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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12.05.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per il convenuto\opposto l'avv. GIANNOTTA ANTONINO, oggi sostituito dall'avv. SANTI
FILECCIA; Il procuratore precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. R.G. 5101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5101/2024 promossa da nata a [...] il [...], C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Ursula Raniolo (C.F. presso il cui studio in Catania, Via Francesco Riso n. 39, C.F._3 sono elettivamente domiciliati. OPPONENTI contro con sede in Catania, C.so Italia n. Controparte_1 104, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Giannotta, presso il cui studio in Catania, Via Vagliasindi n. 9, è elettivamente domiciliata. OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti presenti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.05.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 790/2024, emesso e depositato il 23.03.2024 nel procedimento n.
1552/2024 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a e , Parte_1 Parte_2 rispettivamente in veste di debitrice principale e coobbligato, di pagare alla parte ricorrente la somma di euro 27.599,75, oltre interessi come da ricorso e spese del monitorio.
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione gli intimati, deducendo: il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, comma quarto, D. Lgs 28/2010; l'illegittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo per insufficiente documentazione probatoria a sostegno della pretesa monitoria, ritenendo peraltro gli importi pretesi del tutto esorbitanti ed illegittimi, tanto da far addirittura sospettare il superamento della soglia dell'usura; nonché la sussistenza in capo all' di una mera posizione di garante/fideiussore Pt_2 con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore, non esistendo la figura di coobbligato. Per tali motivi chiedevano: “- In via pregiudiziale di rito, Accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, comma quarto, D. Lgs 28/2010; - Nel merito, Accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei confronti degli opponenti, con il decreto ingiuntivo n. 790/2024 (R.G. n. 1552/2024) reso dal Tribunale di Catania, in persona del Dott.
in data 23/03/2024, qui opposto è del tutto infondata, insussistente ed ingiustificata, oltreché Per_1 non provata e mancante dei requisiti per la pronuncia dell'ingiunzione, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
- In ogni caso, Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. per decadenza dal termine previsto ex art. 1957 c.c. in Parte_2 considerazione dell'inerzia dell'istituto finanziario e, dunque, dichiarare la nullità, illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 790/2024 (R.G. n. 1552/2024) reso dal Tribunale di Catania, in persona del Dott. in data 23/03/2024; - Condannare l'opposta al pagamento di spese, Per_1 competenze ed onorari del presente giudizio.”. Si costituiva l'opposta che confutava il costrutto avverso e così concludeva: “1) concedere ai sensi dell'art 648 cpc, la provvisoria esecuzione dell'opposta ingiunzione, stante che l'opposizione non è fondata su prova scritta. nel merito 2) rigettare la presente opposizione perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n.790/24 emesso dal Tribunale di Catania in data 23.03.24. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”. Confermata l'udienza del 20.01.2025 indicata dagli attori in citazione per la comparizione delle parti e assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., venivano depositate le relative memorie solo da parte della convenuta.
Alla prima udienza, quindi, nessuno compariva per gli opponenti e la causa era rinviata ex art. 281 sexies al 07.04.2025.
In data 12.05.2025, le parti presenti hanno, infine, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
*************************
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, giova premettere che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010. Nondimeno, nel caso in specie la citata eccezione risulta superata dall'espletamento in corso di pagina 2 di 4 causa della procedura medesima su impulso di parte opposta, conclusasi con esito negativo come da verbale depositato in uno alle prime memorie ex art. 171 ter dalla stessa convenuta.
In ordine, poi, alla contestata illegittimità del decreto ingiuntivo per insufficiente documentazione probatoria a sostegno della pretesa monitoria, nonché per l'ammontare degli importi pretesi ritenendoli del tutto esorbitanti ed illegittimi, tanto da far addirittura sospettare il superamento della soglia dell'usura, si osserva che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Or, nel caso in specie la oltre ad aver allegato l'inadempimento dei debitori, ha CP_1 adeguatamente dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale producendo copia della richiesta di finanziamento del 27.04.2010 debitamente autorizzata (la cui sottoscrizione non è stata contestata), completo dei dati del contraente e del coobbligato, dell'importo richiesto (€ 30.500,00), del numero delle rate (29), dell'importo del tasso di mora in caso di ritardato pagamento (sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo) (v. all. 1 fascicolo;
la certificazione del credito (v. all. fascicolo Crias), il CP_1 documento attestante l'effettiva erogazione delle somme finanziate (v. all. fascicolo Crias) e le diffide di pagamento (v. all.ti fascicolo Crias monitorio). Il corredo probatorio offerto è, pertanto, più che sufficiente a supportare la pretesa creditoria vantata da parte opposta -tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un finanziamento per il quale non sono necessari gli estratti conto periodici- nonché a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. essendo il credito azionato con il procedimento monitorio in esame, certo, liquido ed esigibile. Di contro, a fronte della documentazione prodotta dalla creditrice, gli odierni opponenti (convenuti in senso sostanziale) non hanno contestato di aver stipulato il contratto, né la concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento, né hanno dato prova di aver restituito le somme ingiunte essendosi limitati ad affermare “la non debenza degli importi pretesi del tutto esorbitanti ed illegittimi” senza, tuttavia, allegare -nemmeno sul piano assertivo- una ricostruzione antagonista dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Di guisa che, è da respingere per la sua estrema genericità oltre che per la sua infondatezza la censura sull'inadeguatezza della prova e sul quantum dell'importo ingiunto che si staglia per la sua indeterminatezza.
Gli attori si dolgono, poi, del possibile superamento della soglia dell'usura.
In merito, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che grava su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari/finanziari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Da quanto allegato da parte opponente, tuttavia, non è stata dimostrata né sufficientemente dedotta tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura in una generica doglianza destituita di pagina 3 di 4 qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli effettivi e specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati, essendo per di più rimasta senza alcun riscontro e non contestata da parte degli attori la puntuale ricostruzione del credito effettuata dalla la quale ha anche allegato che, essendo CP_1 un Ente Regionale e non una banca, la stessa può solo autorizzare finanziamenti agevolati secondo la normativa regionale che, come tale, non può quindi essere illegale.
Infine, in ordine all'asserita inesistenza della figura del coobbligato nella disciplina codicistica e alla riconducibilità della posizione dell' alla figura del garante/fideiussore con applicazione dell'art. Pt_2
1957 c.c., si osserva che larga parte della giurisprudenza di merito, che appare a questo Giudice condivisibile (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023 e ancor più recentemente Trib. Bari n.
1573/2024), ritiene che la figura del coobbligato solidale vada ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa. Questo poiché, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto l'erogazione del finanziamento. Da ciò, ne consegue l'impossibilità per gli opponenti di eccepire alla creditrice la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non essersi attivata nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, essendo operante solo in tema di fideiussione. L'opposizione va rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 790/2024, emesso e depositato il 23.03.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G.1552/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 790/2024, emesso e depositato il 23.03.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 1552/2024.
- Condanna gli opponenti a pagare in solido, in favore di parte opposta, € 3.809,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 12.05.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12.05.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per il convenuto\opposto l'avv. GIANNOTTA ANTONINO, oggi sostituito dall'avv. SANTI
FILECCIA; Il procuratore precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
N. R.G. 5101/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5101/2024 promossa da nata a [...] il [...], C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...], C.F. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Ursula Raniolo (C.F. presso il cui studio in Catania, Via Francesco Riso n. 39, C.F._3 sono elettivamente domiciliati. OPPONENTI contro con sede in Catania, C.so Italia n. Controparte_1 104, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Giannotta, presso il cui studio in Catania, Via Vagliasindi n. 9, è elettivamente domiciliata. OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti presenti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 12.05.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 790/2024, emesso e depositato il 23.03.2024 nel procedimento n.
1552/2024 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a e , Parte_1 Parte_2 rispettivamente in veste di debitrice principale e coobbligato, di pagare alla parte ricorrente la somma di euro 27.599,75, oltre interessi come da ricorso e spese del monitorio.
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione gli intimati, deducendo: il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, comma quarto, D. Lgs 28/2010; l'illegittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo per insufficiente documentazione probatoria a sostegno della pretesa monitoria, ritenendo peraltro gli importi pretesi del tutto esorbitanti ed illegittimi, tanto da far addirittura sospettare il superamento della soglia dell'usura; nonché la sussistenza in capo all' di una mera posizione di garante/fideiussore Pt_2 con conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di fideiussione e, segnatamente dell'art. 1957 c.c. in punto di decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore, non esistendo la figura di coobbligato. Per tali motivi chiedevano: “- In via pregiudiziale di rito, Accertare il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, comma quarto, D. Lgs 28/2010; - Nel merito, Accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei confronti degli opponenti, con il decreto ingiuntivo n. 790/2024 (R.G. n. 1552/2024) reso dal Tribunale di Catania, in persona del Dott.
in data 23/03/2024, qui opposto è del tutto infondata, insussistente ed ingiustificata, oltreché Per_1 non provata e mancante dei requisiti per la pronuncia dell'ingiunzione, e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
- In ogni caso, Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. per decadenza dal termine previsto ex art. 1957 c.c. in Parte_2 considerazione dell'inerzia dell'istituto finanziario e, dunque, dichiarare la nullità, illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 790/2024 (R.G. n. 1552/2024) reso dal Tribunale di Catania, in persona del Dott. in data 23/03/2024; - Condannare l'opposta al pagamento di spese, Per_1 competenze ed onorari del presente giudizio.”. Si costituiva l'opposta che confutava il costrutto avverso e così concludeva: “1) concedere ai sensi dell'art 648 cpc, la provvisoria esecuzione dell'opposta ingiunzione, stante che l'opposizione non è fondata su prova scritta. nel merito 2) rigettare la presente opposizione perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n.790/24 emesso dal Tribunale di Catania in data 23.03.24. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”. Confermata l'udienza del 20.01.2025 indicata dagli attori in citazione per la comparizione delle parti e assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., venivano depositate le relative memorie solo da parte della convenuta.
Alla prima udienza, quindi, nessuno compariva per gli opponenti e la causa era rinviata ex art. 281 sexies al 07.04.2025.
In data 12.05.2025, le parti presenti hanno, infine, concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
*************************
Quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti, giova premettere che la presente controversia, vertendo in materia di contratti bancari/finanziari rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010. Nondimeno, nel caso in specie la citata eccezione risulta superata dall'espletamento in corso di pagina 2 di 4 causa della procedura medesima su impulso di parte opposta, conclusasi con esito negativo come da verbale depositato in uno alle prime memorie ex art. 171 ter dalla stessa convenuta.
In ordine, poi, alla contestata illegittimità del decreto ingiuntivo per insufficiente documentazione probatoria a sostegno della pretesa monitoria, nonché per l'ammontare degli importi pretesi ritenendoli del tutto esorbitanti ed illegittimi, tanto da far addirittura sospettare il superamento della soglia dell'usura, si osserva che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Or, nel caso in specie la oltre ad aver allegato l'inadempimento dei debitori, ha CP_1 adeguatamente dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale producendo copia della richiesta di finanziamento del 27.04.2010 debitamente autorizzata (la cui sottoscrizione non è stata contestata), completo dei dati del contraente e del coobbligato, dell'importo richiesto (€ 30.500,00), del numero delle rate (29), dell'importo del tasso di mora in caso di ritardato pagamento (sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo) (v. all. 1 fascicolo;
la certificazione del credito (v. all. fascicolo Crias), il CP_1 documento attestante l'effettiva erogazione delle somme finanziate (v. all. fascicolo Crias) e le diffide di pagamento (v. all.ti fascicolo Crias monitorio). Il corredo probatorio offerto è, pertanto, più che sufficiente a supportare la pretesa creditoria vantata da parte opposta -tenuto conto che peraltro lo stesso trae origine da un finanziamento per il quale non sono necessari gli estratti conto periodici- nonché a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. essendo il credito azionato con il procedimento monitorio in esame, certo, liquido ed esigibile. Di contro, a fronte della documentazione prodotta dalla creditrice, gli odierni opponenti (convenuti in senso sostanziale) non hanno contestato di aver stipulato il contratto, né la concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento, né hanno dato prova di aver restituito le somme ingiunte essendosi limitati ad affermare “la non debenza degli importi pretesi del tutto esorbitanti ed illegittimi” senza, tuttavia, allegare -nemmeno sul piano assertivo- una ricostruzione antagonista dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Di guisa che, è da respingere per la sua estrema genericità oltre che per la sua infondatezza la censura sull'inadeguatezza della prova e sul quantum dell'importo ingiunto che si staglia per la sua indeterminatezza.
Gli attori si dolgono, poi, del possibile superamento della soglia dell'usura.
In merito, si richiamano le argomentazioni già svolte in tema di specifica contestazione e di onere probatorio che grava su chi adduce fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (ex art. 2967 c.c.) di un diritto di credito altrui.
In particolare, in tema di contratti bancari/finanziari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo piuttosto -come ribadito dalla Cassazione, Sez. un., con la pronuncia n.
19597/2020- dedurre il tipo contrattuale e indicare: la clausola negoziale;
il tasso in concreto applicato;
l'eventuale qualità di consumatore;
la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Da quanto allegato da parte opponente, tuttavia, non è stata dimostrata né sufficientemente dedotta tale illegittimità dei tassi di interesse, sostanziandosi la censura in una generica doglianza destituita di pagina 3 di 4 qualsivoglia riferimento al rapporto di cui è causa e agli effettivi e specifici tassi contrattualmente pattuiti e applicati, essendo per di più rimasta senza alcun riscontro e non contestata da parte degli attori la puntuale ricostruzione del credito effettuata dalla la quale ha anche allegato che, essendo CP_1 un Ente Regionale e non una banca, la stessa può solo autorizzare finanziamenti agevolati secondo la normativa regionale che, come tale, non può quindi essere illegale.
Infine, in ordine all'asserita inesistenza della figura del coobbligato nella disciplina codicistica e alla riconducibilità della posizione dell' alla figura del garante/fideiussore con applicazione dell'art. Pt_2
1957 c.c., si osserva che larga parte della giurisprudenza di merito, che appare a questo Giudice condivisibile (si veda ex pluribus Trib. Ancona, n. 1773/2023 e ancor più recentemente Trib. Bari n.
1573/2024), ritiene che la figura del coobbligato solidale vada ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa. Questo poiché, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto l'erogazione del finanziamento. Da ciò, ne consegue l'impossibilità per gli opponenti di eccepire alla creditrice la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non essersi attivata nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, essendo operante solo in tema di fideiussione. L'opposizione va rigettata, dovendosi confermare il decreto ingiuntivo n. 790/2024, emesso e depositato il 23.03.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G.1552/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 790/2024, emesso e depositato il 23.03.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 1552/2024.
- Condanna gli opponenti a pagare in solido, in favore di parte opposta, € 3.809,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 12.05.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4