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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.1546/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1546/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Napoli, alla Piazza Leonard
[...] dell'avv. Alessandro Senatore, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...] te domiciliata in Salerno alla Via C. A. Alema C.F._2 io dell'avv. Luigi Mogavero dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
N SEDE CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio civile con in data 23 Controparte_1 maggio 2014 in MA (Cuba) e che dal o nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva del 30.06.2021, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo in particolare la breve durata della convivenza matrimoniale e la mancata contribuzione della moglie alla realizzazione della vita familiare, rifiutando la stessa di svolgere qualsivoglia lavoro. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma c dal ricorrente e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile;
al riguardo, precisava di essere priva di adeguati mezzi di sostentamento e di lavorare in maniera precaria presso un ristorante, nonché di avere abbandonato gli studi in medicina intrapresi a Cuba per seguire il marito in Italia, sacrificando le proprie aspettative professionali.
2. In data 21 giugno 2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 647/2023, previa verifica della regolarità della notifica alla controparte, il Tribunale di Salerno pronunciava lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha confermato quanto statuito in sede di separazione, vale a dire l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00 per il suo mantenimento, somma aumentata a € 500,00 con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno divorzile Preliminarmente occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sopra enunciate, occorre analizzare le risultanze istruttorie in merito a quanto dedotto dalle parti. In primo luogo, deve rilevarsi che, dalla documentazione depositata, risulta che il ricorrente, manager in un'impresa portuale, ha percepito un reddito imponibile di circa € 54.600,00 nell'anno 2020, di circa € 55.300,00 nell'anno 2021, di circa
€ 59.600,00 nell'anno 2022 e di circa € 62.200,00 nell'anno 2023, mentre la resistente ha percepito un reddito da lavoro di circa € 3.580,00 nell'anno 2021, di circa € 10.000,00 nell'anno 2022 e di circa € 6.800,00 nell'anno 2023 e, con la comparsa conclusionale, ha depositato documentazione del 23.10.2023 CP_3 attestante la percezione della NASPI (cfr. documentazione i). Tanto premesso e tenuto conto dei redditi delle parti così come in sopra indicati, deve rilevarsi che la resistente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza, considerato che la documentazione prodotta non è del tutto aggiornata in quanto risale alla fine dell'anno 2023 e che non sussistono elementi tali da poter ritenere esistenti condizioni oggettive che le impediscono di reperire un'occupazione lavorativa anche in ragione dell'esperienza fatta in questi anni e della sua giovane età (32 anni). Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale e dell'impossibilità di tenere in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
B) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1546/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Napoli, alla Piazza Leonard
[...] dell'avv. Alessandro Senatore, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 [...] te domiciliata in Salerno alla Via C. A. Alema C.F._2 io dell'avv. Luigi Mogavero dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E
N SEDE CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio civile con in data 23 Controparte_1 maggio 2014 in MA (Cuba) e che dal o nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva del 30.06.2021, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo in particolare la breve durata della convivenza matrimoniale e la mancata contribuzione della moglie alla realizzazione della vita familiare, rifiutando la stessa di svolgere qualsivoglia lavoro. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma c dal ricorrente e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile;
al riguardo, precisava di essere priva di adeguati mezzi di sostentamento e di lavorare in maniera precaria presso un ristorante, nonché di avere abbandonato gli studi in medicina intrapresi a Cuba per seguire il marito in Italia, sacrificando le proprie aspettative professionali.
2. In data 21 giugno 2022, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 647/2023, previa verifica della regolarità della notifica alla controparte, il Tribunale di Salerno pronunciava lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha confermato quanto statuito in sede di separazione, vale a dire l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 300,00 per il suo mantenimento, somma aumentata a € 500,00 con la sentenza conclusiva del giudizio di separazione. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno divorzile Preliminarmente occorre precisare che, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sopra enunciate, occorre analizzare le risultanze istruttorie in merito a quanto dedotto dalle parti. In primo luogo, deve rilevarsi che, dalla documentazione depositata, risulta che il ricorrente, manager in un'impresa portuale, ha percepito un reddito imponibile di circa € 54.600,00 nell'anno 2020, di circa € 55.300,00 nell'anno 2021, di circa
€ 59.600,00 nell'anno 2022 e di circa € 62.200,00 nell'anno 2023, mentre la resistente ha percepito un reddito da lavoro di circa € 3.580,00 nell'anno 2021, di circa € 10.000,00 nell'anno 2022 e di circa € 6.800,00 nell'anno 2023 e, con la comparsa conclusionale, ha depositato documentazione del 23.10.2023 CP_3 attestante la percezione della NASPI (cfr. documentazione i). Tanto premesso e tenuto conto dei redditi delle parti così come in sopra indicati, deve rilevarsi che la resistente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza, considerato che la documentazione prodotta non è del tutto aggiornata in quanto risale alla fine dell'anno 2023 e che non sussistono elementi tali da poter ritenere esistenti condizioni oggettive che le impediscono di reperire un'occupazione lavorativa anche in ragione dell'esperienza fatta in questi anni e della sua giovane età (32 anni). Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale e dell'impossibilità di tenere in considerazione il tenore di vita goduto durante il matrimonio, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
B) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi