordine alla prima - in disparte la questione circa la necessità o
meno dell'autorizzazione paesaggistica posto che la difficoltà interpretativa della normativa di
settore escluderebbe comunque profili di colpa grave - va osservato che il nulla osta dell'Ente
andava comunque acquisito posto che l'art. 13 della legge 394/1991 prevede che il rilascio CP_3
di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del è CP_3
19 sottoposto al preventivo nulla osta dell . Né può minimamente condividersi l'assunto CP_3
difensivo secondo cui, trattandosi nella specie di subentro della nella concessione CP_2
demaniale marittima della cooperativa e non del rilascio di una nuova concessione, non Pt_5
troverebbe applicazione la predetta disposizione della legge quadro a tutela delle aree protette. In
proposito v'è da osservare che mentre la concessione demaniale riguarda la possibilità di
svolgere su un bene del demanio marittimo una determinata attività consentita dalla legge (cfr.
art. 01 del D.L. 05/10/1993, n. 400) le concessioni ed autorizzazioni cui si riferisce la predetta
norma non si esauriscono in quelle per l'utilizzo del bene demaniale ma riguardano ogni
provvedimento autorizzatorio necessario alla realizzazione di interventi, impianti ed opere
all'interno del parco;
di conseguenza avendo la presentato la segnalazione certificata di CP_2
inizio attività (SCIA) avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di acquacoltura per
l'allevamento ittico di specie innovative (molluschi e crostacei), evidentemente diverso e
comunque più ampio rispetto a quello per allevamento di sole vongole che era alla base della
concessione demaniale cui è subentrata, aveva chiaramente l'obbligo di ottenere il previo nulla
osta dell'Ente parco, come espressamene previsto dal citato art. 14 della L. 06/12/1991, n. 394.
Peraltro, anche a voler considerare l'originario progetto di finanziamento va rilevato che
anch'esso, comportante un impianto di acquacoltura per l'allevamento di pesci e crostaci
(ostriche e cozze, come si è visto), differiva da quello per l'allevamento di vongole oggetto della
concessione demaniale già intestata alla , sicché in ogni caso la Parte_9 CP_2
avrebbe dovuto ottenere il preventivo nulla osta dell' . La conferma di ciò si rinviene CP_3
nella richiesta del direttore dell' (cfr. nota in data 15.2.2016), indirizzata Controparte_3
al Comune di Ischitella ed alle due cooperative ( e ), tesa a conoscere, al fine di CP_2 Pt_5
esprimere il parere di competenza, il numero complessivo delle concessioni demaniali esistenti ed
uno studio sulla sostenibilità degli interventi e sul numero di quelli da realizzare. Anche la
dichiarazione del di completamento dei lavori previsti dal progetto (datata 20.12.2015) Pt_2
risulta palesemente non veritiera. In primo luogo, va rilevato che tale dichiarazione segue di soli
20 CP_1 tre giorni la presentazione presso il Comune di Ischitella della per la realizzazione
dell'impianto di acquacoltura e che in relazione a tale segnalazione di inizio attività non risulta
che la cooperativa abbia mai comunicato all'ente locale l'ultimazione dei lavori, pur essendo
CP_1 prevista nella stessa , la presentazione di un certificato di colludo finale attestante la
conformità dell'opera al progetto presentato. A prescindere da tale incongrua situazione
cartolare, va evidenziato che all'esito dei rilievi fotografici e della ricognizione subacquea dello
specchio acqueo del lago di Varano in concessione alla - effettuati in data 25.5.2016 i CP_2
primi dalla Sezione operativa Navale di Manfredonia della Guardia di Finanza e la seconda dal
nucleo sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari - emergeva la
presenza in superficie di 4 strutture circolari galleggianti costituite da tubi neri in plastica, prive
di reti interne e non attive e l'assenza di materiale antropico e di manufatti riconducibili a sistemi
di allevamento - acquacoltura. Lo stesso dinnanzi alla Guardia di Finanza alcuni giorni Pt_2
prima (cfr. verbale della Sezione operativa Navale di Manfredonia della Guardia di Finanza in
data 13.5.2016) affermava che le opere di cui al progetto non erano complete ma mancanti delle
reti di contenimento che erano depositate presso la ditta e che intendeva montare tali reti CP_10
alle 4 gabbie pochi giorni prima della semina delle post-larve di gamberi che sarebbe avvenuta
presumibilmente entro la fine di giugno;
egli dichiarava, inoltre, che le attrezzature/macchinari di
euro 70.000 non erano state consegnate dalla ditta nonostante il pagamento di una CP_11
prima anticipazione di euro 30.000 e che avrebbe chiesto alla regione di stornare tale voce di
spesa. Nel presente giudizio i convenuti hanno sostenuto che il progetto era da considerarsi
completato in quanto il mancato montaggio delle reti, al momento della ricognizione della
Guardia di Finanza, era giustificato dalla circostanza di dover evitare che si verificasse l'effetto
fouling prima del periodo della semina delle larve da allevare. La giustificazione non convince
affatto in quanto, pur volendo ritenere ininfluente la circostanza che le reti non fossero ancora
montate alle strutture galleggianti trovate nello specchio d'acqua a seguito della ricognizione
dalla Guardia di Finanza, il progetto di acquacoltura oggetto di finanziamento pubblico a favore
21 della non poteva in ogni caso considerarsi completato alla data della Controparte_2
dichiarazione resa dal , né tale progetto risulta successivamente realizzato ed entrato in Pt_2
funzione. In proposito va, infatti, ricordato che sia il progetto originario che quello oggetto della
SCIA presentata al Comune di Ischitella prevedevano attrezzature e strumenti diversi e comunque
ulteriori rispetto alle 4 gabbie per pescicoltura se tali possano intendersi le quattro strutture
circolari in plastica ritrovate in loco qualora corredate dalle reti all'epoca non ancora montate.
Come si è sopra illustrato più nel dettaglio, il progetto presentato in sede di bando regionale
relativo alla Misura 2.1 sottomisura 1 “Acquacoltura” prevedeva non solo l'impianto di 4 gabbie
circolari per l'allevamento di pesci ma anche la realizzazione di 12 filari per la molluschicoltura
da 500 metri ciascuno da utilizzare per la crescita di cozze ed ostriche da allevare in apposite
ceste in polietilene da sospendersi ai filari. A ciò si aggiungevano attrezzature, macchinari e
strumenti di sicurezza e di segnalazione. È evidente, quindi, che pur volendo considerare le sole
strutture circolari galleggianti ritrovate in loco, come parte del nuovo impianto di pescicoltura -
sebbene dalla ricognizione fotografica appaiono più verosimilmente riconducibili ad un impianto
pregresso - che trovava completamento con il montaggio delle reti, tuttavia tale solo impianto non
esaurisce da solo l'intervento di acquacoltura ammesso a finanziamento, mancando i 12 filari per
l'allevamento delle cozze e ed ostriche oltre a tutte le attrezzature ed i macchinari previsti e gli
strumenti di scurezza e segnalazione. D'altronde indiretta conferma della dichiarazione non
veritiera circa il completamento del progetto la si ricava proprio da quanto riferito dal convenuto
dinanzi alla Guardia di Finanza nel maggio del 2016 allorquando chiarisce che le Pt_2
attrezzature ed i macchinari (indicati per 75.000 euro nel rendiconto di spesa finale) non erano
stati consegnati dalla ditta fornitrice. Parimenti incompleto ed anche difforme è da considerarsi
l'intervento se confrontato con quanto previsto nel progetto per il quale è stata presentata la SCIA
presso il Comune di Ischitella. Anche a considerare le strutture ritrovate in loco unitamente alle
reti ancora da montare come 4 gabbie circolari per pescicoltura, un tale intervento non avrebbe
nulla in comune con l'impianto indicato nella SCIA ove si specifica, come meglio illustrato
22 innanzi, che si tratta di un impianto di acquacoltura costituito da filari paralleli di pali a trespolo
cui appendere due reti da utilizzare alternativamente per l'allevamento di vongole e di filari di
pali per l'allevamento di ostriche in ceste sospese tra i pali stessi. Da quanto fin qui evidenziato
emerge, quindi, la non veridicità della dichiarazione resa dal anche in ordine al Pt_2
completamento dell'intervento…va considerato che nella specie la circostanza che la CP_2
abbia esibito alcune fatture di acquisto di beni astrattamente riconducibili ad un
[...]
impianto di acquacoltura non esclude di per sé l'indebita percezione del contributo pubblico.
Intanto va sottolineato che la rendicontazione finale di una spesa complessiva di circa euro
422.000, trasmessa dalla cooperativa alla a giustificazione della conclusione CP_1
dell'intervento, comprendeva anche la fattura di euro 75.000 emessa dalla ditta - CP_11
riguardante la realizzazione di attrezzature e macchinari per completamento strutture di bordo,
comprese attrezzature di raccolta, da installare su imbarcazione - la cui fornitura non è stata
eseguita, come dallo stesso convenuto dichiarato alla Guardia di Finanza. Oltre a ciò va Pt_2
evidenziato che - in disparte le fatture per spese generali - le altre fatture riguardanti la
realizzazione dell'impianto sono costituite da quelle emesse dalla ditta per CP_15
complessivi euro 74.000 e che riguardano la fornitura di 8 reti per l'allevamento molluschicoltura
e quella di euro 214.300 emessa dalla ditta croata che riguarda la fornitura di tubi in CP_16
polietilene per la realizzazione di 4 gabbie (m. 1.500), dei corrimano e delle passerelle di
sicurezza (m.750), altre 8 particolari reti di allevamento, attrezzature di segnalazione e
sorveglianza autoalimentati con sistemi fotovoltaici incorporanti e set di attrezzature di sicurezza
marina, comprensiva di 32 ancore affondanti con relative cime, maniglioni, redance necessarie
per consentire la sicurezza dell'impianto e degli operatori su di esso impegnati. Dalla descrizione
appena effettuata delle forniture oggetto delle fatture si ricava la conferma, per un verso, che la
maggior parte dei materiali ed attrezzature di che trattasi non erano presenti nel luogo prescelto
per l'impianto di acquacoltura e d'altra parte che gli stessi, seppure fossero stati installati, non
avrebbero consentito di ritenere realizzato l'impianto come originariamente proposto né tanto
23 meno quello oggetto della SCIA inoltrata al comune di Ischitella. Invero, a parte l'incoerente
scelta di acquistare per l'impianto di acquacoltura proposto ben 16 reti per l'allevamento senza,
invece, prevedere l'acquisto delle ceste per la crescita delle ostriche, come previsto nel progetto
CP_1 originario ed in quello da , v'è da evidenziare che nessun documento fiscale comprova
l'acquisto dei pali per la coltivazione delle ostriche sicché a tutto concedere gli acquisti
documentati riguardavano solo parte delle attrezzature necessarie per la realizzazione del
progetto ammesso a finanziamento. In tale situazione non può che osservarsi che i finanziamenti
pubblici messi a disposizione nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca non si sostanzino in
contributi a fondo perduto per il mero acquisto di beni strumentali all'attività dell'acquacoltura in
genere ma sono finalizzati alla specifica realizzazione di impianti di produzione di acquacoltura
(ovvero, ma non è il caso di specie, di ampliamento o ammodernamento di impianti esistenti).
L'art. 29 del Regolamento Europeo n. 1198/2006 prevede, infatti, che il FEP può sostenere gli
investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'armamento e all'ammodernamento di
impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la
salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare
gli effetti positivi sull'ambiente. È evidente, quindi, che le suddette finalità vengono frustrate se il
beneficiario del contributo pubblico si limita all'acquisto di materiale astrattamente idoneo
all'utilizzo nell'ambito dell'acquacoltura (come ad es. le reti acquistate dalla CP_2
), in misura anche eccedente rispetto a quanto previsto nel progetto approvato senza
[...]
però portare a compimento il progetto stesso e quindi senza l'effettiva realizzazione di un nuovo
impianto di acquacoltura avente determinate caratteristiche e comportante la presenza e messa in
funzione di ulteriori attrezzature. In tale situazione le predette finalità pubbliche sottese
all'erogazione del finanziamento pubblico risultano deluse e l'importo erogato costituisce danno
erariale in quanto distolto da un corretto impiego a favore di altre aziende operanti nel settore
dell'acquacoltura…”.
24 20. – Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, possono ritenersi sussistenti plurime e concorrenti cause giustificative della revoca del contributo e del recupero delle somme erogate,
come tipizzate dall'art. 10 del Bando, ossia quantomeno per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti, per difformità del progetto e per effetto dell'esito negativo dei controlli eseguiti.
21. – Infine, non può censurarsi la pronunzia impugnata nella parte in cui il Tribunale di
Foggia, regolando fra le parti le spese di lite e facendo uso della facoltà prevista dall'art. 92 co. 2
cpc (“può”), non ha ritenuto di compensare, neppure parzialmente, gli oneri economici del processo, avendo evidentemente ritenuto che l'accoglimento dell'opposizione – limitatamente agli invero esigui importi pretesi dall'Amministrazione per spese postali e di notifica (€ 150,00),
sicuramente sopportate dalla ma non provate nel loro esatto ammontare, nonché per non CP_1
meglio precisati “interessi in D.D.” pari ad € 228,18 – rivesta una valenza assolutamente trascurabile nell'economia complessiva della decisione, stante l'avvenuta conferma del provvedimento ingiunzionale relativamente alla sorte capitale di € 126.000,00 e agli interessi al tasso legale decorrenti dal 10.5.2019, rispetto alla cui notevole entità le anzidette somme invece esentate dall'obbligo restitutorio assumono, in proporzione, una rilievo infinitesimale sul piano monetario.
21.1. – Anzi, a ben vedere, all'esito del processo, il giudice unipersonale non si è trovato in presenza di una situazione di soccombenza reciproca fra le parti, giacché v'è stato il solo accoglimento non integrale nel “quantum” di una domanda articolata in un capo da considerarsi unitario (cfr. sul punto Cass. S.U. 31.10.2022 n. 32061), essendosi ridotto lievissimamente l'importo globalmente ingiunto di € 127.612,64 alla somma di € 126.000,00, oltre interessi al saggio legale dal 10.5.2019 al saldo, ciò precludendo l'adozione di una pronunzia di compensazione parziale delle spese di lite in difetto degli altri presupposti tassativamente prescritti dall'art. 92 co. 2
cpc.
25 21.2. – Inoltre, i compensi legali liquidati dal primo giudice a carico di “ CP_2 [...]
, sia per la fase dell'“inibitoria” ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 che per il giudizio di merito, CP_2
costituiscono la risultante dall'applicazione dei parametri forensi medi dello scaglione da €
52.001,00 ad € 260.000,00 (in cui è ricompreso il valore della controversia), rispettivamente previsto per i procedimenti cautelari ed i giudizi di cognizione, di talché non può ritenersi che gli stessi compensi siano stati determinati in misura “ultralegale”.
22. – Anche solo la proposizione dell'appello per dolersi, in maniera non ingiustificata, del riparto delle spese processuali, a fronte di un accoglimento “quantitativo” dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento proposta da , vale ad escludere la Controparte_2
sussistenza dei presupposti per far luogo alla condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96 cpc richiesta dall'Amministrazione vittoriosa.
23. – La regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio soggiace al criterio codificato dall'art. 91 cpc, la cui applicazione può ritenersi insensibile all'esito negativo della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, stante la soccombenza
“sostanziale” dell'appellante in relazione al pregnante profilo del merito della causa, rispetto al quale assume portata indubbiamente “minusvalente” il trascurabile rigetto della domanda di carattere accessorio ex art. 96 cpc. Senza contare, del resto, che, per la più recente giurisprudenza di legittimità, il rigetto in sede di gravame di detta domanda non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e non può, quindi, giustificare la compensazione delle spese di lite ai seni dell'art. 92 cpc (Cass.
6.6.2022 n. 18036; già prima, nel medesimo senso, Cass. 12.4.2017 n.
9532).
23.1. – Le competenze legali sono liquidate in base al valore della controversia (scaglione da
€ 52.001,00 ad € 260.000,00), escludendo dal computo il compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria in quanto non svoltasi (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione), facendo applicazione dei parametri forensi superiori a quelli medi, tenuto conto della complessità della materia (come riconosciuto dallo
26 stesso impugnante a pag. 22, secondo capoverso, dell'atto di citazione in appello) e delle molteplici questioni dibattute dalle parti.
24. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della in persona del CP_1
Presidente p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1979/2023, pubblicata il 12.7.2023,
con atto di citazione notificato il 12.2.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi € 12.000,00 a titolo di compenso professionale;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Michele Prencipe
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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