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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in materia di spese di lite, in grado di appello iscritta al numero 276 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano Parte_1
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Francesca Romana Belli, Gian Mario ROMBALDI, Salvatore Graziuso
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 01/08/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 360 del 16.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite stante la riliquidazione della pensione CP_ effettuata dall' nei limiti della prescrizione quinquennale comportando ciò la virtuale soccombenza reciproca.
1.1. In particolare, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 13 comma secondo cpc, dell'art. 91 cpc e degli artt. 4 e 5 dle DM 55/2014 e difetto di motivazione della sentenza, stante la mancanza di contrapposte domande tali da giustificare la compensazione delle spese. Ha, quindi, chiesto la riforma della decisione richiamando le tariffe di cui al DM 55/2014 ed il valore della controversia rientrante nello scaglione tra € 5200,01 fino a 26.000,00, per l'importo richiesto pari ad € 1215,00 oltre accessori.
1.2. Parte appellata ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Invero, il giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avendo CP_ l' proceduto alla riliquidazione della pensione nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso di primo grado, compensando le spese di lite ravvisando un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Deve richiamarsi il principio secondo cui a seguito della modifica dell'articolo 92, del cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18345).
Inoltre, “In tema di spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che solo la parte anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per
l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. Il sindacato della Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite. La Cassazione in caso di compensazione operata dal giudice di merito non può esprimersi dovendo rientrare nel merito della causa” (Cassazione civile sez. lav., 07/03/2024, n.6135). CP_
2.2. Nel caso di specie, l' ha proceduto a riliquidare la pensione successivamente al deposito e notifica del ricorso di primo grado, comportando ciò il riconoscimento del diritto seppure in misura ridotta per applicazione, nella liquidazione, della prescrizione quinquennale.
Tanto comporta, pertanto, l'applicazione del principio affermato a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte in forza del quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Trattandosi di unica domanda articolata in più capi (accertamento del diritto e condanna al pagamento della prestazione) e di riconoscimento in via amministrativa della riliquidazione in misura ridotta, alla parte ricorrente odierna appellante andavano riconosciute le spese di lite.
2.3. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle stesse deve tenersi conto sia del principio che consente al giudice di secondo grado di tenere conto dell'esito complessivo della lite (parziale accoglimento)
e dell'effettivo valore della causa ovvero del decisum e non a questo richiesto (Cassazione civile sez. III, 26/08/2025, n.23875).
Pertanto, la decisione impugnata limitatamente al capo delle spese di lite deve essere riformata e tenuto conto, del decisum (v. importo della riliquidazione giusta TE08 del 15.1.2021 pari ad €
2.325,10), della specifica richiesta di applicazione delle tabelle giusta DM 55/2014 oltre che, ai fini del principio della domanda e di cui all'art. 112 cpc, delle fasi richieste ai fini della liquidazione
(studio controversia e fase introduttiva del giudizio), si ritiene poter liquidare in favore dell'appellante la somma complessiva 406,00 per compensi (tabella DM 55/2014: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 203,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
203,00), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_ Al pagamento di detta somma deve essere condannato l' CP_
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite, condanna CP_ l' al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore della parte appellante che si liquidano in € 406,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per CP_ legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate in € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in materia di spese di lite, in grado di appello iscritta al numero 276 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano Parte_1
Appellante
E
-, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Francesca Romana Belli, Gian Mario ROMBALDI, Salvatore Graziuso
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 01/08/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 360 del 16.02.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite stante la riliquidazione della pensione CP_ effettuata dall' nei limiti della prescrizione quinquennale comportando ciò la virtuale soccombenza reciproca.
1.1. In particolare, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 13 comma secondo cpc, dell'art. 91 cpc e degli artt. 4 e 5 dle DM 55/2014 e difetto di motivazione della sentenza, stante la mancanza di contrapposte domande tali da giustificare la compensazione delle spese. Ha, quindi, chiesto la riforma della decisione richiamando le tariffe di cui al DM 55/2014 ed il valore della controversia rientrante nello scaglione tra € 5200,01 fino a 26.000,00, per l'importo richiesto pari ad € 1215,00 oltre accessori.
1.2. Parte appellata ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Invero, il giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avendo CP_ l' proceduto alla riliquidazione della pensione nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso di primo grado, compensando le spese di lite ravvisando un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Deve richiamarsi il principio secondo cui a seguito della modifica dell'articolo 92, del cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18345).
Inoltre, “In tema di spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che solo la parte anche solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per
l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. Il sindacato della Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite. La Cassazione in caso di compensazione operata dal giudice di merito non può esprimersi dovendo rientrare nel merito della causa” (Cassazione civile sez. lav., 07/03/2024, n.6135). CP_
2.2. Nel caso di specie, l' ha proceduto a riliquidare la pensione successivamente al deposito e notifica del ricorso di primo grado, comportando ciò il riconoscimento del diritto seppure in misura ridotta per applicazione, nella liquidazione, della prescrizione quinquennale.
Tanto comporta, pertanto, l'applicazione del principio affermato a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte in forza del quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
Trattandosi di unica domanda articolata in più capi (accertamento del diritto e condanna al pagamento della prestazione) e di riconoscimento in via amministrativa della riliquidazione in misura ridotta, alla parte ricorrente odierna appellante andavano riconosciute le spese di lite.
2.3. Tuttavia, ai fini della liquidazione delle stesse deve tenersi conto sia del principio che consente al giudice di secondo grado di tenere conto dell'esito complessivo della lite (parziale accoglimento)
e dell'effettivo valore della causa ovvero del decisum e non a questo richiesto (Cassazione civile sez. III, 26/08/2025, n.23875).
Pertanto, la decisione impugnata limitatamente al capo delle spese di lite deve essere riformata e tenuto conto, del decisum (v. importo della riliquidazione giusta TE08 del 15.1.2021 pari ad €
2.325,10), della specifica richiesta di applicazione delle tabelle giusta DM 55/2014 oltre che, ai fini del principio della domanda e di cui all'art. 112 cpc, delle fasi richieste ai fini della liquidazione
(studio controversia e fase introduttiva del giudizio), si ritiene poter liquidare in favore dell'appellante la somma complessiva 406,00 per compensi (tabella DM 55/2014: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 203,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
203,00), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_ Al pagamento di detta somma deve essere condannato l' CP_
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite, condanna CP_ l' al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore della parte appellante che si liquidano in € 406,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per CP_ legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate in € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella