Articolo 9 della Legge 20 novembre 1971, n. 1062
Articolo 8
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
21 aprile 1988
Art. 9.

Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale e' tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticita', la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti. ((1))
Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi' ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

----------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n.440 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1988, n.16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art.9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi"."
Entrata in vigore il 21 aprile 1988
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