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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10629 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8583 R.G. 2023 promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. GIORGIO Parte 1
giusta procura in atti con elezione di domicilio in indirizzo SCIARRINI telematico
Contro
Controparte 1 rappresentata e difesa dall' avv. LAURA CORTELLI giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cpc N. RG 8583/2023, Parte 1
conveniva in giudizio la società Controparte 1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni di fatto superiori dal formale inquadramento e compatibili con il parametro 170 CCNL
AUTOFERROTRANVIERI;
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o illegittimità del comportamento del datore di lavoro, Controparte_2
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, in merito alla corretta applicazione del CCNL, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di "Operatore Tecnico", con conseguente applicazione del parametro
- per l'effetto, retributivo 170 a decorrere dal 01/09/2019 e fino al 30/06/2022 condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande, scaturenti dalla differenza tra quanto dovuto ed accertato con applicazione del parametro 170 e quanto corrisposto con il parametro 160, ammontanti ad Euro 2632,52 oltre interessi e rivalutazione salvo errori ed omissioni o alla somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni di fatto superiori dal formale inquadramento e compatibili con il parametro 170 CCNL
AUTOFERROTRANVIERI;
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o illegittimità del comportamento del datore di lavoro, Controparte 2
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, in merito alla corretta applicazione del CCNL, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande, scaturenti dalla differenza tra quanto dovuto ed accertato con applicazione del parametro 170 e quanto corrisposto con il parametro 160, ammontanti ad Euro 2632,52 oltre interessi e rivalutazione salvo errori ed omissioni o alla somma maggiore o maturate e maturande, scaturenti dalla differenza tra quanto dovuto ed accertato con applicazione del parametro 170 e quanto corrisposto con il parametro 160, ammontanti ad Euro 2632,52 o alla somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
Con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Esponeva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'
8.10.2007 e dal 1.9.2019 presso la sede di Vitorchiano e poi dal mese di luglio in virtù di cessione di rampo di azienda, 2022 di essere passato ad CP 3 sempre presso la sede di Vitorchiano;
che era stato assunto con contratto full time qualifica di Operaio Qualificato pos 2 parametro 160 addetto officine elettriche di conversione reparto infrastrutture;
che aveva svolto la sua attività lavorativa su 4/5 turni lavorativi di 8 ore;
che si era occupato della manutenzione degli apparati della stazione, anche in tensione, intervento in caso di anomalie gestione fonogrammi, gestione della malattia degli altri operai, trasmissione fonogrammi, compilazione e trasmissione dei moduli presenze ( IF221 ); che le attività analiticamente descritte in ricorso dovrebbero essere svolte da almeno due persone;
che, invece, il ricorrente in almeno 5 turni su 4 era da solo, agendo in autonomia;
che egli aveva una abilitazione PES ed era munito di diploma elettrotecnico;
che nel mese di marzo 2022 gli era stata fatta la proposta di trasferimento con attribuzione del parametro di Operatore Tecnico al Reparto DCE di AR che non era stata accettata per motivi personali;
che 1' azienda da circa 5 anni era sotto organico;
che il parametro retributivo 160,in cui
è formalmente inquadrato il ricorrente, è riconosciuto a quei lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali;
che il dipendente, sostanzialmente, dotato di una certa esperienza ed anzianità di servizio, oltre che delle abilitazioni richieste, almeno da circa 4 anni svolgeva attività tecniche che richiedono ampi margini di autonomia e responsabilità, dacchè si trovava spesso a fronteggiare le situazioni che si presentano durante il proprio turno in totale autonomia ed in particolare in occasione:
- di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il lavoratore decide se e come effettuare le lavorazioni manovrando il sistema che genera elettricità;
- della gestione della revisione, laddove si decide se sostituire o riparare un componente talora importante e funzionale;
-– delle riattivazione della sezione, effettuando le relative operazioni;
- della programmazione annuale dei lavori di manutenzione;
che il lavoratore, di fatto, per almeno 4 turni su cinque, svolgeva il ruolo di responsabile unico del turno, equivalente a quello di capo operaio /operatore tecnico.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto il ricorrente richiamava l'Allegato
A/18 al R.D. n. 148/1931 nonché l'art. 68 CCNL ed insisteva nell' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e facendo rilevare che in caso di guasto e/o anomalia grave tale da compromettere e/o bloccare il servizio ferroviario, il lavoratore di turno (quindi anche il ricorrente) aveva il preciso compito di avvisare il capo operaio e/o capo unità tecnica (par. 205) di riferimento non presente in turno, che era tenuto ad intervenire e decidere il modus operandi nel gestire l'emergenza assumendosi la responsabilità sulla decisione dell'intervento; che eventuali inefficienze sugli interventi realizzati erano di responsabilità del superiore gerarchico di turno, quindi ricadevano solo in parte sul ricorrente, che era chiamato a svolgere un'attività tecnico/manuale meramente esecutiva;
che la decisione finale veniva comunque presa dal superiore gerarchico che se ne assumeva la piena responsabilità; che il sig. Pt 1 non poteva svolgere la manutenzione, in autonomia e come unico operatore, degli apparati della SSE, anche in tensione;
che il sig. Pt 1 era stato individuato per l'assegnazione del parametro 170 in quanto era risultato idoneo al concorso e vista la necessità di personale alla DCE di AR, si è scorsa la graduatoria ma lo stesso vi aveva rinunciato;
che il lavoratore svolgeva interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ma non manovrava mai il sistema che genera elettricità da solo, non sostituisce o ripara un componente importante e funzionale da solo (e comunque non prende queste decisioni, avendo un C.O. e tre O. T. sopra di lui).
L'Azienda convenuta faceva rilevare che il ricorrente aveva presentato domanda di ammissione per partecipare all'iter selettivo ed era stato ammesso alla selezione risultando idoneo a seguito dello svolgimento della prova scritta;
che dopo lo svolgimento della prova orale era risultato nuovamente idoneo ma non vincitore, poiché si era classificato al 1° posto il sig. Controparte 4 risultato l'unico vincitore per il reparto di interesse con il conseguimento del profilo di operatore tecnico (par.170; che le esigenze aziendali avevano comportato nel tempo lo scorrere della graduatoria (nella quale il ricorrente risultava essersi classificato al secondo posto) ed era stato proposto al sig. Pt 1 la qualifica di Operatore
Tecnico (par. 170) presso la sede di AR, qualifica che il ricorrente aveva rifiutato motivo per il quale CP_2 non aveva potuto assegnargli le relative mansioni.
Tanto premesso in fatto, contestata ogni avversa deduzione, argomentava in merito alla inapplicabilità nel caso in esame dell' art. 2103 c.c. e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
via principale e nel merito: respingere la domanda rivendicata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata: riconoscere solo le differenze retributive in relazione al parametro rivendicato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Il giudice, escussi testi citati, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
La questione oggetto del presente giudizio va esaminate tenendo conto del fatto che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, che è soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile l'art. 2013 c.c. E perciò, ai fini del diritto alla promozione, è necessario (ex artt. 1 e 18 del regolamento allegato A R.D.
8.1.1931 n.148) che la destinazione a funzioni di grado superiore costituisca adempimento di un ordine del direttore dell' azienda, espresso in forma certa e documentata, o di un ordine emesso da un organo di grado inferiore a quello di direttore purchè vi sia il riferimento ad una conforme disposizione di quest'ultimo.
Pertanto, lo svolgimento da parte del dipendente, di mansioni corrispondenti ad una qualifica di grado più elevato rispetto a quella conferitagli, se avvenuto, ancorché in forza di disposizioni interne dell'azienda, in mancanza dell'ordine predetto, non comporta la promozione automatica per la quale occorre l'ordine scritto del direttore dell'azienda.
Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, va fatto rilevare che il ricorrente ha rivendicato l'inquadramento nel livello superiore deducendo di svolgere mansioni non in linea con l' inquadramento riconosciutogli dall' Azienda.
Nell'ambito della figura professionale ricoperta dal ricorrente, ossia quella di
Operatore qualificato (par. 160), sono ricompresi quei "lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione, riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/ o in linea, con compiti specifici o polifunzionali"
Nell'ambito del profilo professionale rivendicato, ossia di Operatore Tecnico
(par.170), sono invece ricompresi quei "lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono una particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo in autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra e sovraintendendo altresì alla sede e all'armamento di linee ad impianto fisso."
Dal raffronto fra le due figure, appare quindi evidente come il tratto distintivo sia costituito oltre che dal diverso grado di professionalità e competenza tecnica posseduta, dalla particolare perizia e responsabilità degli interventi eseguiti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di svolgere attività tecniche che richiedono ampi margini di autonomia e responsabilità dovendo fronteggiare spesso decidere da solo in totale autonomia :
_- di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il lavoratore decide 66
se e come effettuare le lavorazioni manovrando il sistema che genera elettricità;
- della gestione della revisione, laddove si decide se sostituire o riparare un componente talora importante e funzionale;
- delle riattivazione della sezione, effettuando le relative operazioni;
- della programmazione annuale dei lavori di manutenzione "
Tali deduzioni, all' esito della prova testimoniale espletata non possono ritenersi provate. Tes 1Ed, infatti, il teste impiegata CP_2 ha dichiarato :" ... mi occupo di gestione del personale;
indifferente. ADR Il ric.te è stato sulla tratta CP_2
Viterbo fino al 30 giugno 2022; dopo il ricorrente è passato ad altra società. ADR II ric.te si occupava della manutenzione delle infrastrutture della linea;
non posso in concreto stabilire di cosa si sia occupato. ADR L' organico è sempre stato di 11 risorse di cui un capo operatore che è poi andato in pensione;
gli operai erano divisi tra operatori tecnici (par. 170) e operatori qualificati (par. 160). Quando andò via il capo operatore venne sottoscritto un accordo sindacale per scegliere sia un capo operatore che un nuovo operatore tecnico. All' esito venne nominato il capo operatore tecnico fra le varie unità presenti così venne nominato anche l'operatore tecnico. Il ricorrente partecipò alla selezione risultando idoneo non vincitore. ADR
Gli interventi tecnici devono essere programmati dal capo operatore che è l'unico che ha le conoscenze necessarie per organizzare l'intervento tecnico;
tanto so sulla base delle competenze relative al mio lavoro;
io gestisco il personale. ADR Le selezioni a cui mi sono riferita risalgono al 2019/2020; il lavoro dell'area cui appartiene il ric.te è organizzata su tre turni. ADR Preciso che sulla linea cui era addetto il ricorrente vi è un telecomando che gestisce alcuni tratti della linea, anzi alcuni impianti;
per cui gli interventi di manutenzione erano ridotti.ADR Il capo operatore è presente in un solo turno;
gli interventi sono pianificati dal capo operatore per cui in caso di intervento pianificato, il capo operatore era presente anche nel turno successivo;
in caso di intervento non pianificato, il capo operatore doveva essere sentito. Qualsiasi intervento doveva essere condiviso con il capo operatore;
preciso che comunque in ogni turno sono presenti gli operatori tecnici e gli operatori qualificati;
tranne casi eccezionali, per esempio, in caso di malattia.
ADR In assenza del capo operatore, l'operatore qualificato si può rivolgere all' 66 operatore tecnico che ha il coordinamento delle squadre.
66 II teste dipendente CP 5 ha dichiarato sono stato Tes 2 و
dipendente della convenuta fino a due anni fa. Non ho giudizi pendenti;
indifferente; ho lavorato insieme al ricorrente anche se in turni separati. ADR Io ero operaio tecnico ed il ric.te era operaio qualificato. ADR La differenza fra i due operai sta nel fatti che l'operaio qualificato opera sulla base di direttive tecniche;
non può operare in autonomia. L'operaio tecnico può operare in autonomia. ADR In ogni turno vi erano operai tecnici ed operai qualificati. ADR Gli interventi potevano essere pianificati ed autorizzati solo dal capo operaio, se presente, o dall' operaio tecnico.
ADR IL lavoro è organizzato su tre turni;
i turni di mattina e di pomeriggio prevedono una sola unità; di notte, ve ne sono due se c'è disponibilità di personale;
altrimenti, anche il turno di notte è garantito da una sola unità. ADr L'unica unità presente nel turno è chiamata comunque ad intervenire senza necessità di contattare nessuno;
non c'è reperibilità telefonica. ADR La necessità degli interventi non è prevedibile;
a volte non capita nulla per mesi, a volte capitano anche tre interventi in un mese. ADR In caso di intervento, veniva contattata la sottostazione tramite un fonogramma solo per ragioni di messa in sicurezza della linea e coordinamento tecnico. ADR Al fonogramma non faceva seguito alcuna autorizzazione.ADR La programmazione dei lavori è affidata al capo operatore;
gli interventi rappresentano i fatti non previsti, eccezionali "“.
Testimone 3Il teste ha dichiarato:" conosco il ric.te il ric.te è stato mia collega presso l'impianto di Vitorchiano ed anche a CP_2 io ero operaio tecnico il ric.te era operaio qualificato. ADr Preciso che l'operaio tecnico può lavorare in autonomia e risolvere i vari problemi;
invece, l'operaio qualificato deve essere assistito da un operaio tecnico. ADR Il ric.te lavorava da solo nel suo turno;
i turni prevedevano la presenza di una sola unità; solo una volta a settimana lavorava con me la notte. ADR Il ric.te era da solo, per cui se si verificavano dei problemi, doveva risolverli decidendo da solo. ADR Ricordo che una volta, nel turno del ric.te saltò la linea della 220 Wolts e il ric.te dovette verificare la causa del problema e risolvere il problema;
mi sembra che ci fossero dei cavi in corto. ADR L'episodio mi
è stato riferito. ADR Durante l'attività di presenziamento alla sottostazione, l' operaio deve dare alimentazione alla linea aerea dei treni, previa verifica della regolarità della linea;
di sera, invece, l'operaio può staccare la linea dopo il fonogramma del Dirigente Locale che autorizza l'operazione e che si assume la responsabilità dello stessa operazione;
in quel modo, il dirigente locale, attesta che tutti i treni sono rientrati e che sono stati abbassati i pantografi. Pertanto, l'operaio aspetta anche il fonogramma da parte dell' eventuale linea aerea, che avverte se vi sono delle uscite notturne, e poi procede a staccare l'alimentazione, per la linea . ADR Il ric.te quando era di turno nel pomeriggio o di notte si occupava di questo.
ADR Quando mi capitava di stare in turno con il ricorrente, di media una volta a settimana, ero io che mi occupavo di staccare l'alimentazione in quanto operaio più anziano e perché operaio tecnico. ADR Il riavvio dell' alimentazione presupponeva un controllo da parte dell' operaio presente che tutto fosse a posto. 66 Il teste dirigente CP_2 ha dichiarato : ADR Non Testimone 4 و
conosco direttamente il ric.te ma so che ha lavorato nel reparto conversione della ferrovia CP_2 Viterbo;
da luglio 2022, quella tratta è stata ceduta ed il ric.te è applicato al reparto Officine elettriche d i conversione che si occupa della manutenzione delle sottostazioni elettriche che sono impianti che trasformano e convertono l'energia fornita da ENEL. ADR L'operaio tecnico lavora con un margine di discrezionalità ed autonomia e può gestire anche altri operai;
l'operaio qualificato opera secondo le direttive;
il ric.te era operaio qualificato. ADR Poteva accadere che lavorasse in turno da solo;
pertanto, in caso di problemi, doveva attivare o disattivare l'alimentazione sulla base di quanto gli veniva chiesto dal dirigente unico che è sempre presente in tutti i turni, anche quelli notturni, negli orari in cui è prevista la circolazione dei treni. Preciso che è il dirigente unico che contatta il ric.te in caso di anomalie. ADR IL ricorrente lavora secondo programmi e direttive impartite dal capo operaio;
il programma di manutenzione è quadrimestrale;
tra una manutenzione e l'altra, gli operai presenziano;
pertanto, in caso di apertura di un interruttore intempestiva o richiesta al dirigente unico,
l'operaio chiama il dirigente unico per avere informazioni e direttive. Nel caso in cui viene chiamato, il dirigente decide e comunica all' operaio cosa fare. ADR Si tratta di eventi che capitano raramente;
per esempio dal 2019 al 1 luglio 2022, non c'è stato neanche un guasto che ha riguardato quell' impianto;
il capo operaio di riferimento del ricorrente era Controparte_6 ADR Il presenziamento presuppone la presenza di un agente che in caso di anomalia, effettua le operazioni di apertura o chiusura degli interruttori. ADR Tutti gli operai che lavorano sugli impianti hanno l'abilitazione PES. ADR IL capo operaio non è presente in tutti i turni. Preciso che in caso di guasto, intervengono tutti. ADR nelle operazioni di manutenzione ordinaria, l'operaio non è mai da solo secondo le procedure previste;
non è possibile che stia da solo;
vi sarebbe colpa grave da parte dell'operaio.“ Da tali testimonianze, è emerso in maniera chiara che gli interventi di manutenzione erano pianificati dal capo operatore il quale, quindi, doveva essere sentito in caso di intervento non pianificato ( v. testi Tes_1 , Tes_2 e Tes 4
Tes_3 ha di fatto confermato tale situazione;
infatti, Del resto, anche il teste se è vero che ha dichiarato che il ric.te era da solo, per cui se si 66
verificavano dei problemi doveva risolverli decidendo da solo", è però da evidenziare che il teste ha riferito che "Durante l'attività di presenziamento alla sottostazione, l'operaio deve dare alimentazione alla linea aerea dei treni, previa verifica della regolarità della linea;
di sera, invece, l'operaio può staccare la linea dopo il fonogramma del Dirigente Locale che autorizza l'operazione e che si assume la responsabilità dello stessa operazione;
in quel modo, il dirigente locale, attesta che tutti i treni sono rientrati e che sono stati abbassati i pantografi. Pertanto, l' operaio aspetta anche il fonogramma da parte dell' eventuale linea aerea, che avverte se vi sono delle uscite notturne, e poi procede a staccare l'alimentazione, perla linea ".
Da ciò consegue che va escluso che l'attività svolta dal Tes 3 sia stata connotata" dalla particolare perizia e responsabilità degli interventi eseguiti", come richiesto per il livello superiore rivendicato;
pertanto stante la correttezza dell' inquadramento riconosciuto al ricorrente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2540,00, oltre iva e cpa.
Roma, 23.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8583 R.G. 2023 promossa da: rappresentato e difeso dall' avv. GIORGIO Parte 1
giusta procura in atti con elezione di domicilio in indirizzo SCIARRINI telematico
Contro
Controparte 1 rappresentata e difesa dall' avv. LAURA CORTELLI giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cpc N. RG 8583/2023, Parte 1
conveniva in giudizio la società Controparte 1 chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni di fatto superiori dal formale inquadramento e compatibili con il parametro 170 CCNL
AUTOFERROTRANVIERI;
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o illegittimità del comportamento del datore di lavoro, Controparte_2
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, in merito alla corretta applicazione del CCNL, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di "Operatore Tecnico", con conseguente applicazione del parametro
- per l'effetto, retributivo 170 a decorrere dal 01/09/2019 e fino al 30/06/2022 condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande, scaturenti dalla differenza tra quanto dovuto ed accertato con applicazione del parametro 170 e quanto corrisposto con il parametro 160, ammontanti ad Euro 2632,52 oltre interessi e rivalutazione salvo errori ed omissioni o alla somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto mansioni di fatto superiori dal formale inquadramento e compatibili con il parametro 170 CCNL
AUTOFERROTRANVIERI;
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o illegittimità del comportamento del datore di lavoro, Controparte 2
[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, in merito alla corretta applicazione del CCNL, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore del ricorrente delle differenze retributive maturate e maturande, scaturenti dalla differenza tra quanto dovuto ed accertato con applicazione del parametro 170 e quanto corrisposto con il parametro 160, ammontanti ad Euro 2632,52 oltre interessi e rivalutazione salvo errori ed omissioni o alla somma maggiore o maturate e maturande, scaturenti dalla differenza tra quanto dovuto ed accertato con applicazione del parametro 170 e quanto corrisposto con il parametro 160, ammontanti ad Euro 2632,52 o alla somma maggiore o minore che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
Con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Esponeva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'
8.10.2007 e dal 1.9.2019 presso la sede di Vitorchiano e poi dal mese di luglio in virtù di cessione di rampo di azienda, 2022 di essere passato ad CP 3 sempre presso la sede di Vitorchiano;
che era stato assunto con contratto full time qualifica di Operaio Qualificato pos 2 parametro 160 addetto officine elettriche di conversione reparto infrastrutture;
che aveva svolto la sua attività lavorativa su 4/5 turni lavorativi di 8 ore;
che si era occupato della manutenzione degli apparati della stazione, anche in tensione, intervento in caso di anomalie gestione fonogrammi, gestione della malattia degli altri operai, trasmissione fonogrammi, compilazione e trasmissione dei moduli presenze ( IF221 ); che le attività analiticamente descritte in ricorso dovrebbero essere svolte da almeno due persone;
che, invece, il ricorrente in almeno 5 turni su 4 era da solo, agendo in autonomia;
che egli aveva una abilitazione PES ed era munito di diploma elettrotecnico;
che nel mese di marzo 2022 gli era stata fatta la proposta di trasferimento con attribuzione del parametro di Operatore Tecnico al Reparto DCE di AR che non era stata accettata per motivi personali;
che 1' azienda da circa 5 anni era sotto organico;
che il parametro retributivo 160,in cui
è formalmente inquadrato il ricorrente, è riconosciuto a quei lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali;
che il dipendente, sostanzialmente, dotato di una certa esperienza ed anzianità di servizio, oltre che delle abilitazioni richieste, almeno da circa 4 anni svolgeva attività tecniche che richiedono ampi margini di autonomia e responsabilità, dacchè si trovava spesso a fronteggiare le situazioni che si presentano durante il proprio turno in totale autonomia ed in particolare in occasione:
- di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il lavoratore decide se e come effettuare le lavorazioni manovrando il sistema che genera elettricità;
- della gestione della revisione, laddove si decide se sostituire o riparare un componente talora importante e funzionale;
-– delle riattivazione della sezione, effettuando le relative operazioni;
- della programmazione annuale dei lavori di manutenzione;
che il lavoratore, di fatto, per almeno 4 turni su cinque, svolgeva il ruolo di responsabile unico del turno, equivalente a quello di capo operaio /operatore tecnico.
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto il ricorrente richiamava l'Allegato
A/18 al R.D. n. 148/1931 nonché l'art. 68 CCNL ed insisteva nell' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e facendo rilevare che in caso di guasto e/o anomalia grave tale da compromettere e/o bloccare il servizio ferroviario, il lavoratore di turno (quindi anche il ricorrente) aveva il preciso compito di avvisare il capo operaio e/o capo unità tecnica (par. 205) di riferimento non presente in turno, che era tenuto ad intervenire e decidere il modus operandi nel gestire l'emergenza assumendosi la responsabilità sulla decisione dell'intervento; che eventuali inefficienze sugli interventi realizzati erano di responsabilità del superiore gerarchico di turno, quindi ricadevano solo in parte sul ricorrente, che era chiamato a svolgere un'attività tecnico/manuale meramente esecutiva;
che la decisione finale veniva comunque presa dal superiore gerarchico che se ne assumeva la piena responsabilità; che il sig. Pt 1 non poteva svolgere la manutenzione, in autonomia e come unico operatore, degli apparati della SSE, anche in tensione;
che il sig. Pt 1 era stato individuato per l'assegnazione del parametro 170 in quanto era risultato idoneo al concorso e vista la necessità di personale alla DCE di AR, si è scorsa la graduatoria ma lo stesso vi aveva rinunciato;
che il lavoratore svolgeva interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ma non manovrava mai il sistema che genera elettricità da solo, non sostituisce o ripara un componente importante e funzionale da solo (e comunque non prende queste decisioni, avendo un C.O. e tre O. T. sopra di lui).
L'Azienda convenuta faceva rilevare che il ricorrente aveva presentato domanda di ammissione per partecipare all'iter selettivo ed era stato ammesso alla selezione risultando idoneo a seguito dello svolgimento della prova scritta;
che dopo lo svolgimento della prova orale era risultato nuovamente idoneo ma non vincitore, poiché si era classificato al 1° posto il sig. Controparte 4 risultato l'unico vincitore per il reparto di interesse con il conseguimento del profilo di operatore tecnico (par.170; che le esigenze aziendali avevano comportato nel tempo lo scorrere della graduatoria (nella quale il ricorrente risultava essersi classificato al secondo posto) ed era stato proposto al sig. Pt 1 la qualifica di Operatore
Tecnico (par. 170) presso la sede di AR, qualifica che il ricorrente aveva rifiutato motivo per il quale CP_2 non aveva potuto assegnargli le relative mansioni.
Tanto premesso in fatto, contestata ogni avversa deduzione, argomentava in merito alla inapplicabilità nel caso in esame dell' art. 2103 c.c. e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
via principale e nel merito: respingere la domanda rivendicata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata: riconoscere solo le differenze retributive in relazione al parametro rivendicato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. Il giudice, escussi testi citati, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
La questione oggetto del presente giudizio va esaminate tenendo conto del fatto che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, che è soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile l'art. 2013 c.c. E perciò, ai fini del diritto alla promozione, è necessario (ex artt. 1 e 18 del regolamento allegato A R.D.
8.1.1931 n.148) che la destinazione a funzioni di grado superiore costituisca adempimento di un ordine del direttore dell' azienda, espresso in forma certa e documentata, o di un ordine emesso da un organo di grado inferiore a quello di direttore purchè vi sia il riferimento ad una conforme disposizione di quest'ultimo.
Pertanto, lo svolgimento da parte del dipendente, di mansioni corrispondenti ad una qualifica di grado più elevato rispetto a quella conferitagli, se avvenuto, ancorché in forza di disposizioni interne dell'azienda, in mancanza dell'ordine predetto, non comporta la promozione automatica per la quale occorre l'ordine scritto del direttore dell'azienda.
Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, va fatto rilevare che il ricorrente ha rivendicato l'inquadramento nel livello superiore deducendo di svolgere mansioni non in linea con l' inquadramento riconosciutogli dall' Azienda.
Nell'ambito della figura professionale ricoperta dal ricorrente, ossia quella di
Operatore qualificato (par. 160), sono ricompresi quei "lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione, riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/ o in linea, con compiti specifici o polifunzionali"
Nell'ambito del profilo professionale rivendicato, ossia di Operatore Tecnico
(par.170), sono invece ricompresi quei "lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono una particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo in autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra e sovraintendendo altresì alla sede e all'armamento di linee ad impianto fisso."
Dal raffronto fra le due figure, appare quindi evidente come il tratto distintivo sia costituito oltre che dal diverso grado di professionalità e competenza tecnica posseduta, dalla particolare perizia e responsabilità degli interventi eseguiti.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di svolgere attività tecniche che richiedono ampi margini di autonomia e responsabilità dovendo fronteggiare spesso decidere da solo in totale autonomia :
_- di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il lavoratore decide 66
se e come effettuare le lavorazioni manovrando il sistema che genera elettricità;
- della gestione della revisione, laddove si decide se sostituire o riparare un componente talora importante e funzionale;
- delle riattivazione della sezione, effettuando le relative operazioni;
- della programmazione annuale dei lavori di manutenzione "
Tali deduzioni, all' esito della prova testimoniale espletata non possono ritenersi provate. Tes 1Ed, infatti, il teste impiegata CP_2 ha dichiarato :" ... mi occupo di gestione del personale;
indifferente. ADR Il ric.te è stato sulla tratta CP_2
Viterbo fino al 30 giugno 2022; dopo il ricorrente è passato ad altra società. ADR II ric.te si occupava della manutenzione delle infrastrutture della linea;
non posso in concreto stabilire di cosa si sia occupato. ADR L' organico è sempre stato di 11 risorse di cui un capo operatore che è poi andato in pensione;
gli operai erano divisi tra operatori tecnici (par. 170) e operatori qualificati (par. 160). Quando andò via il capo operatore venne sottoscritto un accordo sindacale per scegliere sia un capo operatore che un nuovo operatore tecnico. All' esito venne nominato il capo operatore tecnico fra le varie unità presenti così venne nominato anche l'operatore tecnico. Il ricorrente partecipò alla selezione risultando idoneo non vincitore. ADR
Gli interventi tecnici devono essere programmati dal capo operatore che è l'unico che ha le conoscenze necessarie per organizzare l'intervento tecnico;
tanto so sulla base delle competenze relative al mio lavoro;
io gestisco il personale. ADR Le selezioni a cui mi sono riferita risalgono al 2019/2020; il lavoro dell'area cui appartiene il ric.te è organizzata su tre turni. ADR Preciso che sulla linea cui era addetto il ricorrente vi è un telecomando che gestisce alcuni tratti della linea, anzi alcuni impianti;
per cui gli interventi di manutenzione erano ridotti.ADR Il capo operatore è presente in un solo turno;
gli interventi sono pianificati dal capo operatore per cui in caso di intervento pianificato, il capo operatore era presente anche nel turno successivo;
in caso di intervento non pianificato, il capo operatore doveva essere sentito. Qualsiasi intervento doveva essere condiviso con il capo operatore;
preciso che comunque in ogni turno sono presenti gli operatori tecnici e gli operatori qualificati;
tranne casi eccezionali, per esempio, in caso di malattia.
ADR In assenza del capo operatore, l'operatore qualificato si può rivolgere all' 66 operatore tecnico che ha il coordinamento delle squadre.
66 II teste dipendente CP 5 ha dichiarato sono stato Tes 2 و
dipendente della convenuta fino a due anni fa. Non ho giudizi pendenti;
indifferente; ho lavorato insieme al ricorrente anche se in turni separati. ADR Io ero operaio tecnico ed il ric.te era operaio qualificato. ADR La differenza fra i due operai sta nel fatti che l'operaio qualificato opera sulla base di direttive tecniche;
non può operare in autonomia. L'operaio tecnico può operare in autonomia. ADR In ogni turno vi erano operai tecnici ed operai qualificati. ADR Gli interventi potevano essere pianificati ed autorizzati solo dal capo operaio, se presente, o dall' operaio tecnico.
ADR IL lavoro è organizzato su tre turni;
i turni di mattina e di pomeriggio prevedono una sola unità; di notte, ve ne sono due se c'è disponibilità di personale;
altrimenti, anche il turno di notte è garantito da una sola unità. ADr L'unica unità presente nel turno è chiamata comunque ad intervenire senza necessità di contattare nessuno;
non c'è reperibilità telefonica. ADR La necessità degli interventi non è prevedibile;
a volte non capita nulla per mesi, a volte capitano anche tre interventi in un mese. ADR In caso di intervento, veniva contattata la sottostazione tramite un fonogramma solo per ragioni di messa in sicurezza della linea e coordinamento tecnico. ADR Al fonogramma non faceva seguito alcuna autorizzazione.ADR La programmazione dei lavori è affidata al capo operatore;
gli interventi rappresentano i fatti non previsti, eccezionali "“.
Testimone 3Il teste ha dichiarato:" conosco il ric.te il ric.te è stato mia collega presso l'impianto di Vitorchiano ed anche a CP_2 io ero operaio tecnico il ric.te era operaio qualificato. ADr Preciso che l'operaio tecnico può lavorare in autonomia e risolvere i vari problemi;
invece, l'operaio qualificato deve essere assistito da un operaio tecnico. ADR Il ric.te lavorava da solo nel suo turno;
i turni prevedevano la presenza di una sola unità; solo una volta a settimana lavorava con me la notte. ADR Il ric.te era da solo, per cui se si verificavano dei problemi, doveva risolverli decidendo da solo. ADR Ricordo che una volta, nel turno del ric.te saltò la linea della 220 Wolts e il ric.te dovette verificare la causa del problema e risolvere il problema;
mi sembra che ci fossero dei cavi in corto. ADR L'episodio mi
è stato riferito. ADR Durante l'attività di presenziamento alla sottostazione, l' operaio deve dare alimentazione alla linea aerea dei treni, previa verifica della regolarità della linea;
di sera, invece, l'operaio può staccare la linea dopo il fonogramma del Dirigente Locale che autorizza l'operazione e che si assume la responsabilità dello stessa operazione;
in quel modo, il dirigente locale, attesta che tutti i treni sono rientrati e che sono stati abbassati i pantografi. Pertanto, l'operaio aspetta anche il fonogramma da parte dell' eventuale linea aerea, che avverte se vi sono delle uscite notturne, e poi procede a staccare l'alimentazione, per la linea . ADR Il ric.te quando era di turno nel pomeriggio o di notte si occupava di questo.
ADR Quando mi capitava di stare in turno con il ricorrente, di media una volta a settimana, ero io che mi occupavo di staccare l'alimentazione in quanto operaio più anziano e perché operaio tecnico. ADR Il riavvio dell' alimentazione presupponeva un controllo da parte dell' operaio presente che tutto fosse a posto. 66 Il teste dirigente CP_2 ha dichiarato : ADR Non Testimone 4 و
conosco direttamente il ric.te ma so che ha lavorato nel reparto conversione della ferrovia CP_2 Viterbo;
da luglio 2022, quella tratta è stata ceduta ed il ric.te è applicato al reparto Officine elettriche d i conversione che si occupa della manutenzione delle sottostazioni elettriche che sono impianti che trasformano e convertono l'energia fornita da ENEL. ADR L'operaio tecnico lavora con un margine di discrezionalità ed autonomia e può gestire anche altri operai;
l'operaio qualificato opera secondo le direttive;
il ric.te era operaio qualificato. ADR Poteva accadere che lavorasse in turno da solo;
pertanto, in caso di problemi, doveva attivare o disattivare l'alimentazione sulla base di quanto gli veniva chiesto dal dirigente unico che è sempre presente in tutti i turni, anche quelli notturni, negli orari in cui è prevista la circolazione dei treni. Preciso che è il dirigente unico che contatta il ric.te in caso di anomalie. ADR IL ricorrente lavora secondo programmi e direttive impartite dal capo operaio;
il programma di manutenzione è quadrimestrale;
tra una manutenzione e l'altra, gli operai presenziano;
pertanto, in caso di apertura di un interruttore intempestiva o richiesta al dirigente unico,
l'operaio chiama il dirigente unico per avere informazioni e direttive. Nel caso in cui viene chiamato, il dirigente decide e comunica all' operaio cosa fare. ADR Si tratta di eventi che capitano raramente;
per esempio dal 2019 al 1 luglio 2022, non c'è stato neanche un guasto che ha riguardato quell' impianto;
il capo operaio di riferimento del ricorrente era Controparte_6 ADR Il presenziamento presuppone la presenza di un agente che in caso di anomalia, effettua le operazioni di apertura o chiusura degli interruttori. ADR Tutti gli operai che lavorano sugli impianti hanno l'abilitazione PES. ADR IL capo operaio non è presente in tutti i turni. Preciso che in caso di guasto, intervengono tutti. ADR nelle operazioni di manutenzione ordinaria, l'operaio non è mai da solo secondo le procedure previste;
non è possibile che stia da solo;
vi sarebbe colpa grave da parte dell'operaio.“ Da tali testimonianze, è emerso in maniera chiara che gli interventi di manutenzione erano pianificati dal capo operatore il quale, quindi, doveva essere sentito in caso di intervento non pianificato ( v. testi Tes_1 , Tes_2 e Tes 4
Tes_3 ha di fatto confermato tale situazione;
infatti, Del resto, anche il teste se è vero che ha dichiarato che il ric.te era da solo, per cui se si 66
verificavano dei problemi doveva risolverli decidendo da solo", è però da evidenziare che il teste ha riferito che "Durante l'attività di presenziamento alla sottostazione, l'operaio deve dare alimentazione alla linea aerea dei treni, previa verifica della regolarità della linea;
di sera, invece, l'operaio può staccare la linea dopo il fonogramma del Dirigente Locale che autorizza l'operazione e che si assume la responsabilità dello stessa operazione;
in quel modo, il dirigente locale, attesta che tutti i treni sono rientrati e che sono stati abbassati i pantografi. Pertanto, l' operaio aspetta anche il fonogramma da parte dell' eventuale linea aerea, che avverte se vi sono delle uscite notturne, e poi procede a staccare l'alimentazione, perla linea ".
Da ciò consegue che va escluso che l'attività svolta dal Tes 3 sia stata connotata" dalla particolare perizia e responsabilità degli interventi eseguiti", come richiesto per il livello superiore rivendicato;
pertanto stante la correttezza dell' inquadramento riconosciuto al ricorrente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2540,00, oltre iva e cpa.
Roma, 23.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini