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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
GI ER DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5257/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOMETTI MARTINA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERNI SARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. nel Comune di SIPCA (MOLDOVA) Parte_1 CP_1 in data 12/09/2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roverbella (MN), al N. 25, Parte: II, Serie: C, Anno 2017; e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere alle dovute incombenze.
2) Omologare le seguenti condizioni:
2)1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa Per_1 stabilendo la residenza privilegiata della stessa presso la madre a Parte_2 (MN), Via Fochessati Giovanni N. 29 - Lettera F;
[...] 2)2) i genitori si impegnano a collaborare nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura, nel prioritario interesse della figlia minore garantendo Per_1 un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2)3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, Per_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia;
mentre i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia è presso di loro;
2)4) il padre potrà vedere e tenere con sé anche per periodi continuativi Per_1 quando vorranno previo accordo che sarà comunicato alla madre. Relativamente alle vacanze, alle ferie ed ai viaggi, anche all'estero, i genitori potranno liberamente portare con sé la figlia purché se ne diano vicendevole Per_1 notizia;
2)5) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento di , CP_1 Per_2 maggiorenne e attualmente studentessa universitaria, e minorenne e Per_1 attualmente studentessa, versando alla SI.ra l'importo complessivo Parte_1 di € 600,00 (€ 300,00 mensili per ciascuna figlia), entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e l'elenco previsti dal protocollo in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Mantova che si allega e forma parte integrante del presente ricorso (doc. n. 07) e precisamente: “Senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.; - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori
2 lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata (o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
2)6) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2)7) L'assegno unico universale per le figlie verrà percepito e trattenuto integralmente al 100% dalla madre sig.ra ; Parte_1
2)8) I sig.ri e danno atto che fino alla data di sottoscrizione Parte_1 CP_1 del presente ricorso sono stati regolarmente corrisposti il mantenimento delle figlie ed e le spese straordinarie relative alle stesse Per_2 Persona_3 secondo quanto previsto nelle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale del Tribunale di Mantova n. 55/2025 – emessa in data 06/02/2025 e
3 pubblicata in data 09/02/2025 - cronol. n. 79/2025, nel procedimento RG N. 6226/2024 (registro volontaria giurisdizione);
2)9) La casa familiare, con gli accessori e gli arredi oggi in essa contenuti, sita in Marmirolo (MN), Via Fochessati Giovanni N. 29 - Lettera F, continuerà ad essere abitata dalla SI.ra , attuale piena proprietaria, e dalle figlie;
Parte_1
2)10) I sig.ri e si danno altresì reciprocamente atto di essere Parte_1 CP_1 tornati in possesso di tutti i beni personali e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo;
2)11) I sig.ri e non hanno né avranno nulla a pretendere Parte_1 CP_1 l'uno dall'altro relativamente ai conti correnti e ad eventuali depositi titoli o polizze già attualmente intestati in via esclusiva a ciascuno di essi;
2)12) Null'altro è reciprocamente dovuto dai coniugi, datosi atto che gli stessi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento ovvero divorzile.
3) Dichiarare su richiesta delle parti, la compensazione delle anticipazioni, delle spese legali e del compenso professionale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sipca (MOLDOVA) il 12/09/2004 e successivamente trascritto in ROVERBELLA (MN) al numero 25, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
4 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
MA De CA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
GI ER DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5257/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOMETTI MARTINA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERNI SARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. nel Comune di SIPCA (MOLDOVA) Parte_1 CP_1 in data 12/09/2004 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roverbella (MN), al N. 25, Parte: II, Serie: C, Anno 2017; e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere alle dovute incombenze.
2) Omologare le seguenti condizioni:
2)1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa Per_1 stabilendo la residenza privilegiata della stessa presso la madre a Parte_2 (MN), Via Fochessati Giovanni N. 29 - Lettera F;
[...] 2)2) i genitori si impegnano a collaborare nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura, nel prioritario interesse della figlia minore garantendo Per_1 un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2)3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, Per_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia;
mentre i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia è presso di loro;
2)4) il padre potrà vedere e tenere con sé anche per periodi continuativi Per_1 quando vorranno previo accordo che sarà comunicato alla madre. Relativamente alle vacanze, alle ferie ed ai viaggi, anche all'estero, i genitori potranno liberamente portare con sé la figlia purché se ne diano vicendevole Per_1 notizia;
2)5) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento di , CP_1 Per_2 maggiorenne e attualmente studentessa universitaria, e minorenne e Per_1 attualmente studentessa, versando alla SI.ra l'importo complessivo Parte_1 di € 600,00 (€ 300,00 mensili per ciascuna figlia), entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e l'elenco previsti dal protocollo in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Mantova che si allega e forma parte integrante del presente ricorso (doc. n. 07) e precisamente: “Senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.; - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori
2 lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata (o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
2)6) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2)7) L'assegno unico universale per le figlie verrà percepito e trattenuto integralmente al 100% dalla madre sig.ra ; Parte_1
2)8) I sig.ri e danno atto che fino alla data di sottoscrizione Parte_1 CP_1 del presente ricorso sono stati regolarmente corrisposti il mantenimento delle figlie ed e le spese straordinarie relative alle stesse Per_2 Persona_3 secondo quanto previsto nelle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale del Tribunale di Mantova n. 55/2025 – emessa in data 06/02/2025 e
3 pubblicata in data 09/02/2025 - cronol. n. 79/2025, nel procedimento RG N. 6226/2024 (registro volontaria giurisdizione);
2)9) La casa familiare, con gli accessori e gli arredi oggi in essa contenuti, sita in Marmirolo (MN), Via Fochessati Giovanni N. 29 - Lettera F, continuerà ad essere abitata dalla SI.ra , attuale piena proprietaria, e dalle figlie;
Parte_1
2)10) I sig.ri e si danno altresì reciprocamente atto di essere Parte_1 CP_1 tornati in possesso di tutti i beni personali e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo;
2)11) I sig.ri e non hanno né avranno nulla a pretendere Parte_1 CP_1 l'uno dall'altro relativamente ai conti correnti e ad eventuali depositi titoli o polizze già attualmente intestati in via esclusiva a ciascuno di essi;
2)12) Null'altro è reciprocamente dovuto dai coniugi, datosi atto che gli stessi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento ovvero divorzile.
3) Dichiarare su richiesta delle parti, la compensazione delle anticipazioni, delle spese legali e del compenso professionale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Sipca (MOLDOVA) il 12/09/2004 e successivamente trascritto in ROVERBELLA (MN) al numero 25, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2017;
4 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
MA De CA
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