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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15357 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19669 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Roma viale G. Ferrari n 11 presso lo studio dell'avv.Simona Di Croce, rappresentante e difensore in virtù di procura in calce alla opposizione ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
cf: CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato Roma Via degli Ottavi n. 9 presso lo studio rappresentato e difeso in forza di procura allegata Parte_2
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto citazione ritualmente notificato la sig. ha opposto il d.i. n. Parte_1 2321/23 ottenuto dal sig per il recupero di €7918,16 oltre spese legali a CP_1 titolo di oneri condominiali ordinari dovuti da essa in qualità di usufruttuaria, chiedendo accertarsene la infondatezza con conseguente revoca, ovvero accertarsi la minore somma dovuta, con compensazione delle spese di lite. Ha dedotto a tal fine:
-aveva concordato con il padre del sig. inadempiente nei suoi confronti CP_1 alla data di stipula del rogito notarile, di non pagare oneri per rientrare del debito;
-tale accordo era stato comunicato al sig. salvo poi procedere egli con CP_1 decreto ingiuntivo e procedura esecutiva immobiliare sebbene pensionata sociale;
-prima della procedura esecutiva non aveva ricevuto alcuna messa in mora;
1 2
-la lettera di costituzione in mora era risalente al 2000 e relativa ad altre somme;
-il sig. aveva richiesto quanto da lui pagato al Condominio a far data dal CP_1 5.6.20;
-gli importi richiesti erano per causali incomprensibili, senza potersi verificare se pagati per spese ordinarie o straordinarie;
-gli importi corretti da essa dovuta ammontavano ad €3718,44,
Si è costituito il sig. contestando le difese generiche e strumentali CP_1 dell'opponente, stante la chiarezza dei documenti a supporto del d.i. versati in atti. Ha chiesto dunque respingersi la opposizione ovvero la condanna alla minore somma dovuta, con vittoria di spese.
La causa- dichiarato esecutivo ex art 648 cpc il d.i. per la minore somma non contestata di €3718,44 come da ordinanza del 3.11.23- è stata infine istruita con la produzione documentale e trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc all'udienza dell'11.7.25 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.
Invero è pacifico che la sig. abiti la unità del Condominio Aruleno Parte_1 IO BI in qualità di usufruttuaria, essendo il sig. nudo proprietario. CP_1
Ora è per l'effetto indubbio che incomba sull'usufruttario il pagamento degli oneri di gestione ordinaria, residuando sul nudo proprietario quelli di natura straordinaria (Cass 2236712; 9929717).
Senonchè- in disparte di un richiamato accordo verbale con il padre del Sig. che avrebbe sollevato la opponente dal pagamento degli oneri di sua CP_1 competenza, di cui non è stata fornita alcuna prova- la sig. ha Parte_1 contestato come parte delle somme richieste e sottese al d.i. fossero inerenti a spese straordinarie e dunque da lei non dovute.
Dunque si tratta di €7.918,16 pagate dal sig. a titolo di oneri CP_1 condominiali a decorrere dal 5.6.20.
Ebbene era onere dell'istante nudo proprietario dimostrare di avere pagato oneri ordinari in luogo della usufruttaria, somme di cui chiede il rimborso.
Sul punto nel fascicolo monitorio a sostengo del ricorso il sig. si è CP_1 limitato a produrre i suoi bonifici con allegate causali, mentre siccome contestata l'inerenza, avrebbe dovuto depositare quanto meno i verbali di approvazione assembleari relativi con piani di riparto al fine di consentire al Tribunale di accertare la effettiva natura degli oneri. E ciò anche in virtù della pregressa procedura esecutiva espletata, al fine di valutare in continuità le ulteriori morosità maturate.
2 3
A tale carenza ha in parte supplito la sig. la quale ha depositato i Parte_1 consuntivi 2019,2020,2021 e 2022 (cfr c.r. e note pct 19.1.24).
Dunque analizzando gli stessi emerge come a carico della sig vi Parte_1 sarebbero importi dovuti verso il Condominio minori rispetto alle somme pagate con bonifici dal sig. CP_1
In particolare dal prospetto di reparto consuntivo 2019 emergerebbe una pendenza a carico di parte opponente pari ad €770,17, dal consuntivo 2020 pari ad €2145,2, dal consuntivo riscaldamento 2020/21 €5,82 e nulla per le altre annualità, per un importo totale di €2.921,19.
Non si comprende dunque allo stato a quale titolo il sig. abbia eseguito CP_1 pagamenti superiori a tali importo, se non giustificandosi come spese straordinarie. D'altra parte dagli stessi bonifici posti a fondamento del d.i. ottenuto emerge nelle singole causali come gli oneri saldati siano solo in parte ordinari (cfr all. ric. monitorio):
-5.6.20 per €500,00 “acconto rate condominiali” di cui non è dato sapere la natura e perciò somma non imputabile;
-3.7.20 per €4.366,11 “pagamento rate non pagate come da estratto Parte_1 conto del 15.6.20”, senonchè non si rinviene in atti tale estratto conto che la sig. ha allegato sia indicativo solo di spese straordinarie, perciò non Parte_1 imputabile;
-1.9.20 per €191,00, di cui €82 “per rate straordinarie..” sicchè solo €109,00 sono imputabili;
-20.10.20 per €375,23 di cui €164 “per rate straordinarie..” sicchè solo €211,93 sono imputabili;
-18.1.21 per €412,00 di cui €246,00 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€166,00 sono imputabili;
-29.4.21 per €730,82 di cui €328,00 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€402,82 sono imputabili;
-6.10.21 per €1032,47 di cui €380,61 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€651,86 sono imputabili;
-30.12.21 per €761,30 di cui €433,66 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€327,64 sono imputabili;
-20.12.22 per €1176,00 per rate ordinarie e riscaldamento, quindi imputabili: invero seppure le rate ordinarie ammontano ad €816,00 e 8 rate riscaldamento ad €264,00 dal consuntivo riscaldamento emerge un consuntivo di €396,14 e un versato di €468,82 sicchè la sig già beneficerebbe di un credito Parte_1 per il maggiore versamento effettuato in suo favore.
A tale somma può aggiungersi il conguaglio 2019 pari ad €770,17 (all 1 opp.), i quanto non pagato dalla usufruttaria.
Ne deriva che l'importo dovuto dalla sig. può riconoscersi solo per Parte_1 la somma di €3815,42, somma peraltro non contestata dalla opponente come da citazione.
3 4
Ciò determina la revoca del d.i - anche con riferimento alle spese di monitorio, indipendentemente dall'allegato mancato ricevimento di una messa in mora- e la condanna della opponente al pagamento della minore somma come sopra.
Si ritiene infine equo potersi procedere alla compensazione delle spese di lite, posto che la mancata diffida preventiva ha impedito alla sig. di Parte_1 adempiere al dovuto ante causam, specie considerando che già destinataria di procedura esecutiva avrebbe potuto procedere spontaneamente al saldo onde evitare ulteriori aggravi di pignoramento reddituale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-accoglie in parte la domanda come da motivazione, revoca il d.i. n 2321/23 e condanna al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1
€3.815,42 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma 4.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA V Sezione
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19669 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
cf: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Roma viale G. Ferrari n 11 presso lo studio dell'avv.Simona Di Croce, rappresentante e difensore in virtù di procura in calce alla opposizione ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
cf: CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato Roma Via degli Ottavi n. 9 presso lo studio rappresentato e difeso in forza di procura allegata Parte_2
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto citazione ritualmente notificato la sig. ha opposto il d.i. n. Parte_1 2321/23 ottenuto dal sig per il recupero di €7918,16 oltre spese legali a CP_1 titolo di oneri condominiali ordinari dovuti da essa in qualità di usufruttuaria, chiedendo accertarsene la infondatezza con conseguente revoca, ovvero accertarsi la minore somma dovuta, con compensazione delle spese di lite. Ha dedotto a tal fine:
-aveva concordato con il padre del sig. inadempiente nei suoi confronti CP_1 alla data di stipula del rogito notarile, di non pagare oneri per rientrare del debito;
-tale accordo era stato comunicato al sig. salvo poi procedere egli con CP_1 decreto ingiuntivo e procedura esecutiva immobiliare sebbene pensionata sociale;
-prima della procedura esecutiva non aveva ricevuto alcuna messa in mora;
1 2
-la lettera di costituzione in mora era risalente al 2000 e relativa ad altre somme;
-il sig. aveva richiesto quanto da lui pagato al Condominio a far data dal CP_1 5.6.20;
-gli importi richiesti erano per causali incomprensibili, senza potersi verificare se pagati per spese ordinarie o straordinarie;
-gli importi corretti da essa dovuta ammontavano ad €3718,44,
Si è costituito il sig. contestando le difese generiche e strumentali CP_1 dell'opponente, stante la chiarezza dei documenti a supporto del d.i. versati in atti. Ha chiesto dunque respingersi la opposizione ovvero la condanna alla minore somma dovuta, con vittoria di spese.
La causa- dichiarato esecutivo ex art 648 cpc il d.i. per la minore somma non contestata di €3718,44 come da ordinanza del 3.11.23- è stata infine istruita con la produzione documentale e trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc all'udienza dell'11.7.25 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.
Invero è pacifico che la sig. abiti la unità del Condominio Aruleno Parte_1 IO BI in qualità di usufruttuaria, essendo il sig. nudo proprietario. CP_1
Ora è per l'effetto indubbio che incomba sull'usufruttario il pagamento degli oneri di gestione ordinaria, residuando sul nudo proprietario quelli di natura straordinaria (Cass 2236712; 9929717).
Senonchè- in disparte di un richiamato accordo verbale con il padre del Sig. che avrebbe sollevato la opponente dal pagamento degli oneri di sua CP_1 competenza, di cui non è stata fornita alcuna prova- la sig. ha Parte_1 contestato come parte delle somme richieste e sottese al d.i. fossero inerenti a spese straordinarie e dunque da lei non dovute.
Dunque si tratta di €7.918,16 pagate dal sig. a titolo di oneri CP_1 condominiali a decorrere dal 5.6.20.
Ebbene era onere dell'istante nudo proprietario dimostrare di avere pagato oneri ordinari in luogo della usufruttaria, somme di cui chiede il rimborso.
Sul punto nel fascicolo monitorio a sostengo del ricorso il sig. si è CP_1 limitato a produrre i suoi bonifici con allegate causali, mentre siccome contestata l'inerenza, avrebbe dovuto depositare quanto meno i verbali di approvazione assembleari relativi con piani di riparto al fine di consentire al Tribunale di accertare la effettiva natura degli oneri. E ciò anche in virtù della pregressa procedura esecutiva espletata, al fine di valutare in continuità le ulteriori morosità maturate.
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A tale carenza ha in parte supplito la sig. la quale ha depositato i Parte_1 consuntivi 2019,2020,2021 e 2022 (cfr c.r. e note pct 19.1.24).
Dunque analizzando gli stessi emerge come a carico della sig vi Parte_1 sarebbero importi dovuti verso il Condominio minori rispetto alle somme pagate con bonifici dal sig. CP_1
In particolare dal prospetto di reparto consuntivo 2019 emergerebbe una pendenza a carico di parte opponente pari ad €770,17, dal consuntivo 2020 pari ad €2145,2, dal consuntivo riscaldamento 2020/21 €5,82 e nulla per le altre annualità, per un importo totale di €2.921,19.
Non si comprende dunque allo stato a quale titolo il sig. abbia eseguito CP_1 pagamenti superiori a tali importo, se non giustificandosi come spese straordinarie. D'altra parte dagli stessi bonifici posti a fondamento del d.i. ottenuto emerge nelle singole causali come gli oneri saldati siano solo in parte ordinari (cfr all. ric. monitorio):
-5.6.20 per €500,00 “acconto rate condominiali” di cui non è dato sapere la natura e perciò somma non imputabile;
-3.7.20 per €4.366,11 “pagamento rate non pagate come da estratto Parte_1 conto del 15.6.20”, senonchè non si rinviene in atti tale estratto conto che la sig. ha allegato sia indicativo solo di spese straordinarie, perciò non Parte_1 imputabile;
-1.9.20 per €191,00, di cui €82 “per rate straordinarie..” sicchè solo €109,00 sono imputabili;
-20.10.20 per €375,23 di cui €164 “per rate straordinarie..” sicchè solo €211,93 sono imputabili;
-18.1.21 per €412,00 di cui €246,00 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€166,00 sono imputabili;
-29.4.21 per €730,82 di cui €328,00 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€402,82 sono imputabili;
-6.10.21 per €1032,47 di cui €380,61 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€651,86 sono imputabili;
-30.12.21 per €761,30 di cui €433,66 “per rate straordinarie..” sicchè solo
€327,64 sono imputabili;
-20.12.22 per €1176,00 per rate ordinarie e riscaldamento, quindi imputabili: invero seppure le rate ordinarie ammontano ad €816,00 e 8 rate riscaldamento ad €264,00 dal consuntivo riscaldamento emerge un consuntivo di €396,14 e un versato di €468,82 sicchè la sig già beneficerebbe di un credito Parte_1 per il maggiore versamento effettuato in suo favore.
A tale somma può aggiungersi il conguaglio 2019 pari ad €770,17 (all 1 opp.), i quanto non pagato dalla usufruttaria.
Ne deriva che l'importo dovuto dalla sig. può riconoscersi solo per Parte_1 la somma di €3815,42, somma peraltro non contestata dalla opponente come da citazione.
3 4
Ciò determina la revoca del d.i - anche con riferimento alle spese di monitorio, indipendentemente dall'allegato mancato ricevimento di una messa in mora- e la condanna della opponente al pagamento della minore somma come sopra.
Si ritiene infine equo potersi procedere alla compensazione delle spese di lite, posto che la mancata diffida preventiva ha impedito alla sig. di Parte_1 adempiere al dovuto ante causam, specie considerando che già destinataria di procedura esecutiva avrebbe potuto procedere spontaneamente al saldo onde evitare ulteriori aggravi di pignoramento reddituale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-accoglie in parte la domanda come da motivazione, revoca il d.i. n 2321/23 e condanna al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1
€3.815,42 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma 4.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
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